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1. Disposizioni Generali (PDSG)

28 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (28)

Art. 1 Legge sulle raccolte centrali di dati personali (Legge sulla raccolta di dati personali, PDSG) - Scopo Art. A1-1 Legge sulle raccolte centralizzate di dati personali (Legge sulla raccolta dei dati personali, LRDP) Art. 2 Legge sulle raccolte centrali di dati personali (Legge sulle raccolte di dati personali, LRDP) - Ambito di applicazione Art. 3 Legge sulle raccolte centralizzate di dati personali (Legge sulla raccolta di dati personali, PDSG) - Oggetto Art. 4 Legge sulle raccolte centralizzate di dati personali (Legge sulle raccolte di dati personali, LRDP) Art. 5 Legge sulle raccolte centrali di dati personali (Legge sulla raccolta di dati personali, PDSG) - Principi Art. 6 Legge sulle raccolte centralizzate di dati personali (Legge sulla raccolta dei dati personali, LRDP) Art. 7 Legge sulle banche dati centrali delle persone (Legge sulle banche dati personali, LBDP) - Organizzazione Art. 8 Legge sulle raccolte centralizzate di dati personali (Legge sulla raccolta di dati personali, PDSG) - Autorizzazioni per l'accesso Art. 9 Legge sulle raccolte centralizzate di dati personali (Legge sulle raccolte di dati personali, PDSG) Art. 10 Legge sulle raccolte centralizzate di dati personali (Legge sulla raccolta di dati personali, LRDP) - Accesso ai profili di base Art. 11 Legge sulle raccolte centralizzate di dati personali (Legge sulle raccolte di dati personali, LRDP) - Verifica, Applicazione e Pubblicazione delle Regole di Autorizzazione Art. 12 Legge sulle raccolte centralizzate di dati personali (Legge sulla raccolta di dati personali, PDSG) Art. 13 Legge sulle raccolte centrali di dati personali (Legge sulle raccolte di dati personali, LRDP) Art. 14 Legge sulle collezioni centralizzate di dati personali (Personendatensammlungsgesetz, PDSG) - Sicurezza delle informazioni e protezione dei dati Art. 15 Legge sulle raccolte centralizzate di dati personali (Legge sulle raccolte di dati personali, LRDP) Art. 16 Legge sui registri centrali dei dati personali (Legge sui registri dei dati personali, LRDP) - Distruzione dei dati Art. 17 Legge sulle raccolte centralizzate di dati personali (Legge sulle raccolte di dati personali, PDSG) Art. 18 Legge sulle raccolte centralizzate di dati personali (Legge sulle raccolte di dati personali, PDSG) - Gestione elettronica dei registri Art. 19 Legge sulle raccolte centrali di dati personali (Legge sulle Raccolte di Dati Personali, PDSG) Art. 20 Legge sulle raccolte centralizzate di dati personali (Legge sulle raccolte di dati personali, PDSG) Art. 21 Legge sulle banche dati centrali delle persone (Legge sulle banche dati personali, LBPD) Art. 22 Legge sulle raccolte centralizzate di dati personali (Legge sulla raccolta di dati personali, PDSG) Art. 23 Legge sulle raccolte centralizzate di dati personali (Legge sulla raccolta di dati personali, PDSG) - Distruzione dei dati Art. 24 Legge sulle raccolte centralizzate di dati personali (Legge sulla raccolta di dati personali, PDSG) - Norme sulla concorrenza e transitorie Art. 25 Legge sulle raccolte centrali di dati personali (Legge sulla raccolta di dati personali, PDSG) Art. 26 Legge sulle raccolte centralizzate di dati personali (Legge sulla raccolta di dati personali, PDSG) Art. 27 Legge sulle raccolte centrali di dati personali (Legge sulla raccolta dei dati personali, LRDP)

Testo normativo (28 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questo legge ha lo scopo di

a. garantire l'efficiente trattamento centralizzato dei dati personali,

b. sviluppare, uniformare e gestire collezioni centralizzate di dati personali,

c. assicurare una gestione corretta, completa, sicura e uniforme dei dati personali in conformità al loro contenuto e scopo d'uso,

d. armonizzare i dati personali.

2. Fornisce così la base per la gestione elettronica dell'amministrazione nell'ambito dell'adempimento dei compiti legali delle autorità del Cantone.

Allegato 1 all'Articolo 5 Paragrafo 4

1. I dati, le categorie di dati e le funzionalità ai sensi dell'Articolo 5 paragrafo 4 sono

a Confessione,

b Informazioni sulla sfera privata personale, in particolare sullo stato mentale, spirituale e fisico,

c Blocco dei documenti di identità e dei documenti ai sensi dell'Articolo 237 paragrafo 2 lettera b CPP,

d Informazioni sulla protezione dei minori e degli adulti,

e Informazioni sulla famiglia,

f Funzionalità ai sensi dell'Articolo 7 paragrafo 1 lettera h.

2. Nell'adempimento dei compiti secondo le seguenti leggi, è consentito il trattamento dei dati, delle categorie di dati e delle funzionalità elencate, purché sia rispettata la proporzionalità (Art. 5 par. 3 KDSG)

| Nr. | Legge | Dati, categorie di dati e funzionalità (par. 1) |

| --- | --- | --- |

| I. | Leggi federali | |

| 1. | Codice di procedura civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC; SR 272) | a, d, e, f |

| 2. | Codice di procedura penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP; SR 312.0) | a, c, d, e, f |

| 3. | Ordinanza svizzera sul procedimento penale per i minorenni (Ordinanza sul procedimento penale per i minorenni, OPPM; SR 312.1) | a, c, d, e, f |

| 4. | Legge federale sull'esercito e l'amministrazione militare (Legge militare, LM; SR 510.10) | c, d, e, f |

| 5. | Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (Legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, LPPC; SR 520.1) | d, e, f |

| 6. | Legge federale sull'imposta di compensazione per il servizio militare (LICM; SR 661) | c, d |

| 7. | Legge federale sulla registrazione dei tumori (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT; SR 818.33) | d, f |

| 8. | Legge federale sull'assicurazione invalidità (LAI; SR 831.20) | d, f |

| 9. | Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; SR 832.10) | d, f |

| 10. | Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; SR 832.20) | d, f |

| II. | Leggi del Cantone di Berna | |

| 1. | Legge sulla cittadinanza cantonale e comunale (Legge cantonale sulla cittadinanza, LCC; BSG 121.1) | c, d, e, f |

| 2. | Legge sulla residenza e soggiorno degli Svizzeri (LRSS; BSG122.11) | a, c, d, e, f |

| 3. | Legge sui diritti politici (LDP; BSG 141.1) | f |

| 4. | Legge sui prefetti e sui vicesindaci (LPV; BSG 152.321) | d, e, f |

| 5. | Legge sul personale (LP; BSG 153.01) | a, b, d, f |

| 6. | Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (LOGP; BSG 161.1) | a, c, d, e, f |

| 7. | Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero (LICC; BSG 211.1) | d, e, f |

| 8. | Legge sulla protezione dei minori e degli adulti (LPMA; BSG 213.316) | b, d, e, f |

| 9. | Legge di introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisizione di immobili da parte di persone all'estero (LICP; BSG 215.126.1) | d, e, f |

| 10. | ... **\*** | ... **\*** |

| 11. | Legge cantonale sull'informazione geografica (LICG; BSG 215.341) | f |

| 12. | Legge di introduzione al codice di procedura civile, al codice di procedura penale e all'ordinanza sul procedimento penale per i minorenni (LIP; BSG 271.1) | a, c, d, e, f |

| 13. | Legge sulla detenzione penale (Legge sulla detenzione penale, LDP; BSG 341.1) | c, d, e, f |

| 14. | Legge sulle chiese cantonali bernesi (Legge sulla chiesa cantonale, LCC; BSG 410.11) | a, d, f |

| 15. | Legge sulla scuola elementare (LSE; BSG 432.210) | d, e, f |

| 16. | Legge sulla scuola media (LSM; BSG 433.12) | d, e |

| 17. | Legge sulla formazione professionale, la formazione continua e l'orientamento professionale (LFP; BSG 435.11) | d, e |

| 18. | Legge sui contributi alla formazione (LCF; BSG 438.31) | d |

| 19. | Legge cantonale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; BSG 521.1) | d, f |

| 20. | Legge sulla polizia (LP; BSG 551.1) | c, d, e, f |

| 21. | ... **\*** | ... **\*** |

| 22. | ... **\*** | ... **\*** |

| 23. | Legge fiscale (LF; BSG 661.11) | a, c, d, e, f |

| 24. | Legge sulle rive del lago e del fiume (Legge sulle rive del lago e del fiume, LRL; BSG 704.1) | f |

| 25. | Legge sulle costruzioni (LC; BSG 721.0) | f |

| 26. | Legge sulle strade (LS; BSG 732.11) | f |

| 27. | Legge sulla manutenzione delle acque e sulla costruzione delle acque (Legge sulle costruzioni idrauliche, LCI; BSG 751.11) | f |

| 28. | Legge sull'assistenza ospedaliera (LASO; BSG 812.11) | d, f |

| 29. | Legge cantonale sulla protezione delle acque (LCP; BSG 821.0) | f |

| 30. | Legge sui rifiuti (Legge sui rifiuti, LR; BSG 822.1) | f |

| 31. | Legge sulle indennità familiari (LIF; BSG 832.71) | d, f |

| 32. | Legge di introduzione alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LIVS; BSG 841.11) | d, f |

| 33. | ... **\*** | ... **\*** |

| 34. | Legge di introduzione alle leggi federali sull'assicurazione malattie, contro gli infortuni e militare (LIPMA; BSG 842.11) | d, e, f |

| 35. | ... **\*** | ... **\*** |

| 36. | Legge sulla protezione antincendio e dei pompieri (LPAP; BSG 871.11) | d, e, f |

| 37. | ... **\*** | ... **\*** |

| 38. | Legge sui cani (LSC; BSG 916.31) | d, e |

| 39. | Legge sulla caccia e protezione della fauna selvatica (LCPF; BSG 922.11) | f |

| 40. | Legge sul settore alberghiero (LSA; BSG 935.11) | d, e, f |

| 41. | Legge di introduzione alla legge sugli stranieri e sull'integrazione e alla legge sull'asilo (LISE e LIA; BSG 122.20) | c, d, e, f |

1. Disposizioni Generali

1. Questa legge si applica alle autorità di cui all'articolo 2, comma 6, della legge sulla protezione dei dati del 19 febbraio 1986 (KDSG)[3].

1. Disposizioni Generali

1. Questa legge disciplina

a il trattamento dei dati delle persone fisiche o giuridiche in banche dati centrali di persone,

b l'attuazione della RHG.

1. Disposizioni Generali

1. In questa legge si intende per

a Raccolta di dati personali: Una raccolta di dati ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del KDSG;

b Raccolta centrale di dati personali: Una raccolta elettronica di dati personali che consente la gestione dei dati personali da parte di diverse autorità e che è denominata raccolta centrale di dati personali;

c Caratteristica: Caratteristica di una persona che può essere rilevata e descritta oggettivamente (art. 3 lett. f RHG);

d Profilo base: Un gruppo designato di caratteristiche che non contengono dati personali particolarmente degni di protezione, che non permettono il profiling secondo la legislazione pertinente e la cui divulgazione non è limitata dall'articolo 14 del KDSG, ad esempio, nome, cognome e lingua della corrispondenza;

e Profilo standard: Un gruppo designato di caratteristiche che possono anche contenere dati personali particolarmente degni di protezione;

f Funzionalità: Un tipo particolare di trattamento dei dati reso possibile dal software della raccolta di dati, ad esempio, la combinazione di diversi dati personali, la determinazione dell'ambito locale, temporale o materiale della raccolta di dati o l'assegnazione di diritti di trattamento;

g Account utente: Una autorizzazione attribuita a una persona fisica o a un sistema per l'accesso a una raccolta di dati personali;

h Procedura di recupero: Recupero dei dati dalle raccolte centrali di dati personali tramite accesso Internet;

i Procedura di notifica: Divulgazione dei dati mediante notifica tramite la piattaforma centrale informatica e di comunicazione del governo (Sedex).

1. Disposizioni Generali

1. Il Cantone gestisce raccolte centralizzate di dati personali, che sono messe a disposizione delle autorità per il compimento dei loro compiti legali.

2. Una raccolta centralizzata di dati personali contiene quelle caratteristiche che sono necessarie a più autorità per il compimento dei loro compiti legali secondo la legislazione speciale della Confederazione e del Cantone e che possono essere trattate.

3. Le autorità incaricate dell'esecuzione della legislazione speciale possono trattare nei sistemi centralizzati di raccolta dati, secondo un procedimento di richiesta o di segnalazione, quei dati personali di cui hanno bisogno per adempiere ai loro compiti legali.

4. Nella misura in cui sia strettamente necessario per l'adempimento dei loro compiti legali, le autorità possono trattare anche dati personali particolarmente protetti nelle raccolte centralizzate di dati personali. L'Allegato 1 stabilisce i singoli dati, le categorie di dati e le funzionalità, e le associa alle leggi pertinenti.

Contenuto, Organizzazione e Accesso

1. Una raccolta centrale di dati personali dispone di un profilo di base e di tanti profili standard e funzionalità come necessario.

Contenuto, Organizzazione e Accesso

1. Il Consiglio di Stato designa le raccolte centrali di dati personali mediante regolamento e disciplina a tal proposito

a) lo scopo della raccolta di dati personali;

b) l'autorità responsabile per la raccolta di dati personali all'interno di una direzione, della cancelleria di Stato o del settore giudiziario;

c) i dati personali contenuti nella raccolta;

d) l'ambito territoriale e temporale dei dati;

e) i dati personali particolarmente degni di protezione;

f) il profilo base;

g) i profili standard;

h) le funzionalità che consentono un profilazione o che in altro modo generano dati personali particolarmente degni di protezione;

i) le autorità che, nonostante il blocco della divulgazione dei dati ai sensi dell'Articolo 14 KDSG, sono autorizzate ad accedere secondo la legislazione speciale;

k) il momento e le ulteriori modalità della distruzione dei dati personali;

l) i requisiti particolari per la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati;

m) i dettagli tecnici, organizzativi e finanziari ulteriori;

n) eventuali limitazioni per il trattamento delle raccolte di dati personali.

Contenuto, Organizzazione e Accesso

1. Il Consiglio di Governo regola mediante ordinanza l'autorizzazione all'accesso alle raccolte centrali di dati personali.

2. Può prevedere che

a) le Direzioni, la Cancelleria di Stato e la Giustizia regolino i diritti di accesso delle loro unità organizzative subordinate e degli altri enti pubblici delle loro aree di competenza attraverso ordinanze direttoriali o regolamenti,

b) le autorità secondo la legge comunale del 16 marzo 1998 (LC)[[5]](#enumeration_itemtext_content_fn_3139597_2_5_c) e la legge del 21 marzo 2018 sulle chiese nazionali bernesi (Legge delle Chiese Nazionali, LCN)[[6]](#enumeration_itemtext_content_fn_3139597_2_6_c) regolino i diritti di accesso delle loro unità organizzative subordinate e degli altri enti pubblici sorvegliati attraverso ordinanza.

Contenuto, Organizzazione e Accesso

1. Chi emette regole di autorizzazione ai sensi dell'Articolo 8,

a. prevede l'accesso a raccolte centralizzate di dati personali solo se per il trattamento dei dati esiste una base giuridica sufficiente conformemente alla normativa sulla protezione dei dati;

b. garantisce che le autorità autorizzate dispongano solo dei dati personali, delle funzionalità e dei diritti di accesso necessari per adempiere ai loro compiti legali, offrendo garanzie per il rispetto delle norme sulla sicurezza delle informazioni e sulla protezione dei dati.

Contenuto, Organizzazione e Accesso

Il Consiglio di Stato può prevedere che i profili di base siano messi a disposizione di tutte le autorità che necessitano di tali dati personali per l'adempimento dei loro compiti legali.

Contenuto, Organizzazione e Accesso

Chi emette norme di autorizzazione ai sensi dell'articolo 8 le presenta in anticipo all'autorità competente per la protezione dei dati per un parere (Art. 34 cpv. 1 lett. k LPD). Il parere può essere fornito sotto forma di domanda motivata (Art. 35 cpv. 3 LPD).

L'unità organizzativa responsabile per una raccolta centralizzata di dati personali garantisce che i conti utente siano gestiti in conformità con le norme di autorizzazione.

Essa pubblica i regolamenti delle autorità ai sensi della legge GG e LKG su Internet, dopo che la pubblicazione è avvenuta secondo le disposizioni della legislazione comunale.

Numeri di identificazione

1. Le autorità del Cantone utilizzano come numero di identificazione personale il numero di assicurazione ai sensi dell'AVS, il numero di identificazione aziendale o un altro numero di identificazione federale, qualora siano soddisfatte le condizioni della legislazione federale.

2. Il Consiglio di Stato può prevedere, tramite regolamento, un proprio numero di identificazione per persone fisiche e giuridiche nel Cantone.

Responsabilità dei dati, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati

1. L'autorità competente per la registrazione e l'aggiornamento dei dati personali, secondo la legislazione speciale, è responsabile dell'accuratezza e della completezza delle corrispondenti caratteristiche nelle raccolte centrali di dati personali.

2. Il Consiglio di Governo può prevedere che il diritto di prendere visione, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, KDSG, delle raccolte centrali di dati personali possa essere esercitato direttamente e tramite mezzo elettronico dalla persona interessata.

Responsabilità dei dati, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati

1. Ogni autorità che gestisce una raccolta centrale di dati personali, accede a essa o tratta i dati personali in altro modo, è responsabile nel proprio ambito di competenza per la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati secondo le disposizioni della normativa sulla protezione dei dati e della legislazione speciale.

Responsabilità dei dati, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati

**Blocchi di informazioni e indirizzi ai sensi dell'Articolo 13 KDSG nonché restrizioni alla divulgazione dei dati ai sensi dell'Articolo 14 KDSG devono essere implementati nelle collezioni centrali di dati personali.**

La persona interessata può effettuare o eliminare blocchi o restrizioni alla divulgazione dei dati presso l'autorità competente.

Responsabilità dei Dati, Sicurezza delle Informazioni e Protezione dei Dati

1. I dati personali che, secondo la constatazione dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13, non possono più essere conservati nelle raccolte centrali di dati personali, devono essere distrutti secondo i termini della legislazione speciale e i regolamenti del Consiglio di Stato relativi alla corrispondente raccolta centrale di dati personali.

**Costi per la Correzione degli Errori e la Fornitura dei Dati**

1. Il Consiglio di Stato regola se e secondo quali criteri le spese causate dalla raccolta o modifica illecita di dati personali possono essere addebitate all'unità organizzativa responsabile del funzionamento dalle autrici e dagli autori dell'infrazione.

2. Regola la ripartizione dei costi per l'utilizzo dei mezzi informatici e di telecomunicazione dell'amministrazione cantonale.

3. Può prevedere che siano applicate tasse per la fornitura di dati personali ad autorità al di fuori dell'amministrazione centrale del cantone, quando i dati personali sono utilizzati anche a fini commerciali.

Registro amministrativo

1. Il Cantone gestisce una raccolta centrale di dati personali per adempiere ai compiti secondo la RHG e la legge del 12 settembre 1985 sul soggiorno e l'insediamento degli Svizzeri (NAG)[[7]].

2. La raccolta centrale di dati personali contiene in particolare anche questi dati personali particolarmente degni di protezione

a. Confessione,

b. Indicazioni riguardanti la sfera personale segreta, in particolare lo stato psichico, mentale e fisico,

c. Divieti di documenti e scritti secondo l'articolo 237 capoverso 2 lettera b del Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP)[[8]],

d. Indicazioni sulla protezione del minore e dell'adulto,

e. Indicazioni riguardo al nucleo familiare,

f. Funzionalità secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera h.

3. Serve alle autorità anche per l'ulteriore adempimento dei loro compiti legali.

"Registro"

1. I comuni gestiscono il registro degli abitanti, inclusa la verifica degli stranieri, nonché il registro elettorale in formato elettronico.

2. Il consiglio del governo può, tramite ordinanza, fornire ai comuni hardware e software necessari a tale scopo oppure prevedere che vengano supportati tecnicamente o finanziariamente nella gestione dei registri.

Registro pubblico

1. I comuni trasmettono continuamente i dati personali dei loro registri anagrafici alla raccolta centrale di dati personali secondo l'articolo 18, paragrafo 1.

2. Il consiglio di governo designa una piattaforma sicura di trasmissione, attraverso la quale deve avvenire la consegna dei dati.

3. Regola i restanti dettagli tecnici, organizzativi e finanziari tramite regolamento.

Registro amministrativo

1. L'autorità designata dal Consiglio di Governo garantisce che i dati personali determinati dalla legislazione federale siano trasmessi all'autorità federale competente.

2. Il Consiglio di Governo disciplina i dettagli tecnici, organizzativi e finanziari mediante regolamento.

Registro amministrativo

Se una persona fa modificare i dati che la riguardano presso il controllo abitanti, non deve più comunicare questa modifica alle autorità cantonali che possono accedere alle relative raccolte di dati personali. Restano riservati gli obblighi di notifica previsti dal diritto federale.

Il controllo abitanti informa la persona interessata su quali obblighi di notifica sono stati adempiuti con la comunicazione della modifica.

Se le autorità competenti vengono a conoscenza di un fatto soggetto a obbligo di notifica, invitano la persona interessata a effettuare la notifica con un termine supplementare adeguato.

**1. Registro pubblico** **Articolo 1: Ambito di applicazione** Il sistema di registri pubblici comprende tutti i registri mantenuti da enti statali o autorizzati che raccolgono dati di carattere pubblico. Questo sistema serve a garantire trasparenza, accessibilità e sicurezza giuridica. **Articolo 2: Tipologie di registri** I registri pubblici possono includere, ma non sono limitati a: registri immobiliari, registri delle imprese, registri dei veicoli, e registri civili. **Articolo 3: Procedure di registrazione** Le procedure per la registrazione e l'aggiornamento dei dati devono essere effettuate in conformità con le norme stabilite dalla legge. Le richieste devono essere presentate agli uffici competenti. **Articolo 4: Accesso ai registri** Fatte salve le restrizioni di legge sulla privacy, l'accesso ai registri pubblici deve essere garantito a chiunque ne faccia richiesta, seguendo le procedure adeguate e previo pagamento delle eventuali tasse richieste. **Articolo 5: Riservatezza dei dati** I dati soggetti a tutela della riservatezza non possono essere divulgati al pubblico senza il consenso dell'interessato o senza un mandato legale. **Articolo 6: Sanzioni** Le violazioni delle disposizioni relative ai registri pubblici comportano sanzioni che possono includere multe o altre pene previste dalla legge. **Articolo 7: Disposizioni finali** Le disposizioni di legge relative al sistema di registri pubblici entrano in vigore secondo i termini stabiliti e sono soggette a modifiche attraverso decreti legislativi successivi.

1. Dati personali che, secondo la notifica del comune, non devono più essere mantenuti nei registri soggetti all'obbligo di registrazione, vengono distrutti dall'unità organizzativa responsabile non più tardi di cinque anni dopo la notifica del comune.

Disposizioni Transitorie e Finali

1. Articolo 5 paragrafo 4 incluso l'Annesso 1 prevale su disposizioni divergenti di altre leggi riguardanti il trattamento di dati personali particolarmente degni di protezione in raccolte centrali di dati personali.

2. Il paragrafo 1 si applica fino a quando leggi specifiche regolano in modo definitivo il trattamento di dati personali particolarmente degni di protezione nel loro ambito di applicazione.

Disposizioni Transitorie e Finali

1. La legge del 28 novembre 2006 sull'armonizzazione dei registri ufficiali (RegG) viene abrogata.

Disposizioni Transitorie e Finali

1. Il consiglio di governo determina la data dell'entrata in vigore.

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