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Oggetto (BEGV)

10 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (10)

Testo normativo (10 Articoli)

1. Principi

1. Questo regolamento disciplina l'autenticazione delle firme delle autorità e dei funzionari pubblici del Cantone e dei Comuni.

1. Principi

1. Con l'autenticazione si certifica l'autenticità della firma e, se del caso, la qualifica in cui ha agito la sottoscrittrice o il sottoscrittore, nonché l'autenticità del sigillo o del timbro con cui il documento è munito.

1. Principi

1. L'autenticazione della firma avviene mediante l'aggiunta della certificazione, del timbro ufficiale, della data e della firma della persona autorizzata all'autenticazione.

2. Sono fatte salve le disposizioni della Convenzione dell'Aia, in particolare quelle relative all'Apostille.

3. La realizzazione dei sigilli o dei timbri ufficiali avviene secondo le istruzioni della Cancelleria di Stato.

4. L'autenticazione viene apposta sull'originale del documento. Se per motivi di spazio è necessario allegare un foglio, il punto di incollaggio deve essere munito del timbro ufficiale.

5. L'autenticazione avviene fondamentalmente nelle lingue ufficiali. La Cancelleria di Stato può effettuare autenticazioni in altre lingue, in particolare in inglese, italiano e spagnolo.

Competenza

1. La Cancelleria di Stato autentica le firme delle seguenti autorità e uffici

a Tribunale superiore,

b Tribunale amministrativo,

c Commissione dei ricorsi fiscali,

d **\* Tribunali regionali,

e Presidenti dei tribunali,

f **\* ...

g **\* Tribunale per i minorenni,

h Procura della Repubblica,

i Presidenza del Gran Consiglio,

k Consiglio di Stato,

l Direzioni del Consiglio di Stato e Cancelleria di Stato (Direttrici e Direttori nonché altre autorità autorizzate a firmare),

m Prefetti e vice-prefetti,

n Notai abilitati all'esercizio professionale nel Canton Berna,

o **\* Direttore o Direttrice del Registro di Commercio,

p Camera di Commercio di Berna,

q **\* ...

r **\* Ufficiali di stato civile.

2. La Cancelleria di Stato effettua autentiche come ultima o principale autorità cantonale,

a quando ciò è previsto da un trattato di diritto internazionale;

b quando l'autenticazione è destinata a una rappresentanza diplomatica o consolare di uno stato straniero.

Competenza

1. I governatori e le governatrici certificano le firme delle seguenti autorità e funzionari con sede nel loro distretto amministrativo

a Consiglio comunale,

b Funzionari e funzionarie comunali, purché la firma sia stata depositata dal consiglio comunale,

c *** ...

d *** autorità di conciliazione regionali,

e *** ...

f *** tribunali regionali,

g Presidenti e presidentesse dei tribunali,

h Uffici del registro fondiario,

i Uffici di esecuzioni e fallimenti.

Competenza

1. Le Direzioni possono nel loro ambito di competenza autenticare le firme su documenti ufficiali, purché in base a questo regolamento non siano competenti la Cancelleria dello Stato o i Prefetti. Esse autenticano in particolare le firme su diplomi e su atti ufficiali rilasciati da operatori sanitari.

2. Le Direzioni forniscono annualmente alla Cancelleria dello Stato un elenco degli atti su cui autenticano le firme.

Competenza

1. La Cancelleria dello Stato, gli uffici del prefetto del governo e le direzioni mantengono un registro con le firme dei funzionari che essi certificano.

2. Le autorità e i funzionari elencati nell'articolo 5, comma 1, e nell'articolo 6 comunicano senza indugio alla Cancelleria dello Stato o all'ufficio competente del prefetto del governo ogni modifica riguardante il diritto di firma.

3. Per quanto riguarda le firme dei notai, si applica la legge notarile.

Disposizioni Transitorie e Finali

1. La Cancelleria di Stato e gli uffici dei prefetti governativi provvedono d'ufficio, al 1 gennaio 1997, a una revisione dei registri delle firme.

Disposizioni Transitorie e Finali

La circolare del Consiglio di Governo del Cantone Berna del 3 giugno 1857 destinata a tutti i prefetti governativi relativa alla legalizzazione delle firme è abrogata.

Disposizioni Transitorie e Finali

1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

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