Testo normativo (9 Articoli)
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
1. Il presente regolamento disciplina in via definitiva le tasse del Cantone e dei comuni per disposizioni e servizi nell'ambito di applicazione della GebV-AIG.
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Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
1. Si applica il GebV-AIG, a meno che il presente regolamento non contenga una disposizione particolare. Rimane riservata l'ulteriore legislazione speciale della Confederazione.
2. Inoltre, si applicano le disposizioni della legislazione sulla gestione delle finanze e delle prestazioni, in particolare il Regolamento del 22 febbraio 1995 sulle tasse dell'amministrazione cantonale (Regolamento sulle Tasse; GebV).
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
3. Se più persone hanno richiesto congiuntamente un servizio, esse sono responsabili in solido.
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
1. Le tariffe si applicano alle persone fisiche.
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
1. L'Ufficio dei Servizi alla Popolazione (ABEV) e i comuni riscuotono le seguenti tasse o ripartiscono il totale della tassa come segue
Tassa di 95 franchi
a) Assicurazione di un permesso o permesso di ingresso
1. Tassa totale: CHF 95
2. Cantone: CHF 95
3. Comune: CHF 0
b) Autorizzazione al rilascio di un visto, rilascio di un visto di ritorno o modifica di un visto
1. Tassa totale: CHF 95
2. Cantone: CHF 95
3. Comune: CHF 0
c) Rilascio di un permesso di soggiorno breve, di soggiorno e di frontiera
1. Tassa totale: CHF 95
2. Cantone: CHF 75
3. Comune: CHF 20
d) Permesso di iniziare un impiego e per il cambio di cantone, impiego e professione
1. Tassa totale: CHF 95
2. Cantone: CHF 95
3. Comune: CHF 0
e) Rilascio di un permesso di domicilio
1. Tassa totale: CHF 95
2. Cantone: CHF 75
3. Comune: CHF 20
1a Tassa di 75 franchi
a) Proroga del permesso di soggiorno breve, di soggiorno e di frontiera
1. Tassa totale: CHF 75
2. Cantone: CHF 60
3. Comune: CHF 15
2. Tassa di 65 franchi
a ***) Rilascio, rinnovo e proroga del permesso di soggiorno breve, di soggiorno e di frontiera per stranieri che possono avvalersi dell'ALC o della Convenzione del 4 gennaio 1960 relativa alla creazione dell'Associazione europea di libero scambio, di seguito denominata Convenzione AELS
1. Tassa totale: CHF 65
2. Cantone: CHF 45
3. Comune: CHF 20
b ***) Autorizzazione al rilascio di un visto o assicurazione di un permesso per stranieri che possono avvalersi dell'ALC o della Convenzione AELS
1. Tassa totale: CHF 65
2. Cantone: CHF 65
3. Comune: CHF 0
c ***) Permesso di iniziare un impiego o per il cambio di cantone, impiego e professione per stranieri che possono avvalersi dell'ALC o della Convenzione AELS
1. Tassa totale: CHF 65
2. Cantone: CHF 65
3. Comune: CHF 0
d) Proroga del periodo di controllo del permesso per residenti permanenti per la licenza di domicilio
1. Tassa totale: CHF 65
2. Cantone: CHF 45
3. Comune: CHF 20
e) Proroga del periodo durante il quale la licenza di domicilio rimane valida durante il soggiorno all'estero
1. Tassa totale: CHF 65
2. Cantone: CHF 45
3. Comune: CHF 20
f) Ammonizione
1. Tassa totale: CHF 65
2. Cantone: CHF 45
3. Comune: CHF 20
g) Permesso di iniziare un impiego o per il cambio d'impiego per richiedenti asilo
1. Tassa totale: CHF 65
2. Cantone: CHF 65
3. Comune: CHF 0
2a Tassa di 40 franchi
a ***) Verifica di tutte le altre modifiche nel Sistema Centrale di Migrazione (ZEMIS) che portano all'emissione di un nuovo permesso per stranieri
1. Tassa totale: CHF 40
2. Cantone: CHF 32
3. Comune: CHF 8
b) Proroga del permesso per persone ammesse provvisoriamente
1. Tassa totale: CHF 40
2. Cantone: CHF 32
3. Comune: CHF 8
c) Duplicato in caso di perdita o furto
1. Tassa totale: CHF 40
2. Cantone: CHF 32
3. Comune: CHF 8
2b Tassa di 30 franchi
a ***) Rilascio, rinnovo e proroga del permesso di soggiorno breve, di soggiorno, di domicilio e di frontiera per stranieri minorenni non sposati che possono avvalersi dell'ALC o della Convenzione AELS
1. Tassa totale: CHF 30
2. Cantone: CHF 24
3. Comune: CHF 6
b ***) Verifica e registrazione di tutte le altre modifiche nel ZEMIS che non portano all'emissione di un nuovo permesso per stranieri, in particolare il cambio di indirizzo
1. Tassa totale: CHF 30
2. Cantone: CHF 24
3. Comune: CHF 6
3. Tassa di 25 franchi
a ***) ...
b ***) Acquisizione di un estratto del casellario giudiziale
1. Tassa totale: CHF 25
2. Cantone: CHF 25
3. Comune: CHF 0
c ***) Conferma di registrazione per lavoratori autonomi e dipendenti
1. Tassa totale: CHF 25
2. Cantone: CHF 25
3. Comune: CHF 0
d ***) Trattamento delle domande di permesso di ingresso, se l'assicurazione o il permesso di ingresso deve essere rilasciato dal Segretariato di Stato per la Migrazione (SEM)
1. Tassa totale: CHF 25
2. Cantone: CHF 25
3. Comune: CHF 0
e) Rilascio di una conferma
1. Tassa totale: CHF 25
2. Cantone: CHF 25
3. Comune: CHF 0
f ***) Registrazione delle domande di emissione di documenti di viaggio per stranieri senza documenti per conto del SEM
1. Tassa totale: CHF 25
2. Cantone: CHF 25
3. Comune: CHF 0
g) Registrazione della domanda
1. Tassa totale: CHF 25
2. Cantone: CHF 0
3. Comune: CHF 25
h) Controllo della dichiarazione d'obbligo
1. Tassa totale: CHF 25
2. Cantone: CHF 25
3. Comune: CHF 0
3a Tassa di 22 franchi
a) Rilascio, produzione, sostituzione e tutte le altre modifiche del permesso per stranieri biometrico
1. Tassa totale: CHF 22
2. Cantone: CHF 22
3. Comune: CHF 0
3b Tassa di 20 franchi
a) Acquisizione e registrazione dei dati biometrici
1. Tassa totale: CHF 20
2. Cantone: CHF 20
3. Comune: CHF 0
3c Tassa di 12.50 franchi
a ***) Acquisizione di un estratto del casellario giudiziale per stranieri minorenni non sposati che possono avvalersi dell'ALC o della Convenzione AELS
1. Tassa totale: CHF 12.50
2. Cantone: CHF 12.50
3. Comune: CHF 0
b ***) Cambio di indirizzo per stranieri minorenni non sposati che possono avvalersi dell'ALC o della Convenzione AELS
1. Tassa totale: CHF 12.50
2. Cantone: CHF 9
3. Comune: CHF 3.50
3d Tassa di 10 franchi
a) Rilascio, produzione, sostituzione e tutte le altre modifiche del permesso per stranieri non biometrico
1. Tassa totale: CHF 10
2. Cantone: CHF 10
3. Comune: CHF 0
a1 ***) Acquisizione e registrazione della fotografia e della firma per il permesso per stranieri non biometrico
1. Tassa totale: CHF 10
2. Cantone: CHF 10
3. Comune: CHF 0
b) Rilascio di una conferma di lavoro
1. Tassa totale: CHF 10
2. Cantone: CHF 10
3. Comune: CHF 0
3e Per stranieri che possono avvalersi dell'ALC o della Convenzione AELS, la tassazione massima per la procedura di permesso e l'emissione e produzione del permesso per stranieri ammonta a complessivi CHF 65.
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5. Le tasse secondo i paragrafi da 1 a 3 includono le tasse per l'elaborazione dei dati nel ZEMIS.
6. Le autorità migratorie riscuotono tasse proporzionali per
a ***) informazioni scritte, fino ad un massimo di 60 franchi,
b ***) procedure di diritto degli stranieri, fino ad un massimo di 500 franchi.
7. Non riscuotono tasse secondo il paragrafo 6 per procedimenti di diritto degli stranieri che prevedono un allontanamento dalla Svizzera.
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
1. **Qualora cittadine e cittadini stranieri che possono invocare l'accordo sulla libera circolazione delle persone (FZA) o la convenzione AELS presentino una garanzia del permesso ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera a, il permesso di soggiorno temporaneo, di soggiorno o di domicilio è gratuito.**
2. **La cancellazione dall'iscrizione comunale è gratuita.**
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
1. L'ABEV stipula un accordo speciale con le città di Berna, Bienne e Thun sulla ripartizione delle tariffe.
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
Il Regolamento del 29 giugno 1983 sulle Tasse in Materie di Polizia Straniera è abrogato. Sono inoltre abrogati tutti i tariffari emessi dal Consiglio di Governo e dalle autorità comunali in materia di polizia straniera, che sono in contraddizione con il nuovo regolamento.
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1988.