Ufficio dei servizi alla popolazione (OILFAE)
Indice delle disposizioni (18)
Testo normativo (18 Articoli)
1. L'Ufficio dei Servizi alla Popolazione (USP) è l'autorità competente della Direzione della Sicurezza per l'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e sull'integrazione (Legge sugli Stranieri e sull'Integrazione, LStrI)[2].
La Polizia Cantonale è responsabile dell'esecuzione della legislazione sugli stranieri e sull'asilo, nella misura in cui sia necessario l'uso di misure o coercizioni di polizia.
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Status di soggiorno | UE/AELS, LEtr | Notifica di trasloco digitale, nel Cantone | Notifica di trasloco digitale, tra Cantoni in entrata | Notifica di trasloco digitale, tra Cantoni in uscita
Permesso B | UE/AELS | sì | sì | sì
Permesso C | UE/AELS | sì | sì | sì
Permesso Ci | UE/AELS | sì | no | sì
Permesso G | UE/AELS | no | no | no
Permesso L | UE/AELS | sì | sì | sì
Permesso B | LEtr | sì | no | sì
Permesso C | LEtr | sì | no | sì
Permesso Ci | LEtr | sì | no | sì
Permesso F | LEtr | sì | no | no
Permesso G | LEtr | no | no | no
Permesso L | LEtr | sì | no | sì
Permesso N | LEtr | no | no | no
Permesso S | LEtr | no | no | no
1. L'Ufficio per l'Economia (AWI) è l'autorità cantonale competente per il preavviso relativo al mercato del lavoro.
2. Comunica i preavvisi positivi relativi al mercato del lavoro a
a) la richiedente o il richiedente,
b) l'ABEV,
c) le autorità di migrazione delle città di Berna, Bienne e Thun,
d) l'Ufficio per l'Integrazione e gli Affari Sociali (AIS).
3. Il preavviso relativo al mercato del lavoro è vincolante per le autorità di migrazione, tuttavia, la regolamentazione del soggiorno può essere rifiutata per motivi diversi da quelli economici o relativi al mercato del lavoro, nonostante il preavviso positivo.
1. I Comuni
a sostengono l'ABEV nell'adempimento dei suoi compiti,
b sorvegliano la registrazione e la cancellazione dal registro delle persone straniere,
c tengono un registro delle persone straniere registrate presso di loro che necessitano di un permesso ai sensi del diritto degli stranieri,
d comunicano all'ABEV le modifiche dello stato civile delle persone straniere,
e sorvegliano l'osservanza delle disposizioni e delle ordinanze dell'ABEV,
f inoltrano all'ABEV le domande relative al diritto degli stranieri e comunicano le circostanze rilevanti per la decisione, soprattutto per quanto riguarda l'integrazione,
g si pronunciano sulle domande di proroga,
h segnalano all'ABEV le condizioni abitative inaccettabili delle persone straniere,
i conservano le schede di registrazione delle persone in caso di alloggio commerciale per cinque anni.
2. Designano un ufficio competente e lo comunicano all'ABEV.
1. Le autorità migratorie delle città di Berna, Bienne e Thun eseguono la legge sugli stranieri (AIG) nel loro territorio.
2. Esse possono disporre
a) espulsioni,
b) misure coercitive in materia di diritto degli stranieri,
c) l'esecuzione di allontanamenti disciplinati da sanzioni penali.
Persone straniere con residenza in Svizzera possono registrarsi e deregistrarsi digitalmente in modo corrispondente alle disposizioni della legislazione sull'insediamento e il soggiorno degli svizzeri e alle condizioni previste nell'Allegato 1.
1. Nel procedimento di ricorso dinanzi alla Direzione della Sicurezza, alla parte ricorrente può essere richiesto un congruo anticipo delle spese, se non possiede un'autorizzazione ordinaria di soggiorno in Svizzera o se questa è scaduta.
1. L'ABEV è responsabile per la concessione dell'assistenza d'emergenza.
2. Altri uffici cantonali e i comuni indirizzano le persone, conformemente all'articolo 6 della Legge di applicazione cantonale della Legge federale sugli stranieri (EG AIG) e della Legge sull'asilo (AsylG), che richiedono loro assistenza sociale o d'emergenza, all'ABEV.
3. Se un altro cantone è competente per l'esecuzione dell'allontanamento delle persone in base all'articolo 6 capoverso 1 della EG AIG e AsylG, l'ABEV le indirizza a quel cantone.
1. Non è considerato bisognoso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, EG AIG e AsylG, colui che
a possiede somme di denaro contante superiori a 100 franchi o altri beni patrimoniali superiori a 500 franchi,
b, dopo il rilascio dalla detenzione, dispone di crediti provenienti da una retribuzione (peculio) superiori a 100 franchi,
c riceve supporto da terzi, oppure
d non vuole usufruire delle prestazioni offerte.
2. L'ABEV rispetta le disposizioni della legislazione sull'assicurazione malattia.
1. L'ABEV sostiene i costi per la concessione dell'assistenza d'urgenza
a) ai richiedenti asilo respinti a partire dal giorno della concessione della richiesta di assistenza d'urgenza,
b) per i neonati di persone che percepiscono assistenza d'urgenza a partire dal giorno della nascita.
2. La copertura dei costi dura fino al giorno in cui
a) la persona lascia definitivamente la Svizzera o lascia il paese senza controllo,
b) la persona viene trattenuta dalla polizia per l'esecuzione dell'espulsione,
c) viene rilasciato un permesso di soggiorno o sorge un diritto legale a tale permesso, oppure
d) la persona decede.
1. L'ABEV può erogare un pagamento in contanti al posto delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b, della legge EG AIG e AsylG.
2. Il pagamento in contanti è graduato in base alla dimensione del nucleo familiare o del nucleo domestico e ammonta per giorno
| Numero di persone | Per persona (CHF) | Per nucleo familiare o domestico (CHF) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10.00 * | 10.00 * |
| 2 | 10.00 * | 20.00 * |
| 3 | 10.00 * | 30.00 * |
| 4 | 9.50 * | 38.00 * |
| 5 | 9.00 * | 45.00 * |
| 6 | 8.50 * | 51.00 * |
| 7 | 8.00 * | 56.00 * |
3. Il pagamento in contanti viene effettuato, in caso di soggiorno in un alloggio collettivo, almeno settimanalmente.
1. Le entità pubbliche o private che, su incarico dell'ABEV, erogano l'assistenza d'emergenza, possiedono, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 11 paragrafo 1 EG AIG e AsylG
a) un piano operativo e di sicurezza,
b) un regolamento interno,
c) un piano per lo sviluppo e la garanzia della qualità,
d) un organigramma e un elenco del personale,
e) personale sufficiente per assicurare un funzionamento 24 ore su 24,
f) un'assicurazione di responsabilità civile aziendale adeguata.
2. Forniscono all'ABEV, entro i termini stabiliti, tutte le informazioni necessarie per la gestione dell'offerta, la garanzia della qualità e la verifica dei costi delle prestazioni.
3. Le competenze professionali richieste ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 1 lettera a EG AIG e AsylG sono soddisfatte in particolare da chi possiede una formazione professionale conclusa nel campo sociale o un'esperienza lavorativa pluriennale nello stesso ambito.
1. Nell’esercizio delle strutture di accoglienza collettiva ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera a, della legge, si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui agli articoli 37 e 38 del regolamento del 20 maggio 2020 sull’assistenza sociale nel settore dell’asilo e dei rifugiati (SAFV).
2. Il regolamento interno della struttura di accoglienza collettiva deve essere sottoposto all'Agenzia per l’assistenza sociale (ABEV) per l’approvazione.
3. Gli episodi che riguardano la sicurezza nella e intorno alla struttura di accoglienza collettiva devono essere immediatamente segnalati dalla persona responsabile all’ABEV e, in caso di reati procedibili d’ufficio, alla polizia cantonale.
1. Misure e sistemazioni speciali ai sensi dell'Articolo 17 EG AIG e AsylG devono rispettare le disposizioni della legislazione speciale.
È garantito l'accesso tempestivo all'assistenza sanitaria.
Non esiste libera scelta del medico.
1. I seguenti decreti sono abrogati
a. Regolamento d'introduzione del 14 ottobre 2009 alla legge sugli stranieri e alla legge sull'asilo (EV AuG e AsylG),
b. Regolamento direttoriale del 29 aprile 2010 sulla determinazione delle prestazioni di assistenza sociale per persone nell'ambito dell'asilo.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1° luglio 2020.