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1. Informazione iniziale da parte del Comune (INTV)

24 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (24)

Art. 1 Ordinanza sull'integrazione della popolazione straniera (Ordinanza sull'integrazione, IntV) - Iscrizione presso il comune Art. 2 Ordinanza sull'integrazione della popolazione straniera (Ordinanza sull'integrazione, OInt) Art. 3 Ordinanza sull'integrazione della popolazione straniera (Ordinanza sull'integrazione, IntV) Art. 4 Regolamento sull'integrazione della popolazione straniera (Regolamento sull'integrazione, IntV) - Ente responsabile Art. 5 Ordinanza sull'integrazione della popolazione straniera (Ordinanza sull'integrazione, OInt) Art. 6 Regolamento sull'integrazione della popolazione straniera (Regolamento sull'integrazione, IntV) - Profilo delle qualifiche del personale specializzato degli sportelli di contatto Art. 7 Ordinanza sull'integrazione della popolazione straniera (Ordinanza sull'integrazione, OInt) Art. 8 Regolamento sull'integrazione della popolazione straniera (Regolamento sull'integrazione, IntV) - Raccomandazione di misure di integrazione Art. 9 Ordinanza sull'integrazione della popolazione straniera (Ordinanza sull'integrazione, IntV) Art. 10 Ordinanza sull'integrazione della popolazione straniera (Ordinanza sull'integrazione, IntV) - Prova delle misure d'integrazione attuate Art. 11 Regolamento sull'integrazione della popolazione straniera (Regolamento sull'integrazione, RInt) Art. 12 Ordinanza sull'integrazione della popolazione straniera (Ordinanza sull'integrazione, IntV) - Scopo Art. 13 Ordinanza sull'integrazione della popolazione straniera (Ordinanza sull'integrazione, OInt) Art. 14 Regolamento sull'integrazione della popolazione straniera (Regolamento sull'integrazione, IntV) - Presidenza, Commissione Art. 15 Regolamento sull'integrazione della popolazione straniera (Regolamento d'integrazione, IntV) - Compiti Art. 16 Ordinanza sull'integrazione della popolazione straniera (Ordinanza sull'integrazione, OInt) Art. 17 Ordinanza sull'integrazione della popolazione straniera (Ordinanza sull'integrazione, OInt) - Regolamento Art. 18 Regolamento sull'integrazione della popolazione straniera (Regolamento sull'integrazione, IntV) Art. 19 Regolamento sull'integrazione della popolazione straniera (Regolamento sull'integrazione, IntV) - Protocollo Art. 20 Ordinanza sull'integrazione della popolazione straniera (Ordinanza sull'integrazione, IntV) Art. 21 Ordinanza sull'integrazione della popolazione straniera (Ordinanza sull'integrazione, OInt) Art. 22 Ordinanza sull'integrazione della popolazione straniera (Ordinanza sull'integrazione, OInt) Art. 23 Ordinanza sull'integrazione della popolazione straniera (Ordinanza sull'Integrazione, OInt) Art. 24 Ordinanza sull'integrazione della popolazione straniera (Ordinanza sull'integrazione, OInt)

Testo normativo (24 Articoli)

1. Informazione iniziale da parte del Comune

1. I seguenti stranieri e straniere appena trasferiti dall'estero, nonché gli stranieri e le straniere che, prima del loro arrivo, non hanno soggiornato in Svizzera per più di dodici mesi proveniendo da un altro cantone (stranieri), devono registrarsi personalmente presso l'ufficio competente del comune entro 14 giorni per lo svolgimento del primo colloquio

a) Le persone che richiedono un permesso di soggiorno di breve durata secondo l'articolo 32 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (Legge sugli stranieri, LStr)[[2]](#enumeration_itemtext_content_fn_1394666_2_2_c), se cercano un soggiorno permanente,

b) Le persone che richiedono un permesso di soggiorno secondo l'articolo 33 LStr,

c) Le persone che richiedono un permesso di soggiorno come familiari di rifugiati riconosciuti secondo l'articolo 49 della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi)[[3]](#enumeration_itemtext_content_fn_1394668_2_3_c) o di persone ammesse provvisoriamente secondo l'articolo 83 LStr.

1. Informazione iniziale da parte del Comune

1. L'ente competente del comune verifica la necessità di informazioni specifiche nel corso di un primo colloquio.

2. A tal fine, annota nel modulo emesso dalla Direzione della Salute, Sociale e Integrazione (GSI) le seguenti informazioni

a conoscenze linguistiche esistenti,

b istruzione scolastica e professionale,

c attività lavorativa attuale o prevista,

d figli minorenni.

3. La GSI fornisce raccomandazioni per la conduzione dei colloqui e per l'assegnazione delle persone interessate a un punto di contatto per l'integrazione (punto di contatto).

1. Informazione iniziale da parte del Comune

1. Un bisogno informativo particolare si presenta generalmente e comporta una comunicazione all'ufficio competente del comune presso l'ufficio di contatto, quando le persone interessate non dispongono di conoscenze linguistiche adeguate ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 4 lettera a IntG e non soddisfano i requisiti relativi all'attività lavorativa o alla formazione secondo l'articolo 5 paragrafo 4 lettera b IntG.

2. Un bisogno informativo particolare può sussistere in particolare anche quando le persone interessate hanno figli minorenni e non dispongono delle informazioni necessarie in merito a cure, istruzione scolastica e offerte di promozione per bambini, comportando una comunicazione all'ufficio competente del comune presso l'ufficio di contatto.

3. Nella valutazione dell'esistenza di un bisogno informativo particolare, si deve tener conto adeguatamente delle circostanze del singolo caso.

4. La comunicazione all'ufficio di contatto avviene senza indugio, comunque entro cinque giorni lavorativi dal primo colloquio.

Punti di contatto per l'integrazione

1. La gestione di un punto di contatto deve essere affidata a un comune o a un ente privato senza scopo di lucro il cui obiettivo includa la consulenza e l'accompagnamento di cittadini stranieri.

2. Se il gestore è un comune, deve essere garantita una separazione organizzativa tra il punto di contatto e l'autorità competente per le migrazioni.

Punti di contatto per l'integrazione

Le strutture di riferimento dispongono di norma di almeno il 200% delle posizioni occupate da personale specializzato.

Punti di contatto per l'integrazione

1. Le persone che operano nella consulenza per stranieri dispongono generalmente di una formazione completata e riconosciuta in lavoro sociale o pedagogia sociale, in un'altra scienza sociale o umanistica o nel campo giuridico, oppure di un attestato svizzero di specialista in migrazione.

2. Le persone che non dispongono di una formazione secondo il comma 1 devono dimostrare un'esperienza pluriennale nell'accompagnamento nel settore della promozione dell'integrazione per stranieri.

3. Le persone che operano nella consulenza per stranieri devono possedere competenze transculturali.

4. Nella composizione del personale si devono considerare, ove possibile, ampie conoscenze linguistiche.

Punti di contatto per l'integrazione

1. I punti di contatto assegnano immediatamente un appuntamento di consulenza alle persone loro assegnate.

2. Nel colloquio di consulenza, chiariscono in particolare in quali ambiti le persone interessate hanno un particolare bisogno di informazioni e quali risorse possiedono per contribuire alla loro integrazione ai sensi dell'Articolo 3 della legge sull'integrazione (IntG) senza ulteriore supporto.

Punti di contatto per l'integrazione

1. Se nel corso del colloquio di consulenza risulta che vi è una necessità di misure di integrazione, il punto di contatto consiglia agli interessati le misure di integrazione necessarie e stabilisce con loro entro quale termine le misure debbano essere attuate.

2. Il punto di contatto assiste le persone interessate nella realizzazione delle misure di integrazione e verifica se esse siano state adottate.

Punti di contatto per l'integrazione

1. La necessità di un accordo d'integrazione è presente quando è accertato che

a. le persone interessate non attuano sufficientemente le misure d'integrazione raccomandate dall'articolo 8, oppure

b. le persone interessate non sono in grado di attuare le misure d'integrazione raccomandate dall'articolo 8.

2. Il punto di contatto segnala all'autorità per l'immigrazione la necessità accertata per la conclusione di un accordo d'integrazione.

3. Se l'autorità per l'immigrazione intende concludere un accordo d'integrazione, il punto di contatto elabora un progetto di accordo insieme alla persona interessata.

Punti di contatto per l'integrazione

1. La prova della frequenza e del completamento di un corso di lingua è considerata valida se è presente un'attestazione del corso che certifichi la partecipazione ad almeno l'80 percento delle lezioni o un progresso adeguato nell'apprendimento della lingua.

2. La prova della frequenza e del completamento di un'altra misura di integrazione concordata è disciplinata nell'accordo di integrazione.

**Materiale informativo per datori di lavoro**

1. La GSI mette a disposizione delle datrici di lavoro e dei datori di lavoro, in collaborazione con le associazioni datoriali, la documentazione necessaria per informare le lavoratrici e i lavoratori stranieri.

Commissione d'Integrazione

1. La Commissione Cantonale per l'Integrazione della Popolazione Straniera (Commissione d'Integrazione) è un organo consultivo e si occupa dello sviluppo e dell'attuazione della politica di integrazione del Cantone.

2. Essa è assegnata al GSI.

Commissione per l'Integrazione

1. La Commissione per l'Integrazione è composta da un minimo di 11 e un massimo di 21 membri.

2. Essa è costituita da persone che si occupano di questioni di integrazione, in particolare da

a. rappresentanti dei migranti di diverse regioni di origine,

b. rappresentanti di organizzazioni e istituzioni,

c. persone fisiche e

d. rappresentanti dei comuni e del cantone.

3. Nella nomina, si tiene conto delle competenze specifiche e di una rappresentanza adeguata delle regioni e delle aree linguistiche, nonché di entrambi i sessi.

4. Il Consiglio di Stato nomina i membri della commissione su proposta della GSI per una durata del mandato di quattro anni.

5. La Direttrice o il Direttore della Salute, degli Affari Sociali e dell'Integrazione, così come la Direttrice o il Direttore dell'Ufficio cantonale per l'Integrazione e gli Affari Sociali, sono membri di diritto della Commissione per l'Integrazione.

6. La Commissione per l'Integrazione può invitare alle proprie riunioni rappresentanti di altre direzioni o della cancelleria di Stato, nonché ulteriori esperti.

Commissione d'Integrazione

1. La Commissione per l'Integrazione è presieduta dalla Direttrice della Salute, Sociale e Integrazione o dal Direttore della Salute, Sociale e Integrazione.

2. Essa costituisce un comitato esecutivo di cinque membri sotto la presidenza della sua Presidente o del suo Presidente.

3. Il comitato è in particolare autorizzato a fornire pareri ai sensi dell'articolo 16 comma 2, qualora vi sia urgenza temporale.

4. Per il resto, la Commissione per l'Integrazione si costituisce autonomamente.

Commissione per l'Integrazione

1. La Commissione per l'Integrazione

a. consiglia il Consiglio di Stato e l'amministrazione, nonché i comuni, in questioni di integrazione,

b. **\*** facilita il contatto e lo scambio di informazioni tra l'Ufficio cantonale per l'Integrazione e gli Affari Sociali e le varie organizzazioni e istituzioni che si occupano di questioni di integrazione,

c. chiarisce le esigenze nel campo dell'integrazione e ne informa il Consiglio di Stato e l'amministrazione,

d. informa regolarmente il pubblico riguardo alla sua attività.

Commissione d'Integrazione

1. La Commissione per l'Integrazione è autorizzata

a) a richiedere informazioni da autorità e privati nell'ambito delle sue competenze, purché non siano relative a dati personali,

b) a presentare proposte alle direzioni per conto del Consiglio del Governo su tutte le questioni riguardanti la promozione dell'integrazione.

2. Viene invitata a esprimere un parere su tutte le proposte delle direzioni che sono rilevanti per la promozione dell'integrazione.

Commissione per l'Integrazione

1. Il GSI può emanare un regolamento per l'ulteriore organizzazione e l'andamento degli affari.

Commissione di Integrazione

1. L'Ufficio cantonale per l'Integrazione e Sociale gestisce la segreteria della Commissione per l'Integrazione.

Commissione per l'Integrazione

1. Sui negoziati della Commissione d'integrazione e del Comitato viene redatto un verbale.

Commissione per l'Integrazione

1. L'indennità dei membri della Commissione per l'integrazione è regolata dal Regolamento del 2 luglio 1980 sui gettoni di presenza e le indennità di viaggio dei membri delle commissioni statali[4].

Costi imputabili per i colloqui iniziali dei comuni

1. La spesa imputabile dai comuni per le informazioni iniziali secondo l'articolo 2 consiste in una tariffa forfettaria di 45 franchi per ogni primo colloquio, nonché in una tariffa forfettaria di 76 franchi per ogni primo colloquio per il coinvolgimento di traduttrici e traduttori interculturali professionisti.

Disposizioni finali

1. Il regolamento del 29 novembre 2000 sull'organizzazione e i compiti della Direzione della salute e dell'assistenza (Regolamento di organizzazione GEF, Reg. Org. GEF)[5] è modificato come segue

Disposizioni finali

1. Il regolamento del 12 settembre 2007 sulla Commissione Cantonale per l'Integrazione della Popolazione Straniera (IKV) (BSG 152.221.121.3) viene abrogato.

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