1. Disposizioni Generali
Indice delle disposizioni (24)
Testo normativo (24 Articoli)
1. La deputazione è un organo del Gran Consiglio (Art. 19 lett. f GRG) ed è composta dai membri del consiglio del Giura bernese nonché dai membri francofoni del consiglio del distretto elettorale di Biel-Seeland (Art. 31 comma 1 GRG).
1. La deputazione rappresenta nel Gran Consiglio gli interessi del Giura bernese e della popolazione francofona del distretto amministrativo di Bienne in questioni che li concernono particolarmente (Art. 31 comma 2 GRG).
2. A tal fine, ha il diritto di richiedere votazioni separate nel Gran Consiglio conformemente all'Articolo 31 comma 3 GRG.
Gli organi della Delegazione sono il Presidente o la Presidente, l'Ufficio e i Revisori dei conti.
1. La Deputazione elegge la Presidente o il Presidente nonché la Vicepresidente o il Vicepresidente per un mandato annuale. Una rielezione immediata per la stessa funzione non è consentita.
2. I gruppi politici rappresentati nella Deputazione con almeno tre membri del Gran Consiglio assumono a turno la presidenza.
3. I compiti principali della Presidente o del Presidente sono
a) la conduzione delle deliberazioni,
b) la rappresentanza della Deputazione con o senza ufficio,
c) la cura del rispetto del presente regolamento,
d) la convocazione dei membri alle riunioni,
e) garantire le relazioni con il segretariato e la cancelleria di Stato.
4. La supplenza è svolta dalla Vicepresidente o dal Vicepresidente oppure, in caso di impedimento, da un membro dell'ufficio. Essa riguarda tutte le funzioni della Presidente o del Presidente.
L'ufficio è composto dai due membri della presidenza, dalla cassiera o dal cassiere, nonché da due scrutatrici e scrutatori.
I membri dell'ufficio sono eletti dalla deputazione per una durata di mandato di un anno. La loro rielezione è ammissibile.
Tutti i gruppi politici composti da almeno tre membri devono essere rappresentati nell'ufficio.
L'ufficio ha il compito di assistere la presidenza nella preparazione delle riunioni, determinare i risultati delle elezioni e delle votazioni, rappresentare la deputazione esternamente e assumere il personale della segreteria.
La Deputazione elegge immediatamente dopo le elezioni degli uffici due revisori dei conti, che devono provenire da gruppi politici differenti e non possono essere contemporaneamente membri dell'ufficio.
I revisori dei conti controllano i conti una volta all'anno e presentano il loro rapporto prima delle elezioni annuali.
1. Il mandato dura in linea di principio dal 1º giugno al 31 maggio dell'anno successivo.
2. Termina con le elezioni per il rinnovo totale del Gran Consiglio.
3. Dopo le elezioni per il rinnovo totale, il membro più anziano della deputazione assume ad interim la presidenza e la gestione delle sedute fino all'elezione dell'ufficio di presidenza.
1. La deputazione coinvolge una persona per l'esecuzione delle mansioni di segreteria, come la redazione di verbali durante le riunioni, l'invio di inviti e la corrispondenza.
2. La persona che svolge le funzioni di segreteria è subordinata alla presidente o al presidente.
3. Riceve un compenso trimestrale, pagato previa presentazione di un rendiconto, che include un importo fisso corrisposto sulla base delle raccomandazioni della Federazione Svizzera degli Impiegati (kfmv), le spese di viaggio (CHF 0.60/km) e i costi di segreteria (materiale, telefono, fotocopie).
4. Il rendiconto trimestrale è vistato dalla presidente o dal presidente e trasmesso per il pagamento alla tesoriera o al tesoriere.
5. L'ufficio decide sugli adeguamenti del tasso orario.
1. Le elezioni si svolgono all'inizio della seduta precedente alla sessione di giugno del Gran Consiglio.
2. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. Possono svolgersi a scrutinio palese se la deputazione decide all'unanimità per ogni singola elezione.
3. La Presidente o il Presidente in carica, in collaborazione con la segreteria, garantisce che il materiale elettorale e di voto sia disponibile all'inizio della seduta.
4. Vengono eletti consecutivamente la Presidente o il Presidente, la Vicepresidente o il Vicepresidente, la Tesoriera o il Tesoriere, due scrutatrici e scrutatori di voto e due revisori dei conti.
1. È eletto chi ha riunito su di sè più della metà dei voti validi (maggioranza assoluta).
2. Le schede bianche e nulle non sono considerate nel calcolo della maggioranza assoluta.
3. Se nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta al primo turno, si procede a un secondo turno elettorale.
4. Nel secondo turno non è più necessaria la maggioranza assoluta. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti.
5. Se nessuno ottiene il maggior numero di voti, il candidato con il minor numero di voti viene escluso, e si procede a un terzo turno elettorale.
6. Se al terzo turno non viene eletto nessuno, la procedura viene sospesa. La deputazione stabilisce la data del prossimo turno elettorale.
1. Le votazioni si svolgono pubblicamente.
1. Le riunioni si tengono in una sala apposita, escludendo il pubblico.
2. Esse si svolgono obbligatoriamente nella settimana precedente l'inizio della sessione del Gran Consiglio, in linea di massima la sera del martedì. Riunioni aggiuntive possono essere convocate, se necessario, dall'ufficio e su richiesta di un gruppo politico o di almeno tre membri della delegazione.
1. I membri di governo francofoni, la vice cancelliera francofona o il vice cancelliere francofono, la presidentessa o il presidente del Consiglio del Giura bernese, nonché la presidentessa o il presidente del Consiglio per gli affari francofoni del distretto bilingue di Bienne sono invitati alle riunioni.
2. L'ufficio può invitare, di propria iniziativa o su richiesta, persone la cui opinione potrebbe essere utile in relazione a un affare trattato dalla deputazione.
3. Gli invitati ai sensi del comma 1 partecipano alle deliberazioni con voce consultiva.
4. Gli invitati ai sensi del comma 2 non partecipano alle deliberazioni.
1. Gli inviti alla riunione, che contengono in particolare l'ordine del giorno, devono essere inviati per iscritto almeno dieci giorni prima della data della riunione.
2. Tuttavia, se le circostanze lo richiedono e in particolare durante le sessioni del Gran Consiglio, le riunioni possono essere convocate a breve termine e senza convocazione scritta. Spetta quindi alla Presidente o al Presidente prendere le misure organizzative necessarie e, se necessario, assicurarsi che eventuali deliberazioni siano annotate in un verbale, nonché, se necessario, avvalersi della collaborazione della Cancelleria di Stato.
La Deputazione delibera con la maggioranza dei membri presenti.
È validamente costituita quando è presente la maggioranza dei membri.
1. La cassa della Deputazione è alimentata principalmente dal contributo annuo che riceve dal Cantone per coprire i suoi costi di segreteria (Art. 90 RO in combinato disposto con l'Art. 131 comma 1 RO).
1. Il patrimonio della Deputazione serve a coprire le spese di segreteria e i costi relativi allo svolgimento delle sedute ordinarie e straordinarie, al compenso delle persone incaricate come esperti, nonché al compenso ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.
La Presidente o il Presidente, nonché la Tesoriera o il Tesoriere, decide sulle spese correnti, in particolare su quelle relative al funzionamento del segretariato, purché queste non superino i 1000 franchi. La Tesoriera o il Tesoriere può decidere autonomamente su spese fino a un importo di 300 franchi. Spese superiori ai 1000 franchi vengono decise dalla Deputazione su proposta dell'Ufficio.
1. L'indennità dei membri della Deputazione e dell'Ufficio è disciplinata dall'articolo 124 e seguenti del Regolamento del Consiglio.
2. La Presidente o il Presidente, nonché la Cassiera o il Cassiere, ricevono un'indennità aggiuntiva di 500 franchi per ogni anno di mandato.
1. La Deputazione si impegna attraverso la firma congiunta della Presidente o del Presidente e di un membro dell'Ufficio. Fatte salve le disposizioni relative alla delega (Art. 4 par. 4).
Spetta alla Presidente o al Presidente, ovvero alla persona che ne fa le veci, informare il pubblico sui dibattiti della Deputazione. La Deputazione decide caso per caso in merito all'invio di comunicati stampa.
1. Per il resto vale la legislazione del Gran Consiglio.
1. I regolamenti precedenti sono abrogati con l'entrata in vigore del presente regolamento interno.
1. Questo regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della Deputazione.