Oggetto (ZPVV)
Indice delle disposizioni (24)
Testo normativo (24 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina la costituzione e il funzionamento della Gestione Centrale delle Persone (GCP).
1. Questo regolamento si applica alle autorità ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 6 della legge sulla protezione dei dati del 19 febbraio 1986 (KDSG)[[3]].
2. Queste autorità sono o fornitori o destinatari di dati personali della ZPV.
1. In questo regolamento si intende per
a) WAN: Rete di dati su vasta area dell'amministrazione del cantone (Wide Area Network),
b) Sedex: Piattaforma centrale informatica e di comunicazione che la Confederazione mette a disposizione degli uffici competenti per la trasmissione sicura dei dati (secure data exchange).
2. Per il resto, si applicano le definizioni del PDSG.
1. La ZPV è una raccolta centrale di dati personali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b, PDSG.
2. Essa serve all'amministrazione fiscale per il compimento delle proprie mansioni, così come alle autorità cantonali e comunali indicate nell'Allegato 2 nel procedimento di consultazione o segnalazione.
3. È altresì permessa l'elaborazione e la divulgazione di dati personali per scopi di ricerca, formazione pratica, statistica o pianificazione ai sensi dell'articolo 15 KDSG.
1. L'amministrazione fiscale gestisce il ZPV e ne è quindi responsabile ai sensi degli articoli 13 e seguenti del PDSG.
1. La ZPV include dati delle persone fisiche e giuridiche, nonché delle loro rappresentanze, che
a sono stati registrati sulla piattaforma GERES,
b sono stati registrati a seguito di un procedimento amministrativo o di una relazione con i clienti con le autorità cantonali, se la legislazione speciale non prevede eccezioni,
c sono stati registrati a seguito di una relazione fiscale con il cantone,
d sono stati registrati a seguito di una registrazione catastale nel cantone.
1. A ogni persona registrata viene assegnato un numero ZPV per identificarla (identificatore personale).
2. Un numero ZPV reso disponibile non può essere assegnato a un'altra persona.
3. La struttura del numero ZPV non consente di trarre conclusioni sulle persone.
1. Sono identificati con un proprio numero ZPV
a) Comunità ereditarie, comproprietà, nonché società collettive, in accomandita e società semplici (cosiddetti soggetti fiscali virtuali),
b) Imprese individuali.
1. L'Allegato 1 definisce le caratteristiche personali registrate nel ZPV e le assegna a determinati profili (Profilo di base, Profili standard).
2. Il Profilo di base (Profilo n. 0) non contiene dati personali particolarmente sensibili né funzionalità che consentano un profilamento o che possano generare in altro modo dati personali particolarmente sensibili.
3. I Profili standard (Profili n. 1 a 9) possono contenere anche dati personali particolarmente sensibili o profili personali generati tramite funzionalità.
4. Nel ZPV viene gestito il numero di assicurazione in base alla legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AHVG)[[4]].
1. L'Appendice 2 determina quali autorità e sistemi hanno accesso allo ZPV e quali profili sono loro disponibili.
2. Il profilo di base (Profilo n. 0) è disponibile per tutte le autorità secondo l'Appendice 2, mentre gli altri profili (profili standard) sono accessibili solo nella misura necessaria per l'adempimento dei loro compiti.
1. Le direzioni, la cancelleria dello Stato e la giustizia stabiliscono mediante un'ordinanza di direzione o un regolamento,
a quali membri delle autorità e sistemi informativi assegnare i profili e
b quali membri delle autorità possono richiedere l'apertura, la modifica e la soppressione di account utente presso l'amministrazione fiscale.
2. Le regole di autorizzazione devono essere presentate per parere all'autorità di controllo della protezione dei dati competente prima dell'adozione (art. 11 par. 1 PDSG) e la data del parere deve essere annotata nelle regole di autorizzazione.
3. Le autorità fiscali dei comuni presentano richieste di apertura, modifica o soppressione di account utente attraverso i dirigenti dell'autorità fiscale, l'amministratore finanziario o la figurante della municipalità, subordinando le autorizzazioni ai dirigenti e ai dipendenti dell'autorità fiscale.
Con la ZPV i dati personali possono essere forniti per ciascun comune di residenza o parrocchiale, come combinazione di diversi comuni di residenza o parrocchiali, o per l'intera area del cantone.
La ZPV storicizza i dati personali.
1. Nell'ZPV sono registrati i seguenti dati personali particolarmente degni di protezione (art. 3 KDSG)
a l'appartenenza a una chiesa nazionale o a una comunità religiosa riconosciuta di diritto pubblico (confessione),
b l'identificatore personale di una tutrice o di un tutore per i minorenni sotto tutela (art. 327a fino a 327c del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, CC),
c l'identificatore personale di una curatrice o di un curatore per i maggiorenni con curatela generale (articolo 398 CC).
1. La ZPV comprende le seguenti funzionalità, che permettono un profiling o che possono in altro modo generare dati personali particolarmente sensibili
a) Storico degli eventi,
b) Rapporti delle persone dal diritto matrimoniale,
c) Rapporti delle persone dalla tutela legale,
d) Rapporti delle persone dalla curatela generale.
1. Il trattamento di dati personali particolarmente sensibili e l'uso delle funzionalità sono consentiti, nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge.
1. L'amministrazione fiscale
a gestisce il ZPV,
b è responsabile della sicurezza informatica del ZPV e della protezione dei dati,
c stabilisce i requisiti per l'elaborazione dei dati,
d è responsabile della distruzione dei dati.
2. Può affidare a terzi l'operatività tecnica del ZPV.
1. L'amministrazione fiscale garantisce, attraverso misure tecniche e organizzative, che solo le enti e le persone autorizzate abbiano accesso e può emettere direttive tecniche interne all'amministrazione che assicurino in particolare quanto segue
a) Protezione contro accesso e modifica: Un'autenticazione sicura delle persone e delle enti autorizzate, nonché una descrizione dettagliata dei rispettivi diritti di lettura e scrittura, impedisce la conoscenza, divulgazione e trasmissione non autorizzate, così come la modifica dei dati del ZPV, e i dati del ZPV vengono trasmessi esclusivamente in forma cifrata.
b) Controllo di accesso e modifica: Le modifiche ai dati sul ZPV e gli accessi di lettura vengono registrati e controllati.
c) Disponibilità: I contratti con l'operatore tecnico o l'operatrice tecnica del ZPV prevedono un regolare backup dei dati e garantiscono che il ZPV sia costantemente disponibile e rapidamente ripristinato in caso di guasto.
2. Su richiesta scritta delle persone interessate, appone e rimuove annotazioni di blocco nel ZPV.
3. Il numero del ZPV può essere gestito solo dai registri che sono in grado di accedere al ZPV.
1. L'amministrazione fiscale crea account utente con autorizzazioni individuali.
2. Le autorità aventi diritto di accesso esercitano le loro autorizzazioni tramite i loro organi e membri, che dispongono di account utente ZPV personali.
3. Per i sistemi che scambiano dati personali con la ZPV, possono essere aperti account utente impersonali.
4. Gli account utente sono associati, nell'ambito delle autorizzazioni della rispettiva autorità, a possibilità di accesso sotto forma di profili dettagliati.
**L'articolo 1:**
L'amministrazione fiscale può divulgare i dati personali dal ZPV in casi singoli nell'ambito dell'assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 10 e per la ricerca, l'istruzione pratica, la statistica o la pianificazione ai sensi dell'articolo 15 KDSG.
La divulgazione dei dati ai sensi dell'articolo 15 KDSG è consentita solo se i destinatari dei dati sono sufficientemente vincolati, mediante un provvedimento, alla sicurezza delle informazioni e alla protezione dei dati.
1. L'utilizzo della ZPV avviene
a) in modo automatizzato tramite la WAN e con un'interfaccia tra le applicazioni del registro e la ZPV oppure
b) in modo interattivo tramite la WAN con un software fornito dall'amministrazione fiscale.
2. L'utilizzo della ZPV è generalmente gratuito, fermo restando che l'amministrazione fiscale può addebitare i costi per servizi speciali.
1. L'amministrazione fiscale confronta i dati della ZPV con quelli archiviati sulla piattaforma GERES.
2. Comunica ai comuni se i dati della ZPV sono più aggiornati rispetto a quelli archiviati sulla piattaforma GERES.
3. La trasmissione dei dati avviene tramite Sedex.
1. L'amministrazione fiscale verifica almeno ogni cinque anni se per una persona, i cui dati sono presenti nel ZPV ma non attivamente sulla piattaforma GERES, continuino a sussistere motivi per il mantenimento dei dati secondo l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b, c o d.
2. I dati nel ZPV devono essere
a) distrutti d'ufficio dieci anni dopo la verifica, se non sussistono più motivi secondo il paragrafo 1,
b) distrutti su richiesta, se i dati secondo il paragrafo 1 non sono più necessari da dieci anni.
1. Le ordinanze direttive e i regolamenti di cui all'articolo 11 comma 1 devono essere emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1° marzo 2021.