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152.053.2 PDSDVDIJFDPODDIJDIJ CH-BE

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile (PDSDVDIJ)

3 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Testo normativo (3 Articoli)

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. Questo Regolamento Direttivo disciplina i diritti di richiesta e di accesso nonché l'accesso tramite sistemi alle raccolte centralizzate di dati personali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b del PDSG.

2. Include le regole di autorizzazione della Direzione per gli Interni e la Giustizia per la piattaforma dei registri comunali (piattaforma GERES) e la Gestione Centrale delle Persone (ZPV) ai sensi dell'articolo 18 GERES V e dell'articolo 11 ZPV V.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. Questo regolamento si applica alle seguenti unità della Direzione degli Affari Interni e della Giustizia

a. Unità organizzative subordinate,

b. Enti autonomi supervisionati incaricati di funzioni pubbliche,

c. Incaricati che, per conto dell'autorità, trattano dati personali (art. 16 della Legge sulla protezione dei dati del 19 febbraio 1986 [KDSG][[4]](#enumeration_itemtext_content_fn_3074337_2_4_c)).

2. Le unità autorizzate, le funzioni e i sistemi, nonché le funzioni che possono presentare una richiesta per la creazione di un account utente, sono elencati per ciascuna raccolta centrale di dati personali negli allegati di seguito specificati

a. Piattaforma GERES nell'allegato 1,

b. ZPV nell'allegato 2.

3. Gli account utente delle unità, funzioni e sistemi autorizzati sono creati in base agli allegati 1 e 2.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. Questo regolamento direttivo entra in vigore il 1° novembre 2021.

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