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Generale (PRG)

184 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (184)

Art. 1 Legge sui diritti politici (LDP) - Oggetto Art. A1-1 Legge sui diritti politici (LDP) Art. T1-1 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 2 Legge sui diritti politici (LDP) - Ambito di applicazione Art. A2-1 Legge sui diritti politici (LDP) Art. T2-1 Legge sui diritti politici (PRG) Art. 3 Legge sui diritti politici (PRG) - Principi Art. 4 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 5 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 6 Legge sui diritti politici (LDP) - Esclusione Art. 7 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 8 Legge sui diritti politici (LDP) - Principi Art. 9 Legge sui diritti politici (LDP) - Voto delle persone con disabilità Art. 10 Legge sui diritti politici (LDPR) - Schede elettorali e di voto ufficiali Art. 11 Legge sui diritti politici (PRG) - Compilazione e Timbrazione delle Schede Elettorali e di Voto Art. 12 Legge sui diritti politici (LDP) - Momento Art. 13 Legge sui Diritti Politici (LDP) - Esame della validità del certificato di voto Art. 14 Legge sui diritti politici (PRG) - Tempistica Art. 15 Legge sui diritti politici (LDP) - Votazione Art. 16 Legge sui diritti politici (LDP) - Termine Art. 17 Legge sui diritti politici (LDP) - Apertura delle buste di risposta e verifica della validità del certificato di diritto di voto Art. 18 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 19 Legge sui diritti politici (LDP) - Schede elettorali e di voto non timbrate Art. 20 Legge sui diritti politici (LDP) - Schede elettorali non valide Art. 21 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 22 Legge sui diritti politici (PRG) Art. 23 Legge sui diritti politici (LDP) - Rettifica Art. 24 Legge sui diritti politici (LDP) - 2. Scheda elettorale Art. 25 Legge sui diritti politici (LDP) - Pubblicità Art. 26 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 27 Legge sui diritti politici (LDP) - Ricalcolo Art. 28 Legge sui diritti politici (LDP) - Votazioni Art. 29 Legge sui diritti politici (LDP) - Elezioni a maggioranza Art. 30 Legge sui diritti politici (LDP) - 2. Maggioranza assoluta e semplice Art. 31 Legge sui diritti politici (LDP) - 3. Decisione per sorteggio Art. 32 Legge sui diritti politici (LDP) - Informazione e pubblicazione Art. 33 Legge sui Diritti Politici (LDP) - Accertamento Ufficiale Art. 34 Legge sui diritti politici (LDP) - Consiglio di governo, Cancelleria dello Stato e uffici dei prefetti, Comuni Art. 35 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 36 Legge sui diritti politici (PRG) - 2. Membri permanenti Art. 37 Legge sui diritti politici (PRG) - 3. Membri non permanenti Art. 37a Legge sui diritti politici (LDP) Art. 38 Legge sui diritti politici (PRG) Art. 39 Legge sui diritti politici (LDP) - Disposizioni generali Art. 40 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 41 Legge sui diritti politici (PRG) Art. 42 Legge sui diritti politici (PRG) Art. 43 Legge sui diritti politici (LDP) - Pubblicazione Art. 44 Legge sui diritti politici (LDP) - Informazione degli aventi diritto di voto Art. 45 Legge sui diritti politici (PRG) - Materiale elettorale e di voto Art. 46 Legge sui diritti politici (PRG) - Termini di notifica Art. 47 Legge sui diritti politici (LDP) - Produzione e Notifica Art. 48 Legge sui diritti politici (PRG) Art. 49 Legge sui diritti politici (LDP) - 2. Finanziamento Art. 49a Legge sui diritti politici (LDP) Art. 49b Legge sui diritti politici (PRG) Art. 49c Legge sui diritti politici (LDP) - Modalità dell'obbligo di divulgazione Art. 49d Legge sui diritti politici (PRG) - Verifica di plausibilità e pubblicazione delle informazioni segnalate Art. 49e Legge sui diritti politici (LDP) Art. 49f Legge sui diritti politici (PRG) - Rendicontazione Art. 49g Legge sui diritti politici (LDP) Art. 49h Legge sui diritti politici (LDP) Art. 50 Legge sui diritti politici (LDP) - Sedi Art. 51 Legge sui diritti politici (LDP) - Orari di apertura Art. 52 Legge sui diritti politici (PRG) - Voto anticipato Art. 53 Legge sui diritti politici (PRG) Art. 54 Legge sui Diritti Politici (LDP) Art. 55 Legge sui diritti politici (PRG) Art. 56 Legge sui diritti politici (PRG) - Requisiti di eleggibilità Art. 57 Legge sui diritti politici (PRG) - Incompatibilità ed esclusione Art. 58 Legge sui diritti politici (LDP) - Rifiuto dell'elezione e dimissioni Art. 59 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 60 Legge sui diritti politici (LDP) - Termine Art. 61 Legge sui diritti politici (LDP) - Proposte di candidatura Art. 62 Legge sui diritti politici (LDP) - Risultati elettorali Art. 63 Legge sui diritti politici (PRG) - Circoscrizioni elettorali Art. 64 Legge sui diritti politici (LDP) - Distribuzione dei mandati ai collegi elettorali Art. 65 Legge sui diritti politici (LDP) - Proposte di candidatura Art. 66 Legge sui diritti politici (PRG) - 2. Persone proposte Art. 67 Legge sui diritti politici (LDPR) - 3. Firmatarie e firmatari e loro rappresentanza Art. 68 Legge sui diritti politici (PRG) - 4. Presentazione Art. 70 Legge sui diritti politici (LDP) - 6. Proposte di candidatura nel distretto elettorale bilingue di Bienne-Seeland Art. 71 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 72 Legge sui diritti politici (LDP) - 2. Correzione dei Vizi Art. 73 Legge sui diritti politici (LDP) - 3. Proposte di sostituzione Art. 74 Legge sui diritti politici (LDP) - 4. Candidati proposti più volte Art. 75 Legge sui diritti politici (LDP) - 5. Termine Art. 76 Legge sui diritti politici (PRG) - 6. Invalidità Art. 77 Legge sui diritti politici (LDP) - 7. Mancanza di proposte elettorali Art. 78 Legge sui diritti politici (LDP) - 8. Elezione tacita Art. 79 Legge sui diritti politici (LDP) - Liste e coalizioni di liste Art. 80 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 81 Legge sui diritti politici (PRG) Art. 82 Legge sui diritti politici (PRG) - 2. Voti aggiuntivi Art. 83 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 84 Legge sui diritti politici (LDP) - 2. Casi particolari Art. 85 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 86 Legge sui diritti politici (LDP) - 4. Determinazione degli eletti e dei supplenti Art. 87 Legge sui diritti politici (PRG) - 5. Seggi eccedenti Art. 88 Legge sui diritti politici (PRG) - Seggi garantiti per la popolazione di lingua francese del collegio elettorale bilingue di Biel-Seeland Art. 89 Legge sui diritti politici (LDP) - 2. Ridistribuzioni Art. 90 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 91 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 92 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 93 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 94 Legge sui diritti politici (PRG) Art. 95 Legge sui diritti politici (LDP) - Circoscrizione elettorale Art. 96 Legge sui diritti politici (PRG) - Proposte di candidatura Art. 97 Legge sui diritti politici (LDP) - 2. Firmatarie e Firmatari e la loro Rappresentanza Art. 98 Legge sui diritti politici (LDP) - 3. Presentazione Art. 99 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 100 Legge sui diritti politici (LDP) - 2. Invalidità Art. 101 Legge sui diritti politici (LDP) - 3. Ritiro Art. 102 Legge sui diritti politici (LDP) - 4. Mancanza di proposte di candidatura Art. 103 Legge sui diritti politici (PRG) - 5. Pubblicazione Art. 104 Legge sui diritti politici (LDP) - 6. Composizione della lista dei nomi Art. 105 Legge sui diritti politici (PRG) - Compilazione della scheda elettorale Art. 106 Legge sui diritti politici (PRG) Art. 107 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 108 Legge sui diritti politici (LDP) - Secondo turno di votazione Art. 109 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 110 Legge sui diritti politici (LDP) - 3. Ritiro Art. 111 Legge sui diritti politici (LDP) - 4. Candidature Sostitutive Art. 112 Legge sui diritti politici (PRG) - Elezione sostitutiva Art. 113 Legge sui diritti politici (PRG) - Elezione senza voto Art. 114 Legge sui diritti politici (LDP) - Circoscrizioni elettorali Art. 115 Legge sui Diritti Politici (LDP) - Proposte di Candidatura Art. 116 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 117 Legge sui diritti politici (LDP) - 3. Presentazione e Regolarizzazione Art. 118 Legge sui diritti politici (LDP) - 4. Mancanza di proposte elettorali Art. 119 Legge sui diritti politici (LDP) - Elezione tacita Art. 120 Legge sui diritti politici (LDP) - Votazione pubblica Art. 121 Legge sui diritti politici (LDP) - Secondo turno di votazione Art. 122 Legge sui diritti politici (LDP) - Elezione sostitutiva Art. 123 Legge sui diritti politici (LDP) - Oggetto Art. 124 Legge sui diritti politici (LDP) - Comunicazione del progetto di referendum Art. 125 Legge sui diritti politici (PRG) - Firma delle richieste di referendum Art. 126 Legge sui diritti politici (PRG) Art. 127 Legge sui diritti politici (LDP) - 3. Registrazione dei non scriventi Art. 128 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 129 Legge sui diritti politici (LDP) - 2. Verificazione e Certificazione Art. 130 Legge sui diritti politici (LDP) - Presentazione della richiesta di referendum Art. 131 Legge sui diritti politici (PRG) Art. 132 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 133 Legge sui diritti politici (LDP) - Oggetto e Forma Art. 134 Legge sui Diritti Politici (PRG) Art. 135 Legge sui diritti politici (LDP) - Procedura Art. 136 Legge sui Diritti Politici (PRG) Art. 137 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 138 Legge sui diritti politici (LDP) - 2. Procedura con una proposta popolare (controproposta degli aventi diritto al voto) Art. 139 Legge sui diritti politici (PRG) Art. 140 Legge sui diritti politici (LDP) - Oggetto Art. 141 Legge sui diritti politici (LDP) - Unità della forma e della materia Art. 142 Legge sui diritti politici (LDP) - Comitato d'iniziativa Art. 143 Legge sui diritti politici (LDP) - Fogli per le firme Art. 144 Legge sui diritti politici (LDP) - 2. Verifica preliminare Art. 145 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 146 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 147 Legge sui diritti politici (LDP) - Deposito dei fogli delle firme Art. 148 Legge sui diritti politici (PRG) Art. 149 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 150 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 151 Legge sui diritti politici (PRG) - Iniziativa nella forma di un progetto elaborato Art. 152 Legge sui diritti politici (PRG) - Iniziativa sotto forma di semplice sollecitazione Art. 153 Legge sui diritti politici (LDP) - Rispetto dei termini Art. 154 Legge sui diritti politici (PRG) Art. 155 Legge sui diritti politici (PRG) - Pubblicazione Art. 156 Legge sui diritti politici (PRG) Art. 157 Legge sui diritti politici (LDP) - 2. Ritiro condizionato Art. 158 Legge sui diritti politici (LDP) - Procedura di votazione per iniziative con controproposte Art. 159 Legge sui diritti politici (LDP) - Notifica Art. 160 Legge sui diritti politici (PRG) - Procedura e costi Art. 161 Legge sui diritti politici (LDP) - Diritto procedurale Art. 162 Legge sui diritti politici (PRG) - Ricorso Art. 163 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 164 Legge sui diritti politici (PRG) - 3. Legittimazione a proporre reclamo Art. 165 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 166 Legge sui diritti politici (LDP) - Decisione sul ricorso Art. 167 Legge sui diritti politici (LDP) - Costi Art. 168 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 169 Legge sui diritti politici (LDP) Art. 170 Legge sui diritti politici (LDP) - Modifica delle disposizioni Art. 171 Legge sui diritti politici (LDP) - Abrogazione di decreti Art. 172 Legge sui diritti politici (LDP)

Testo normativo (184 Articoli)

Generale

1. Questa legge disciplina il diritto di voto nelle questioni cantonali e l'organizzazione delle elezioni e votazioni.

2. Il diritto di voto comprende il diritto

a) di partecipare alle elezioni e votazioni,

b) di essere eletti in un'elezione popolare negli organi del Cantone, in un distretto amministrativo, nonché nel Consiglio degli Stati,

c) di sottoscrivere e presentare proposte elettorali, referendum, proposte popolari (controproposte da parte di aventi diritto al voto) e iniziative.

Allegato 1: all'Articolo 63 Comma 1

1. Il distretto elettorale denominato Mittelland-Nord, come indicato all'Articolo 63, paragrafo 1, cifra 5, è composto dai seguenti comuni

1. Allmendingen,

2. Bäriswil,

3. Bolligen,

4. Bremgarten bei Bern,

5. ***

6. Deisswil bei Münchenbuchsee,

7. ***

8. Ferenbalm,

9. Fraubrunnen,

10. Frauenkappelen,

11. ***

12. Gurbrü,

13. Iffwil,

14. Ittigen,

15. Jegenstorf,

16. Kirchlindach,

17. Kriechenwil,

18. Laupen,

19. Mattstetten,

20. Meikirch,

21. Moosseedorf,

22. Mühleberg,

23. Münchenbuchsee,

24. Münchenwiler,

25. ***

26. Muri bei Bern,

27. Neuenegg,

28. Ostermundigen,

29. ***

30. Stettlen,

31. Urtenen-Schönbühl,

32. Vechigen,

33. Wiggiswil,

34. Wileroltigen,

35. Wohlen bei Bern,

36. Worb,

37. Zollikofen,

38. Zuzwil (BE).

Disposizione transitoria della modifica del 19.11.2018

1. Lo spostamento degli oneri tra il Cantone e i comuni di 200.000 franchi all'anno, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 49 comma 2 PRG, sarà conteggiato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente modifica, nel bilanciamento degli oneri conformemente all'articolo 29b della legge del 27 novembre 2000 sul bilanciamento finanziario e degli oneri (FILAG)[16].

Generale

1. Questa legge si applica alle votazioni popolari e alle elezioni popolari cantonali, nonché all'esercizio del diritto di referendum, di proposta popolare e del diritto di iniziativa in materia cantonale.

2. Si applica allo svolgimento delle votazioni popolari federali e delle elezioni del Consiglio nazionale, nella misura in cui non esistano disposizioni di diritto federale in merito.

Allegato 2: all'Articolo 63 Comma 1

1. Il distretto elettorale denominato Mittelland-Süd, menzionato all'articolo 63 paragrafo 1 numero 7, è composto dai seguenti comuni

43a *** ...

1. Arni (BE),

2. Belp,

3. Biglen,

4. Bowil,

5. Brenzikofen,

6. Freimettigen,

7 *** ...

8. Gerzensee,

9. Grosshöchstetten,

10. Guggisberg,

11. Häutligen,

12. Herbligen,

13. Jaberg,

14. Kaufdorf,

15. Kehrsatz,

16. Kiesen,

17. Kirchdorf (BE),

18 *** ...

19. Köniz,

20. Konolfingen,

21. Landiswil,

22. Linden,

23 *** ...

24. Mirchel,

25-26 *** ...

27. Münsingen,

28. Niederhünigen,

29. Niedermuhlern,

30 *** ...

31. Oberbalm,

32. Oberdiessbach,

33. Oberhünigen,

34. Oberthal,

35. Oppligen,

36. Riggisberg,

37. Rubigen,

38. Rüeggisberg,

39 *** ...

40. Rüschegg,

41 *** ...

42. Schwarzenburg,

42a *** Thurnen

43 *** ...

44. Toffen,

45. Wald (BE),

46. Walkringen,

47. Wichtrach,

48. Zäziwil.

Disposizione transitoria della modifica del 25.11.2024

1. Il Consiglio di Stato riferisce al Gran Consiglio entro il 31 agosto 2030 riguardo

a) l'attuazione,

b) le possibilità di ottimizzazione,

c) l'abrogazione della legislazione sulla trasparenza nel finanziamento delle campagne elettorali e referendarie.

Generale

Es besteht kein Zwang zur Ausübung des Stimmrechts.

Non vi è alcun obbligo di esercitare il diritto di voto.

Das Stimmgeheimnis ist zu wahren.

Il segreto del voto deve essere tutelato.

Die Amtshandlungen der kantonalen und kommunalen Behörden im Zusammenhang mit der Ausübung der politischen Rechte sind unter Vorbehalt abweichender Bestimmungen dieses Gesetzes gebührenfrei.

Gli atti ufficiali delle autorità cantonali e comunali relativi all'esercizio dei diritti politici sono esenti da tasse, salvo disposizioni contrarie della presente legge.

Diritto di voto - Requisiti

Il diritto di voto in materia federale è disciplinato dal diritto federale.

Il diritto di voto in materia cantonale è regolato dalla costituzione del cantone.

Diritto di voto - Requisiti

1. I cittadini svizzeri residenti all'estero hanno il diritto di voto in questioni cantonali se hanno compiuto il 18º anno di età e il loro comune elettorale si trova nel Canton Berna ai sensi dell'articolo 18 della legge sugli Svizzeri all'estero (ASG).

Diritto di voto - Requisiti

1. Le persone che, a causa di incapacità di giudizio permanente, sono sotto curatela generale o sono rappresentate da una persona con mandato precauzionale sono escluse dal diritto di voto.

2. Per gli svizzeri e le svizzere all'estero si applica l'articolo 17 ASG.

# Diritto di Voto - Residenza Politica

Il domicilio politico è un requisito per l'esercizio del diritto di voto.

Si trova nel comune in cui l'elettore o l'elettrice risiede e si è registrato/a.

Chi è registrato per soggiorno in un comune può acquisire il domicilio politico. Requisito per ciò è che non sia iscritto nel registro elettorale del luogo di residenza.

Il comune elettorale (Art. 5) è considerato il domicilio politico per l'esercizio del diritto di voto degli svizzeri e delle svizzere all'estero.

Diritto di voto - Partecipazione alle elezioni e ai referendum

1. Le elezioni e le votazioni si svolgono alle urne.

2. Il voto avviene personalmente alle urne, per corrispondenza o, alle condizioni dell'articolo 18, elettronicamente.

3. Il consiglio di governo può limitare o disporre il voto per corrispondenza se ciò è necessario per garantire l'esercizio del diritto di voto. Può disporlo in particolare quando una votazione alle urne è impossibile o fortemente ostacolata a causa di forza maggiore.

4. Il voto tramite delega non è ammesso.

Diritto di voto - Partecipazione alle elezioni e ai referendum

1. Se gli aventi diritto al voto capaci di intendere e di volere non sono in grado, a causa di una disabilità, di eseguire da soli le operazioni necessarie per esprimere il voto, possono usufruire dell'assistenza di funzionari pubblici.

2. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli mediante regolamento, in particolare i tipi di assistenza consentiti.

Diritto di voto - Partecipazione alle elezioni e ai referendum

1. Per l'espressione del voto alle elezioni e ai referendum si utilizzano solo schede elettorali e di voto ufficiali.

Diritto di voto - Partecipazione alle elezioni e ai referendum

1. Le schede elettorali possono essere compilate solo a mano. I voti possono essere compilati o modificati solo a mano.

2. Le schede elettorali e i voti compilati vengono timbrati sul retro dalla commissione elettorale.

**Diritto di voto - Partecipazione alle elezioni e votazioni - Votazione personale alle urne**

1. La votazione si svolge nei giorni fissati ufficialmente per le elezioni e le deliberazioni.

**Diritto di voto - Partecipazione alle elezioni e votazioni - Votazione personale alle urne**

1. La persona avente diritto di voto si identifica con il certificato di diritto di voto e lo consegna.

2. La commissione elettorale o i dipendenti comunali incaricati ai sensi dell'articolo 37a, comma 1, verificano la validità del certificato di diritto di voto. Se sussistono dubbi sul fatto che il certificato sia intestato alla persona che lo presenta, verrà richiesta un’ulteriore documento di identità.

3. In presenza di seri dubbi sulla legittimità del diritto di voto, la persona verrà esclusa dalla votazione dalla commissione elettorale (art. 35 comma 3).

**Diritto di voto - Partecipazione alle elezioni e votazioni - Voto per corrispondenza**

La votazione per corrispondenza è consentita a partire dal ricevimento dei documenti per le elezioni o per la votazione.

**Diritto di voto - Partecipazione alle elezioni e votazioni - Voto per corrispondenza**

1. Nella votazione per corrispondenza, l'elettore o l'elettrice inserisce i seguenti documenti nella busta di risposta appositamente predisposta a tale scopo

a) la tessera elettorale firmata a mano e

b) le schede elettorali e di voto compilate e confezionate separatamente.

2. La busta di risposta deve essere consegnata a un ufficio postale o presso l'ufficio comunale competente.

**Diritto di voto - Partecipazione alle elezioni e votazioni - Voto per corrispondenza**

1. La busta di risposta inviata per posta deve pervenire al comune al più tardi il sabato precedente il giorno delle elezioni o del referendum.

2. L'inserimento nella cassetta postale appositamente predisposta dal comune deve avvenire al più tardi entro il sabato precedente il giorno delle elezioni o del referendum. Il comune può estendere questo termine. Indica l'orario dell'ultima raccolta sulle cassette postali.

3. Il numero di buste di risposta pervenute in ritardo deve essere registrato. Le buste di risposta giunte in ritardo devono essere conservate sigillate e separatamente.

**Diritto di voto - Partecipazione alle elezioni e votazioni - Voto per corrispondenza**

1. La commissione elettorale o i funzionari comunali designati ai sensi dell'articolo 37a paragrafo 1 aprono le buste di risposta pervenute in tempo utile e verificano la validità dei certificati di diritto di voto.

Diritto di voto - Partecipazione alle elezioni e votazioni - Voto elettronico

1. Il Consiglio di Stato può consentire la votazione per via elettronica se sono soddisfatti i requisiti tecnici e organizzativi.

2. La volontà degli aventi diritto al voto deve poter essere accertata correttamente e il segreto del voto deve essere garantito.

Diritto di voto - Invalidità del voto - Scheda elettorale

1. Le schede elettorali e le schede di voto che non sono state timbrate dalla commissione elettorale non verranno considerate.

Diritto di voto - Invalidità del voto - Scheda elettorale

1. Le schede elettorali annullate sono invalide se

a) non sono ufficiali (Art. 45),

b) compilate in modo non manoscritto,

c) non lasciano chiaramente intendere la volontà dell'elettore o dell'elettrice,

d) contengono affermazioni diffamatorie,

e) sono dotate di segni evidenti.

2. Se una scheda elettorale deve essere utilizzata per più proposte, la votazione è valida solo per le proposte per le quali non esiste alcun motivo di invalidità.

Diritto di voto - Invalidità del voto - Scheda elettorale

1. Le schede elettorali timbrate sono nulle se sussistono motivi di nullità ai sensi dell'Articolo 20 paragrafo 1 lettera a o da c a e, oppure se esse

a) sono state compilate o modificate in una forma diversa dalla scrittura a mano,

b) contengono una designazione di lista, ma non il nome di un candidato o di una candidata del collegio elettorale,

c) dopo la rettifica ai sensi dell'Articolo 23, contenere più nomi rispetto ai membri delle autorità da eleggere in un'elezione di tipo maggioritario.

Diritto di voto - Invalidità del voto - Voto per corrispondenza

1. La votazione per corrispondenza è invalida se

a. la scheda elettorale non si trova nella busta preposta ufficiale sigillata,

b. manca la firma autografa della persona avente diritto di voto sulla carta d'identità elettorale,

c. la busta preposta contiene più di una carta d'identità elettorale,

d. la busta preposta arriva in ritardo al comune.

2. Se la busta preposta o la busta delle schede contiene, per la stessa proposta di votazione o elezione, due o più schede elettorali o di voto che differiscono l'una dall'altra, queste sono invalide.

3. Se la busta preposta o la busta delle schede contiene, per la stessa proposta di votazione o elezione, più schede elettorali o di voto dello stesso tenore, una sola di esse è valida.

**Diritto di voto - Determinazione e constatazione ufficiale del risultato - Scrutinio**

**Sezione 1: Norme sulla validità delle schede elettorali**

Se in elezioni maggioritarie un nome appare più volte su una scheda elettorale, le ripetizioni vengono cancellate.

Se in elezioni proporzionali il nome di una candidata o di un candidato appare più di due volte su una scheda elettorale, le ripetizioni in eccesso vengono cancellate.

Se una scheda elettorale in elezioni proporzionali contiene più nomi di quanti siano i seggi da assegnare, vengono cancellati i nomi predefiniti e non cumulati manualmente, seguiti dagli ultimi nomi compilati manualmente.

Vengono inoltre cancellati i nomi delle persone che non sono presenti in nessuna lista o proposta di candidatura, o che sono designate in modo insufficiente.

**Diritto di voto - Determinazione e constatazione ufficiale del risultato - Scrutinio**

1. Le schede elettorali non possono essere modificate dal comitato elettorale.

Diritto di voto - Determinazione e accertamento ufficiale del risultato - Spoglio

1. Lo scrutinio è pubblico. Gli spettatori e le spettatrici non possono partecipare o disturbare i lavori.

**Diritto di voto - Determinazione e constatazione ufficiale del risultato - Scrutinio**

1. Risultato di un'elezione o votazione si intende il riassunto di tutti i risultati dello spoglio a livello cantonale o, per l'elezione dei governatori e dei membri del Consiglio giurassiano bernese, a livello del circondario amministrativo.

2. Il risultato è determinato dalle schede elettorali e di voto che gli aventi diritto hanno inserito personalmente nelle urne o che sono pervenute per corrispondenza entro i termini, nonché dai voti espressi elettronicamente.

3. I voti non validi e quelli nulli non sono presi in considerazione. Tuttavia, il loro numero deve essere determinato.

**Diritto di voto - Determinazione e constatazione ufficiale del risultato - Scrutinio**

1. Se il risultato di un'elezione per scrutinio maggioritario o di una votazione secondo l'articolo 26, comma 1, è molto stretto, si procede a un riconteggio.

2. Il risultato di una votazione è considerato molto stretto se la differenza tra i voti favorevoli e i voti contrari è inferiore o uguale allo 0,1 per cento dei voti validi. In una votazione con controproposta o proposta popolare (controproposta di elettori aventi diritto al voto), la stessa differenza è determinante anche nella risposta alla questione risolutiva.

3. Il risultato di un'elezione per scrutinio maggioritario è considerato molto stretto se la differenza di voti tra una persona eletta e una non eletta è inferiore o uguale allo 0,1 per cento dei voti della persona eletta.

4. È considerato anch'esso molto stretto se, nel primo turno elettorale, una persona non viene eletta per mancato raggiungimento della maggioranza assoluta e la differenza di voti tra il suo risultato e la maggioranza assoluta è inferiore o uguale allo 0,1 per cento della maggioranza assoluta.

5. Il consiglio di governo disciplina i dettagli mediante regolamento.

Diritto di voto - Determinazione e constatazione ufficiale del risultato - Regole di maggioranza

1. Una proposta di votazione è approvata quando il numero dei voti favorevoli supera il numero dei voti contrari.

2. Se per una proposta di votazione esiste una controproposta, una proposta eventuale o una proposta popolare (controproposta degli aventi diritto al voto) e più di una delle proposte viene accettata, il risultato della domanda finale secondo gli articoli 138 e 139 è determinante.

**Diritto di voto - Determinazione e constatazione ufficiale del risultato - Regole di maggioranza**

1. Una candidata o un candidato è eletto al primo turno, se riceve la maggioranza assoluta dei voti.

2. Se più candidate o candidati hanno raggiunto la maggioranza assoluta, ma ci sono meno seggi da assegnare, viene eletto chi ha ricevuto il maggior numero di voti.

3. Nel secondo turno (ballottaggio) decide la maggioranza semplice.

4. Sono fatte salve le disposizioni relative alle garanzie dei seggi.

Diritto di voto - Determinazione e constatazione ufficiale del risultato - Regole di maggioranza

Il numero totale dei voti viene diviso per il numero dei seggi da assegnare e il risultato viene dimezzato. Il numero intero immediatamente successivo è la maggioranza assoluta.

Nella maggioranza semplice, è eletto chi ha ricevuto più voti.

Diritto di voto - Determinazione e constatazione ufficiale del risultato - Regole di maggioranza

1. Se più candidate e candidati ricevono lo stesso numero di voti, si decide tramite sorteggio.

**Diritto di voto - Calcolo e accertamento ufficiale del risultato - Informazione, pubblicazione e accertamento ufficiale dei risultati**

1. Il risultato delle elezioni o della votazione viene reso noto al pubblico dopo la sua determinazione, attraverso una comunicazione ai media e su Internet.

2. Alle persone elette viene notificato l'esito delle elezioni. Devono essere richiamate le disposizioni relative al rifiuto dell'elezione e all'incompatibilità.

3. La Cancelleria di Stato pubblica i risultati al più tardi tre settimane dopo il giorno delle elezioni o della votazione nel bollettino ufficiale cantonale.

**Diritto di voto - Calcolo e accertamento ufficiale del risultato - Informazione, pubblicazione e accertamento ufficiale dei risultati**

1. L’accertamento ufficiale dei risultati è effettuato da

a) il Gran Consiglio per le elezioni del Gran Consiglio,

b) il Consiglio di Stato per

1. le votazioni cantonali,

2. le elezioni del Consiglio di Stato e del Consiglio degli Stati e

3. le elezioni dei prefetti,

c) la Cancelleria di Stato per l’elezione del Consiglio Giurassiano Bernese.

2. L'autorità competente accerta ufficialmente il risultato dell'elezione o del voto non appena è stabilito che non sono stati presentati ricorsi, oppure non appena su questi è stata presa una decisione.

3. I risultati ufficialmente accertati vengono pubblicati nel bollettino ufficiale cantonale.

**Organizzazione delle elezioni e votazioni - Autorità**

1. Il Consiglio di Stato esercita la supervisione sull'esecuzione delle elezioni e votazioni federali e cantonali.

2. La Cancelleria dello Stato

a) dirige l'esecuzione delle elezioni e votazioni federali e cantonali,

b) sorveglia l'esecuzione in collaborazione con gli uffici dei prefetti di governo,

b1) **\*** adempie, insieme al controllo finanziario, ai compiti nel campo della trasparenza nel finanziamento delle campagne elettorali e referendarie (art. 49a e ss.),

c) adempie ai compiti esecutivi assegnati da questa legge.

3. Gli uffici dei prefetti di governo

a) coordinano l'esecuzione delle elezioni e votazioni nei comuni,

b) assicurano l'informazione dei comuni in questo ambito,

c) adempiono ai compiti esecutivi assegnati da questa legge.

4. I comuni svolgono le elezioni e votazioni federali e cantonali secondo questa legge.

**Organizzazione delle elezioni e votazioni - Autorità**

1. I comuni eleggono per ogni circoscrizione elettorale un comitato elettorale. Il comitato elettorale è composto da almeno cinque membri permanenti o non permanenti. Il regolamento comunale determina la composizione.

2. I comitati elettorali garantiscono il servizio di voto e determinano i risultati delle elezioni e delle votazioni.

3. Tre membri del comitato elettorale decidono sull'esclusione di una persona dal voto (Art. 13 par. 3).

4. Il consiglio di governo disciplina l'elezione dei comitati elettorali, le loro istruzioni e ulteriori dettagli delle loro attività mediante regolamento. Può, mediante regolamento, consentire in piccoli comuni comitati elettorali con tre membri permanenti o non permanenti.

**Organizzazione delle Elezioni e delle Votazioni - Autorità**

I membri permanenti delle commissioni elettorali sono tenuti, durante il loro mandato, a partecipare o a rimanere a disposizione per tutte le elezioni e votazioni che si svolgono nel circolo elettorale.

**Organizzazione delle elezioni e votazioni - Autorità**

1. I membri non permanenti dei comitati elettorali sono eletti per ogni elezione o votazione tra gli elettori del comune.

2. Tutti gli elettori del comune sono tenuti, secondo le necessità, a svolgere periodicamente la funzione di membri non permanenti di un comitato elettorale.

3. Sono esentati dall'obbligo di partecipare a un comitato elettorale

a giudici a tempo pieno,

b membri della procura,

c persone che hanno superato il 60º anno di età, e

d persone alle quali, a causa di malattia o per altri importanti motivi, l'espletamento della funzione non è ragionevole o non è possibile.

**Organizzazione delle elezioni e votazioni - Autorità**

1. I comuni possono avvalersi dei loro impiegati per garantire, sotto la supervisione del comitato elettorale

a il servizio delle urne durante la votazione anticipata presso l'ufficio comunale (Art. 52 cpv. 1 lett. b),

b la gestione anticipata delle votazioni espresse per corrispondenza e

c la registrazione elettronica dei risultati elettorali.

2. La decisione sull'esclusione di una persona dal voto spetta esclusivamente al comitato elettorale.

**Organizzazione delle elezioni e votazioni - Circoscrizioni elettorali**

1. Ogni comune residente e ogni comune misto costituisce un circondario elettorale.

2. Il Consiglio di stato può, mediante regolamento, suddividere i comuni in più circondari elettorali o assegnarli a un altro circondario elettorale. I comuni interessati devono essere consultati in anticipo.

3. Per i referendum regionali secondo l'articolo 138 comma 4 e l'articolo 149 della Legge comunale del 16 marzo 1998 (LC), la suddivisione dei circondari elettorali si basa in ogni caso sul comma 1.

**Organizzazione delle Elezioni e Votazioni - Registro Elettorale**

**Per l'esercizio del diritto di voto è autorizzato solo chi è iscritto nel registro degli elettori.**

Ogni comune di residenza e ogni comune misto tiene un tale registro degli aventi diritto al voto, che hanno la loro residenza politica nel comune, così come degli Svizzeri e delle Svizzere all'estero, che esercitano il loro diritto di voto nel comune.

Le iscrizioni e le cancellazioni sono effettuate d'ufficio in modo continuo.

Il registro degli elettori è aperto alla consultazione degli aventi diritto al voto.

Per il resto, la tenuta del registro degli elettori è disciplinata dalle disposizioni del diritto federale.

**Organizzazione delle Elezioni e Votazioni - Registro Elettorale**

1. I registri elettorali sono tenuti elettronicamente secondo principi uniformi.

Organizzazione delle elezioni e delle votazioni - Indizione delle elezioni e delle votazioni

Il Consiglio di Stato stabilisce i giorni delle elezioni e delle votazioni. Egli tiene conto della durata della procedura per l'elaborazione delle spiegazioni relative alle votazioni.

Le votazioni cantonali si svolgono, per quanto possibile, nelle stesse giornate delle votazioni federali.

Organizzazione delle elezioni e delle votazioni - Indizione delle elezioni e delle votazioni

1. Le proposte soggette a referendum obbligatorio sono sottoposte a referendum senza indugio, ma al più tardi dieci mesi dopo che il Gran Consiglio ha preso la decisione in merito.

2. Lo stesso termine è valido per le proposte soggette a referendum facoltativo, non appena il Consiglio di Stato ha constatato l'avvenuta raccolta delle firme necessarie per il referendum o il Gran Consiglio ha adottato la sua decisione sulla validità di una proposta popolare (controproposta degli aventi diritto al voto).

3. I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono prorogati di sei mesi se iniziano a decorrere tra dieci e tre mesi prima del prossimo rinnovo totale del Consiglio nazionale.

Organizzazione delle elezioni e delle votazioni - Indizione delle elezioni e delle votazioni

1. Le date delle elezioni e delle votazioni sono pubblicate nel bollettino ufficiale cantonale e comunicate agli uffici dei governatori e ai comuni.

Organizzazione delle elezioni e delle votazioni - Indizione delle elezioni e delle votazioni

1. Il Consiglio di Stato informa gli aventi diritto di voto sulle proposte di voto cantonali.

2. Nell'informare, osserva i principi di completezza, obiettività, trasparenza e proporzionalità.

3. Illustra le posizioni principali espresse nel processo decisionale parlamentare.

4. Non formula alcuna raccomandazione di voto che si discosti dalla posizione del Gran Consiglio.

**Organizzazione delle elezioni e delle votazioni - Materiale elettorale, di voto e pubblicitario**

1. Prima di ogni elezione o votazione vengono inviati ai titolari del diritto di voto i seguenti documenti

a) un attestato di esercizio del diritto di voto,

b) i materiali illustrativi della votazione con le spiegazioni relative (art. 54),

c) le schede di voto,

d) per ogni elezione proporzionale, un set completo di schede elettorali con i nomi delle candidate e dei candidati, una scheda elettorale senza stampato e le istruzioni per il voto,

e) per ogni elezione maggioritaria, una scheda elettorale ufficiale e un elenco nominativo delle persone candidate,

f) una busta di risposta e, ove necessario, una busta per la votazione per corrispondenza.

**Organizzazione delle elezioni e delle votazioni - Materiale elettorale, di voto e pubblicitario**

1. Gli aventi diritto di voto ricevono il materiale elettorale (Art. 45 lett. a e da d a f) non prima di 20 giorni e non oltre 15 giorni prima del giorno delle elezioni.

2. In caso di un secondo turno, ricevono le schede elettorali non oltre dieci giorni prima del giorno delle elezioni.

3. Ricevono il materiale per la votazione (Art. 45 lett. da a a c e f) non prima di 28 giorni e non oltre 21 giorni prima del giorno della votazione.

4. Se una votazione si svolge contemporaneamente a un'elezione, il Consiglio di Stato può stabilire termini di consegna diversi dai paragrafi 1 e 3, per consentire una spedizione congiunta del materiale elettorale e del materiale di votazione.

5. Qualora circostanze particolari lo richiedano, il Consiglio di Stato può disporre che agli aventi diritto di voto sia inviata solo la tessera elettorale e che la scheda elettorale o di voto ufficiale venga consegnata loro nel seggio elettorale dietro presentazione della tessera elettorale.

6. Se il materiale elettorale e di votazione, pur inviato nei termini, arriva in ritardo agli aventi diritto di voto all'estero o se la scheda elettorale o di voto di un avente diritto di voto all'estero arriva in ritardo al comune elettorale, non possono derivarne conseguenze legali.

**Organizzazione delle elezioni e delle votazioni - Materiale elettorale, di voto e pubblicitario**

1. La Cancelleria di Stato provvede alla produzione del materiale elettorale e di votazione. Il Consiglio di governo disciplina le eccezioni. In questi casi, la Cancelleria di Stato impartisce le istruzioni necessarie agli uffici competenti.

2. Gli uffici dei governatori amministrativi dei singoli circondari assicurano la consegna tempestiva del materiale elettorale e di votazione ai comuni.

3. I comuni provvedono alla consegna tempestiva del materiale elettorale e di votazione agli aventi diritto al voto e sostengono i costi per l'invio del materiale elettorale e di votazione.

**Organizzazione delle elezioni e delle votazioni - Materiale elettorale, di voto e pubblicitario**

1. Agli aventi diritto di voto viene inviato il materiale pubblicitario di tutte le parti coinvolte nelle elezioni. Sono considerate parti coinvolte

a) in caso di elezioni proporzionali, le formazioni politiche che si presentano con liste proprie nel rispettivo collegio elettorale,

b) in caso di elezioni maggioritarie, tutte le candidature individuali.

2. Hanno diritto a partecipare alla spedizione comune tutti i partecipanti che si presentano alle elezioni nel collegio elettorale.

3. Gli uffici dei governatori dei distretti amministrativi organizzano la spedizione comune del materiale pubblicitario.

4. In caso di un secondo turno elettorale, non ha luogo alcuna spedizione di materiale pubblicitario.

5. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare le scadenze per la registrazione della spedizione e i motivi di esclusione, attraverso un'ordinanza.

**Organizzazione delle elezioni e delle votazioni - Materiale elettorale, di voto e pubblicitario**

1. I comuni sostengono i costi per l'invio del materiale promozionale.

2. ...

Organizzazione delle elezioni e delle votazioni - Trasparenza nel finanziamento delle campagne elettorali e referendarie

1. Persone fisiche e giuridiche nonché società di persone, che agiscono come attori politici in riferimento a un'elezione al Gran Consiglio o al Consiglio di Stato o a una votazione popolare cantonale, devono divulgare il finanziamento della campagna se spendono più di 30'000 franchi.

2. Adempiono a tale obbligo comunicando all'ufficio competente della cancelleria dello Stato sulla piattaforma digitale corrispondente le seguenti informazioni

a) Entro e non oltre 45 giorni prima dell'elezione o della votazione

1. le loro entrate preventivate,

2. le donazioni monetarie e non monetarie, che sono avvenute o sono state promesse nei dodici mesi precedenti l'elezione o la votazione e che superano il valore di 9'000 franchi per donatore e per campagna,

b) Entro il giorno dell'elezione o della votazione, immediatamente

1. le campagne e donazioni che sono di nuova obbligatorietà di divulgazione,

2. l'aumento delle donazioni già obbligatorie di divulgazione,

c) Entro e non oltre 60 giorni dopo l'elezione o la votazione, il totale delle entrate.

3. Se più persone o società di persone conducono una campagna congiunta, devono segnalare insieme le entrate preventivate, le donazioni e il totale delle entrate. Le loro spese e le donazioni monetarie e non monetarie ricevute sono da sommare.

1. Organizzazione delle Elezioni e Votazioni - Trasparenza nel Finanziamento delle Campagne Elettorali e Referendarie

1. Per l'elezione dei membri bernesi del Consiglio degli Stati si applica l'obbligo di trasparenza ai sensi dell'articolo 49a con i seguenti importi

a) Campagne: oltre 50'000 franchi,

b) Contributi: oltre 15'000 franchi.

Organizzazione delle elezioni e delle votazioni - Trasparenza nel finanziamento delle campagne elettorali e referendarie

1. Nell'indicazione delle donazioni monetarie e non monetarie devono essere specificati, in particolare, il valore e la data della donazione, nonché il nome, il cognome e il comune di residenza o la denominazione e la sede della persona fisica o giuridica che ha effettuato la donazione.

2. È considerata autrice della donazione la persona fisica o giuridica o la società di persone che ha originariamente effettuato la donazione per sostenere l'attore politico.

3. Il Consiglio di Governo disciplina ulteriori modalità per la comunicazione e la pubblicazione delle informazioni tramite regolamento.

1. Organizzazione delle Elezioni e Votazioni - Trasparenza nel Finanziamento delle Campagne Elettorali e Referendarie

1. L'ente competente della Cancelleria di Stato

a) verifica la plausibilità delle informazioni segnalate,

b) rende consapevoli gli attori politici riguardo a informazioni mancanti o manifestamente errate.

2. Pubblica le informazioni segnalate entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal loro ricevimento sulla piattaforma digitale.

Organizzazione delle elezioni e delle votazioni - Trasparenza nel finanziamento delle campagne elettorali e referendarie

1. Il Controllo Finanziario

a verifica a campione, entro un anno dalle elezioni o votazioni, il rispetto dell'obbligo di divulgazione da parte degli attori politici,

b verifica in particolare l'esattezza e la completezza delle informazioni pubblicate.

2. Essa può

a richiedere prove e dichiarazioni riguardanti le informazioni segnalate nonché le spese della campagna e il loro finanziamento,

b effettuare ispezioni sul posto.

3. Gli attori politici interessati dalla verifica sono tenuti a supportare il Controllo Finanziario nell'adempimento delle sue funzioni, fornendole le informazioni necessarie e permettendole l'accesso alla documentazione richiesta.

**Organizzazione delle Elezioni e Votazioni - Trasparenza nel Finanziamento delle Campagne Elettorali e di Votazione**

1. Il controllo finanziario redige un rapporto sulle verifiche effettuate e sui risultati delle attività di controllo.

2. Esso offre alle attrici e agli attori politici l'opportunità di esprimersi sul progetto delle parti del rapporto di verifica che li riguardano e di fornire una dichiarazione.

3. Il rapporto di verifica del controllo finanziario, nonché le eventuali dichiarazioni delle attrici e degli attori verificati, vengono pubblicati sulla piattaforma digitale.

Organizzazione delle elezioni e delle votazioni - Trasparenza nel finanziamento delle campagne elettorali e referendarie

1. Agli attori politici è vietato accettare donazioni anonime, monetarie e non monetarie, superiori a 1000 franchi.

2. Chi riceve una donazione anonima vietata deve

a. indagare le informazioni sull’origine secondo l'articolo 49c comma 1, oppure

b. restituire la donazione, se possibile; se la restituzione non è possibile o non è ragionevole, la donazione deve essere segnalata e consegnata all'autorità competente della cancelleria di Stato.

1. Organizzazione delle Elezioni e Votazioni - Trasparenza nel Finanziamento delle Campagne Elettorali e Referendarie

1. L'autorità competente della Cancelleria di Stato e il controllo finanziario possono interagire direttamente con le autorità comunali responsabili della trasparenza nel finanziamento delle campagne elettorali e referendarie comunali.

2. Le autorità di cui al paragrafo 1 possono scambiarsi informazioni, inclusi dati personali, necessari per l'esecuzione degli articoli 49a ss. o della legislazione comunale per la trasparenza nel finanziamento delle campagne elettorali e referendarie.

Organizzazione delle elezioni e delle votazioni - Sale di voto e urne

In ciascun distretto elettorale viene predisposta almeno una sala per la votazione insieme alle urne necessarie.

Organizzazione delle elezioni e delle votazioni - Sale di voto e urne

1. Il giorno delle elezioni o della votazione, i seggi devono rimanere aperti per almeno un'ora e chiudere al più tardi alle 12.

Organizzazione delle elezioni e delle votazioni - Sale di voto e urne

1. Il Consiglio comunale può consentire il voto anticipato disponendo che nei tre giorni precedenti il giorno delle elezioni o del voto

a sia aperto almeno un seggio elettorale per almeno un'ora oppure

b gli aventi diritto al voto abbiano la possibilità di consegnare la propria scheda elettorale in un'urna presso un ufficio comunale.

**Organizzazione delle Elezioni e Votazioni - Strumenti Tecnici**

1. Il Cantone mantiene applicazioni informatiche che supportano la determinazione dei risultati delle elezioni e delle votazioni e le necessarie valutazioni statistiche.

2. Per il conteggio meccanico delle schede elettorali e di voto possono essere impiegati dispositivi adeguati. Il Consiglio di Stato regola i dettagli mediante ordinanza.

3. La Cancelleria di Stato può autorizzare l'uso di dispositivi per la registrazione automatizzata delle schede elettorali e di voto nelle elezioni e votazioni cantonali.

4. Il Consiglio di Stato può disporre l'uso dei dispositivi di cui al paragrafo 3.

Votazioni

1. Le spiegazioni di voto (messaggio) sono adottate dall'organo competente del Gran Consiglio secondo la procedura stabilita nella legislazione del Gran Consiglio.

2. Devono essere redatte in modo conciso e oggettivo e tenere conto anche delle opinioni delle minoranze essenziali.

3. In caso di iniziative e referendum, il comitato promotore dell'iniziativa o la rappresentanza della richiesta di referendum comunicano il loro punto di vista all'organo competente del Gran Consiglio, il quale lo considera nelle spiegazioni di voto. Dichiarazioni diffamatorie, palesemente false o troppo lunghe possono essere modificate o rifiutate.

4. Dopo l'adozione delle spiegazioni di voto da parte dell'organo competente del Gran Consiglio, il suo segretariato pubblica il titolo delle spiegazioni nel Bollettino ufficiale cantonale e rende contemporaneamente disponibile il testo completo delle spiegazioni di voto su Internet.

Votazioni

1. La o il cittadino avente diritto di voto deve rispondere alla domanda sullo scrutinio, se accetta o meno l'oggetto della votazione, scrivendo a mano Sì o No sulla scheda elettorale.

2. Se vi è una proposta alternativa, una mozione eventuale o una proposta popolare (proposta alternativa da parte degli aventi diritto di voto) riguardo a una questione sottoposta a votazione, la domanda di ballottaggio viene risolta sbarrando manualmente il campo corrispondente.

3. Restano salve le disposizioni riguardanti il voto elettronico (Art. 18 cpv. 1) e l'uso di schede elettorali e di votazione che sono idonee per l'elaborazione automatizzata (Art. 53 cpv. 3 e 4).

### Elezioni - Disposizioni Generali

1. Al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, al Consiglio degli Stati è eleggibile chi è avente diritto di voto nel Cantone e viene proposto validamente per l'elezione.

2. L'eleggibilità come governatrice o governatore si determina secondo l'articolo 2 della legge del 28 marzo 2006 sulle governatrici e i governatori (RStG).

3. L'eleggibilità nel Consiglio del Giura Bernese si determina secondo l'articolo 5 paragrafo 1 della legge del 13 settembre 2004 sullo statuto speciale del Giura bernese e sulla minoranza francofona del circondario amministrativo di Bienne (legge sullo statuto speciale, SStG).

### Elezioni - Disposizioni Generali

Articolo: Incompatibilità e Risoluzione di Uffici Multipli

Se la stessa persona viene eletta in più cariche che si escludono reciprocamente, il Consiglio di Stato invita la persona eletta, fissando un termine, a dichiarare quale elezione intende accettare. Se non si esprime, si procede al sorteggio (Art. 92).

Se l'elezione è incompatibile con una posizione attualmente ricoperta dalla persona eletta, il Consiglio di Stato la invita, fissando un termine, a dichiarare per quale ufficio opta. In mancanza di dichiarazione, l'elezione viene dichiarata nulla.

Se più persone vengono contemporaneamente elette in un organo al quale non possono appartenere tutte insieme, il Consiglio di Stato invita gli interessati, fissando un termine, a concordare tra loro chi debba assumere l'incarico. In assenza di accordo, si procede al sorteggio (Art. 92) per determinare quale delle persone in questione debba essere eletta.

Se una persona già eletta entra in una situazione di incompatibilità a seguito dell'elezione successiva di un'altra persona, la scelta successiva viene dichiarata nulla, a meno che una delle due persone non rinunci volontariamente.

### Elezioni - Disposizioni Generali

1. Chi rifiuta la sua elezione lo dichiara per iscritto entro otto giorni dal ricevimento della notifica di elezione

a al Consiglio di Stato per l'elezione a membro del Gran Consiglio, per l'elezione nel Consiglio di Stato, per l'elezione come membro bernese del Consiglio degli Stati nonché per l'elezione a prefetto o prefetta,

b alla Cancelleria dello Stato per l'elezione nel Consiglio del Giura bernese.

2. Chi desidera dimettersi dal proprio incarico prima della scadenza della durata del mandato, presenta le dimissioni per iscritto

a al Presidente o alla Presidente del Gran Consiglio a destinazione del Consiglio di Stato nei confronti dei membri del Gran Consiglio,

b al Presidente o alla Presidente del Consiglio di Stato nei confronti dei membri del Consiglio di Stato e dei membri bernesi del Consiglio degli Stati,

c **\*** alla Direzione dell'Interno e della Giustizia nei confronti dei prefetti e delle prefette,

d alla Cancelleria dello Stato nei confronti dei membri del Consiglio del Giura bernese.

Elezioni - Elezioni Proporzionali - Disposizioni Generali

1. Le schede elettorali riportano la denominazione e il numero d'ordine della lista, i candidati proposti con cognome e nome, anno di nascita, professione, luogo di residenza e, se del caso, l'annotazione «uscente» nonché tutte le connessioni e sottoconnessioni di lista applicabili.

Elezioni - Elezioni proporzionali - Elezione del Consiglio nazionale

1. La Cancelleria di Stato annuncia il giorno delle elezioni per l'elezione del Consiglio Nazionale almeno tre mesi prima delle elezioni nel bollettino ufficiale cantonale. Essa indica le disposizioni rilevanti per la presentazione delle proposte elettorali.

2. Il Consiglio di Stato stabilisce la data per la presentazione delle proposte elettorali.

Elezioni - Elezioni proporzionali - Elezione del Consiglio nazionale

1. Le proposte di candidatura e le dichiarazioni relative alle proposte di candidatura devono essere presentate alla Cancelleria dello Stato.

2. La Cancelleria dello Stato verifica e pubblica le proposte di candidatura.

Elezioni - Elezioni proporzionali - Elezione del Consiglio nazionale

1. Gli uffici dei governatori distrettuali accertano il risultato del loro distretto amministrativo sulla base dei risultati comunali.

2. La Cancelleria di Stato determina i risultati elettorali dell'intero cantone.

Elezioni - Elezioni proporzionali - Elezione del Gran Consiglio

1. Il territorio del cantone è suddiviso per l'elezione del Gran Consiglio nei seguenti circondari elettorali

1. Circondario elettorale del Giura bernese: Regione amministrativa del Giura bernese

2. Circondario elettorale di Bienne-Seeland: Regione amministrativa del Seeland

3. Circondario elettorale dell'Alta Argovia: Circondario amministrativo dell'Alta Argovia

4. Circondario elettorale dell'Emmental: Circondario amministrativo dell'Emmental

5. Circondario elettorale del Mittelland-Nord: Comuni in base all'allegato 1

6. Circondario elettorale di Berna: Comune di Berna

7. Circondario elettorale del Mittelland-Sud: Comuni in base all'allegato 2

8. Circondario elettorale di Thun: Circondario amministrativo di Thun

9. Circondario elettorale dell'Oberland: Circondari amministrativi di Obersimmental-Saanen, Frutigen-Niedersimmental, Interlaken-Oberhasli.

2. Il Consiglio di Stato effettua gli adeguamenti necessari all'allegato 1 o all'allegato 2 derivanti dalla costituzione, soppressione o fusione di comuni. Applica gli adeguamenti all'allegato 1 o all'allegato 2 quando approva il cambiamento del nome di un comune.

Elezioni - Elezioni proporzionali - Elezione del Gran Consiglio

1. Il Consiglio di Stato distribuisce i 160 seggi tra i collegi elettorali come segue

a. Assegnazione preliminare: Il collegio elettorale del Giura bernese riceve dodici seggi e viene escluso dalla distribuzione ulteriore.

b. Distribuzione principale: La popolazione attuale dei restanti collegi elettorali viene divisa per 148. Ogni collegio riceve tanti seggi quanti ne risultano interamente dal rapporto con il numero dei suoi abitanti.

c. Distribuzione residua: I collegi elettorali con i resti maggiori ricevono ciascuno uno dei seggi rimanenti.

2. Se nella distribuzione residua secondo il comma 1 lettera c, due o più collegi elettorali ottengono lo stesso resto, si decide mediante sorteggio (Art. 92).

3. All'interno del collegio elettorale bilingue di Biel-Seeland, alla popolazione francofona sono garantiti tanti seggi quanti corrispondono alla sua percentuale rispetto alla popolazione francofona e germanofona del collegio elettorale. Le frazioni pari o superiori a cinque decimi sono arrotondate per eccesso.

4. La decisione sulla distribuzione dei seggi tra i singoli collegi elettorali deve essere presa almeno cinque mesi prima del giorno delle elezioni e pubblicata nel bollettino ufficiale cantonale.

Elezioni - Elezioni proporzionali - Elezione del Gran Consiglio

Ogni lista elettorale deve riportare una denominazione idonea a distinguerla dalle altre liste elettorali.

Un gruppo politico che presenta più liste elettorali deve designarne una come lista principale.

Se le liste elettorali si distinguono in base a criteri regionali, non è necessario designare una lista principale.

Elezioni - Elezioni proporzionali - Elezione del Gran Consiglio

1. Le persone proposte per l'elezione devono soddisfare i requisiti di eleggibilità (Art. 56).

2. Una persona può essere proposta solo in un unico collegio elettorale. In tale collegio, essa può figurare su una sola lista elettorale.

3. Una lista elettorale può contenere al massimo tanti nomi di persone eleggibili quanti seggi spettano al collegio elettorale. Nessun nome può essere riportato più di due volte.

4. Le liste elettorali devono indicare cognome, nome, data di nascita, professione, indirizzo di residenza e luogo di origine delle persone proposte.

5. Ogni persona proposta deve confermare di accettare la proposta elettorale. In assenza di conferma, il suo nome sarà cancellato.

Elezioni - Elezioni proporzionali - Elezione del Gran Consiglio

1. Ogni proposta di candidatura deve essere sottoscritta a mano da almeno 30 elettori aventi diritto di voto che risiedono nel collegio elettorale.

2. Un gruppo politico non è tenuto a presentare firme in un collegio elettorale in cui ha ottenuto almeno un seggio alle ultime elezioni. In questo caso, la proposta di candidatura deve indicare una persona autorizzata a rappresentarlo e una supplente o un supplente.

3. Una persona avente diritto di voto non può sottoscrivere più di una proposta di candidatura. Dopo la presentazione della proposta di candidatura, non può ritirare la propria firma.

4. I firmatari di una proposta di candidatura devono designare una rappresentante o un rappresentante e la vice-rappresentante o il vice-rappresentante. Se rinunciano a questa designazione, le prime due persone che hanno sottoscritto il documento sono considerate come la rappresentante o il rappresentante e la supplente o il supplente.

5. La rappresentante o il rappresentante è autorizzata e obbligata a fornire dichiarazioni giuridicamente vincolanti a nome dei firmatari necessarie per la rettifica delle proposte di candidatura. Se impossibilitati, tali diritti e obblighi spettano alla vice-rappresentante o al vice-rappresentante.

Elezioni - Elezioni proporzionali - Elezione del Gran Consiglio

1. Le proposte di candidatura possono essere presentate a partire dal 132º giorno (penultimo lunedì) prima del giorno delle elezioni. Devono pervenire all'ufficio del prefetto governativo competente per il collegio elettorale al più tardi entro il 76º giorno (undicesimo lunedì) prima del giorno delle elezioni.

Elezioni - Elezioni proporzionali - Elezione del Gran Consiglio

Le formazioni politiche nel collegio elettorale bilingue di Bienne-Seeland possono presentare proposte di candidatura separate per lingua. In tal caso, le liste devono essere collegate tra loro (Art. 79).

Elezioni - Elezioni Proporzionali - Elezione del Gran Consiglio

1. La rettifica viene effettuata, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, dall'ufficio del governatore governativo competente per il collegio elettorale.

2. La Cancelleria di Stato verifica se i candidati sono proposti in più di un collegio elettorale e procede alla relativa rettifica.

Elezioni - Elezioni proporzionali - Elezione del Gran Consiglio

1. Se una proposta elettorale presenta un difetto, viene concesso alla rappresentante o al rappresentante delle firmatarie e dei firmatari un termine massimo di tre giorni entro il quale il difetto deve essere corretto.

Elezioni - Elezioni proporzionali - Elezione del Gran Consiglio

1. La rappresentante o il rappresentante delle firmatarie e dei firmatari di una proposta elettorale può presentare proposte sostitutive per i candidati che non sono eleggibili o che devono essere depennati, entro il termine prescritto (Art. 75). I candidati proposti come sostituti devono dichiarare per iscritto di accettare la proposta.

2. In assenza della dichiarazione di accettazione, se la persona proposta non è eleggibile o se il suo nome compare già in un'altra proposta elettorale, la proposta sostitutiva non verrà inclusa.

3. Se la rappresentante o il rappresentante non richiede diversamente, le proposte sostitutive verranno aggiunte alla fine della proposta elettorale.

Elezioni - Elezioni proporzionali - Elezione del Gran Consiglio

1. Una persona proposta che figura in più di una lista di candidati di un collegio elettorale o che è proposta in più di un collegio, viene invitata dall'autorità competente a dichiarare, entro il 72° giorno (l'undicesimo venerdì precedente il giorno delle elezioni), su quale delle liste debba comparire il suo nome.

2. Se la persona proposta più volte non presenta la dichiarazione richiesta entro il termine stabilito, il suo nome viene cancellato da tutte le liste di candidati.

**Elezioni - Elezioni proporzionali - Elezione del Gran Consiglio**

1. Nell'ambito della rettifica, possono essere richieste modifiche alle proposte di candidatura già presentate anche a nome dei firmatari (art. 67 comma 5). Le richieste di modifica devono pervenire presso l'ufficio del prefetto del distretto elettorale competente entro il 69° giorno (il decimo lunedì precedente) prima del giorno delle elezioni. Lo stesso termine si applica per la correzione delle irregolarità.

Elezioni - Elezioni proporzionali - Elezione del Consiglio Grande

1. Se una proposta di candidatura viene presentata in ritardo o un difetto non viene sanato entro il termine stabilito, la proposta di candidatura è nulla.

2. Se un difetto riguarda solo singoli candidati proposti, verranno cancellati solo i loro nomi.

Elezioni - Elezioni Proporzionali - Elezione del Gran Consiglio

1. Se in un distretto elettorale non vengono presentate proposte conformi e nei termini previsti, qualsiasi persona avente diritto di voto nelle questioni cantonali è eleggibile.

2. Se le proposte rettificate contengono meno candidate e candidati rispetto ai mandati spettanti al distretto elettorale, allora le candidate e i candidati vengono dichiarati eletti dal Consiglio di Stato. Per i seggi rimanenti, qualsiasi persona avente diritto di voto nelle questioni cantonali è eleggibile.

3. È eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, decide il sorteggio (Art. 92).

4. L'ufficio del Governatore del distretto competente accerta, mediante un annuncio ufficiale, la mancanza di sufficienti proposte di candidatura. L'annuncio riporta la disposizione pertinente specifica del paragrafo 1 o 2 nonché il paragrafo 3 nel caso concreto.

Elezioni - Elezioni proporzionali - Elezione del Gran Consiglio

1. Se in un collegio elettorale tutte le candidature rettificate presentano esattamente lo stesso numero di candidate e candidati quanti sono i seggi da assegnare, i candidati proposti sono dichiarati eletti dal Consiglio di Stato. Il turno elettorale pubblico non ha luogo.

Elezioni - Elezioni proporzionali - Elezione del Gran Consiglio

1. I proposte elettorali corrette si chiamano liste. Le liste sono dotate di numeri d'ordine.

2. Due o più liste possono essere collegate tra loro, al più tardi entro il 69° giorno (penultimo lunedì) prima del giorno delle elezioni, tramite dichiarazione concordante dei loro rappresentanti. All'interno di un collegamento di liste sono ammesse anche le sub-collegamenti.

3. L'ufficio del prefetto del circondario elettorale competente pubblica, il prima possibile, le liste del circondario elettorale nel bollettino ufficiale cantonale. Tutti i collegamenti e i sub-collegamenti delle liste devono essere menzionati nella pubblicazione delle liste.

Elezioni - Elezioni proporzionali - Elezione del Gran Consiglio

1. Chi utilizza la scheda elettorale senza prestampato può inserire i nominativi di candidate e candidati e indicare la denominazione oppure il numero d'ordine di una lista. Ogni nome di una persona candidata può essere riportato due volte (cumulato).

2. Chi utilizza una scheda elettorale con prestampato può

a. cancellare i nomi prestampati di candidate e candidati,

b. inserire nomi di candidate e candidati da altre liste (panaschieren),

c. riportare il nome di una candidata o di un candidato due volte (cumulare) oppure

d. cancellare la denominazione della lista prestampata e il numero d'ordine oppure sostituirli con un'altra denominazione o numero d'ordine.

Elezioni - Elezioni proporzionali - Elezione del Gran Consiglio

1. Ogni nome valido presente su una scheda elettorale è considerato un voto per il candidato.

2. Sono considerati tali anche i voti per candidati e candidate deceduti dopo la rettifica delle proposte elettorali.

Elezioni - Elezioni proporzionali - Elezione del Gran Consiglio

1. Se una scheda elettorale contiene meno voti validi per i candidati rispetto ai seggi assegnati al collegio elettorale, le linee vuote sono considerate voti aggiuntivi per la lista la cui denominazione o numero d'ordine è riportato sulla scheda elettorale.

2. I nomi che non compaiono in alcuna lista del collegio elettorale vengono cancellati. Tuttavia, i voti ad essi attribuiti vengono conteggiati come voti aggiuntivi se la scheda elettorale riporta una denominazione di lista o un numero d'ordine.

3. Se mancano la denominazione di lista e il numero d'ordine o se la scheda elettorale riporta più di una denominazione di lista o numero d'ordine, i voti aggiuntivi ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non vengono conteggiati (voti nulli).

4. In caso di conflitto tra denominazione di lista e numero d'ordine, prevale la denominazione di lista.

5. Se una formazione politica presenta più liste in un collegio elettorale, i voti aggiuntivi su una scheda elettorale che riporta solo la denominazione della formazione politica vengono aggiunti alla lista principale. Se una formazione politica presenta più liste in un collegio elettorale che si distinguono per criteri regionali, i voti aggiuntivi vengono aggiunti alla lista della regione in cui la scheda elettorale è stata deposta.

Elezioni - Elezioni proporzionali - Elezione del Gran Consiglio

1. La somma dei voti validi per i candidati e dei voti aggiuntivi (voti di lista) di tutte le liste del collegio elettorale viene divisa per il numero dei seggi da assegnare incrementato di uno. A ciascuna lista vengono assegnati tanti seggi quanti corrispondono al risultato arrotondato all'intero superiore contenuto nel numero dei suoi voti di lista.

2. Successivamente, il numero dei voti di lista di ciascuna lista viene diviso per il numero dei seggi già assegnati aumentato di uno. Alla lista che raggiunge il numero più grande viene assegnato un ulteriore seggio. Questa procedura viene ripetuta fino a quando tutti i seggi sono stati assegnati.

Elezioni - Elezioni proporzionali - Elezione del Gran Consiglio

1. Se la divisione secondo l'articolo 83 paragrafo 2 risulta in due o più numeri uguali, la lista che ha il maggior resto nella divisione secondo l'articolo 83 paragrafo 1 ha la priorità.

2. Se anche i voti di lista di queste liste sono uguali, ha la priorità la lista in cui la persona candidata in questione ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. Se anche i numeri di voti di questi candidati sono uguali, decide il sorteggio (Art. 92).

Elezioni - Elezioni proporzionali - Elezione del Gran Consiglio

1. Ogni gruppo di liste collegate viene inizialmente trattato come una lista unica.

2. Ai singoli elenchi del gruppo i seggi vengono assegnati secondo gli articoli 83 e 84.

Elezioni - Elezioni proporzionali - Elezione del Gran Consiglio

1. Da ogni lista sono eletti, in base ai seggi ad essa attribuiti, i candidati e le candidate che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Sono riservati gli articoli 88 e 89.

2. I candidati e le candidate non eletti sono supplenti secondo l'ordine dei voti ottenuti.

3. In caso di parità di voti, salvo un accordo tra i candidati e le candidate interessati, l'ordine è determinato dal sorteggio (Art. 92).

Elezioni - Elezioni proporzionali - Elezione del Gran Consiglio

1. Se a una lista vengono assegnati più seggi di quelli per cui presenta candidati, per i seggi eccedenti si terranno elezioni integrative (Art. 91).

Elezioni - Elezioni proporzionali - Elezione del Gran Consiglio

1. Se la distribuzione dei seggi secondo gli articoli 83 fino a 85 nel collegio elettorale bilingue di Biel-Seeland risulta che non tutti i seggi garantiti dall'articolo 64 comma 3 possono essere assegnati a candidati di lingua francese, si effettuano redistribuzioni.

2. Le redistribuzioni avvengono all'interno dei gruppi di liste bilingue della stessa formazione politica (Art. 70) e non devono modificare il risultato della distribuzione dei seggi nel collegio elettorale.

Elezioni - Elezioni proporzionali - Elezione del Gran Consiglio

1. Inizialmente i voti di lista delle liste dei Francofoni sono divisi per il numero aumentato di uno dei seggi ottenuti secondo gli articoli da 83 a 85. Successivamente i voti di lista delle liste dei Germanofoni sono divisi per il numero dei seggi ottenuti secondo gli articoli da 83 a 85.

2. La divisione del primo per il secondo quoziente produce per ogni gruppo di liste multilingue un rapporto (doppio quoziente). La redistribuzione avviene nel gruppo di liste con il rapporto più alto.

3. In caso di parità nei rapporti, decide il sorteggio (Art. 92).

4. Nella redistribuzione di più seggi, dopo ogni seggio redistribuito, viene considerata la nuova situazione di partenza.

Elezioni - Elezioni proporzionali - Elezione del Gran Consiglio

1. Se una persona eletta rifiuta la sua elezione o un membro del Consiglio Grande cessasse dalle sue funzioni prima del termine del mandato, può subentrare la prima persona supplente o una delle persone supplenti successive della lista corrispondente.

2. Il Consiglio di Stato dichiara eletta la prima persona supplente nell'ordine della lista che accetta il mandato.

Elezioni - Elezioni proporzionali - Elezione del Gran Consiglio

**1. Sono da assegnare seggi in eccedenza o un seggio vacante non può essere occupato tramite subentro, almeno 16 dei firmatari della lista in questione (Art. 67 comma 1) o, nel caso di una lista senza firmatari (Art. 67 comma 2), il consiglio direttivo del gruppo politico che ha presentato la lista possono presentare una proposta entro un termine fissato dal Consiglio di governo.**

**2. Una volta verificata la proposta, il Consiglio di governo dichiara eletta la persona proposta dai firmatari della lista o dal consiglio direttivo del gruppo politico.**

**3. Se i firmatari della lista o il consiglio direttivo del gruppo politico non esercitano il loro diritto di proposta o non riescono a concordare una proposta di candidatura, l’elezione complementare o sostitutiva viene effettuata applicando in modo adeguato le disposizioni riguardanti l'elezione dei governatori.**

Elezioni - Elezioni proporzionali - Elezione del Gran Consiglio

1. L'assegnazione tramite sorteggio ai sensi dell'articolo 57, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 64, paragrafo 2, avviene in una seduta del consiglio direttivo presieduta dalla Presidente o dal Presidente.

L'assegnazione tramite sorteggio ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 3, dell'articolo 84, paragrafo 3, dell'articolo 86, paragrafo 3, e dell'articolo 89, paragrafo 3, è effettuata dal prefetto o dalla prefetta del rispettivo distretto elettorale in presenza dei candidati interessati o dei rappresentanti dei firmatari delle liste interessate.

**Elezioni - Elezioni proporzionali - Elezione del Consiglio costituzionale**

1. Per l'elezione del Consiglio costituzionale si applicano le disposizioni relative alle elezioni del Gran Consiglio.

Elezioni - Elezioni proporzionali - Elezione del Consiglio Giurassiano Bernese

1. Per l'elezione del Consiglio Giurassiano Bernese trovano applicazione, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 a 4, le disposizioni relative all'elezione del Gran Consiglio, con eccezione degli articoli 64, 70, 88 e 89.

2. Per l'elezione del Consiglio Giurassiano Bernese, la regione amministrativa del Giura Bernese costituisce il collegio elettorale.

3. In caso di elezioni tacite ai sensi dell'articolo 78, di subentri ai sensi dell'articolo 90 o di elezioni integrative o sostitutive ai sensi dell'articolo 91, i candidati proposti sono dichiarati eletti dalla Cancelleria di Stato.

4. La Cancelleria di Stato comunica al Consiglio di Stato i risultati elettorali ufficialmente accertati (art. 33 par. 1 lett. c).

**Elezioni - Elezioni a Maggioranza (Majorzwahlen) - Elezione del Consiglio di Governo e dei Membri Bernesi del Consiglio degli Stati**

1. Per l'elezione del Consiglio di Stato e dei membri bernesi del Consiglio degli Stati, il Cantone costituisce un unico collegio elettorale.

**Elezioni - Elezioni a Maggioranza (Majorzwahlen) - Elezione del Consiglio di Governo e dei Membri Bernesi del Consiglio degli Stati**

1. Una lista elettorale non può contenere più nomi di persone eleggibili rispetto ai seggi da assegnare. Nessun nome può essere riportato più di una volta.

2. Le liste elettorali devono indicare il cognome e nome, la data di nascita, la professione, l'indirizzo di residenza e il luogo d'origine delle persone proposte, nonché eventualmente la menzione «uscente».

3. Alle liste elettorali deve essere allegata una foto tessera recente delle persone proposte in formato elettronico.

**Elezioni - Elezioni a Maggioranza (Majorzwahlen) - Elezione del Consiglio di Governo e dei Membri Bernesi del Consiglio degli Stati**

1. Ogni proposta di candidatura deve essere firmata da almeno 30 elettori aventi diritto di voto domiciliati nel cantone.

2. Una persona avente diritto di voto non può firmare più di una proposta di candidatura. Dopo la presentazione della proposta, non può ritirare la propria firma.

3. I firmatari devono designare un rappresentante della proposta di candidatura e un sostituto. Se non lo fanno, le persone che hanno firmato al primo e secondo posto sono considerate rispettivamente il rappresentante e il sostituto.

4. Il rappresentante ha il diritto e il dovere di fornire, a nome dei firmatari, le dichiarazioni necessarie per la rettifica delle proposte di candidatura in modo giuridicamente vincolante. Se è impossibilitato, il sostituto esercita questi diritti e doveri.

**Elezioni - Elezioni a Maggioranza (Majorzwahlen) - Elezione del Consiglio di Governo e dei Membri Bernesi del Consiglio degli Stati**

1. Le proposte di candidatura devono pervenire alla cancelleria di Stato entro e non oltre il 62º giorno (penultimo lunedì) prima del giorno delle elezioni.

2. Le persone che si candidano per la prima volta a una carica devono dichiarare per iscritto di accettare la candidatura.

**Elezioni - Elezioni a Maggioranza (Majorzwahlen) - Elezione del Consiglio di Governo e dei Membri Bernesi del Consiglio degli Stati**

1. La Cancelleria di Stato esamina e corregge le proposte elettorali presentate.

2. Se una proposta elettorale contiene un difetto, viene fissato un termine massimo di tre giorni alla rappresentante o al rappresentante entro il quale il difetto deve essere corretto.

**Elezioni - Elezioni a Maggioranza (Majorzwahlen) - Elezione del Consiglio di Governo e dei Membri Bernesi del Consiglio degli Stati**

Qualora una proposta di candidatura sia presentata in ritardo o un difetto non sia sanato entro il termine stabilito, la proposta di candidatura è invalida. Se il difetto riguarda solo alcuni candidati proposti, verranno cancellati solo i loro nomi.

**Elezioni - Elezioni a Maggioranza (Majorzwahlen) - Elezione del Consiglio di Governo e dei Membri Bernesi del Consiglio degli Stati**

1. I ritiri delle candidature devono pervenire alla cancelleria dello Stato al più tardi entro il 58° giorno (il penultimo venerdì) prima del giorno delle elezioni.

2. La persona proposta deve presentare il ritiro per iscritto.

Elezioni - Elezioni maggioritarie - Elezione del Consiglio di governo e dei membri bernesi del Consiglio degli Stati

1. Se viene proposto per l'elezione un numero di candidati inferiore ai seggi da occupare entro i termini previsti, dopo la comunicazione corrispondente nel Bollettino ufficiale del Cantone, la procedura viene ripetuta secondo gli articoli da 96 a 100. Se successivamente il numero di candidati proposti è ancora inferiore al numero di seggi da occupare, ogni persona che soddisfa i requisiti di eleggibilità è eleggibile.

2. Il Consiglio di Stato stabilisce una nuova data per le elezioni (Art. 41).

**Elezioni - Elezioni a Maggioranza (Majorzwahlen) - Elezione del Consiglio di Governo e dei Membri Bernesi del Consiglio degli Stati**

1. La Cancelleria di Stato pubblica i nomi delle candidate e dei candidati nel bollettino ufficiale cantonale.

**Elezioni - Elezioni a Maggioranza (Majorzwahlen) - Elezione del Consiglio di Governo e dei Membri Bernesi del Consiglio degli Stati**

1. Le candidate e i candidati sono elencati nell'elenco dei nomi da allegare al materiale elettorale (Art. 45 lett. e) nel seguente ordine

a. dapprima le attuali titolari di cariche, in ordine alfabetico tra di loro,

b. quindi le nuove candidate e i nuovi candidati, in ordine alfabetico tra di loro.

2. L'elenco dei nomi contiene per ciascuna persona una foto tessera nonché le ulteriori informazioni stabilite dal Consiglio di Stato.

3. Deve inoltre contenere l'indicazione che sono eleggibili solo le persone elencate.

**Elezioni - Elezioni a Maggioranza (Majorzwahlen) - Elezione del Consiglio di Governo e dei Membri Bernesi del Consiglio degli Stati**

Sul foglio elettorale possono essere inseriti tanti nomi di candidate e candidati quanti sono i membri dell'autorità in questione da eleggere. Ogni nome può essere inserito al massimo una volta.

**Elezioni - Elezioni a Maggioranza (Majorzwahlen) - Elezione del Consiglio di Governo e dei Membri Bernesi del Consiglio degli Stati**

1. La determinazione degli eletti, nonché la pubblicazione e la constatazione ufficiale del risultato, sono disciplinate dagli articoli da 23 a 33.

**Elezioni - Elezioni di Maggioranza (Elezioni Maggioritarie) - Elezione del Consiglio di Governo e dei membri bernesi del Consiglio degli Stati**

1. La media geometrica determinante per l'assegnazione del seggio riservato al Giura bernese nel Consiglio di Stato (Art. 85 comma 4 della Costituzione cantonale) è calcolata come segue: i voti dei singoli candidati sono determinati separatamente per il Giura bernese e per l'intero cantone e vengono quindi moltiplicati tra loro. Dall'esito della moltiplicazione viene estratta la radice quadrata.

2. Se il candidato o la candidata del Giura bernese con la media geometrica più alta non raggiunge la maggioranza assoluta al primo turno elettorale, il seggio deve rimanere vacante durante la distribuzione dei seggi.

**Elezioni - Elezioni a Maggioranza (Majorzwahlen) - Elezione del Consiglio di Governo e dei Membri Bernesi del Consiglio degli Stati**

1. Se un numero insufficiente di candidate e candidati ha raggiunto la maggioranza assoluta nel primo turno elettorale, si svolge un secondo turno (ballottaggio).

2. Nel secondo turno, decide la maggioranza semplice. In caso di parità, si procederà al sorteggio. Il sorteggio avviene durante una seduta del Consiglio di Stato da parte della presidente o del presidente.

3. Il secondo turno elettorale si tiene generalmente cinque settimane dopo il primo turno.

**Elezioni - Elezioni a Maggioranza (Majorzwahlen) - Elezione del Consiglio di Governo e dei Membri Bernesi del Consiglio degli Stati**

Sono eleggibili le candidate e i candidati che abbiano ottenuto almeno il tre per cento dei voti validi nel primo turno di votazione.

La regolamentazione non si applica se porta a una situazione in cui nel secondo turno di votazione non ci sono abbastanza candidate e candidati disponibili.

Sono fatte salve le candidature di riserva conformemente all'articolo 111.

**Elezioni - Elezioni a Maggioranza (Majorzwahlen) - Elezione del Consiglio di Governo e dei Membri Bernesi del Consiglio degli Stati**

1. I ritiri devono pervenire alla cancelleria dello Stato al più tardi martedì dopo il primo turno di votazione.

2. La persona candidata deve presentare il ritiro per iscritto.

Elezioni - Elezioni maggioritarie - Elezione del Consiglio di governo e dei membri bernesi del Consiglio degli Stati

1. In caso di ritiro della candidatura ai sensi dell'articolo 110, la maggioranza dei firmatari della relativa proposta di candidatura (art. 97 comma 1) può proporre una candidatura sostitutiva.

1a

Le proposte di candidatura sostitutiva devono pervenire alla Cancelleria dello Stato entro e non oltre il giovedì successivo al primo turno elettorale.

2. ...

3. Per il resto si applicano l'articolo 96, l'articolo 97 commi 2 fino a 4, l'articolo 98 comma 2, nonché gli articoli 99, 100, 102, 103 e 104.

**Elezioni - Elezioni a Maggioranza (Majorzwahlen) - Elezione del Consiglio di Governo e dei Membri Bernesi del Consiglio degli Stati**

1. Se una titolare di carica o un titolare di carica lascia l'incarico durante il mandato, il consiglio di governo ordina un'elezione sostitutiva.

2. Lo svolgimento dell'elezione sostitutiva è regolato dalle disposizioni applicabili per l'elezione del consiglio di governo e dei membri bernesi del Consiglio degli Stati.

**Elezioni - Elezioni a Maggioranza (Majorzwahlen) - Elezione del Consiglio di Governo e dei Membri Bernesi del Consiglio degli Stati**

1. Se, in un'elezione sostitutiva o in un secondo turno elettorale, le proposte di candidatura rettificate presentano esattamente tanti candidati quanti sono i seggi da assegnare, il Consiglio di Stato dichiara eletti i candidati proposti. Il turno elettorale pubblico non ha luogo.

2. Se tra i seggi da assegnare è incluso il seggio garantito per il Giura Bernese, un'elezione tacita può avvenire solo se è proposta almeno una candidata o un candidato eleggibile per tale seggio (Art. 84, comma 2 della Costituzione cantonale).

**Elezioni - Elezioni a Maggioranza (Elezioni per Maggioranza) - Elezione delle Viceprefette e dei Viceprefetti del Governo**

1. L'elezione dei prefetti governativi avviene nei circondari amministrativi.

Elezioni - Elezioni a Maggioranza (Elezioni per Maggioranza) - Elezione delle Prefette e dei Prefetti del Governo

1. Una proposta elettorale può contenere solo il nome di una sola persona eleggibile.

2. Per il resto si applica l'articolo 96, paragrafi 2 e 3.

**Elezioni - Elezioni a maggioranza (Elezioni di Maggioranza) - Elezione dei Governatori e delle Governatrici**

1. Ogni lista elettorale deve essere sottoscritta da almeno dieci elettori aventi diritto di voto residenti nel distretto amministrativo.

2. Si applica altresì l'articolo 97, commi 2 a 4.

Elezioni - Elezioni a Maggioranza (Elezioni per Maggioranza) - Elezione delle Prefette e dei Prefetti del Governo

Per la presentazione e rettifica delle proposte di candidatura si applicano gli articoli 98 fino 101 e 104.

Elezioni - Elezioni a Maggioranza (Elezioni per Maggioranza) - Elezione delle Prefette e dei Prefetti del Governo

Qualora in un distretto amministrativo non vengano presentati candidati entro i termini, dopo un'apposita comunicazione nel bollettino ufficiale cantonale, la procedura viene ripetuta conformemente agli articoli da 115 a 117.

Un nuovo giorno di elezione viene stabilito solo quando per la posizione in questione siano stati proposti più candidati.

Elezioni - Elezioni a Maggioranza (Elezioni Maggioritarie) - Elezione delle Prefette e dei Prefetti Governativi

1. Se per una posizione esiste un solo valido elenco di candidati, il Consiglio di Governo dichiara eletta la candidata o il candidato in questione.

Elezioni - Elezioni a Maggioranza (Elezioni per Maggioranza) - Elezione delle Prefette e dei Prefetti del Governo

1. Si svolge una votazione pubblica quando per una posizione sono state proposte validamente più di una candidata o un candidato.

2. La Cancelleria di Stato pubblica i nomi delle persone candidate nel Bollettino ufficiale cantonale.

Elezioni - Elezioni a Maggioranza (Elezioni per Maggioranza) - Elezione delle Prefette e dei Prefetti del Governo

1. Il secondo turno di votazione è regolato dagli articoli 108, 109 paragrafo 1, 110, 115 nonché dagli articoli da 117 a 119.

1a

In caso di ritiro della candidatura ai sensi dell'articolo 110, la maggioranza dei firmatari della proposta di candidatura in questione (art. 116 par. 1) può proporre una candidatura sostitutiva.

2. Le proposte di candidatura per candidature sostitutive devono pervenire presso la Cancelleria di Stato entro e non oltre il giovedì successivo al primo turno di votazione.

**Elezioni - Elezioni di Maggioranza (Elezioni Maggioritarie) - Elezione delle Vice-Governatrici e dei Vice-Governatori**

1. Se una Governatrice o un Governatore lascia l'incarico durante il mandato, il Consiglio di Governo indice un'elezione suppletiva.

2. Lo svolgimento dell'elezione suppletiva è disciplinato dalle disposizioni applicabili all'elezione ordinaria delle Governatrici e dei Governatori.

**Iniziativa Popolare - Referendum**

1. Il referendum può essere avviato secondo le disposizioni dell'Articolo 62 della Costituzione cantonale.

1. Iniziativa Popolare - Referendum

1. Dopo l'adozione delle leggi e di altri atti soggetti a referendum da parte del Gran Consiglio, la Cancelleria di Stato pubblica i loro titoli nel Bollettino ufficiale cantonale. La pubblicazione avviene al più tardi tre settimane dopo la chiusura della sessione.

2. Il testo completo delle proposte soggette a referendum è reso accessibile al pubblico contemporaneamente alla pubblicazione di cui al paragrafo 1 su Internet.

Referendum popolare - Referendum

1. Chi intende presentare una richiesta di referendum deve firmare un foglio di firme che contenga le seguenti informazioni

a) il comune in cui tutte le firmatarie e i firmatari del foglio hanno la loro residenza politica,

b) la designazione dell'oggetto sul quale è richiesta la votazione popolare,

c) l'ultimo termine possibile per la presentazione delle firme presso l’ufficio responsabile del registro elettorale (Art. 128 comma 1),

d) un avviso che indica che, in particolare, si rende penalmente perseguibile chi firma con un nome diverso dal proprio o altera in altro modo il risultato della raccolta firme.

2. I fogli di firme possono contenere altre indicazioni che servono all'informazione legale delle firmatarie e dei firmatari.

3. Non è consentita alcuna clausola di ritiro.

Referendum popolare - Referendum

1. Su un foglio delle firme possono sottoscrivere solo le persone aventi diritto di voto negli affari cantonali e che hanno la residenza politica nel comune indicato sul foglio delle firme.

2. La stessa richiesta di referendum può essere firmata una sola volta.

3. La persona avente diritto di voto deve inserire sul foglio delle firme il nome, il cognome, la data di nascita e l'indirizzo in modo manoscritto e leggibile, e inoltre apporre la propria firma autografa.

4. I dati personali ai sensi del paragrafo 3 possono essere utilizzati solo per l'identificazione dei firmatari e per la verifica del loro diritto di voto da parte degli uffici di registro elettorale e dalla Cancelleria di Stato.

Referendum popolare - Referendum

Gli aventi diritto al voto che non sono in grado di scrivere possono far apporre la propria firma da un'altra persona avente diritto al voto di loro scelta. Questa persona appone la propria firma accanto alla firma della persona incapace di scrivere e mantiene la riservatezza riguardo alla sottoscrizione.

**Iniziativa Popolare - Referendum**

1. I moduli di raccolta delle firme devono essere presentati al massimo entro tre mesi dalla pubblicazione della proposta referendaria (Art. 124) all'ufficio del registro elettorale del comune indicato sul modulo per l'emissione della certificazione del diritto di voto.

2. L'ufficio del registro elettorale annota su ogni modulo l'ufficio competente e la data di ricezione.

Referendum popolare - Referendum

1. L'ufficio responsabile del registro degli elettori verifica se i firmatari fossero aventi diritto di voto su questioni cantonali al momento della ricezione dei fogli con le firme e se avessero la propria residenza politica nel comune.

2. Certifica il diritto di voto dei firmatari. Cancella, indicando il motivo, i nomi dei firmatari non aventi diritto di voto o non identificabili, nonché quelli illeggibili, chiaramente falsi o, nel caso di firme ripetute, quelle in eccesso.

3. I fogli con le firme devono essere restituiti con la certificazione, entro e non oltre tre settimane dalla ricezione, alle persone che li hanno presentati.

Referendum popolare - Referendum

1. Entro e non oltre 30 giorni dopo la scadenza del termine per il referendum, i moduli con le certificazioni del diritto di voto devono essere presentati alla Cancelleria di Stato.

2. Le richieste di referendum non possono essere ritirate.

3. I moduli consegnati alla Cancelleria di Stato non vengono restituiti e non possono essere visionati.

**Iniziativa Popolare - Referendum**

1. La Cancelleria dello Stato verifica se la richiesta di referendum soddisfa i requisiti costituzionali e di legge.

2. Determina il numero totale delle firme valide.

Referendum popolare - Referendum

1. Il Consiglio di Stato accerta, su richiesta della Cancelleria di Stato, la riuscita o meno del referendum e, se del caso, dispone il referendum popolare.

2. Negli altri casi, accerta che non è stata presentata alcuna domanda di referendum.

3. Le decisioni del Consiglio di Stato ai sensi dei paragrafi 1 e 2 devono essere pubblicate nel Bollettino ufficiale cantonale.

Referendum - Proposta popolare (Controproposta di aventi diritto al voto)

1. Una proposta popolare (controproposta dei cittadini aventi diritto di voto) può essere presentata secondo le disposizioni dell'articolo 63 comma 3 della Costituzione cantonale. Essa assume la forma di un progetto elaborato.

2. Una proposta popolare (controproposta dei cittadini aventi diritto di voto) nella forma del semplice suggerimento è invalida.

**Iniziativa Popolare - Proposta Popolare (Controproposta da parte degli elettori aventi diritto)**

1. Se la proposta popolare (controproposta degli aventi diritto di voto) deve essere presentata in entrambe le lingue ufficiali, i testi devono essere sottoposti alla Cancelleria di Stato per la verifica della corrispondenza linguistica prima dell'inizio della raccolta delle firme.

2. Se la proposta popolare (controproposta degli aventi diritto di voto) non è stata presentata per la verifica secondo il paragrafo 1, essa è nulla se i testi nelle due lingue ufficiali non corrispondono.

Referendum - Proposta Popolare (Controproposta dei Cittadini aventi Diritto di Voto)

1. Per il procedimento si applicano gli articoli da 125 a 132 e le seguenti disposizioni speciali.

2. I fogli per le firme devono contenere il testo della proposta del popolo (controproposta degli aventi diritto di voto) e possono includere, oltre alle spiegazioni necessarie per l'istruzione legale dei firmatari (art. 125 cpv. 2), anche ulteriori spiegazioni sulla proposta del popolo (controproposta degli aventi diritto di voto).

Referendum - Proposta Popolare (Controproposta dei Cittadini aventi Diritto di Voto)

1. Se la proposta popolare (controproposta dei cittadini aventi diritto di voto) è stata approvata, il Consiglio di Stato la sottopone senza indugio al Gran Consiglio, che nella prossima sessione utile decide in merito alla validità. A tal proposito, si applicano le disposizioni sulla verifica della validità delle iniziative (art. 59 della Costituzione cantonale).

2. La decisione del Gran Consiglio sulla validità della proposta popolare (controproposta dei cittadini aventi diritto di voto) deve essere pubblicata nel bollettino ufficiale cantonale.

3. Il Gran Consiglio può raccomandare ai cittadini aventi diritto di voto di accettare o respingere la proposta popolare (controproposta dei cittadini aventi diritto di voto).

4. Può fornire una raccomandazione ai cittadini aventi diritto di voto per rispondere alla domanda di ballottaggio.

Referendum - Proposta Popolare (Controproposta dei Cittadini aventi Diritto di Voto)

**Una proposta popolare (controproposta degli aventi diritto al voto) viene contrapposta nel suo insieme alla proposta del Gran Consiglio. Essa viene sottoposta simultaneamente alla votazione popolare insieme alla proposta del Gran Consiglio.**

Referendum - Proposta Popolare (Controproposta dei Cittadini aventi Diritto di Voto)

1. Agli aventi diritto al voto vengono presentate tre domande sullo stesso voto

1. Volete accettare la proposta del Gran Consiglio?

2. Volete accettare la proposta popolare (controprogetto dei cittadini aventi diritto al voto)?

3. Nel caso in cui sia la proposta del Gran Consiglio che la proposta popolare (controprogetto dei cittadini aventi diritto al voto) vengano accettate dal popolo (domanda risolutiva): Deve entrare in vigore la proposta del Gran Consiglio o la proposta popolare (controprogetto dei cittadini aventi diritto al voto)?

2. Per rispondere alla domanda risolutiva bisogna contrassegnare l'apposito campo sul voto.

3. La maggioranza viene determinata separatamente per ogni domanda.

4. Se vengono accettate sia la proposta del Gran Consiglio che la proposta popolare (controprogetto dei cittadini aventi diritto al voto), il risultato della domanda risolutiva determina quale delle due proposte entra in vigore. Entra in vigore la proposta che ha ottenuto la maggioranza dei voti in questa domanda.

5. In caso di parità di voti nella domanda risolutiva, decide il numero più alto di voti favorevoli nelle domande principali. In caso di parità dei voti favorevoli, decide il maggiore surplus di voti favorevoli nelle domande principali.

Referendum - Proposta Popolare (Controproposta dei Cittadini aventi Diritto di Voto)

1. In caso di votazioni con più iniziative popolari (controproposte di aventi diritto di voto), agli elettori sono sottoposte sullo stesso scheda le domande principali e quelle di spareggio.

2. Con le seguenti domande principali, gli elettori possono indicare quali proposte desiderano accettare o meno

1. Volete approvare la proposta del Gran Consiglio?

2. Volete accettare l'iniziativa popolare A (controproposta di aventi diritto di voto A)?

3. Volete accettare l'iniziativa popolare B (controproposta di aventi diritto di voto B)?

3. Le domande di spareggio sono le seguenti

1. Se sia la proposta del Gran Consiglio che l'iniziativa popolare A (controproposta di aventi diritto di voto A) vengono accettate dal popolo: Deve entrare in vigore la proposta del Gran Consiglio o l'iniziativa popolare A (controproposta di aventi diritto di voto A)?

2. Se sia la proposta del Gran Consiglio che l'iniziativa popolare B (controproposta di aventi diritto di voto B) vengono accettate dal popolo: Deve entrare in vigore la proposta del Gran Consiglio o l'iniziativa popolare B (controproposta di aventi diritto di voto B)?

3. Se sia l'iniziativa popolare A (controproposta di aventi diritto di voto A) che l'iniziativa popolare B (controproposta di aventi diritto di voto B) vengono accettate dal popolo: Deve entrare in vigore l'iniziativa popolare A (controproposta di aventi diritto di voto A) o l'iniziativa popolare B (controproposta di aventi diritto di voto B)?

4. Per rispondere alle domande di spareggio è necessario contrassegnare il campo corrispondente sulla scheda di voto.

5. La maggioranza viene determinata separatamente per ciascuna domanda.

6. Se due proposte sono accettate alle domande principali, entra in vigore la proposta che ha ottenuto il maggior numero di voti nella domanda di spareggio pertinente. In caso di parità nella domanda di spareggio si applica l'articolo 138 paragrafo 5.

7. Se più di due proposte sono accettate alle domande principali, entra in vigore la proposta che ha ottenuto più frequentemente il maggior numero di voti nelle domande di spareggio pertinenti, a parità di frequenza quella con la somma più alta di voti favorevoli da tutte le domande di spareggio.

Iniziativa Popolare - Iniziativa

1. Un'iniziativa può essere presentata conformemente all'Articolo 58 della Costituzione cantonale.

1. Iniziativa popolare - Iniziativa

1. Le forme della semplice proposta e del progetto elaborato non devono essere combinate tra loro.

Se un'iniziativa include varie materie, deve esistere un nesso logico tra di esse.

1. Referendum - Iniziativa

1. Il comitato d'iniziativa è composto da almeno sette persone aventi diritto di voto.

2. La richiesta d'iniziativa indica i nomi e gli indirizzi dei membri del comitato d'iniziativa. Specifica quali membri sono autorizzati a rappresentare il comitato e, precisamente, a ritirare l'iniziativa (clausola di recesso).

1. Iniziativa popolare - Iniziativa

1. Chi intende presentare una richiesta di iniziativa deve firmare un foglio di raccolta firme che contenga le seguenti informazioni

a) il comune in cui tutti i sottoscrittori del foglio hanno il loro domicilio politico,

b) il titolo e il testo dell'iniziativa,

c) la data di deposito certificata dalla Cancelleria di Stato (Art. 145),

d) il termine ultimo per la presentazione dei fogli di raccolta firme presso l'ufficio competente (Art. 146 par. 2),

e) i nomi e gli indirizzi di almeno sette membri del comitato di iniziativa, nonché delle persone autorizzate al ritiro,

f) un avviso che specifichi che commette un reato, in particolare, chi firma con un nome diverso dal proprio o altera in altro modo il risultato della raccolta firme,

g) una clausola di revoca.

Iniziativa Popolare - Iniziativa

1. Il comitato promotore deve far verificare dalla Cancelleria dello Stato, prima dell'inizio della raccolta delle firme, se i moduli di firma previsti siano conformi alle disposizioni di legge.

2. Se il titolo di un'iniziativa è fuorviante, contiene pubblicità commerciale o personale, o può causare confusione, la Cancelleria dello Stato lo modifica tramite disposizione.

3. Qualora la richiesta d'iniziativa debba essere presentata in entrambe le lingue ufficiali, la Cancelleria dello Stato verifica la corrispondenza linguistica dei testi a lei sottoposti.

Iniziativa Popolare - Iniziativa

1. Prima dell'inizio della raccolta firme, tre copie dei fogli delle firme rettificati devono essere depositate presso la Cancelleria dello Stato.

2. Con il deposito inizia a decorrere il termine per la raccolta delle firme (Art. 58 comma 2 della Costituzione del Cantone, Art. 146 comma 2).

1. Iniziativa popolare - Iniziativa

Per la sottoscrizione di iniziative popolari e la certificazione del diritto di voto delle firmatarie e dei firmatari si applicano gli articoli da 126 a 129. Tuttavia, i fogli con le firme devono essere presentati all'ufficio responsabile del registro elettorale entro e non oltre sei mesi dalla loro deposizione (art. 145, comma 1).

Iniziativa Popolare - Iniziativa

1. Entro e non oltre sette mesi dopo il deposito (Art. 145 paragrafo 1), il comitato d'iniziativa deve presentare i moduli di raccolta firme con le attestazioni del diritto di voto presso la Cancelleria di Stato.

2. I moduli di raccolta firme consegnati alla Cancelleria di Stato non vengono restituiti e non possono essere visionati.

1. Iniziativa popolare - Iniziativa

1. La Cancelleria di Stato verifica se i moduli di raccolta firme sono conformi a quelli depositati e se sono stati presentati tempestivamente.

2. Essa determina il numero totale di firme valide.

1. Iniziativa popolare - Iniziativa

1. Il Consiglio di Governo stabilisce, su richiesta della Cancelleria di Stato, entro un mese dalla presentazione della richiesta d'iniziativa (Art. 147 cpv. 1) se l'iniziativa sia valida o meno.

2. Egli sottopone l'iniziativa validamente costituita entro dodici mesi al Gran Consiglio. Qualora affidi alla direzione competente o alla Cancelleria di Stato l'incarico di elaborare un controprogetto, tale termine è prorogato a 18 mesi.

1. Iniziativa popolare - Iniziativa

1. Il Gran Consiglio decide entro nove mesi dal rinvio dell'iniziativa da parte del Consiglio di Stato sulla sua validità nonché sull'accettazione o il rifiuto.

1. Iniziativa popolare - Iniziativa

1. Se l'iniziativa prende la forma di un progetto elaborato, il termine di cui all'articolo 150 è prorogato di nove mesi qualora il Gran Consiglio o la commissione preparatoria decida di redigere un progetto di controproposta propria.

1. Iniziativa popolare - Iniziativa

Se l'iniziativa assume la forma di una semplice sollecitazione, il termine secondo l'articolo 150 è prorogato di nove mesi se il Gran Consiglio decide, contrariamente alla richiesta del Consiglio di Stato, di accogliere l'iniziativa o se il Gran Consiglio o la commissione preparatoria decidono di elaborare una proposta di controprogetto propria.

1. Iniziativa popolare - Iniziativa

Se il Gran Consiglio alla scadenza del termine non ha ancora preso una decisione sull'iniziativa e su un eventuale controprogetto, il Consiglio di Stato ordina la votazione popolare sull'iniziativa.

Iniziativa Popolare - Iniziativa

1. Se il popolo ha approvato un'iniziativa sotto forma di semplice proposta, il Gran Consiglio decide entro due anni in merito alla promulgazione richiesta dall'iniziativa.

1. Iniziativa popolare - Iniziativa

1. La decisione del Consiglio di Stato sulla riuscita o mancata riuscita, nonché la decisione del Gran Consiglio sulla validità dell'iniziativa, devono essere pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Cantone.

1. Iniziativa popolare - Iniziativa

1. Se l'iniziativa ha la forma di una semplice proposta, il ritiro è consentito fintanto che il Gran Consiglio non abbia deciso di elaborare un progetto corrispondente.

2. Negli altri casi, il ritiro è consentito fino alla fissazione della data di votazione.

3. Il ritiro deve essere comunicato per iscritto alla Cancelleria di Stato.

4. Il Consiglio di Stato prende atto del ritiro dell'iniziativa e ne informa il Gran Consiglio. La decisione viene pubblicata nel Bollettino ufficiale cantonale.

1. Referendum - Iniziativa

1. Se un'iniziativa viene presentata nella forma di un progetto elaborato e il Gran Consiglio propone un controprogetto sottoposto a referendum facoltativo, l'iniziativa può essere ritirata a condizione che non venga indetto un referendum contro il controprogetto o che tale referendum non venga svolto.

2. Il ritiro condizionato deve avvenire entro dieci giorni dalla decisione del Gran Consiglio riguardo al controprogetto.

3. Se viene indetto un referendum sul controprogetto, si procederà al voto sia sull'iniziativa sia sul controprogetto. La proposta popolare (controprogetto proposto dai cittadini aventi diritto di voto) è esclusa.

1. Referendum - Iniziativa

1. La procedura di voto per le iniziative con controproposta si conforma mutatis mutandis agli articoli 137 e 138.

Sorveglianza e Amministrazione della Giustizia - Denuncia e Indagine Ufficiale

1. Ogni persona può segnalare al Consiglio di Stato irregolarità o carenze in una votazione o elezione o in relazione a una petizione popolare.

2. Il Consiglio di Stato dispone un'indagine ufficiale se le irregolarità o carenze segnalate sono gravi o non evidenti.

3. Esso adotta, se possibile prima della conclusione della procedura di votazione o elezione, le disposizioni necessarie per correggere le carenze accertate.

Sorveglianza e Amministrazione della Giustizia - Denuncia e Indagine Ufficiale

1. Il procedimento d'indagine è disciplinato dalle disposizioni della legge del 23 maggio 1989 sulla giustizia amministrativa (VRPG).

2. I costi dell'indagine possono essere imposti in tutto o in parte al comune, i cui organi siano responsabili delle irregolarità.

Sorveglianza e Amministrazione della Giustizia - Amministrazione della Giustizia

1. Nelle questioni cantonali relative a elezioni e votazioni, il procedimento è disciplinato dal VRPG, a meno che la presente legge non disponga diversamente.

2. Nelle questioni federali relative a elezioni e votazioni si applica il diritto federale. Nella misura in cui quest'ultimo non contenga disposizioni per il procedimento di ricorso davanti al Consiglio di Stato, si applicano le disposizioni di questa legge e, in via supplementare, il VRPG.

Sorveglianza e Amministrazione della Giustizia - Amministrazione della Giustizia

1. Il ricorso è ammissibile in materia di elezioni e votazioni, comprese le domande relative ai diritti di voto e all'incompatibilità.

2. È inammissibile il ricorso contro gli atti del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato. In questi casi, è aperto il ricorso al Tribunale federale (Art. 88 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [Legge sul Tribunale federale, LTF]).

Sorveglianza e Amministrazione della Giustizia - Amministrazione della Giustizia

Il Tribunale amministrativo giudica come unica istanza cantonale i ricorsi in materia di elezioni e votazioni cantonali.

Giudica, come unica istanza cantonale, i ricorsi concernenti il diritto di voto comunale, quando anche il diritto di voto cantonale è contestato.

Il Consiglio di Stato giudica, come unica istanza cantonale, i ricorsi concernenti il diritto di voto cantonale o comunale, quando anche il diritto di voto federale è contestato.

Sorveglianza e Amministrazione della Giustizia - Amministrazione della Giustizia

1. Chiunque sia particolarmente colpito da un atto in materia di elezioni e votazioni cantonali e abbia un interesse legittimo alla sua revoca, è autorizzato a presentare un ricorso.

2. È inoltre autorizzato a presentare ricorso chiunque sia avente diritto di voto nel cantone.

**Sorveglianza e Amministrazione della Giustizia - Amministrazione della Giustizia**

1. Il ricorso deve essere presentato entro tre giorni dalla scoperta del motivo del ricorso, ma al più tardi tre giorni dopo la pubblicazione dei risultati (Art. 32 comma 3).

2. Il termine per il ricorso inizia a decorrere dal giorno successivo alla scoperta del motivo del ricorso o dalla comunicazione o pubblicazione.

3. Se vengono contestati atti in relazione alla preparazione di un'elezione o di una votazione e il termine di ricorso di tre giorni scade prima della data dell'elezione o della votazione, il ricorso deve essere presentato contro l'atto di preparazione.

Sorveglianza e Amministrazione della Giustizia - Amministrazione della Giustizia

L'istanza di ricorso respinge i ricorsi in materia di elezioni e votazioni cantonali senza ulteriore esame, se le irregolarità contestate non erano tali da influenzare per natura o estensione il risultato dell'elezione o della votazione (Art. 26 cpv. 1).

Se il ricorso in materia di elezioni e votazioni cantonali è stato presentato prima del giorno delle elezioni o della votazione, la decisione sul ricorso dovrebbe, se possibile, essere resa in modo tale da poter ancora avere efficacia per l'elezione o la votazione.

L'istanza di ricorso adotta le misure necessarie per correggere i difetti riscontrati nel corso del procedimento di ricorso.

Sorveglianza e Amministrazione della Giustizia - Amministrazione della Giustizia

1. Nel procedimento di ricorso in materia di elezioni e votazioni cantonali non vengono imposte spese processuali, salvo in caso di condotta processuale temeraria o frivola.

2. I costi per indagini particolari nell'ambito del procedimento di ricorso possono essere interamente o parzialmente imputati al comune, i cui organi sono responsabili delle irregolarità.

**Esecuzione**

1. Il Consiglio di Stato emana le disposizioni esecutive necessarie per l'attuazione di questa legge.

Disposizioni Penali

1. Collaboratori e collaboratrici del cantone e dei comuni nonché membri delle autorità comunali e dei comitati elettorali, che violano intenzionalmente o per negligenza grave gli obblighi di ufficio loro imposti da questa legge o dalle relative disposizioni esecutive, sono puniti con una multa.

2. Chi si rifiuta di servire come membro non permanente di un comitato elettorale e non riesce a dimostrare un motivo di deroga ai sensi dell’articolo 37, comma 3, è punito con una multa fino a 1000 franchi.

Disposizioni finali

1. I seguenti decreti vengono modificati

1. Legge del 13 settembre 2004 sullo statuto speciale del Giura bernese e sulla minoranza francofona del distretto amministrativo bilingue di Bienne (Legge sullo statuto speciale, LStS)

2. Legge dell'8 novembre 1988 sul Gran Consiglio (Legge sul Gran Consiglio, LGC)

3. Legge del 28 marzo 2006 sulle prefetture (LP)

4. Legge del 23 maggio 1989 sulla procedura amministrativa (LPAdm)

5. Legge comunale del 16 marzo 1998 (LC)

6. Legge del 1º febbraio 2012 sulla protezione dei minori e degli adulti (LPMA)

7. Legge sui contributi statali del 16 settembre 1992 (LCSt)

Disposizioni finali

1. I seguenti decreti sono abrogati

1. Legge del 5 maggio 1980 sui diritti politici (LDP) (BSG 141.1),

2. Decreto del 5 maggio 1980 sui diritti politici (DDP) (BSG 141.11).

Disposizioni finali

1. Il consiglio di governo determina la data dell'entrata in vigore.

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