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Seduta Costitutiva (GO)

145 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (145)

Art. 1 Regolamento del Gran Consiglio (GO) Art. 2 Regolamento del Gran Consiglio (GO) Art. 3 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Giuramento Art. 4 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Sessioni e Sedute Art. 5 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Piano delle sessioni e programma delle sessioni Art. 6 Regolamento del Gran Consiglio (RC) - Aula Consiliare Art. 7 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Tribuna del pubblico Art. 8 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Sicurezza e Ordine Art. 9 Regolamento del Gran Consiglio (RG) Art. 10 Regolamento del Gran Consiglio (RG) Art. 11 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Correzioni Art. 12 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Lingua delle Deliberazioni Art. 13 Regolamento del Gran Consiglio (GO) Art. 14 Regolamento del Gran Consiglio (RG) Art. 15 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Lingua dei documenti Art. 16 Regolamento del Gran Consiglio (RG) Art. 17 Regolamento del Gran Consiglio (GO) Art. 18 Regolamento del Gran Consiglio (RG) Art. 19 Regolamento del Gran Consiglio (RG) Art. 20 Regolamento del Gran Consiglio (RG) Art. 21 Regolamento del Gran Consiglio (RG) Art. 22 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - 3. Finanze Art. 23 Regolamento del Gran Consiglio (RG) Art. 24 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - 5. Casi urgenti Art. 25 Regolamento del Gran Consiglio (RG) Art. 26 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - 2. Questioni procedurali Art. 27 Regolamento del Gran Consiglio (GO) Art. 28 Regolamento del Gran Consiglio (RG) Art. 29 Regolamento del Gran Consiglio (RG) - 5. Commissioni Art. 30 Regolamento del Gran Consiglio (GO) Art. 31 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - 7. Elezioni Art. 32 Regolamento del Gran Consiglio (RG) Art. 33 Regolamento del Gran Consiglio (RG) Art. 33a Regolamento del Gran Consiglio (GO) - 10. Crisi Art. 33b Regolamento del Gran Consiglio (RC) Art. 34 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Occasioni Speciali Art. 35 Regolamento del Gran Consiglio (RG) Art. 36 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Commissione Finanze (FiKo) Art. 37 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Commissione di verifica della gestione (GPK) Art. 38 Regolamento del Gran Consiglio (RGC) - Commissione Giustizia (CoGi) Art. 39 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Commissione per la politica statale e le relazioni esterne (SAK) Art. 40 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Commissioni di Materia Art. 41 Regolamento del Gran Consiglio (GO) Art. 42 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Funzioni Art. 43 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Composizione Art. 44 Regolamento del Gran Consiglio (GO) Art. 45 Regolamento del Gran Consiglio (RC) Art. 46 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Convocazione e Organizzazione Art. 47 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Segreteria e Verbali Art. 48 Regolamento del Gran Consiglio (RG) Art. 49 Regolamento del Gran Consiglio (RG) - Informazione Art. 50 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Relazione al Gran Consiglio Art. 51 Regolamento del Gran Consiglio (GO) Art. 52 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Ambito di applicazione Art. 53 Regolamento del Gran Consiglio (GO) Art. 54 Regolamento del Gran Consiglio (RG) - Procedura e Conseguenze Art. 55 Regolamento del Gran Consiglio (GO) Art. 56 Regolamento del Gran Consiglio (RC) Art. 57 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Gruppi parlamentari senza diritto a seggi Art. 57a Regolamento del Gran Consiglio (GO) Art. 58 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Termine Art. 59 Regolamento del Gran Consiglio (RC) - Strumenti e Mezzi Art. 60 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Criteri Art. 61 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Organi Art. 62 Regolamento del Gran Consiglio (RG) - Coinvolgimento delle Commissioni nelle Relazioni Esterne Art. 63 Regolamento del Gran Consiglio (RO) - Partecipazione del Consiglio di Stato alle deliberazioni nel Gran Consiglio Art. 64 Regolamento del Gran Consiglio (RG) Art. 65 Regolamento del Gran Consiglio (RG) - Partecipazione del Cancelliere di Stato Art. 66 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Principio Art. 67 Regolamento del Gran Consiglio (RG) - Contenuto Art. 68 Regolamento del Gran Consiglio (RC) Art. 69 Regolamento del Gran Consiglio (GO) Art. 70 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Pre-esame da parte della commissione Art. 71 Regolamento del Gran Consiglio (RG) - Presentazione delle proposte, discussione in Gran Consiglio Art. 72 Regolamento del Gran Consiglio (RCG) - Presentazione, modifica, discussione di mozioni e postulati Art. 73 Regolamento del Gran Consiglio (RC) - Ritiro Art. 74 Regolamento del Gran Consiglio (RG) Art. 75 Regolamento del Gran Consiglio (GO) Art. 76 Regolamento del Gran Consiglio (GO) Art. 77 Regolamento del Gran Consiglio (RGC) - Decorrenza dei termini per le iniziative parlamentari Art. 78 Regolamento del Gran Consiglio (GO) Art. 79 Regolamento del Gran Consiglio (RC) Art. 80 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Pianificazione delle Sessioni Art. 81 Regolamento del Gran Consiglio (RC) Art. 82 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Esame preliminare da parte di una commissione Art. 83 Regolamento del Gran Consiglio (GO) Art. 84 Regolamento del Gran Consiglio (RG) Art. 85 Regolamento del Gran Consiglio (GO) Art. 86 Regolamento del Gran Consiglio (GO) Art. 87 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Dibattito Libero Art. 88 Regolamento del Gran Consiglio (RG) - Dibattito Organizzato Art. 89 Regolamento del Gran Consiglio (GO) Art. 90 Regolamento del Gran Consiglio (RG) - Procedura scritta Art. 91 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Mozione d'ordine Art. 92 Regolamento del Gran Consiglio (GO) Art. 93 Regolamento del Gran Consiglio (RC) Art. 94 Regolamento del Gran Consiglio (GO) Art. 95 Regolamento del Gran Consiglio (GO) Art. 96 Regolamento del Gran Consiglio (RC) Art. 97 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Ritorno Art. 98 Regolamento del Gran Consiglio (GO) Art. 99 Regolamento del Gran Consiglio (RC) - Votazione complessiva e finale Art. 100 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Introduzione Art. 101 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Attuazione Art. 102 Regolamento del Gran Consiglio (RG) Art. 103 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Votazione Art. 104 Regolamento del Gran Consiglio (RG) Art. 105 Regolamento del Gran Consiglio (RGC) - Votazione per appello nominale Art. 105a Regolamento del Gran Consiglio (RG) Art. 105b Regolamento del Gran Consiglio (RG) Art. 106 Regolamento del Gran Consiglio (RG) Art. 107 Regolamento del Gran Consiglio (RG) Art. 108 Regolamento del Gran Consiglio (RG) - Verbale delle deliberazioni Art. 108a Regolamento del Gran Consiglio (RG) Art. 109 Regolamento del Gran Consiglio (RG) - Momento delle elezioni Art. 110 Regolamento del Gran Consiglio (GO) Art. 111 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Petizioni e altre istanze al Gran Consiglio Art. 112 Regolamento del Gran Consiglio (RG) Art. 113 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Iniziativa con controproposta Art. 114 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Proposte Eventuali Art. 115 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Referendum delle autorità Art. 116 Regolamento del Gran Consiglio (GO) Art. 117 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Consultazioni presso le autorità federali Art. 118 Regolamento del Gran Consiglio (GO) Art. 119 Regolamento del Gran Consiglio (RCG) Art. 120 Regolamento del Gran Consiglio (RC) Art. 121 Regolamento del Gran Consiglio (RC) Art. 122 Regolamento del Gran Consiglio (RG) Art. 123 Regolamento del Gran Consiglio (GO) Art. 124 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Compensi per le sedute Art. 125 Regolamento del Gran Consiglio (RG) Art. 126 Regolamento del Gran Consiglio (GRC) Art. 127 Regolamento del Gran Consiglio (RCG) - Compensazione per incarichi speciali Art. 128 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Rimborso spese Art. 129 Regolamento del Gran Consiglio (RC) Art. 130 Regolamento del Gran Consiglio (GO) Art. 131 Regolamento del Gran Consiglio (RG) Art. 132 Regolamento del Gran Consiglio (GO) Art. 133 Regolamento del Gran Consiglio (RG) Art. 134 Regolamento del Gran Consiglio (GO) Art. 135 Regolamento del Gran Consiglio (GO) Art. 136 Regolamento del Gran Consiglio (GO) - Compenso dei membri Art. 137 Regolamento del Gran Consiglio (RG) - Modifica di una disposizione Art. 138 Regolamento del Gran Consiglio (RC) Art. 139 Regolamento del Gran Consiglio (RG)

Testo normativo (145 Articoli)

**Disposizioni Generali - Costituzione**

1. Gli oggetti della seduta costitutiva sono, nel seguente ordine

a) Apertura della seduta da parte del membro del consiglio presente con più anni di servizio (Presidente per età),

b) Verifica della presenza dei membri del consiglio,

c) Discorso del Presidente per età,

d) Nomina degli scrutatori provvisori,

e) Presa d'atto del rapporto del Consiglio di Stato sulle elezioni generali e dei risultati accertati delle elezioni del Consiglio di Stato nonché constatazione dei risultati delle elezioni del Gran Consiglio, su proposta della Commissione Giustizia,

f) Elezione, giuramento e discorso del Presidente o della Presidente del Gran Consiglio,

g) Giuramento dei membri del consiglio,

h) Elezione del primo Vicepresidente o della prima Vicepresidente e del secondo Vicepresidente o della seconda Vicepresidente,

i) Giuramento dei membri del Consiglio di Stato,

k) Elezione del Presidente o della Presidente nonché del Vicepresidente o della Vicepresidente del Consiglio di Stato,

l) Elezione del Segretario Generale o della Segretaria Generale del Gran Consiglio,

m) Elezione del Cancelliere di Stato o della Cancelliera di Stato,

n) Elezione dei membri delle commissioni permanenti e dei loro presidenti,

o) Elezione degli scrutatori.

**Disposizioni Generali - Costituzione**

1. Le disposizioni relative alla costituzione si applicano mutatis mutandis a ogni prima seduta di un anno di mandato.

2. L'ufficio del Gran Consiglio può anticipare la data dell'elezione degli organi del consiglio.

**Disposizioni Generali - Costituzione**

1. Per il giuramento si alzano tutte le persone presenti nella sala del consiglio.

2. La Presidente o il Presidente del Gran Consiglio fa leggere la formula del giuramento o della promessa dalla Segretaria generale o dal Segretario generale del Gran Consiglio.

3. Il giuramento recita: «Giuro e prometto di rispettare i diritti e le libertà del popolo e dei cittadini, di osservare rigorosamente la Costituzione e le leggi costituzionali e di adempiere ai doveri del mio ufficio con fedeltà e coscienza, così Dio mi aiuti!»

4. La promessa recita: «Prometto sul mio onore e sulla mia coscienza di rispettare i diritti e le libertà del popolo e dei cittadini, di osservare rigorosamente la Costituzione e le leggi costituzionali e di adempiere con fedeltà ai doveri del mio ufficio!»

5. Chi presta giuramento pronuncia con le dita alzate la frase «Lo giuro». Chi presta la promessa pronuncia la frase «Lo prometto».

**Disposizioni Generali - Sessioni**

1. Il Gran Consiglio si riunisce annualmente di norma in cinque sessioni.

2. Le sessioni si tengono ordinariamente nella città di Berna e durano al massimo due settimane, generalmente dal lunedì al giovedì.

3. Le sedute del Consiglio si svolgono di norma

a) al mattino dalle 09:00 alle 11:45,

b) al pomeriggio dalle 13:30 alle 16:30,

c) il giovedì pomeriggio dalle 13:30 alle 16:00.

4. Il mercoledì sera della prima settimana di sessione e il martedì sera della seconda settimana di sessione possono essere riservati per le sedute serali, che durano dalle 17:00 alle 19:00.

5. Le riunioni dei gruppi parlamentari durano in genere complessivamente tre giorni per sessione. Per tali riunioni sono riservati i lunedì mattina delle due settimane di sessione e il martedì pomeriggio della prima settimana di sessione.

6. Il Gran Consiglio può prolungare, concludere anticipatamente le sessioni e le sedute o rinviare le deliberazioni.

**Disposizioni Generali - Sessioni**

1. Il piano delle sessioni determina l'orario e la durata delle singole sessioni.

2. Il programma delle sessioni stabilisce gli orari delle sedute rilevanti, gli argomenti da discutere, le forme di consultazione e, se necessario, i tempi di intervento.

Disposizioni Generali - Accesso al Municipio

1. Durante le sedute del Gran Consiglio hanno accesso alla sala del Consiglio

a. I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e della dirigenza giudiziaria,

b. I collaboratori e le collaboratrici dei servizi parlamentari e della Cancelleria dello Stato, nella misura in cui la loro funzione lo richiede,

c. Le persone che accompagnano un membro del Consiglio di Stato o della dirigenza giudiziaria,

d. Gli operatori dei media che possono dimostrare la loro qualifica.

2. Durante le consultazioni segrete, solo le persone indicate al comma 1 lettere a e b hanno accesso alla sala del Consiglio. Le tribune vengono sgomberate e chiuse e eventuali trasmissioni delle consultazioni vengono interrotte.

Disposizioni Generali - Accesso al Municipio

La tribuna pubblica della sala del consiglio è a disposizione del pubblico.

I visitatori e le visitatrici devono mantenere decoro, silenzio e ordine.

Chiunque violi queste disposizioni sarà allontanato. In caso di disturbo continuo, la seduta sarà interrotta e la tribuna sgomberata.

Disposizioni Generali - Accesso al Municipio

1. Per garantire la sicurezza e l'ordine nel municipio, la direzione dell'ufficio può disporre misure adeguate e emanare un regolamento interno.

Articolo 1: Disposizioni Generali - Media

1. Il Gran Consiglio e i suoi organi supportano gli operatori dei media nella copertura mediatica sul Gran Consiglio.

2. L'attività degli operatori dei media non deve compromettere il funzionamento del Consiglio.

3. Gli operatori dei media, che possono identificarsi come tali, hanno accesso alla tribuna stampa e al foyer.

### Disposizioni Generali - Giornale Please provide the rest of the article if you require a full translation.

1. Il Giornale Ufficiale del Gran Consiglio riporta integralmente le discussioni, inclusi i decreti del Gran Consiglio, in un verbale integrale e comprende anche i documenti di discussione. Sono escluse le discussioni segrete e i relativi documenti.

2. Il Giornale Ufficiale viene pubblicato continuamente in forma elettronica.

### Disposizioni Generali - Giornale Please provide the rest of the article if you require a full translation.

1. Correzioni delle Dichiarazioni nel Gran Consiglio possono essere richieste dalle oratrici e dagli oratori all'Ufficio fino alla fine della sessione successiva.

Disposizioni Generali - Bilinguismo

1. Le deliberazioni del Gran Consiglio e dei suoi organi si svolgono in tedesco (dialetto o tedesco scritto) e in francese.

Disposizioni Generali - Bilinguismo

Durante le sessioni del Gran Consiglio è garantita un'interpretazione simultanea.

Un'interpretazione simultanea si svolge anche per le riunioni degli organi del Consiglio, a meno che un organo del Consiglio non vi rinunci all'unanimità.

Gli organi del Consiglio che hanno rinunciato all'interpretazione simultanea possono, su richiesta di un membro, rivedere in qualsiasi momento tale decisione.

Durante le riunioni delle commissioni non è assicurata l'interpretazione simultanea. I membri di lingua tedesca del Consiglio si esprimono in tedesco scritto.

**Disposizioni Generali - Bilinguismo**

1. Le richieste presentate durante le deliberazioni nel Gran Consiglio che richiedono una modifica dell'oggetto della discussione vengono immediatamente tradotte.

2. Se per ragioni di tempo le richieste non possono essere presentate per iscritto al Gran Consiglio, vengono comunicate oralmente in entrambe le lingue ufficiali immediatamente prima della votazione.

Disposizioni Generali - Bilinguismo

1. I seguenti documenti sono disponibili in entrambe le lingue ufficiali

a) Documenti che sono oggetto di una decisione del Gran Consiglio,

b) Documenti presentati al Gran Consiglio per presa d'atto,

c) Relazioni del Consiglio di Stato o dell'organo parlamentare competente che accompagnano i documenti,

d) Documenti destinati a tutti i membri del consiglio.

2. Tutti gli altri documenti possono essere redatti in una sola lingua ufficiale.

3. I verbali sono redatti nella lingua della persona incaricata della redazione. Le dichiarazioni sono riportate nella lingua ufficiale in cui sono state pronunciate.

Membri del Gran Consiglio

1. Ogni membro del Gran Consiglio informa l'ufficio riguardo

a) alle proprie attività professionali; se il membro del consiglio è un lavoratore dipendente, devono essere indicati la funzione e il datore di lavoro,

b) alle attività in organi direttivi o di controllo, nonché in comitati consultivi e organi simili di enti giuridici svizzeri e stranieri, istituzioni e fondazioni di diritto privato e pubblico,

c) alle attività permanenti di direzione o consulenza per gruppi di interesse svizzeri e stranieri,

d) alla partecipazione in commissioni e altri organi della Confederazione, del Cantone o di comuni bernesi,

e) all'esercizio di cariche politiche di rilievo, escluso il mandato nel Gran Consiglio.

1a. Per le attività ai sensi del paragrafo 1 lettere b fino a e, il membro del consiglio indica se

a) tale attività è esercitata in virtù dell'ufficio,

b) si tratta di un mandato onorario o retribuito, con l'esclusione dei rimborsi spese.

2. È fatto salvo il segreto professionale ai sensi del Codice Penale Svizzero del 21 dicembre 1937 (CP).

3. È tenuto un registro accessibile al pubblico riguardo ai legami d'interesse dei membri del consiglio.

**Organizzazione del Gran Consiglio - Presidente o Presidentessa del Gran Consiglio e Presidenza del Gran Consiglio**

1. La Presidente o il Presidente del Gran Consiglio dirige le discussioni del Gran Consiglio e dell'Ufficio ed è in particolare responsabile di

a accertare la capacità deliberativa del Gran Consiglio,

b proporre modalità di voto,

c firmare le decisioni e i decreti del Gran Consiglio,

d giurare i membri del Consiglio, i membri del Consiglio di Stato e le altre persone che devono prestare giuramento al Gran Consiglio,

e sorvegliare il rispetto della legislazione del Gran Consiglio,

f mantenere la quiete e l'ordine nella sala del consiglio e nelle tribune,

g **\*** autorizzare spese conformemente alla legislazione del Gran Consiglio,

h **\*** eseguire votazioni tramite procedura di circolazione (art. 105b).

2. Le Vicepresidenti o i Vicepresidenti sostituiscono, in caso di impedimento, la Presidente o il Presidente del Gran Consiglio e svolgono altri compiti loro assegnati.

**Organizzazione del Gran Consiglio - Ufficio del Gran Consiglio - Rappresentanza, Informazione del Gran Consiglio**

1. I membri dell'ufficio delle commissioni permanenti, della deputazione o dei gruppi parlamentari possono farsi rappresentare dalla rispettiva vicepresidente o dal rispettivo vicepresidente.

2. La presidente o il presidente del Gran Consiglio informa il Gran Consiglio sulle decisioni importanti dell'ufficio.

Organizzazione del Gran Consiglio - Ufficio del Gran Consiglio - Direzione dell'Ufficio

1. La gestione dell'ufficio è composta dalla Presidente o dal Presidente del Gran Consiglio e dalle due Vicepresidenti o dai due Vicepresidenti.

Organizzazione del Gran Consiglio - Ufficio del Gran Consiglio - Direzione degli Affari dell'Ufficio

1. La direzione convoca la seduta costitutiva del Gran Consiglio.

2. Essa pianifica le riunioni del bureau, le prepara e le presiede.

3. Essa rappresenta il Gran Consiglio all'interno e all'esterno.

4. Essa, se necessario, dispone misure di sicurezza nel municipio.

Organizzazione del Gran Consiglio - Ufficio del Gran Consiglio - Direzione degli Affari dell'Ufficio

1. La direzione decide sulle correzioni del giornale ufficiale.

2. Essa può emanare regolamenti riguardanti l'attività dei media.

3. Essa gestisce le relazioni pubbliche del Gran Consiglio.

Organizzazione del Gran Consiglio - Ufficio del Gran Consiglio - Direzione degli Affari dell'Ufficio

1. La direzione può erogare compensazioni aggiuntive.

2. Riguardo al Conto Speciale del Gran Consiglio

a. esamina il preventivo, il piano delle attività e finanziario e il rapporto di gestione,

b. può presentare una richiesta di credito aggiuntivo,

c. approva le eccedenze e i trasferimenti di credito.

Organizzazione del Gran Consiglio - Ufficio del Gran Consiglio - Direzione degli Affari dell'Ufficio

1. La direzione sovrintende ai servizi parlamentari.

2. Essa prepara la proposta elettorale dell'ufficio del Gran Consiglio per l'elezione della Segretaria generale o del Segretario generale del Gran Consiglio.

3. Essa prepara la creazione di posizioni di personale per i servizi parlamentari.

4. Essa determina lo stipendio iniziale per la Segretaria generale o il Segretario generale.

Organizzazione del Gran Consiglio - Ufficio del Gran Consiglio - Direzione degli Affari dell'Ufficio

1. In casi urgenti, spettano alla direzione, inoltre,

a gli affari commerciali con il Consiglio di Stato e le autorità giudiziarie supreme, la Procura generale e la direzione della giustizia,

b l'assegnazione di affari agli organi del Gran Consiglio,

c la rappresentanza del Cantone nei procedimenti di ricorso,

c1 **\*** la deliberazione sulla votazione esterna durante la sessione o sulla procedura di circolazione, inclusa la determinazione dei requisiti tecnici per la votazione (Art. 77a e Art. 77b GRG),

c2 **\*** la determinazione del periodo di possibili sedute virtuali degli organi del Consiglio e eventuali precisazioni su queste sedute virtuali o sulla procedura di circolazione negli organi del Consiglio (Art. 108a),

c3 **\*** uno scambio con il Consiglio di Stato riguardo alla concezione dell'inizio e della fine di una situazione straordinaria (Art. 91 della Costituzione cantonale [KV]),

d il trattamento di ulteriori affari che il Gran Consiglio le assegna o per i quali nessun altro organo del Consiglio è competente.

**Organizzazione del Gran Consiglio - Ufficio del Gran Consiglio - Ufficio**

1. L'ufficio pianifica e prepara le sessioni del Gran Consiglio.

2. Delibera sul calendario delle sessioni e sul programma delle sessioni.

3. Delibera sullo spostamento anticipato del momento della nomina degli organi del Consiglio.

**Organizzazione del Gran Consiglio - Ufficio del Gran Consiglio - Ufficio**

1. L'ufficio decide in caso di differenze nel coordinamento tra gli organi del consiglio.

2. Decide se un'elezione non contestata deve essere condotta per alzata di mano.

**Organizzazione del Gran Consiglio - Ufficio del Gran Consiglio - Ufficio**

1. L'Ufficio riceve le richieste per portare un affare al Gran Consiglio (diritto di trazione).

2. Assegna affari a determinati organi del consiglio.

3. Riceve domande di rettifica per il bollettino ufficiale.

4. Presenta una proposta al Gran Consiglio in caso di richieste di revoca dell'impunità.

4a. Si confronta con il Consiglio di Governo in merito all'interpretazione dell'inizio e della fine di uno stato di emergenza straordinario (Art. 91 KV).

5. Gestisce altri affari che il Gran Consiglio gli assegna o per i quali nessun altro organo del consiglio è competente.

**Organizzazione del Gran Consiglio - Ufficio del Gran Consiglio - Ufficio**

1. L'ufficio mantiene i rapporti d'affari con il consiglio di governo e la direzione giudiziaria, salvo che la commissione giudiziaria sia competente per i rapporti d'affari con la direzione giudiziaria.

2. Delibera di invitare altri membri del consiglio di governo per la discussione di un affare nel Gran Consiglio.

3. Riceve informazioni dal consiglio di governo relative agli atti impugnati del Gran Consiglio.

4. Delibera sulla rappresentanza del cantone da parte del Gran Consiglio, quando un atto del Gran Consiglio viene impugnato tramite ricorso. Resta riservato l'articolo 24.

5. Risolve, dopo aver consultato il consiglio di governo, le divergenze tra il Gran Consiglio, gli organi del consiglio o i servizi parlamentari e le unità organizzative dell'amministrazione cantonale riguardo al coinvolgimento dell'amministrazione cantonale (Art. 96 GRG).

**Organizzazione del Gran Consiglio - Ufficio del Gran Consiglio - Ufficio**

1. L'Ufficio stabilisce il criterio di ripartizione secondo il quale i seggi e le presidenze nelle commissioni sono assegnati ai gruppi parlamentari.

2. Delibera in merito all'istituzione e alla dimensione delle commissioni speciali.

3. Nomina i membri nonché le presidenti e i presidenti delle commissioni speciali.

4. Delibera su deroghe relative al numero di appartenenze alle commissioni.

**Organizzazione del Gran Consiglio - Presidenza del Gran Consiglio - Presidenza**

1. L'Ufficio effettua l'esame formale delle iniziative parlamentari e delle proposte parlamentari e procede al loro eventuale rifiuto.

2. È competente per la dichiarazione di urgenza delle proposte parlamentari.

3. Presenta una richiesta al Gran Consiglio in caso di divergenze sul carattere direttivo di una mozione.

4. Proroga, dopo aver ascoltato l'autrice o l'autore, il termine di trattamento di un'iniziativa parlamentare o di una proposta parlamentare.

**Organizzazione del Gran Consiglio - Ufficio del Gran Consiglio - Ufficio** (Note: Ensure correct application of any specific legal terminology in Italian where applicable.)

1. L'Ufficio sceglie le Presidenti e i Presidenti, nonché i membri delle commissioni speciali e i membri della commissione di redazione.

2. Riceve le proposte di candidatura e le candidature per le elezioni attraverso il Gran Consiglio. Sono escluse le elezioni preparate dalla Commissione Giustizia.

3. Presenta al Gran Consiglio una proposta di candidatura per l'elezione degli scrutatori e delle scrutatici, nonché della Segretaria generale o del Segretario generale del Gran Consiglio.

**Organizzazione del Gran Consiglio - Presidenza del Gran Consiglio - Presidenza**

L'Ufficio riceve la comunicazione dei membri del Consiglio relativa alla divulgazione dei legami di interesse.

Delibera sulle richieste di informazioni dei membri del Consiglio.

Riceve le domande di revoca dell'immunità dei membri del Consiglio.

**Organizzazione del Gran Consiglio - Ufficio del Gran Consiglio - Ufficio**

1. L'ufficio stipula un accordo di prestazione con i servizi parlamentari in merito ai servizi per il Gran Consiglio.

2. Stipula un accordo di prestazione con il Consiglio di Stato riguardante i servizi della Cancelleria di Stato e eventuali altre unità organizzative dell'amministrazione cantonale per il Gran Consiglio.

3. Stabilisce i posti di personale per i servizi parlamentari.

**Organizzazione del Gran Consiglio - Presidenza del Gran Consiglio - Presidenza**

1. L'ufficio decide in modo definitivo nelle crisi sul voto esterno durante le sessioni o su una procedura di circolazione per gli affari delle sessioni e stabilisce i requisiti tecnici per il voto (Art. 77a e Art. 77b Regolamento del Consiglio).

Organizzazione del Gran Consiglio - Ufficio del Gran Consiglio - Ufficio

1. L'Ufficio può apportare precisazioni alle disposizioni per le riunioni virtuali e per le procedure di circolazione degli organi del Consiglio.

2. Decide in via definitiva il periodo possibile per le riunioni virtuali degli organi del Consiglio (Art.108a).

**Organizzazione del Gran Consiglio - Ufficio del Gran Consiglio - Ufficio**

1. L'ufficio è responsabile dell'organizzazione di eventi speciali per il Gran Consiglio.

**Organizzazione del Gran Consiglio - Scrutatrici e Scrutatori**

1. Le scrutatrici e gli scrutatori svolgono in particolare i seguenti compiti

a Svolgimento delle elezioni attraverso il Gran Consiglio,

b Determinazione dei risultati delle elezioni e delle votazioni, qualora i voti non vengano rilevati tramite il sistema di voto elettronico,

c Redazione del verbale delle decisioni del Gran Consiglio,

d Gestione dell'elenco delle presenze e verifica della presenza nel Gran Consiglio.

Organizzazione del Gran Consiglio - Commissioni - Commissioni di Sorveglianza

1. La Commissione delle finanze è composta da 17 membri.

2. Essa si occupa della gestione delle finanze e delle prestazioni ed esercita la supervisione generale sul bilancio finanziario.

2a In caso di catastrofi, grandi eventi, situazioni di emergenza, nonché in situazioni straordinarie e di crisi, viene consultata preventivamente in merito alle spese pianificate dal Consiglio di Stato, ai nuovi regolamenti e alle modifiche regolamentari (Art. 41a della Legge sul Governo e l'Amministrazione, Art. 80 della Legge cantonale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 19 marzo 2014 [KBZG]). Se, a suo parere, un altro organo del Consiglio deve esaminare un nuovo regolamento o una modifica regolamentare, trasferisce immediatamente la questione a tale organo e informa l'ufficio del Gran Consiglio di ciò.

3. Essa valuta in particolare le seguenti questioni

a preventivo,

b piano delle attività e finanziario inclusa la pianificazione degli investimenti,

c rapporto di gestione e altri rapporti significativi per la gestione delle finanze e delle prestazioni e per la supervisione generale delle finanze,

d crediti aggiuntivi,

e aliquota fiscale,

f quadro di un nuovo indebitamento,

g crediti d'impegno e aggiuntivi che non erano previsti nel preventivo o che non rientrano nel campo di competenza di una commissione permanente di settore,

h mozioni finanziarie.

3a Essa consulta di norma le altre commissioni permanenti in relazione alle questioni indicate al paragrafo 3 lettere a e b.

4. Essa tratta le spese vincolate ai sensi dell'articolo 48 paragrafo 3 della Legge del 26 marzo 2002 sulla gestione delle finanze e delle prestazioni (FLG).

5. Essa esamina, nell'ambito della sua attività in coordinamento con la Commissione di verifica della gestione e la Commissione della giustizia, in particolare

a la regolarità della contabilità e della rendicontazione, la legittimità, l'economicità e l'efficienza, la funzionalità nonché l'efficacia della gestione del bilancio,

b il controllo del Consiglio di Stato, delle Direzioni e degli Uffici,

c il coordinamento di finanze e prestazioni.

6. Essa gestisce altre questioni finanziarie, quando nessun altro organo del Consiglio è competente per esse.

7. Essa è la commissione di settore per le questioni della Direzione delle finanze e per i settori economia e tributi.

8. Essa è inoltre l'autorità di vigilanza per il capo o la capa del controllo finanziario.

Organizzazione del Gran Consiglio - Commissioni - Commissioni di Sorveglianza

1. La Commissione di Revisione dei Conti è composta da 17 membri.

2. Essa ha in particolare i seguenti compiti

a. Esercitare la supervisione generale sul Consiglio di Stato, sull'amministrazione del Cantone e sugli altri enti che svolgono compiti pubblici,

b. Esaminare l'attuazione delle delibere del Gran Consiglio che sono rilevanti per la supervisione generale,

c. Esaminare i rapporti che sono rilevanti per la supervisione generale e predisporre eventualmente relazioni corrispondenti per il Gran Consiglio,

d. Condurre indagini e analisi proprie su questioni di supervisione generale,

e. Controllare il diritto di ordinanza sperimentale del Consiglio di Stato secondo l'articolo 44 della legge del 20 giugno 1995 sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'amministrazione (Legge sull'Organizzazione, OrG).

3. Essa esercita la supervisione generale, nella misura in cui nessun altro organo del consiglio è competente a farlo.

4. Stabilisce fondamentalmente i punti focali della sua attività di revisione.

5. Inoltre, è l'autorità di vigilanza per la Segretaria Generale o il Segretario Generale del Gran Consiglio, per la Cancelliera di Stato o il Cancelliere di Stato e per la o il Responsabile della protezione dei dati.

Organizzazione del Gran Consiglio - Commissioni - Commissioni di Sorveglianza

1. La Commissione di giustizia è composta da 17 membri.

2. Essa ha in particolare i seguenti compiti

a) Supervisione generale sulla gestione del Tribunale superiore, del Tribunale amministrativo, della Procura generale e della direzione della giustizia,

b) Consultazione del preventivo, del piano dei compiti e finanziario, dei crediti supplementari, del rapporto di gestione nonché delle mozioni finanziarie e delle altre questioni finanziarie riguardanti le autorità giudiziarie e la procura,

c) Preparazione delle elezioni e delle rielezioni dei membri delle autorità giudiziarie, del procuratore generale e delle viceprocuratori generali, nonché presentazione di raccomandazioni elettorali,

d) Pre-consultazione della proposta di elezione del Consiglio di Stato per quanto riguarda l'incaricato o l'incaricata per la protezione dei dati,

e) Approvazione delle domande dei membri del Tribunale superiore, del Tribunale amministrativo e della Procura generale per l'esercizio di attività accessorie e cariche pubbliche,

f) Pre-consultazione delle domande di condono della pena,

g) Delibera sulla formazione o l'abolizione dei comuni o il cambiamento del loro territorio secondo le disposizioni della legislazione comunale.

3. Essa tratta inoltre petizioni e altri atti presentati al Gran Consiglio.

4. Essa è inoltre l'autorità di vigilanza per i membri del Tribunale superiore, del Tribunale amministrativo, la procuratrice generale o il procuratore generale, nonché le viceprocuratrici generali e i viceprocuratori generali.

Organizzazione del Gran Consiglio - Commissioni - Ulteriori commissioni permanenti

1. La Commissione per la politica statale e le relazioni esterne è composta da 17 membri.

2. Essa si occupa delle questioni fondamentali del sistema politico, nonché delle questioni di relazioni esterne del Cantone che le sono assegnate nell'ambito della legislazione del Gran Consiglio.

3. Essa è responsabile per il dialogo politico tra il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato.

4. Essa esamina in particolare le pianificazioni politiche e strategiche, in particolare

a) le linee guida della politica governativa,

b) altri rapporti di pianificazione e valutazione a lungo termine del Consiglio di Stato.

5. Essa esamina e adotta le spiegazioni di voto del Gran Consiglio in seduta pubblica.

6. Nel campo delle relazioni esterne, la Commissione ha in particolare i seguenti compiti

a) Trattare questioni strategiche in relazione alle relazioni esterne,

b) Dialogo con il Consiglio di Stato sui dossier importanti per il Cantone, questioni di principio, obiettivi, misure e decisioni nel campo delle relazioni esterne,

c) Coordinazione delle attività del Gran Consiglio,

d) Presa conoscenza dei contratti (Art. 88 paragrafo 4 della Costituzione cantonale) e altri affari di esclusiva competenza del Consiglio di Stato nell'ambito della supervisione parlamentare,

e) Trattamento degli affari che riguardano le relazioni esterne e che non rientrano nel campo di competenza di una commissione permanente di settore,

f) Rappresentanza del Gran Consiglio in organi parlamentari internazionali o intercantonali, che non rientrano nel campo di competenza di una commissione permanente di settore.

Organizzazione del Gran Consiglio - Commissioni - Ulteriori commissioni permanenti

1. Esistono le seguenti commissioni permanenti per materia, ciascuna composta da 17 membri

a. Commissione per l’Istruzione (CiI),

b. Commissione per la Salute e gli Affari Sociali (CaS),

c. Commissione per la Costruzione, l’Energia, i Trasporti e la Pianificazione Territoriale (CCET),

d. Commissione per la Sicurezza (CSi).

2. Le commissioni hanno i seguenti compiti principali nelle rispettive aree di competenza

a. Preparazione preliminare delle pratiche legislative,

b. Esame e preparazione preliminare di relazioni e relazione al Gran Consiglio,

c. Preparazione preliminare di crediti d'impegno e aggiuntivi.

3. Nell'ambito delle relazioni esterne, ad esse competono nei rispettivi settori le seguenti attività

a. Preparazione preliminare di trattati internazionali e intercantonali,

b. Preparazione preliminare di decisioni di spesa derivanti da trattati internazionali e intercantonali,

c. Preparazione preliminare dei temi che riguardano la partecipazione del Cantone alla formazione della volontà della Confederazione,

d. Consulenza su relazioni e altri affari di competenza del Gran Consiglio che riguardano le relazioni esterne.

4. Le commissioni

a. delegano nei rispettivi settori membri del Gran Consiglio in organi parlamentari internazionali e intercantonali che

1. sono incaricati di esprimere un parere sui negoziati relativi a trattati internazionali o intercantonali, o

2. sono stati istituiti in base a trattati internazionali o intercantonali,

b. assicurano che la direzione e la maggioranza di questa rappresentanza siano composte da membri della rispettiva commissione per materia.

Organizzazione del Gran Consiglio - Commissioni - Commissioni Speciali

1. Le commissioni speciali vengono istituite quando un affare non rientra nel campo di competenza di una commissione permanente o quando per altri motivi si ritenga opportuna l'istituzione di una commissione speciale.

2. Esse si considerano sciolte al più tardi con il termine della legislatura del Gran Consiglio.

3. L'ufficio del Gran Consiglio decide sull'istituzione di una commissione speciale.

Organizzazione del Gran Consiglio - Commissioni - Lavoro e Membri nelle Commissioni

1. La Commissione esercita funzioni di vigilanza, settoriali o trasversali conformemente alle sue competenze.

Organizzazione del Gran Consiglio - Commissioni - Lavoro e appartenenza nelle commissioni

1. La ripartizione dei seggi nelle commissioni avviene in base alla consistenza dei gruppi, in modo analogo alle regole della distribuzione dei seggi nelle elezioni del Gran Consiglio. I gruppi che sono troppo piccoli per ottenere un mandato diretto in una commissione vengono aggregati nel processo di distribuzione.

2. Per l'assegnazione dei seggi nelle commissioni di vigilanza da un lato e nelle commissioni permanenti per area tematica dall'altro, il numero di membri delle commissioni viene sommato ogni volta. L'assegnazione dei seggi attribuiti ai gruppi nelle singole commissioni avviene in base alla consistenza dei gruppi. I gruppi che sono troppo piccoli per ottenere un mandato diretto in una commissione vengono aggregati nel processo di distribuzione.

3. Le variazioni nella consistenza dei gruppi durante la legislatura non influenzano la distribuzione dei seggi, come calcolato all'inizio della legislatura.

4. Se durante la legislatura un gruppo viene sciolto o formato ex novo, si procede a una nuova calcolazione e riassegnazione con eventuale nuova ripartizione dei seggi.

**Organizzazione del Gran Consiglio - Commissioni - Lavoro e appartenenza alle commissioni**

1. Nell'assegnazione delle commissioni, alla deputazione spetta almeno un seggio per commissione, purché essa possa proporre un numero sufficiente di candidati e candidate.

Organizzazione del Gran Consiglio - Commissioni - Lavoro e appartenenza nelle commissioni

Un membro del consiglio può appartenere al massimo a una commissione di sorveglianza e a una commissione di settore, oppure al massimo a due commissioni di settore. Oltre a ciò, può far parte di commissioni speciali.

L'ufficio del Gran Consiglio può concedere eccezioni.

Un membro del consiglio può appartenere alla stessa commissione per un massimo di otto anni.

**Organizzazione del Gran Consiglio - Commissioni - Lavoro e appartenenza nelle commissioni**

1. **Le commissioni sono convocate dalla presidente o dal presidente della commissione.** La convocazione avviene per le commissioni permanenti all'inizio di un nuovo periodo di mandato del Gran Consiglio, per le commissioni speciali dopo la loro nomina.

2. Le commissioni eleggono al loro interno una vicepresidente o un vicepresidente. Questa persona assume i compiti della presidente o del presidente della commissione in caso di impedimento.

3. Le commissioni organizzano autonomamente i lavori della commissione.

Organizzazione del Gran Consiglio - Commissioni - Lavoro e appartenenza nelle commissioni

1. La conduzione delle segreterie e la redazione dei verbali per le commissioni e i loro comitati compete ai servizi parlamentari, salvo disposizioni contrarie della legislazione del Gran Consiglio. In casi giustificati, un ente esterno può essere incaricato della gestione delle segreterie e della redazione dei verbali.

2. Le commissioni e i servizi parlamentari possono coinvolgere le direzioni, la cancelleria dello Stato o terzi per supportare la gestione delle segreterie e la redazione dei verbali, oltre che per documentazione, consulenza e ulteriore supporto tecnico.

3. I verbali delle commissioni relativi ai decreti devono essere redatti senza eccezioni come verbali integrali. I verbali integrali riportano in modo completo le discussioni.

4. Le commissioni permanenti possono far redigere verbali integrali o verbali decisionali ampliati. Un verbale decisionale ampliato include almeno i nomi dei presenti e degli assenti, le proposte, un riassunto delle discussioni e le decisioni.

5. Inoltre, possono essere redatti verbali decisionali, a meno che una commissione o un comitato stabilisca che venga redatto un verbale decisionale ampliato o un verbale integrale. Il verbale decisionale include i nomi dei presenti e degli assenti, le proposte e le decisioni.

6. I verbali devono essere consegnati ai membri della commissione o del comitato e ai servizi parlamentari. L'unità organizzativa dell'amministrazione cantonale coinvolta nell'affare e, a richiesta, anche gli altri partecipanti alla riunione ricevono un estratto del verbale corrispondente.

Organizzazione del Gran Consiglio - Commissioni - Lavoro e appartenenza nelle commissioni

1. I documenti della commissione relativi ai decreti possono essere consultati dai membri del consiglio e sono disponibili anche per scopi scientifici e per l'applicazione del diritto una volta che il decreto è entrato in vigore.

2. I membri del consiglio possono prendere visione di ulteriori documenti se la presidente o il presidente della commissione, oppure la presidente o il presidente del gran consiglio, lo consentono. Sono escluse le informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

3. Le commissioni di sorveglianza possono scambiarsi i documenti della commissione tra di loro.

4. Per il resto, i documenti delle commissioni e dei comitati non sono pubblici.

5. I documenti della commissione vengono messi a disposizione degli aventi diritto in formato elettronico su un sistema informatico protetto.

Organizzazione del Gran Consiglio - Commissioni - Lavoro e Membri nelle Commissioni

1. La o il presidente della commissione informa il pubblico verbalmente o per iscritto sui risultati delle consultazioni della commissione di interesse generale. Lei o lui può informare sulle proposte, le principali opinioni, le decisioni della commissione e il rapporto di votazione, ma non sulle opinioni e sul comportamento di voto dei singoli membri della commissione.

2. La commissione può incaricare altri membri della commissione di fornire informazioni e prevedere una rapida pubblicazione del risultato di un'indagine.

3. I membri della commissione possono esprimersi nelle fazioni e nel Gran Consiglio sulle consultazioni della commissione. Sono escluse le informazioni soggette al segreto d'ufficio.

4. La commissione può autorizzare i non membri della commissione che hanno assistito a una riunione della commissione ai sensi dell'articolo 57 a esprimersi nelle fazioni sulle consultazioni della commissione.

Organizzazione del Gran Consiglio - Commissioni - Lavoro e appartenenza nelle commissioni

La o il Presidente della Commissione riferisce nel Gran Consiglio sulle deliberazioni della commissione, sulle proposte e sulle proposte di minoranza relative a un affare pre-considerato.

Se una proposta di minoranza ottiene in commissione almeno un terzo dei voti, la minoranza della commissione può designare una portavoce o un portavoce che rappresenti la sua proposta nel Gran Consiglio. La minoranza della commissione ne informa immediatamente la commissione.

La commissione può incaricare un altro membro di redigere il rapporto al Gran Consiglio. Può anche decidere che il rapporto, salvo diversa previsione della legislazione sul Gran Consiglio, venga presentato per iscritto anziché verbalmente.

Le commissioni di vigilanza riferiscono al Gran Consiglio almeno una volta all'anno sulla loro attività. Inoltre, riferiscono al Gran Consiglio sull'eventuale svolgimento di accertamenti particolari di grande rilevanza nel quadro della vigilanza superiore e sui loro risultati.

Organizzazione del Gran Consiglio - Commissioni - Attività e appartenenza nelle commissioni

1. Prima che le commissioni di sorveglianza presentino al Gran Consiglio diverse proposte, tentano di raggiungere un accordo in conferenze di conciliazione.

**Organizzazione del Gran Consiglio - Deputazione - Votazione della Deputazione**

1. La votazione per delegazioni si applica alle decisioni del Gran Consiglio che riguardano in modo particolare il Giura bernese o la popolazione di lingua francese del circondario elettorale di Bienne-Seeland.

2. Essa è esclusa per le decisioni relative a

a) mozioni d'ordine,

b) conflitti di competenza,

c) amnistie o grazie.

Organizzazione del Gran Consiglio - Deputazione - Votazione della Deputazione

1. Una votazione della deputazione deve essere richiesta da almeno tre membri della deputazione.

2. La Presidentessa o il Presidente del Gran Consiglio verifica la presenza del quorum della deputazione.

**Organizzazione del Gran Consiglio - Deputazione - Votazione della Deputazione**

1. Se sono soddisfatte le condizioni per una votazione deputazionale, i risultati delle votazioni del Gran Consiglio e della deputazione vengono determinati separatamente.

2. Se la decisione del Gran Consiglio non coincide con quella della deputazione, l'affare viene rinviato per verifica al Consiglio di Stato o all'organo competente del Gran Consiglio.

3. L'autorità competente cerca una soluzione che possa ottenere la maggioranza sia nella deputazione che nel Gran Consiglio. Consulta la deputazione prima che l'affare venga messo all'ordine del giorno per un nuovo esame nel Gran Consiglio.

4. In occasione di un nuovo esame nel Gran Consiglio, non può più essere richiesta una votazione deputazionale.

Organizzazione del Gran Consiglio - Deputazione - Segreteria della Deputazione

1. La deputazione dispone di una propria segreteria.

**Organizzazione del Gran Consiglio - Gruppi parlamentari**

1. I gruppi parlamentari si costituiscono autonomamente.

**Organizzazione del Gran Consiglio - Gruppi parlamentari**

Fazioni non rappresentate in una commissione possono designare un membro che può partecipare alle riunioni della commissione relative a decreti e relazioni. Tale membro può esprimere opinioni, ma non ha né diritto di proposta né diritto di voto.

**Organizzazione del Gran Consiglio - Gruppi parlamentari**

1. Le frazioni si consultano dopo le elezioni generali di rinnovo del Gran Consiglio riguardo alla futura sequenza per l'assegnazione della presidenza del Gran Consiglio e, se necessario, anche per l'assegnazione dei seggi nelle commissioni. Comunicano l'esito per l'assegnazione della presidenza del Gran Consiglio all'ufficio.

Vigilanza superiore

1. La supervisione generale avviene fondamentalmente in modo retrospettivo.

2. Può anche svolgersi in concomitanza con un negozio in corso.

Vigilanza superiore

1. Gli strumenti e i mezzi a disposizione della vigilanza superiore sono in particolare i seguenti

a) Approvazione o presa d'atto di pianificazioni o relazioni,

b) Diritti di informazione e diritti di accesso o rilascio di documenti,

c) Diritti d'iniziativa, intervento e proposta.

Vigilanza superiore

1. La vigilanza superiore si svolge in base ai seguenti criteri

a) Legalità e conformità,

b) Opportunità ed efficacia,

c) Economicità.

Vigilanza superiore

1. La vigilanza suprema è esercitata dal Gran Consiglio, in particolare attraverso la Commissione delle finanze, la Commissione di verifica della gestione, la Commissione della giustizia e le commissioni parlamentari d'inchiesta.

Traffico commerciale

1. Il Consiglio di governo informa periodicamente le commissioni responsabili delle relazioni esterne sugli affari nell'ambito delle relazioni esterne.

2. Le commissioni segnalano quali affari ritengono importanti e sui quali desiderano essere informate o consultate.

3. L'organo competente informa sullo stato della procedura e accoglie proposte di contenuto dalle commissioni.

Transazioni Commerciali

1. Oltre ai membri del consiglio di governo particolarmente coinvolti da un oggetto di consultazione, possono partecipare o essere invitati ulteriori membri o tutti i membri del consiglio di governo.

2. I membri del consiglio di governo possono essere accompagnati da persone esperte.

**Procedura Commerciale**

Alle sedute della commissione partecipa di regola il membro del consiglio di governo della direzione a cui appartiene l'oggetto della trattazione. Se sono coinvolte più direzioni, possono partecipare o essere invitati altri membri del consiglio di governo.

Le commissioni sono autorizzate a invitare i membri del consiglio di governo alle loro sedute per ottenere informazioni su ulteriori questioni.

Le loro decisioni vengono prese in linea di massima in assenza del membro del consiglio di governo. Possono decidere eccezioni, in particolare per la consultazione di decreti.

I membri del consiglio di governo possono, in accordo con la presidente o il presidente della commissione, farsi eccezionalmente rappresentare da persone al servizio del cantone.

Loro o le loro rappresentanti possono farsi accompagnare da periti.

Per la partecipazione dell'esponente della dirigenza giudiziaria si applicano mutatis mutandis le presenti disposizioni.

**Procedura Commerciale**

1. In assenza di una decisione contraria del consiglio di governo, la Cancelliera di Stato o il Cancelliere di Stato rappresenta gli affari della Cancelleria di Stato.

**Articolo 1: Conferenze** 1. Definizione delle conferenze - Le conferenze sono riunioni formali o informali in cui uno o più esperti presentano un argomento specifico a un pubblico. 2. Scopo delle conferenze - Le conferenze hanno lo scopo di presentare nuove idee, condividere ricerche, stimolare discussioni e promuovere lo scambio di conoscenze tra partecipanti. 3. Tipologia delle conferenze - Le conferenze possono essere di vari tipi, comprese conferenze accademiche, professionali o settoriali, ognuna con specifici gruppi target e argomenti. 4. Organizzazione delle conferenze - L'organizzazione di una conferenza include la pianificazione di logistica, programmazione degli orari, definizione degli interventi e promozione dell'evento ai potenziali partecipanti. 5. Partecipazione alle conferenze - La partecipazione alle conferenze può essere aperta al pubblico o limitata a un determinato gruppo di persone, a seconda della natura e dello scopo dell'evento.

Ad ogni decreto, trattato internazionale o intercantonale, decisione di principio o decisione di spesa deve essere presentato al Gran Consiglio un rapporto. Integrazioni, cancellazioni o correzioni al rapporto sono possibili e devono essere inserite in modo appropriato. Esse vengono effettuate dall'autorità che ha redatto il rapporto, di norma sotto forma di una modifica al rapporto stesso.

**Articolo 1: Conferenze** 1. Definizione delle conferenze - Le conferenze sono riunioni formali o informali in cui uno o più esperti presentano un argomento specifico a un pubblico. 2. Scopo delle conferenze - Le conferenze hanno lo scopo di presentare nuove idee, condividere ricerche, stimolare discussioni e promuovere lo scambio di conoscenze tra partecipanti. 3. Tipologia delle conferenze - Le conferenze possono essere di vari tipi, comprese conferenze accademiche, professionali o settoriali, ognuna con specifici gruppi target e argomenti. 4. Organizzazione delle conferenze - L'organizzazione di una conferenza include la pianificazione di logistica, programmazione degli orari, definizione degli interventi e promozione dell'evento ai potenziali partecipanti. 5. Partecipazione alle conferenze - La partecipazione alle conferenze può essere aperta al pubblico o limitata a un determinato gruppo di persone, a seconda della natura e dello scopo dell'evento.

1. La presentazione di un'ordinanza, di un trattato internazionale o intercantonale o di una decisione di principio informa sugli obiettivi politici che la proposta persegue e sui problemi che intende risolvere.

2. Occorre spiegare in particolare i seguenti punti

a **\*** Situazione di partenza,

b **\*** Lineamenti del progetto,

c **\*** ...

d Aspetti giuridici,

d1 **\*** Singoli articoli o disposizioni,

e **\*** Rapporto con le linee guida della politica del governo e con altre pianificazioni importanti,

f Impatto finanziario,

g Impatto sul personale e sull'organizzazione,

h Impatto sui comuni,

i **\*** Impatto sull'economia nazionale,

k **\*** Risultato dell'eventuale procedura di consultazione o di parere.

3. Queste disposizioni si applicano mutatis mutandis anche alle presentazioni di iniziative, controproposte e proposte popolari.

**Articolo 1: Conferenze** 1. Definizione delle conferenze - Le conferenze sono riunioni formali o informali in cui uno o più esperti presentano un argomento specifico a un pubblico. 2. Scopo delle conferenze - Le conferenze hanno lo scopo di presentare nuove idee, condividere ricerche, stimolare discussioni e promuovere lo scambio di conoscenze tra partecipanti. 3. Tipologia delle conferenze - Le conferenze possono essere di vari tipi, comprese conferenze accademiche, professionali o settoriali, ognuna con specifici gruppi target e argomenti. 4. Organizzazione delle conferenze - L'organizzazione di una conferenza include la pianificazione di logistica, programmazione degli orari, definizione degli interventi e promozione dell'evento ai potenziali partecipanti. 5. Partecipazione alle conferenze - La partecipazione alle conferenze può essere aperta al pubblico o limitata a un determinato gruppo di persone, a seconda della natura e dello scopo dell'evento.

1. La presentazione di una decisione di spesa informa sulla spesa e esprime un parere in particolare

a. sul progetto,

b **\***. ...

c **\***. sulle possibili alternative e le conseguenze di una rinuncia,

d. sulle basi legali determinanti e la legittimità della spesa,

e. con una giustificazione dettagliata per le spese vincolate,

f **\***. sul rapporto con le linee guida della politica del governo e con altri piani importanti, in particolare con il bilancio e il piano delle attività e delle finanze, nonché con la pianificazione degli investimenti a livello cantonale,

f1 **\***. sugli effetti su finanze, organizzazione, personale, IT e spazio,

f2 **\***. sulla natura e gli effetti degli investimenti,

g **\***. sugli effetti sui comuni,

g1 **\***. sugli effetti su economia, ambiente e società.

h **\***. ...

2. Nei progetti importanti o di grandi dimensioni, la presentazione spiega nel dettaglio gli effetti previsti.

**Strumenti Parlamentari - Iniziativa Parlamentare**

1. Le iniziative parlamentari devono essere presentate per iscritto. Esse devono contenere una motivazione e, dopo la presentazione, vengono portate a conoscenza di tutti i membri del Consiglio.

2. L'autrice o l'autore di un'iniziativa parlamentare può ritirarla fino alla decisione della commissione preparatoria riguardo al sostegno provvisorio.

3. Il Gran Consiglio decide se appoggiare provvisoriamente un'iniziativa parlamentare.

**Strumenti Parlamentari - Iniziativa Parlamentare**

1. La commissione competente per l'esame preliminare dell'iniziativa può far esaminare in precedenza il progetto da esperti.

2. Durante l'esame preliminare, può richiedere modifiche o elaborare un progetto di commissione.

3. La commissione conduce una procedura di consultazione sul risultato delle sue deliberazioni. Le disposizioni del consiglio governativo sulla procedura di consultazione si applicano mutatis mutandis.

4. Se il membro del consiglio che ha presentato l'iniziativa parlamentare non è membro della commissione, esso viene ascoltato dalla stessa.

**Strumenti Parlamentari - Iniziativa Parlamentare**

1. Contemporaneamente alla presentazione della domanda al Gran Consiglio per l'iniziativa parlamentare, la commissione competente trasmette la domanda al Consiglio di Stato per il parere.

2. La domanda è illustrata in una relazione.

3. Inoltre, si applicano mutatis mutandis le disposizioni generali sulle procedure (art. 80 e seguenti) nonché la disposizione relativa a un eventuale controprogetto (art. 113).

Strumenti Parlamentari - Interventi Parlamentari

1. Le mozioni e i postulati devono essere corredati da una proposta e una breve motivazione.

2. Possono essere accettati o respinti. Se al momento della discussione sono già soddisfatti, possono essere archiviati.

3. Se sono divisibili, i singoli punti possono essere discussi e votati separatamente.

4. Il Consiglio di Stato può proporre di trasmettere una mozione come postulato. L'autore o l'autrice di una mozione può trasformarla in un postulato.

5. Una discussione ha luogo se una mozione o un postulato viene contestato dal Consiglio di Stato o dal centro del Gran Consiglio.

5a Una discussione ha luogo su richiesta dell'autore o dell'autrice inoltre, se una mozione o un postulato è stato respinto nonostante non sia stato contestato. In questo caso, tale votazione è inoltre considerata annullata.

6. Al termine della discussione si deve votare sul trasferimento della mozione o del postulato.

Strumenti Parlamentari - Interventi Parlamentari

1. L'autore o l'autrice di un'iniziativa parlamentare può ritirarla fino all'inizio della discussione nel Gran Consiglio.

2. Il ritiro deve essere comunicato in anticipo alla presidente o al presidente del Gran Consiglio.

3. Può essere brevemente giustificato nel Gran Consiglio dall'autore o dall'autrice.

Strumenti Parlamentari - Interventi Parlamentari

1. Un intervento parlamentare può essere dichiarato urgente se viene presentato entro e non oltre le 16.00 del primo giorno di sessione e viene motivata l'urgenza.

2. La decisione sulla richiesta di trattazione urgente spetta all'Ufficio del Gran Consiglio previa consultazione del Consiglio di Stato.

3. Se la richiesta di trattazione urgente viene approvata, l'intervento deve essere esaminato nella stessa sessione o al più tardi nella sessione successiva.

Strumenti Parlamentari - Interventi Parlamentari

Le mozioni finanziarie vengono trasmesse al Consiglio di Stato o alla Direzione della Giustizia per un parere.

Devono essere risposte entro due mesi.

Sono esaminate preliminarmente dalla Commissione delle finanze o dalla Commissione della giustizia.

Strumenti Parlamentari - Interventi Parlamentari

1. Le interpellanze vengono risposte entro giovedì della prima settimana della sessione, se vengono presentate al più tardi entro una settimana prima dell'inizio della sessione (domenica sera).

Strumenti Parlamentari - Interventi Parlamentari

1. Il termine di risposta per le iniziative parlamentari inizia con l'ultimo giorno della sessione oppure, per le iniziative presentate tra le sessioni, con l'ultimo giorno della prossima sessione. Le risposte devono essere approvate al più tardi entro l'ultimo giorno del termine di risposta a favore del Gran Consiglio.

2. Per una mozione finanziaria, il termine di risposta inizia con la presentazione della mozione e termina con l'approvazione della risposta alla commissione delle finanze o della giustizia.

## Strumenti Parlamentari - Disposizioni Procedurali Comuni Please let me know if you need further assistance.

1. Il testo di un'iniziativa parlamentare o di una mozione parlamentare non può più essere modificato dopo la sua presentazione.

Strumenti Parlamentari - Disposizioni Procedurali Comuni

1. Se un'iniziativa parlamentare o un'interpellanza parlamentare viene presentata congiuntamente da più membri del consiglio o da gruppi parlamentari, durante un'eventuale discussione deve essere designato un portavoce per l'esposizione delle motivazioni. Questa persona decide il ritiro dell'iniziativa o dell'interpellanza o la trasformazione della mozione in un postulato.

Procedura nel Gran Consiglio - Piano delle sessioni e Programma delle sessioni

1. L'Ufficio del Gran Consiglio pianifica le sessioni, in particolare la suddivisione nelle diverse categorie di consultazione e la definizione dei tempi di intervento. Decide il calendario delle sessioni e il programma delle sessioni.

2. Gli oggetti che devono essere trattati dal Gran Consiglio devono essere presentati all'Ufficio del Gran Consiglio entro due settimane prima dell'inizio della sessione.

Procedura nel Gran Consiglio - Piano delle sessioni e Programma delle sessioni

1. Le modifiche al programma delle sessioni sono possibili fino all'adozione della decisione sul programma delle sessioni. Successivamente, richiedono l'approvazione del Gran Consiglio o, se esiste una richiesta congiunta del Consiglio di Stato e della commissione preposta, della presidente o del presidente del Gran Consiglio.

2. I soggetti di discussione possono essere ritirati dall'autrice o dall'autore fino all'inizio della discussione nel Gran Consiglio.

3. Il Consiglio di Stato non può più ritirare i soggetti di discussione che ha presentato dopo l'adozione della decisione sul programma delle sessioni.

4. Le questioni possono essere discusse congiuntamente qualora esista una connessione sostanziale.

Procedura nel Gran Consiglio - Piano delle sessioni e Programma delle sessioni

1. Gli oggetti di consultazione sono previamente discussi da una commissione, ad eccezione di

a) iniziative parlamentari, salvo che la legislazione del Gran Consiglio preveda una previa discussione,

b) proposte di elezione, salvo che la legislazione del Gran Consiglio preveda una previa discussione,

c) mozioni procedurali,

d) dichiarazioni del Consiglio di Stato,

e) altri oggetti di consultazione determinati dalla legislazione del Gran Consiglio.

2. Gli oggetti possono inoltre essere previamente discussi se il Gran Consiglio o una commissione lo decide.

3. L'assegnazione ad una commissione avviene tramite l'ufficio del Gran Consiglio.

**Procedura nel Gran Consiglio - Convocazione alla Sessione**

1. La Presidente o il Presidente del Gran Consiglio convoca il Gran Consiglio almeno dieci giorni prima dell'inizio della sessione e fornisce ai membri del Gran Consiglio la documentazione necessaria per la sessione.

Procedura nel Gran Consiglio - Presenza dei Membri del Consiglio

1. La presenza dei membri del consiglio viene constatata all'inizio di ogni seduta.

2. I membri del consiglio impossibilitati a partecipare a una seduta si scusano in anticipo.

3. I nomi degli assenti giustificati o non giustificati vengono registrati a verbale.

Procedura nel Gran Consiglio - Richiesta di parola e concessione della parola

**1. In Gran Consiglio può parlare chi ha ottenuto il permesso di parola dalla Presidente del Gran Consiglio o dal Presidente del Gran Consiglio.**

2. Chi desidera intervenire, si iscrive presso la Presidente del Gran Consiglio o il Presidente del Gran Consiglio.

3. Se la Presidente del Gran Consiglio o il Presidente del Gran Consiglio desidera prendere la parola, lo comunica al Gran Consiglio. Durante il suo intervento, un altro membro della presidenza conduce la discussione.

4. Di norma, nessuno parla più di una volta sulla stessa questione. Possono parlare due volte i relatori delle commissioni, i proponenti, l'autrice o l'autore di un'iniziativa parlamentare, di una mozione o di un postulato, così come i rappresentanti del consiglio di governo. Resta il diritto a una breve replica a un attacco personale (comma 6).

5. La Presidente del Gran Consiglio o il Presidente del Gran Consiglio concede la parola di norma nel seguente ordine

a) relatrice o relatore della commissione come rappresentante dell'opinione della maggioranza della commissione,

b) portavoce della minoranza della commissione,

c) eventuali proponenti e autrici o autori di un'iniziativa parlamentare, di una mozione o di un postulato,

d) eventuale portavoce della deputazione,

e) portavoce delle frazioni,

f) altri membri del consiglio in base all'ordine di iscrizione,

g) membro del consiglio di governo,

h) relatrice o relatore della commissione e proponente, autore o autrice di un'iniziativa parlamentare, di una mozione o di un postulato.

6. L'ordine può essere interrotto se un membro del consiglio desidera fornire una breve replica a un attacco personale (dichiarazione personale).

7. Chi si allontana dall'oggetto della discussione o viola la decenza parlamentare viene richiamato all'ordine dalla Presidente del Gran Consiglio o dal Presidente del Gran Consiglio.

8. In caso di persistenza nel disturbare l'ordine parlamentare, la presidente o il presidente del consiglio ritira la parola.

Procedura nel Gran Consiglio - Consultazione

1. Gli oggetti di consultazione sono trattati in una delle seguenti forme, potendo prevedere, in particolare, forme diverse di consultazione per le discussioni preliminari e dettagliate

a) dibattito libero (Categoria I),

b) dibattito organizzato (Categoria II),

c) dibattito ridotto (Categoria III),

d) procedura scritta (Categoria IV).

2. L'ufficio del Gran Consiglio può prevedere una diversa forma di consultazione e ne informa tempestivamente il Consiglio. Può anche prorogare o ridurre i tempi d'intervento.

3. Ogni membro del Consiglio può richiedere, con una mozione d'ordine, il dibattito libero. La richiesta deve essere presentata al più tardi all'inizio della consultazione.

Procedura nel Gran Consiglio - Consultazione

1. Nel corso del dibattito libero, il diritto di prendere la parola spetta a tutti i membri del consiglio.

2. Il relatore o la relatrice della commissione e il membro del consiglio di governo devono essere concisi nelle loro dichiarazioni.

3. Inoltre, il tempo di parola è così stabilito

a) cinque minuti per il portavoce delle frazioni, i proponenti, gli autori di un'iniziativa parlamentare, una mozione o un postulato, l'eventuale portavoce della deputazione,

b) tre minuti per coloro che si limitano a sostenere una proposta già effettuata, gli altri membri del consiglio e la seconda dichiarazione sullo stesso argomento da parte del relatore o della relatrice della commissione, nonché dell'autore o autrice di un'iniziativa parlamentare, di una mozione o di un postulato.

4. In caso di ritiro di un'iniziativa parlamentare, il tempo di parola per la motivazione eventuale è di tre minuti.

Procedura nel Gran Consiglio - Consultazione

1. Nella discussione organizzata, il tempo totale di parola e il numero di oratori sono limitati.

2. La discussione organizzata può essere particolarmente condotta in caso di

a. discussione preliminare,

b. consultazione di un rapporto,

c. argomenti che sono stati esaminati preliminarmente da una commissione.

3. La Presidente o il Presidente del Gran Consiglio ripartisce adeguatamente il tempo totale di parola tra il relatore o la relatrice della commissione, il richiedente o la richiedente, l'autore o l'autrice di un'iniziativa parlamentare, di una mozione o di un postulato, nonché tra la deputazione, i gruppi parlamentari e il membro del consiglio di governo.

4. I gruppi parlamentari comunicano tempestivamente come viene distribuito il tempo di parola a loro assegnato tra i membri del gruppo.

5. Ai membri del consiglio che non appartengono ad alcun gruppo è assegnata una parte adeguata del tempo totale di parola disponibile.

Procedura nel Gran Consiglio - Consultazione

1. Nel dibattito ridotto, non tutti i membri del consiglio hanno il diritto di prendere la parola.

2. Il dibattito ridotto può essere condotto in particolare durante la discussione di mozioni guida.

3. La relatrice o il relatore della commissione e il membro del consiglio di governo devono essere brevi nelle loro dichiarazioni.

4. Per il resto, il tempo di intervento è di due minuti e il diritto di parola è concesso alle seguenti persone

a) Relatrice o relatore della minoranza della commissione,

b) Richiedente o promotore, autrice o autore di un'iniziativa parlamentare, di una mozione o di un postulato,

c) Eventuale relatrice o eventuale relatore della deputazione,

d) Relatrici e relatori dei gruppi parlamentari,

e) Membri del consiglio senza affiliazione a gruppi.

Procedura nel Gran Consiglio - Consultazione

1. Le interpellanze e le domande sono soggette a una procedura scritta.

2. Sono pubblicate su Internet insieme alla risposta nei documenti delle sessioni.

3. ...

**Procedura nel Consiglio Grande - Mozioni**

I membri del consiglio possono presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine. Le mozioni d'ordine devono di regola essere trattate immediatamente. Esse possono riferirsi a tutti i temi riguardanti la procedura o l'ordine nella sala del consiglio. Se viene richiesta la chiusura della discussione e tale mozione è accolta, potranno prendere la parola solo i membri del consiglio che abbiano richiesto di parlare prima di questa decisione.

Procedura nel Gran Consiglio - Mozioni

1. I membri del consiglio possono presentare mozioni relative a un affare pendente, in particolare mozioni di non entrata nel merito, rinvio, modifica o revisione.

2. Le mozioni devono essere presentate alla Presidentessa o al Presidente del Gran Consiglio.

3. In genere, esse devono essere presentate prima della discussione dell'affare in questione. Le mozioni di revisione sono ammissibili fino a prima della votazione.

4. Le mozioni per la modifica del testo delle proposte devono essere presentate per iscritto.

5. Le mozioni relative agli articoli costituzionali e legislativi che non sono contenuti nella bozza per la prima lettura devono, di norma, essere presentate durante la prima lettura.

**Procedura nel Consiglio Grande - Mozioni**

1. Richieste che non si riferiscono direttamente a un affare pendente sono respinte dalla Presidente del Gran Consiglio o dal Presidente del Gran Consiglio.

Procedura nel Gran Consiglio - Entrata in materia e consultazione dettagliata

1. Il Gran Consiglio decide innanzitutto se desidera discutere di un affare (dibattito di ingresso).

2. Se non entra nel merito dell'affare, esso viene cancellato.

3. Se entra nel merito dell'affare, si procede con la discussione dettagliata articolo per articolo. Il Gran Consiglio può decidere di discutere l'affare sezionatamente o nella sua interezza.

4. L'ingresso è obbligatorio per gli affari la cui trattazione è prescritta dalla costituzione o da una legge.

Procedura nel Gran Consiglio - Rinvio di un affare, Modifica dell'oggetto, Ritorno

1. Il Gran Consiglio può rinviare l'affare o singole sue sezioni o articoli al Consiglio di Stato o a un organo parlamentare dopo la decisione di entrata o durante la discussione dettagliata.

2. Le mozioni di rinvio devono indicare cosa debba essere verificato, modificato o integrato e in quale senso.

3. Le iniziative parlamentari non possono essere rinviate.

Procedura nel Gran Consiglio - Rinvio di un affare, Modifica dell'oggetto, Ritorno

1. Le proposte di modifica indicano in che misura debbano essere apportate modifiche, cancellazioni o aggiunte.

Procedura nel Gran Consiglio - Rinvio di un affare, Modifica dell'oggetto, Ritorno

Fino alla votazione complessiva o finale, con una mozione procedurale si può richiedere di tornare su determinati articoli, sezioni o parti di un affare.

La mozione di ritorno e un eventuale mozione contraria possono essere brevemente motivate. Il Gran Consiglio decide senza ulteriore discussione.

Se la mozione di ritorno viene accettata, si discute nuovamente l'articolo, la sezione o la parte dell'affare in questione.

Non è possibile tornare su una decisione di entrata in materia.

Procedura nel Gran Consiglio - Consultazione e Deliberazione sugli Atti Normativi

1. La rinuncia alla seconda lettura di una legge deve essere decisa prima di avviare l'esame dettagliato della stessa.

2. La seconda lettura deve comunque essere effettuata se il Gran Consiglio lo decide prima della votazione finale.

Procedura nel Gran Consiglio - Consultazione e Deliberazione sugli Atti Normativi

Esamina il Gran Consiglio una proposta in due letture, avviene una votazione complessiva dopo la prima lettura. Indipendentemente dal risultato della votazione, la proposta viene restituita alla commissione per la preparazione della seconda lettura.

Se si svolge solo una lettura, avviene la votazione finale dopo di essa. Se il Gran Consiglio approva la proposta, essa è validamente costituita. Se la respinge, la proposta viene abbandonata e le relative iniziative parlamentari sono considerate completate.

Dopo la seconda lettura, si tiene la votazione finale. Le conseguenze giuridiche corrispondono a quelle secondo il comma 2.

Procedura nel Gran Consiglio - Procedura di voto

1. La Presidente o il Presidente del Gran Consiglio chiude la discussione quando nessuno chiede più la parola o quando i diritti e i tempi di intervento sono esauriti.

2. Prima della votazione, egli o ella fornisce una breve panoramica delle mozioni esistenti e presenta al Gran Consiglio proposte relative alla procedura di voto.

3. Il Gran Consiglio decide immediatamente su eventuali obiezioni.

Procedura nel Gran Consiglio - Procedura di voto

1. Su questioni di voto divisibili si vota separatamente su richiesta.

2. Se su un oggetto di voto sono presentate due proposte che si riferiscono alla stessa parte del testo o si escludono reciprocamente, devono essere sottoposte simultaneamente a votazione, e ogni membro del consiglio può approvare solo una proposta.

3. Se un confronto diretto non è possibile, le proposte devono essere messe a votazione singolarmente.

4. Non si vota sulle proposte non contestate. Esse sono considerate approvate.

Procedura nel Gran Consiglio - Procedura di voto

Se riguardo allo stesso oggetto di voto vengono presentati più di due proposte, queste devono essere ridotte finché due proposte possano essere messe a confronto.

La sequenza di voto delle proposte deve essere strutturata in modo da poter passare gradualmente dalle proposte con la minima differenza sostanziale (sotto-emendamenti) a quelle con una differenza maggiore (emendamenti) e infine a quelle con la maggiore differenza (proposte principali).

Se non è possibile determinare un ordine chiaro, con un voto eventuale le proposte dei membri del consiglio vengono messe a confronto successivamente, poi le proposte del consiglio di governo e quindi quelle delle minoranze della commissione. Il risultato dell'ultima votazione viene messo a confronto con la proposta della maggioranza della commissione.

**Procedura nel Gran Consiglio - Votazione, Risultato della Votazione, Verbale delle Decisioni**

1. Il sistema di voto elettronico registra automaticamente i voti espressi durante ogni votazione (Sì, No, Astensioni).

2. Il comportamento di voto dei membri del consiglio e il risultato della votazione vengono visualizzati nella sala del consiglio e pubblicati sotto forma di elenco nominativo.

3. In caso di guasto del sistema di voto elettronico, la votazione avviene per alzata di mano o su richiesta di 40 membri del consiglio tramite appello nominale.

4. In consultazioni segrete, anche la votazione avviene in forma segreta. Il risultato della votazione non viene pubblicato.

5. I membri del consiglio votano dal loro posto.

Procedura nel Gran Consiglio - Votazione, Risultato della votazione, Verbale della deliberazione

1. **Alla votazione per alzata, si alza dapprima chi approva una proposta, poi chi la respinge, e infine chi si astiene dal voto.**

2. **Se l'approvazione è evidente, si può rinunciare al conteggio dei voti contrari o astenuti.**

3. **Il conteggio dei voti deve essere effettuato con precisione nei seguenti casi:**

a) **Votazioni complessive e finali,**

b) **Votazioni per le quali è richiesta una maggioranza qualificata dei membri del consiglio.**

Procedura nel Gran Consiglio - Votazione, Risultato della Votazione, Verbale della Delibera

1. Durante la votazione per appello nominale, i membri del consiglio rispondono alla domanda di voto in ordine alfabetico secondo i loro nomi con «Sì», «No» o «Astenuto».

2. Si conta solo il voto espresso immediatamente dopo la lettura del proprio nome.

Procedura nel Gran Consiglio - Votazione, Risultato della Votazione, Verbale della Delibera

1. In base alla decisione dell'ufficio del Gran Consiglio di consentire il voto esterno (Art. 77a GRG), i servizi parlamentari informano i membri del consiglio in merito.

2. I membri del consiglio che desiderano votare in questo modo a causa della crisi, informano la presidenza del Gran Consiglio al più tardi il giorno precedente alla data della seduta.

3. I voti espressi esternamente vengono registrati contemporaneamente alla votazione in corso nel consiglio. Una votazione non viene ripetuta se un membro del consiglio non può esprimere il proprio voto per motivi tecnici.

Procedura nel Gran Consiglio - Votazione, Risultato della votazione, Verbale della deliberazione

1. In conformità alla decisione dell'Ufficio del Gran Consiglio di votare su un affare mediante procedura di circolazione (Art. 77b GRG), i servizi parlamentari informano i membri del consiglio riguardo a ciò e sullo svolgimento della procedura di circolazione.

2. Il Presidente o la Presidente del Gran Consiglio

a) conduce la votazione mediante procedura di circolazione,

b) è supportato/a dai servizi parlamentari.

3. La votazione mediante procedura di circolazione non viene ripetuta se un membro del consiglio non può esprimere il proprio voto.

4. I servizi parlamentari informano sul risultato della votazione.

**Procedura nel Gran Consiglio - Votazione, Esito della Votazione, Verbale della Delibera**

1. La Presidente o il Presidente del Gran Consiglio non vota, salvo nelle elezioni.

2. In caso di parità di voti, è lei o lui a decidere. In caso di voto segreto, in caso di parità, la proposta dell'organo consultivo del consiglio è considerata accolta.

3. Qualora sia richiesta l'approvazione di una maggioranza qualificata dei membri del consiglio, la Presidente o il Presidente del Gran Consiglio vota.

Procedura nel Gran Consiglio - Votazione, Risultato della votazione, Verbale della deliberazione

1. La Presidente del Gran Consiglio o il Presidente del Gran Consiglio annuncia il risultato della votazione. Esso deve essere annotato nel verbale delle deliberazioni.

Procedura nel Gran Consiglio - Votazione, Risultato della votazione, Verbale della deliberazione

1. Il Gran Consiglio redige un protocollo delle deliberazioni. Questo comprende

a) il nome del membro del consiglio presiedente, il numero dei consiglieri presenti e i nomi dei consiglieri assenti,

b) gli oggetti trattati e quelli ritirati con le relative proposte e le deliberazioni complete,

c) le iniziative parlamentari e le mozioni presentate.

2. La Presidente o il Presidente del Gran Consiglio approva il protocollo e lo mette a disposizione per presa visione nella sessione successiva del Gran Consiglio.

3. Eventuali richieste di rettifica devono essere presentate per iscritto e motivate alla Presidente o al Presidente del Gran Consiglio. Il Gran Consiglio decide sulle richieste di rettifica. Con la rettifica non possono essere modificati i deliberati del Gran Consiglio.

Procedura nel Gran Consiglio - Riunioni virtuali degli organi del consiglio e procedura di circolazione

1. Le riunioni degli organi consiliari si svolgono in linea di principio con la presenza fisica dei membri del consiglio, ossia con la presenza presso la sede della riunione.

2. Eccezionalmente, una riunione di un organo consiliare può svolgersi senza la presenza fisica dei membri del consiglio, ossia virtualmente, purché

a. l’Ufficio del Gran Consiglio decida in via definitiva di autorizzare per un determinato periodo le riunioni virtuali degli organi consiliari,

b. un organo consiliare decida con il consenso della maggioranza dei membri di svolgere per sé una tale riunione,

c. le questioni siano adatte per una decisione virtuale,

d. si lavori esclusivamente con la piattaforma informatica fornita dal Cantone e

e. i partecipanti alla riunione garantiscano che la riservatezza e la protezione dei dati siano rispettate anche nel loro ambiente circostante (locali ecc.).

3. Eccezionalmente, un organo consiliare può decidere di votare su una questione per iscritto mediante procedura di circolazione, purché

a. la decisione sia urgente,

b. una questione sia adatta per una tale decisione,

c. la riservatezza e la protezione dei dati siano garantite.

4. L’Ufficio del Gran Consiglio può fornire precisazioni su questi requisiti.

Elezioni da parte del Gran Consiglio

1. All'inizio del nuovo periodo di carica vengono eletti

a) gli organi del consiglio, nella misura in cui sia necessaria un'elezione da parte del Gran Consiglio,

b) la presidente o il presidente del governo,

c) la vicepresidente o il vicepresidente del governo,

d) la segretaria generale o il segretario generale del Gran Consiglio,

e) la cancelliera di Stato o il cancelliere di Stato.

2. Le altre elezioni si svolgono prima dell'inizio del nuovo periodo di carica.

3. In caso di vacanze prima della scadenza del periodo di carica, l'elezione ha luogo per il resto del periodo di carica.

Elezioni da parte del Gran Consiglio

Le scrutatrici e gli scrutatori distribuiscono le schede elettorali per ogni votazione effettuata per iscritto e ne verificano il numero distribuito.

Dopo aver raccolto le schede elettorali, le scrutatrici e gli scrutatori registrano il numero delle schede raccolte e determinano il risultato.

Se vengono eletti individui che per legge non possono appartenere contemporaneamente alla stessa autorità, decide il maggior numero di voti.

Oggetto Speciale della Consulenza

1. La Commissione Giustizia conferma la ricezione di petizioni e istanze indirizzate al Gran Consiglio o le inoltra all'autorità competente, qualora il Gran Consiglio non sia competente al riguardo.

2. Se le petizioni riguardano un argomento all'ordine del giorno del Gran Consiglio, sono portate a conoscenza del Gran Consiglio prima della discussione dell'ordine del giorno. L'esame di queste petizioni può essere effettuato in un momento successivo.

3. Le petizioni il cui obiettivo non può essere raggiunto dal Gran Consiglio attraverso un'iniziativa parlamentare o una mozione parlamentare, o che sono evidentemente infondate o impraticabili, possono essere risposte direttamente dalla commissione competente.

4. Le petizioni vengono risposte al più tardi entro un anno.

5. La Commissione Giustizia informa il Gran Consiglio sul tipo di risoluzione adottata nel contesto della sua relazione.

Oggetto Speciale della Consulenza

Qualora un'iniziativa assuma la forma di un progetto elaborato o di una proposta popolare, il Gran Consiglio delibera in merito alla validità e, in caso di validità, eventualmente formula una raccomandazione di accettazione o rigetto.

Oggetto Speciale della Consulenza

1. Un controprogetto del Gran Consiglio può essere presentato da membri del consiglio, da parte di una commissione o del Consiglio di Stato.

2. Il Gran Consiglio esamina prima il controprogetto.

3. Successivamente, decide in merito all'iniziativa

a) nel caso di iniziative costituzionali, se intende raccomandare agli aventi diritto al voto l'accettazione o il rifiuto,

b) nel caso delle altre iniziative, se intende accettare l'iniziativa o raccomandarne il rifiuto agli aventi diritto al voto.

4. Se il Gran Consiglio decide di respingere l'iniziativa, si pronuncia successivamente sulla questione se intende raccomandare agli aventi diritto al voto l'accettazione del controprogetto.

Oggetto Speciale della Consulenza

1. Le domande eventuali ai sensi dell'Articolo 63 paragrafo 2 della Costituzione cantonale devono essere presentate al più tardi al termine della discussione dettagliata.

2. In caso di presentazione di una domanda eventuale, la discussione dettagliata si svolge immediatamente dopo la discussione dettagliata della domanda principale.

Oggetto Speciale della Consulenza

1. La richiesta di sottoporre una proposta, soggetta a referendum facoltativo, a referendum obbligatorio o di sottoporre una decisione sostanziale a referendum facoltativo, può avvenire oralmente o per iscritto.

2. Il Gran Consiglio discute inizialmente la proposta o la decisione sostanziale. Successivamente, vota sulla richiesta di sottoporre la questione a referendum e, eventualmente, su una raccomandazione di voto.

Oggetto Speciale della Consulenza

1. Sulla presentazione di un'iniziativa cantonale o di un referendum cantonale presso la Confederazione decide il Gran Consiglio.

2. La presentazione di un'iniziativa cantonale o di un referendum cantonale può essere richiesta tramite una mozione, un'iniziativa parlamentare o una proposta del Consiglio di Stato su una deliberazione del Gran Consiglio.

3. Con un'iniziativa cantonale può essere proposto che una commissione delle Camere federali elabori un progetto per un atto dell'Assemblea federale. Essa deve essere presentata sotto forma di un progetto preliminare di atto e motivata.

Oggetto Speciale della Consulenza

1. Il Gran Consiglio può esprimere pareri alle autorità federali in merito alle consultazioni del Consiglio di Stato.

2. Il parere può essere espresso mediante una mozione o un'iniziativa parlamentare.

3. La mozione deve essere trattata con urgenza e discussa nella stessa sessione, se altrimenti si rischierebbe di perdere la scadenza per la consultazione.

4. Nei casi urgenti, il Gran Consiglio può decidere sul parere senza una precedente discussione da parte di una commissione. Se il tempo non fosse sufficiente neanche per questo, la direzione dell'ufficio del Gran Consiglio può incaricare una commissione di redigere un parere. La commissione informa il Gran Consiglio sul parere espresso.

5. I membri del Consiglio vengono regolarmente informati sulle procedure di consultazione della Confederazione.

Finanze del Gran Consiglio - Potestà di Spesa

1. Il Gran Consiglio approva, nell'ambito del Bilancio Speciale del Gran Consiglio, le spese come segue

a) nuove spese una tantum a partire da 500.000 franchi,

b) nuove spese ricorrenti a partire da 100.000 franchi,

c) spese vincolate una tantum a partire da 1.000.000 franchi,

d) spese vincolate ricorrenti a partire da 200.000 franchi.

Finanze del Gran Consiglio - Potestà di Spesa

1. La Presidente o il Presidente del Gran Consiglio autorizza, nell'ambito del Bilancio Speciale del Gran Consiglio, le spese come segue

a) nuove spese una tantum da 100.000 a 500.000 franchi,

b) nuove spese ricorrenti da 50.000 a 100.000 franchi,

c) spese vincolate una tantum da 200.000 a 1.000.000 franchi,

d) spese vincolate ricorrenti da 100.000 a 200.000 franchi.

Finanze del Gran Consiglio - Competenze di Spesa

1. La Segretaria Generale o il Segretario Generale autorizza nell'ambito del Conto Speciale del Gran Consiglio le spese come segue

a nuove spese una tantum inferiori a 100.000 franchi,

b nuove spese ricorrenti inferiori a 50.000 franchi,

c spese vincolate, una tantum inferiori a 200.000 franchi,

d spese vincolate ricorrenti inferiori a 100.000 franchi.

Finanze del Gran Consiglio - Strumenti finanziari

1. Il Conto Speciale del Gran Consiglio consiste in una contabilità finanziaria e una contabilità patrimoniale.

2. La gestione del Conto Speciale è stabilita mediante un accordo di prestazione tra il Gran Consiglio e la Cancelleria di Stato.

3. Salvo che non si applichino disposizioni divergenti successivamente indicate, si applica per analogia la legislazione sulla gestione delle finanze e delle prestazioni.

Finanze del Gran Consiglio - Strumenti finanziari

Il Gran Consiglio approva il saldo del preventivo e ratifica il saldo del conto annuale del conto speciale del Gran Consiglio.

Finanze del Gran Consiglio - Strumenti finanziari

1. Qualora il saldo del preventivo del Conto Speciale del Gran Consiglio dovesse probabilmente superare l'importo deciso, l'Ufficio di Presidenza del Gran Consiglio richiede al Gran Consiglio un credito supplementare.

2. L'Ufficio di Presidenza del Gran Consiglio può approvare superamenti del saldo del preventivo fino a un importo inferiore a 100.000 franchi. Il Gran Consiglio approva i superamenti di credito concessi nell'ambito dell'approvazione del rapporto annuale.

3. I crediti di preventivo non utilizzati possono essere trasferiti una sola volta all'anno contabile successivo dall'Ufficio di Presidenza in base ai criteri previsti dall'articolo 56 FLG, mediante un trasferimento di credito.

Finanze del Gran Consiglio - Indennità dei Membri del Consiglio

I membri del Consiglio ricevono un'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute del Gran Consiglio, degli organi consiliari o delle loro delegazioni e delle frazioni.

L'indennità di presenza ammonta a 230 franchi per la prima seduta in un giorno e a 100 franchi per ogni ulteriore seduta.

Possono essere compensate al massimo quattro sedute al giorno.

Finanze del Gran Consiglio - Compensazione dei Membri del Consiglio

1. I membri del consiglio che non appartengono a nessun gruppo parlamentare ricevono un'indennità annuale aggiuntiva di 3.500 franchi.

Finanze del Gran Consiglio - Indennità dei Membri del Consiglio

1. Per l'esercizio di una funzione speciale, i seguenti membri del consiglio ricevono il seguente compenso annuale

a il Presidente o la Presidente del Gran Consiglio: 10.000 franchi,

b il Primo Vicepresidente o la Prima Vicepresidente: 5.000 franchi,

c il Secondo Vicepresidente o la Seconda Vicepresidente: 3.500 franchi,

d gli altri membri dell'ufficio: 2.500 franchi,

e i Presidenti delle commissioni permanenti: 5.000 franchi,

f gli altri membri delle commissioni di finanza, revisione e giustizia: 4.000 franchi,

g gli altri membri delle commissioni permanenti: 3.000 franchi,

h i Presidenti dei gruppi parlamentari: 2.500 franchi.

2. Chi presiede una riunione del Gran Consiglio, di un organo consiliare o di un gruppo parlamentare riceve una doppia indennità di presenza.

Finanze del Gran Consiglio - Indennità dei Membri del Consiglio

Per l'adempimento di un compito speciale, in particolare l'esame di singole questioni o la verifica di documenti voluminosi, la direzione dell'ufficio del Gran Consiglio può concedere un'indennità speciale ai membri del Consiglio. Essa stabilisce anche l'importo dell'indennità. In questo, si orienta in base al carico di lavoro.

Finanze del Gran Consiglio - Compensazione dei membri del consiglio

1. I membri del consiglio ricevono un'indennità di viaggio, pasti e pernottamento e un contributo per le loro spese infrastrutturali, in particolare per spese di informatica o segretariato, al fine di coprire i costi connessi al mandato parlamentare.

2. L'indennità di viaggio è di 70 centesimi per chilometro stradale di distanza tra il luogo di residenza e il luogo della riunione e ritorno, per ogni membro del consiglio almeno 750 franchi all'anno.

3. Un'indennità per i pasti viene corrisposta se in un giorno si tiene una riunione prima e una dopo il pranzo. L'indennità per i pasti ammonta a 24 franchi.

4. La direzione dell'ufficio può concedere, su richiesta, a un membro del consiglio un'indennità di pernottamento, regolata secondo le disposizioni applicabili al personale cantonale.

5. Il contributo per le spese infrastrutturali è di 5 000 franchi all'anno.

Finanze del Gran Consiglio - Indennità dei Membri del Consiglio

1. Le indennità vengono riesaminate una volta per legislatura.

Finanze del Gran Consiglio - Indennità dei Membri del Consiglio

1. Per la partecipazione dei membri del consiglio a eventi ai quali sono invitati in virtù della loro funzione, la direzione dell'ufficio del Gran Consiglio può concedere fino a due indennità di seduta e un rimborso per le spese di viaggio, pasti e pernottamento.

2. Per i membri della presidenza del Gran Consiglio è sufficiente una comunicazione adeguata alla Cancelleria di Stato.

3. La direzione dell'ufficio può concedere indennità aggiuntive per casi speciali.

Finanze del Gran Consiglio - Contributi alla Segreteria della Deputazione e le Segreterie dei Gruppi Parlamentari

1. Il contributo al segretariato della Deputazione ammonta a 7.500 franchi all'anno.

2. I gruppi parlamentari ricevono i seguenti contributi

a) Contributo di base per anno: 24.000 franchi,

b) Contributo per membro per anno: 3.500 franchi.

Servizi per il Gran Consiglio - Servizi Parlamentari

1. La durata del mandato della Segretaria generale o del Segretario generale del Gran Consiglio è di quattro anni. Essa coincide con la legislatura.

2. L'assunzione del personale dei servizi parlamentari è effettuata dalla Segretaria generale o dal Segretario generale.

3. Nell'assunzione delle Segretarie e dei Segretari delle commissioni, devono essere consultate le presidenze delle commissioni permanenti.

4. La determinazione dei livelli salariali segue la normativa sul personale. Responsabile per la determinazione dello stipendio iniziale e la concessione dei livelli salariali per il personale dei servizi parlamentari è la Segretaria generale o il Segretario generale. Le deroghe allo stipendio iniziale rispetto ai valori stabiliti nell'Allegato II del Regolamento sull'impiego del personale del 18 maggio 2005 (PV) richiedono l'approvazione dell'ufficio del personale.

**Servizi per il Gran Consiglio - Cancelleria di Stato**

1. La Cancelleria di Stato svolge per il Gran Consiglio, i suoi organi e i servizi parlamentari le seguenti mansioni in particolare

a Partecipazione alla preparazione e svolgimento delle sessioni,

a1 **\*** Gestione dell'infrastruttura tecnologica nella sala del consiglio e nelle sale riunioni,

b **\*** ...

c Servizi di traduzione,

d Organizzazione dell'interpretazione simultanea nel Gran Consiglio,

e Supporto nella comunicazione,

f Pubblicazione di informazioni in forma elettronica, in particolare su Internet,

g Gestione finanziaria e contabilità,

h-i **\*** ...

k **\*** Gestione degli spazi, sicurezza e servizi di uscerato.

2. I dettagli sono disciplinati in un accordo di prestazione.

3. Dopo la presentazione dei risultati delle elezioni del Gran Consiglio, la Cancelleria di Stato effettua un esame preliminare riguardo eventuali incompatibilità e, se necessario, propone al Consiglio di Stato di invitare una persona eletta a decidere quale elezione accettare o quale carica assumere.

Servizi per il Gran Consiglio - Commissione di Redazione

1. Il Cancelliere di Stato presiede la Commissione di Redazione (RedKo). Ne fanno parte altri otto membri, provenienti da

a) il Gran Consiglio,

b) la Cancelleria dello Stato e l'Ufficio per la legislazione accompagnatoria,

c*) le autorità giudiziarie o la Procura,

d) l'Università.

2. Essa può coinvolgere

a) il presidente o la presidente della commissione preconsultiva,

b) persone della direzione proponente o della Cancelleria dello Stato,

c) esperti esterni.

3. Essa organizza il lavoro della commissione in modo autonomo.

Servizi per il Gran Consiglio - Commissione di Redazione

1. La commissione redazionale esamina

a) le proposte di costituzione o di legge del Consiglio di Stato o di un organo del consiglio, prima che siano sottoposte al Gran Consiglio,

b) il risultato della prima lettura e le proposte congiunte della commissione consultiva e del Consiglio di Stato per la seconda lettura,

c) su richiesta del Gran Consiglio o di una commissione, le proposte di decreto.

2. Il Gran Consiglio può decidere, prima o dopo la votazione finale, di sottoporre nuovamente la proposta alla commissione redazionale.

Servizi per il Gran Consiglio - Commissione di Redazione

I membri del Gran Consiglio nella commissione di redazione percepiscono gettoni di presenza conformemente all'articolo 124.

Disposizioni finali

1. Il decreto del 1° febbraio 2011 sulla Contabilità Speciale dell'Ufficio Cantonale di Vigilanza sulla Protezione dei Dati (BRDD)[8] viene modificato come segue

Disposizioni finali

1. Il Regolamento del Gran Consiglio del 9 maggio 1989 (GO) è abrogato (BSG 151.211.1).

Disposizioni finali

1. Questo regolamento entra in vigore insieme alla legge del 4 giugno 2013 sul Gran Consiglio (Legge sul Gran Consiglio, LGC).

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