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122.26 EVGEBV-AIGOIOEM-LEIOIRTLSIOIR CH-BE

Oggetto (EVGEBV-AIG)

9 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (9)

Testo normativo (9 Articoli)

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. Il presente regolamento disciplina in via definitiva le tasse del Cantone e dei comuni per disposizioni e servizi nell'ambito di applicazione della GebV-AIG.

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Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. Si applica il GebV-AIG, a meno che il presente regolamento non contenga una disposizione particolare. Rimane riservata l'ulteriore legislazione speciale della Confederazione.

2. Inoltre, si applicano le disposizioni della legislazione sulla gestione delle finanze e delle prestazioni, in particolare il Regolamento del 22 febbraio 1995 sulle tasse dell'amministrazione cantonale (Regolamento sulle Tasse; GebV).

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

3. Se più persone hanno richiesto congiuntamente un servizio, esse sono responsabili in solido.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. Le tariffe si applicano alle persone fisiche.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. L'Ufficio dei Servizi alla Popolazione (ABEV) e i comuni riscuotono le seguenti tasse o ripartiscono il totale della tassa come segue

Tassa di 95 franchi

a) Assicurazione di un permesso o permesso di ingresso

1. Tassa totale: CHF 95

2. Cantone: CHF 95

3. Comune: CHF 0

b) Autorizzazione al rilascio di un visto, rilascio di un visto di ritorno o modifica di un visto

1. Tassa totale: CHF 95

2. Cantone: CHF 95

3. Comune: CHF 0

c) Rilascio di un permesso di soggiorno breve, di soggiorno e di frontiera

1. Tassa totale: CHF 95

2. Cantone: CHF 75

3. Comune: CHF 20

d) Permesso di iniziare un impiego e per il cambio di cantone, impiego e professione

1. Tassa totale: CHF 95

2. Cantone: CHF 95

3. Comune: CHF 0

e) Rilascio di un permesso di domicilio

1. Tassa totale: CHF 95

2. Cantone: CHF 75

3. Comune: CHF 20

1a Tassa di 75 franchi

a) Proroga del permesso di soggiorno breve, di soggiorno e di frontiera

1. Tassa totale: CHF 75

2. Cantone: CHF 60

3. Comune: CHF 15

2. Tassa di 65 franchi

a ***) Rilascio, rinnovo e proroga del permesso di soggiorno breve, di soggiorno e di frontiera per stranieri che possono avvalersi dell'ALC o della Convenzione del 4 gennaio 1960 relativa alla creazione dell'Associazione europea di libero scambio, di seguito denominata Convenzione AELS

1. Tassa totale: CHF 65

2. Cantone: CHF 45

3. Comune: CHF 20

b ***) Autorizzazione al rilascio di un visto o assicurazione di un permesso per stranieri che possono avvalersi dell'ALC o della Convenzione AELS

1. Tassa totale: CHF 65

2. Cantone: CHF 65

3. Comune: CHF 0

c ***) Permesso di iniziare un impiego o per il cambio di cantone, impiego e professione per stranieri che possono avvalersi dell'ALC o della Convenzione AELS

1. Tassa totale: CHF 65

2. Cantone: CHF 65

3. Comune: CHF 0

d) Proroga del periodo di controllo del permesso per residenti permanenti per la licenza di domicilio

1. Tassa totale: CHF 65

2. Cantone: CHF 45

3. Comune: CHF 20

e) Proroga del periodo durante il quale la licenza di domicilio rimane valida durante il soggiorno all'estero

1. Tassa totale: CHF 65

2. Cantone: CHF 45

3. Comune: CHF 20

f) Ammonizione

1. Tassa totale: CHF 65

2. Cantone: CHF 45

3. Comune: CHF 20

g) Permesso di iniziare un impiego o per il cambio d'impiego per richiedenti asilo

1. Tassa totale: CHF 65

2. Cantone: CHF 65

3. Comune: CHF 0

2a Tassa di 40 franchi

a ***) Verifica di tutte le altre modifiche nel Sistema Centrale di Migrazione (ZEMIS) che portano all'emissione di un nuovo permesso per stranieri

1. Tassa totale: CHF 40

2. Cantone: CHF 32

3. Comune: CHF 8

b) Proroga del permesso per persone ammesse provvisoriamente

1. Tassa totale: CHF 40

2. Cantone: CHF 32

3. Comune: CHF 8

c) Duplicato in caso di perdita o furto

1. Tassa totale: CHF 40

2. Cantone: CHF 32

3. Comune: CHF 8

2b Tassa di 30 franchi

a ***) Rilascio, rinnovo e proroga del permesso di soggiorno breve, di soggiorno, di domicilio e di frontiera per stranieri minorenni non sposati che possono avvalersi dell'ALC o della Convenzione AELS

1. Tassa totale: CHF 30

2. Cantone: CHF 24

3. Comune: CHF 6

b ***) Verifica e registrazione di tutte le altre modifiche nel ZEMIS che non portano all'emissione di un nuovo permesso per stranieri, in particolare il cambio di indirizzo

1. Tassa totale: CHF 30

2. Cantone: CHF 24

3. Comune: CHF 6

3. Tassa di 25 franchi

a ***) ...

b ***) Acquisizione di un estratto del casellario giudiziale

1. Tassa totale: CHF 25

2. Cantone: CHF 25

3. Comune: CHF 0

c ***) Conferma di registrazione per lavoratori autonomi e dipendenti

1. Tassa totale: CHF 25

2. Cantone: CHF 25

3. Comune: CHF 0

d ***) Trattamento delle domande di permesso di ingresso, se l'assicurazione o il permesso di ingresso deve essere rilasciato dal Segretariato di Stato per la Migrazione (SEM)

1. Tassa totale: CHF 25

2. Cantone: CHF 25

3. Comune: CHF 0

e) Rilascio di una conferma

1. Tassa totale: CHF 25

2. Cantone: CHF 25

3. Comune: CHF 0

f ***) Registrazione delle domande di emissione di documenti di viaggio per stranieri senza documenti per conto del SEM

1. Tassa totale: CHF 25

2. Cantone: CHF 25

3. Comune: CHF 0

g) Registrazione della domanda

1. Tassa totale: CHF 25

2. Cantone: CHF 0

3. Comune: CHF 25

h) Controllo della dichiarazione d'obbligo

1. Tassa totale: CHF 25

2. Cantone: CHF 25

3. Comune: CHF 0

3a Tassa di 22 franchi

a) Rilascio, produzione, sostituzione e tutte le altre modifiche del permesso per stranieri biometrico

1. Tassa totale: CHF 22

2. Cantone: CHF 22

3. Comune: CHF 0

3b Tassa di 20 franchi

a) Acquisizione e registrazione dei dati biometrici

1. Tassa totale: CHF 20

2. Cantone: CHF 20

3. Comune: CHF 0

3c Tassa di 12.50 franchi

a ***) Acquisizione di un estratto del casellario giudiziale per stranieri minorenni non sposati che possono avvalersi dell'ALC o della Convenzione AELS

1. Tassa totale: CHF 12.50

2. Cantone: CHF 12.50

3. Comune: CHF 0

b ***) Cambio di indirizzo per stranieri minorenni non sposati che possono avvalersi dell'ALC o della Convenzione AELS

1. Tassa totale: CHF 12.50

2. Cantone: CHF 9

3. Comune: CHF 3.50

3d Tassa di 10 franchi

a) Rilascio, produzione, sostituzione e tutte le altre modifiche del permesso per stranieri non biometrico

1. Tassa totale: CHF 10

2. Cantone: CHF 10

3. Comune: CHF 0

a1 ***) Acquisizione e registrazione della fotografia e della firma per il permesso per stranieri non biometrico

1. Tassa totale: CHF 10

2. Cantone: CHF 10

3. Comune: CHF 0

b) Rilascio di una conferma di lavoro

1. Tassa totale: CHF 10

2. Cantone: CHF 10

3. Comune: CHF 0

3e Per stranieri che possono avvalersi dell'ALC o della Convenzione AELS, la tassazione massima per la procedura di permesso e l'emissione e produzione del permesso per stranieri ammonta a complessivi CHF 65.

4 ...

5. Le tasse secondo i paragrafi da 1 a 3 includono le tasse per l'elaborazione dei dati nel ZEMIS.

6. Le autorità migratorie riscuotono tasse proporzionali per

a ***) informazioni scritte, fino ad un massimo di 60 franchi,

b ***) procedure di diritto degli stranieri, fino ad un massimo di 500 franchi.

7. Non riscuotono tasse secondo il paragrafo 6 per procedimenti di diritto degli stranieri che prevedono un allontanamento dalla Svizzera.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. **Qualora cittadine e cittadini stranieri che possono invocare l'accordo sulla libera circolazione delle persone (FZA) o la convenzione AELS presentino una garanzia del permesso ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera a, il permesso di soggiorno temporaneo, di soggiorno o di domicilio è gratuito.**

2. **La cancellazione dall'iscrizione comunale è gratuita.**

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. L'ABEV stipula un accordo speciale con le città di Berna, Bienne e Thun sulla ripartizione delle tariffe.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

Il Regolamento del 29 giugno 1983 sulle Tasse in Materie di Polizia Straniera è abrogato. Sono inoltre abrogati tutti i tariffari emessi dal Consiglio di Governo e dalle autorità comunali in materia di polizia straniera, che sono in contraddizione con il nuovo regolamento.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. Questo regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1988.

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