Legislator Giurisprudenza & Legislazione
141.114 ESASVOVEESE CH-BE

Oggetto e campo di applicazione (ESASV)

28 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (28)

Art. 1 Regolamento sul voto elettronico degli Svizzeri all'estero (ESASV) Art. 2 Regolamento sul voto elettronico degli Svizzeri all'estero (ESASV) Art. 3 Regolamento sulla votazione elettronica degli Svizzeri all'estero (ESASV) Art. 4 Regolamento sulla votazione elettronica degli Svizzeri all'estero (ESASV) Art. 5 Regolamento sulla votazione elettronica per gli Svizzeri all'estero (ESASV) Art. 6 Ordinanza sul voto elettronico degli Svizzeri all'estero (ESASV) Art. 7 Ordinanza sul voto elettronico degli Svizzeri all’estero (ESASV) Art. 8 Regolamento sul voto elettronico degli Svizzeri all'estero (ESASV) Art. 9 Ordinanza sul voto elettronico degli Svizzeri all'estero (ESASV) Art. 10 Ordinanza sul voto elettronico degli svizzeri all'estero (ESASV) Art. 11 Regolamento sul voto elettronico degli Svizzeri all'estero (ESASV) Art. 12 Ordinanza sulla votazione elettronica degli Svizzeri all'estero (ESASV) - Votazione elettronica Art. 13 Regolamento sul voto elettronico degli Svizzeri all'estero (ESASV) Art. 14 Regolamento sul voto elettronico degli svizzeri all'estero (ESASV) Art. 15 Regolamento sulla votazione elettronica degli svizzeri all'estero (ESASV) - Helpdesk Art. 16 Ordinanza sul voto elettronico degli Svizzeri all'estero (OVES) Art. 17 Ordinanza sul voto elettronico degli Svizzeri all'estero (ESASV) - Determinazione dei risultati Art. 18 Regolamento sulla votazione elettronica degli Svizzeri all'estero (ESASV) Art. 19 Regolamento sulla votazione elettronica degli Svizzeri all'estero (ESASV) Art. 20 Ordinanza sulla votazione elettronica degli Svizzeri all'estero (ESASV) Art. 21 Regolamento sulla votazione elettronica degli Svizzeri all'estero (ESASV) Art. 22 Regolamento sul voto elettronico degli Svizzeri all'estero (ESASV) Art. 23 Ordinanza sul voto elettronico degli svizzeri all'estero (OVESS) Art. 24 Regolamento sulla votazione elettronica per gli Svizzeri all'estero (ESASV) Art. 25 Regolamento sul voto elettronico degli Svizzeri all'estero (ESASV) Art. 26 Ordinanza sul voto elettronico degli Svizzeri all'estero (OVESA) - Emergenze Art. 27 Regolamento sulla votazione elettronica degli Svizzeri all'estero (ESASV) Art. 28 Regolamento sulla votazione elettronica degli Svizzeri all'estero (ESASV)

Testo normativo (28 Articoli)

Ambito di applicazione e organizzazione

1. Questo regolamento disciplina l'esperimento relativo al voto elettronico (E-Voting) per i cittadini svizzeri all'estero aventi diritto di voto, in occasione di elezioni e votazioni cantonali e federali.

2. Nella misura in cui il presente regolamento non contenga disposizioni integrative o divergenti, si applica la legislazione sui diritti politici.

Ambito di applicazione e organizzazione

1. Il Consiglio di Stato stabilisce, nell'ambito di una sperimentazione, se per una o più votazioni si debba concedere la possibilità di voto elettronico.

2. Per le votazioni federali, presenta una richiesta al Consiglio federale per il rilascio dell'autorizzazione di base.

Ambito di applicazione e organizzazione

1. L'operazione pilota riguarda le svizzere e gli svizzeri all'estero aventi diritto di voto con comune di voto nel Cantone Berna.

2. La Cancelleria di Stato del Cantone Berna stabilisce il termine entro il quale le svizzere e gli svizzeri all'estero devono essere iscritti nel registro elettorale del loro comune di voto per poter votare ed esprimere il loro voto elettronicamente.

Ambito di applicazione e organizzazione

La Cancelleria di Stato del Cantone di Berna dirige e organizza il voto elettronico.

Ambito di applicazione e organizzazione

1. Il Cantone di Berna consente ai suoi aventi diritto di voto svizzeri all'estero di utilizzare il sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra.

2. Il Cantone di Ginevra verifica l'elettorato al momento del voto sulla base dei dati forniti dalla Cancelleria di Stato del Cantone di Berna provenienti dal registro elettorale cantonale armonizzato.

3. Il Cantone di Berna, il Cantone di Ginevra e la Confederazione disciplinano i dettagli, in particolare il rispetto delle disposizioni relative agli esperimenti di voto elettronico secondo gli articoli da 27a a 27q dell'Ordinanza del Consiglio federale del 24 maggio 1978 sui diritti politici (VPR), nonché le competenze, i compiti e le responsabilità in un accordo.

Ambito di applicazione e organizzazione

1. La Cancelleria di Stato del Canton Berna è responsabile della gestione del registro elettorale degli Svizzeri all'estero.

2. ...

Materiale Elettorale e per le Votazioni

1. ...

2. La Cancelleria di Stato del Cantone di Berna stampa i certificati elettorali per gli svizzeri e le svizzere all'estero aventi diritto di voto.

3. L'indirizzo di ritorno della busta risposta è quello dell'autorità comunale competente.

4. Le spese per la stampa dei certificati elettorali e per l'imbustamento del materiale elettorale o di voto sono a carico della Cancelleria di Stato. Fanno eccezione i certificati elettorali emessi dai comuni.

5. Gli svizzeri e le svizzere all'estero aventi diritto di voto, che secondo l'articolo 3 comma 2 non possono votare o esprimere il loro voto elettronicamente, ricevono un certificato elettorale che autorizza solo al voto per corrispondenza o al voto personale alle urne.

Materiale Elettorale e per le Votazioni

Elettori svizzeri all'estero che hanno diritto al voto elettronico e non hanno ricevuto il certificato elettorale o lo hanno perso, possono richiedere un duplicato al responsabile del registro elettorale.

Il duplicato consente loro solo di votare per corrispondenza o di votare personalmente presso l'urna.

La richiesta deve essere presentata all'ufficio del registro elettorale entro l'orario di chiusura dell'ultimo giorno lavorativo prima del giorno delle elezioni.

Il comune segnala alla Cancelleria dello Stato del Cantone di Berna l'emissione di ogni duplicato. La Cancelleria dello Stato blocca nel sistema di e-voting la possibilità di voto elettronico con l'originale certificato elettorale.

Materiale Elettorale e per le Votazioni

La Cancelleria dello Stato del Cantone di Berna invia il materiale elettorale o di votazione agli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto.

Essa si fa carico delle spese postali che ne derivano.

Agli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto, esclusi dal voto elettronico in base all'articolo 3 capoverso 2, il materiale elettorale o di votazione viene inviato dal loro comune di voto.

Se il comune, a causa di un cambiamento d'indirizzo avvenuto dopo la scadenza del termine indicato nell'articolo 3 capoverso 2, invia un nuovo certificato elettorale a una persona che ne ha già ricevuto uno, lo comunica alla Cancelleria dello Stato. La Cancelleria dello Stato blocca nel sistema di voto elettronico la possibilità di votare elettronicamente con il certificato elettorale elettronico inviato al vecchio indirizzo.

Votazione

1. Gli Svizzeri e le Svizzere all'estero aventi diritto al voto elettronico possono scegliere liberamente, ad ogni tornata elettorale, tra il voto personale presso l'urna, il voto per corrispondenza o il voto elettronico.

2. Sono autorizzati a esprimere il loro voto una sola volta.

Votazione

1. Gli svizzeri all'estero aventi diritto di voto che desiderano recarsi personalmente alle urne per esprimere il proprio voto nel loro comune elettorale devono comunicarlo per iscritto o presentandosi di persona presso il loro comune elettorale.

2. Se questa comunicazione perviene al comune elettorale almeno sei settimane prima del voto, il comune fornirà il materiale elettorale o di voto.

3. Il certificato elettorale emesso dal comune autorizza esclusivamente al voto personale alle urne o al voto per corrispondenza.

4. Il materiale elettorale o di voto deve essere ritirato personalmente durante gli orari di apertura presso l’ufficio del registro elettorale del comune.

5. Il comune comunica alla Cancelleria di Stato del Cantone di Berna l’emissione del materiale elettorale o di voto. La Cancelleria di Stato blocca nel sistema di voto elettronico la possibilità di votare elettronicamente con il certificato elettorale elettronico eventualmente già inviato.

Votazione

1. Nell'ambito del voto elettronico, i cittadini svizzeri all'estero aventi diritto di voto esercitano il loro diritto di voto su Internet tramite una pagina speciale di elezioni o referendum.

2. Il controllo dell'eligibilità al voto nel sistema di e-voting avviene tramite l'immissione del numero del certificato di voto stampato sul certificato stesso, del codice di conferma personale e della data di nascita.

3. La Cancelleria di Stato può determinare ulteriori elementi di sicurezza per motivi tecnici.

Votazione

1. L'urna elettronica viene aperta il quarto lunedì prima della domenica di votazione alle ore 12.00 e chiusa il sabato prima della domenica di votazione alle ore 12.00.

2. In occasione delle elezioni, l'urna elettronica viene aperta il terzo lunedì prima del giorno delle elezioni alle ore 12.00 e chiusa il sabato prima della domenica elettorale alle ore 12.00.

3. Nei casi di ballottaggio e quando una votazione si svolge contemporaneamente a un'elezione, il Consiglio di Stato può stabilire, tramite delibera, il momento dell'apertura dell'urna elettronica in deroga ai paragrafi 1 e 2.

4. Tutte le indicazioni temporali relative alla votazione elettronica fanno riferimento all'ora vigente in Svizzera, cioè l'ora dell'Europa centrale (CET), tenendo conto dell'ora legale (CEST).

Votazione

1. La Cancelleria di Stato del Cantone di Berna gestisce un helpdesk durante l'orario di apertura degli uffici.

2. L'helpdesk risponde alle domande poste telefonicamente o via e-mail dagli svizzeri all'estero aventi diritto di voto riguardo al voto elettronico.

Trasferimento dei dati e determinazione dei risultati

1. La domenica delle elezioni o del referendum, il Cantone di Ginevra trasmette i risultati delle elezioni o del referendum alla Cancelleria di Stato del Cantone di Berna.

2. La Cancelleria di Stato del Cantone di Berna invia i risultati delle elezioni o del referendum ricevuti elettronicamente ai comuni.

Trasferimento dei Dati e Determinazione dei Risultati

1. Nei comuni, i risultati elettorali o di voto elettronici vengono aggiunti ai risultati delle votazioni per corrispondenza e di persona.

Sicurezza e Protezione dei Dati

1. Le schede elettorali espresse sono separate dai dati personali al momento della votazione dal sistema di voto elettronico in modo tale che non possano essere riconnesse.

2. È vietata la pubblicazione dei risultati elettorali o di voto elettronico suddivisi per comuni o collegi elettorali.

Sicurezza e Protezione dei Dati

1. Ogni voto elettronico viene automaticamente registrato nel sistema di voto elettronico.

2. Il comitato elettorale verifica che i voti non siano stati espressi duplicatamente.

3. Per i certificati elettorali ricevuti per corrispondenza o depositati nell'urna, si verifica se il codice di conferma è stato grattato o danneggiato. In tal caso, il numero del certificato elettorale viene comunicato alla Cancelleria di Stato del Cantone di Berna per un controllo tramite un software appositamente previsto.

4. Se il controllo indica che il voto è già stato espresso elettronicamente, il voto elettronico è valido e il voto per corrispondenza non viene considerato. Se il voto non è stato espresso elettronicamente, il voto per corrispondenza è valido e la Cancelleria di Stato blocca la possibilità di esprimere il voto elettronicamente, se l'urna elettronica è ancora aperta.

5. Il comitato elettorale è autorizzato, ai fini del controllo del divieto di doppio voto, ad aprire a partire dal primo giorno di apertura delle urne presso il Comune (art. 52 PRG) le buste-risposta ricevute per corrispondenza dagli Svizzeri all'estero e a verificare i certificati elettorali. Il trattamento ulteriore delle buste elettorali ricevute per corrispondenza già aperte avviene secondo le disposizioni del regolamento del 4 settembre 2013 sui diritti politici (PRV).

Sicurezza e protezione dei dati

1. Il Cantone di Ginevra verifica regolarmente il sistema di voto elettronico, in particolare per quanto riguarda la sua disponibilità, funzionalità e sicurezza.

2. Se la Cancelleria di Stato del Cantone di Berna ha dubbi fondati sulla sicurezza del sistema di voto elettronico, dispone ulteriori verifiche.

Sicurezza e Protezione dei Dati

Il Cantone di Ginevra organizza la crittografia e decrittografia dell'urna elettronica nonché il funzionamento di un'urna di controllo.

La Cancelleria di Stato del Cantone di Berna può partecipare con una delegazione alla crittografia e decrittografia dell'urna elettronica.

Il Cantone di Ginevra trasmette alla Cancelleria di Stato il verbale della seduta di crittografia e decrittografia.

Se il Cantone di Berna svolge un'elezione o una votazione al di fuori di un turno elettorale del Cantone di Ginevra o se il Cantone di Ginevra non può garantire il funzionamento dell'urna di controllo, la Cancelleria di Stato del Cantone di Berna organizza la crittografia e decrittografia dell'urna elettronica nonché il funzionamento dell'urna di controllo.

Sicurezza e Protezione dei Dati

1. La Cancelleria di Stato del Cantone di Berna redige un verbale della trasmissione dei dati.

Sicurezza e Protezione dei Dati

1. Per elaborare statistiche sulla partecipazione al voto degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto, le autorità comunali calcolano il numero delle schede elettorali valide ricevute sia per corrispondenza che di persona alle urne e le comunicano tramite verbale alla Cancelleria di Stato del Cantone di Berna.[[4]]

Sicurezza e Protezione dei Dati

1. Le votazioni elettroniche espresse sono riportate separatamente nel verbale finale della votazione o dello scrutinio elettronico, ma non sono pubblicate suddivise per comuni.

Sicurezza e Protezione dei Dati

1. Dopo l'accertamento ufficiale dei risultati da parte della Confederazione o del Consiglio di Stato, tutti i dati personali raccolti in relazione all'elezione o alla votazione e l'urna elettronica vengono cancellati.

2. Resta salvo l'articolo 27o (Accompagnamento scientifico) dell'ordinanza del Consiglio federale sui diritti politici.

Sicurezza e Protezione dei Dati

1. La Cancelleria di Stato del Cantone di Berna stabilisce, in un accordo con il Cantone di Ginevra e la Confederazione, le procedure da adottare in caso di emergenze, in particolare in caso di guasti al sistema o di problemi tecnici o organizzativi nel trasferimento dei dati.

2. Può incaricare i comuni di indirizzare i certificati di diritto di voto e di inviare il materiale di elezione o di voto agli svizzeri all'estero aventi diritto di voto.

3. I certificati di diritto di voto inviati dai comuni autorizzano unicamente al voto per corrispondenza o alla votazione personale presso l'urna.

Sicurezza e protezione dei dati

1. Esecuzione di questo regolamento, la Cancelleria di Stato del Cantone di Berna emana istruzioni per gli uffici dei prefetti e per i comuni.

Entrata in vigore

1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →