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122.20 LILFAEEGAIGEASYLGLFAE CH-BE

Oggetto (LILFAE)

57 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (57)

Art. 1 Legge introduttiva alla legge sugli stranieri e all'integrazione nonché alla legge sull'asilo (EG AIG e AsylG) Art. 2 Legge d'Introduzione alla Legge sugli Stranieri e sull'Integrazione nonché alla Legge sull'Asilo (EG AIG e AsylG) Art. 3 Legge d'introduzione alla legge sugli stranieri e l'integrazione nonché alla legge sull'asilo (EG AIG e AsylG) - Compiti del Cantone Art. 4 Legge d'Intoduzione alla Legge sugli Stranieri e d'Integrazione nonché alla Legge sull'Asilo (EG AIG e AsylG) Art. 5 Legge di introduzione alla legge sugli stranieri e sull'integrazione nonché alla legge sull'asilo (EG AIG e AsylG) - Supervisione Art. 5a Legge di introduzione alla legge sugli stranieri e sull'integrazione nonché alla legge sull'asilo (EG AIG e AsylG) Art. 6 Legge introduttiva alla legge sugli stranieri e sull'integrazione nonché alla legge sull'asilo (EG AIG e AsylG) Art. 7 Legge di Introduzione alla Legge sugli Stranieri e sull'Integrazione nonché alla Legge sull'Asilo (EG AIG e AsylG) - Doveri Art. 8 Legge di introduzione alla legge sugli stranieri e sull'integrazione nonché alla legge sull'asilo (EG AIG e AsylG) Art. 9 Legge d'Introduzione alla Legge sugli Stranieri e sull'Integrazione nonché alla Legge sull'Asilo (EG AIG e AsylG) Art. 10 Legge d'introduzione alla legge sugli stranieri e sull'integrazione nonché alla legge sull'asilo (EG AIG e AsylG) Art. 11 Legge d'Introduzione alla Legge sugli Stranieri e sull'Integrazione nonché alla Legge sull'Asilo (EG AIG e AsylG) Art. 12 Legge di introduzione alla legge sugli stranieri e sull'integrazione e alla legge sull'asilo (EG AIG e AsylG) Art. 13 Legge di introduzione alla legge sugli stranieri e sull'integrazione nonché alla legge sull'asilo (EG AIG e AsylG) Art. 14 Legge d'introduzione alla legge sugli stranieri e sull'integrazione nonché alla legge sull'asilo (EG AIG e AsylG) Art. 15 Legge di introduzione alla Legge sugli Stranieri e sull'Integrazione, così come alla Legge sull'Asilo (EG AIG e AsylG) Art. 16 Legge di Introduzione alla Legge sugli Stranieri e sull'Integrazione nonché alla Legge sull'Asilo (EG AIG e AsylG) Art. 17 Legge di introduzione alla legge sugli stranieri e l'integrazione nonché alla legge sull'asilo (EG AIG e AsylG) Art. 17 Legge di introduzione alla legge sugli stranieri e l'integrazione nonché alla legge sull'asilo (EG AIG e AsylG) - Esigenze particolari Art. 18 Legge introduttiva alla legge sugli stranieri e sull'integrazione nonché alla legge sull'asilo (EG AIG e AsylG) - Soluzioni a basso costo Art. 19 Legge di Applicazione della Legge sugli Stranieri e l'Integrazione nonché della Legge sull'Asilo (EG AIG e AsylG) Art. 20 Legge di introduzione alla legge sugli stranieri e sull'integrazione nonché alla legge sull'asilo (EG AIG e AsylG) Art. 21 Legge di introduzione alla legge sugli stranieri e sull'integrazione e alla legge sull'asilo (LEG LIS e LAsi) Art. 22 Legge introduttiva alla legge sugli stranieri e sull'integrazione nonché alla legge sull'asilo (EG AIG e AsylG) Art. 23 Legge Introduttiva alla Legge sugli Stranieri e sull'Integrazione nonché alla Legge sull'Asilo (LG AIG e AsylG) Art. 23a Legge introduttiva alla legge sugli stranieri e l'integrazione nonché alla legge sull'asilo (EG LSI e LA) Art. 23b Legge introduttiva alla legge sugli stranieri e l'integrazione e alla legge sull'asilo (LI AIG e AsylG) Art. 23c Legge d'Introduzione alla Legge sugli Stranieri e l'Integrazione, nonché alla Legge sull'Asilo (EG AIG e AsylG) Art. 23d Legge di introduzione alla legge sugli stranieri e sull'integrazione nonché alla legge sull'asilo (LI LSI e LS) - Diritti e Obblighi Art. 23e Legge d'Introduzione alla Legge sugli Stranieri e sull'Integrazione nonché alla Legge sull'Asilo (EG AIG e AsylG) Art. 24 Legge introduttiva alla legge sugli stranieri e l'integrazione e alla legge sull'asilo (EG AIG e AsylG) Art. 25 Legge d'Introduzione alla Legge sugli Stranieri e sull'Integrazione nonché alla Legge sull'Asilo (LEG AIG e AsylG) Art. 26 Legge introduttiva alla Legge sugli stranieri e sull'integrazione nonché alla Legge sull'asilo (EG AIG e AsylG) - Finanziamento Art. 27 Legge di introduzione alla legge sugli stranieri e sull'integrazione nonché alla legge sull'asilo (EG AIG e AsylG) Art. 27 Legge di introduzione alla legge sugli stranieri e sull'integrazione nonché alla legge sull'asilo (EG AIG e AsylG) - Restituzione Art. 28 Legge introduttiva alla legge sugli stranieri e sull'integrazione nonché alla legge sull'asilo (EG AIG e AsylG) Art. 29 Legge di Introduzione alla Legge sugli Stranieri e sull'Integrazione nonché alla Legge sull'Asilo (EG AIG e AsylG) Art. 30 Legge d'Introduzione alla Legge sugli Stranieri e all'Integrazione nonché alla Legge sull'Asilo (LI AIG e AsiloG) - Procedura Art. 31 Legge introduttiva alla Legge sugli stranieri e l'integrazione e alla Legge sull'asilo (EG AIG e AsylG) Art. 32 Legge d'introduzione alla legge sugli stranieri e sull'integrazione nonché alla legge sull'asilo (EG AIG e AsylG) Art. 33 Legge introduttiva alla legge sugli stranieri e sull'integrazione e alla legge sull'asilo (EG AIG e AsylG) - Diritti degli assegnati Art. 34 Legge d'introduzione alla legge sugli stranieri e l'integrazione nonché alla legge sull'asilo (EG AIG e AsylG) Art. 35 Legge di introduzione alla legge sugli stranieri e sull'integrazione e alla legge sull'asilo (LG Stranieri e Asilo) Art. 36 Legge d'Introduzione alla Legge sugli Stranieri e all'Integrazione nonché alla Legge sull'Asilo (LI LStrI e LAsiloG) - Disposizioni Esecutive Art. 37 Legge di introduzione alla Legge sugli stranieri e sull'integrazione e alla Legge sull'asilo (EG AIG e AsylG) Art. 38 Legge d'introduzione alla legge sugli stranieri e sull'integrazione nonché alla legge sull'asilo (LG AIG e AsilG) Art. 39 Legge introduttiva alla Legge sugli Stranieri e sull'Integrazione nonché alla Legge sull'Asilo (EG AIG e AsylG) Art. 40 Legge introduttiva alla Legge sugli stranieri e sull'integrazione nonché alla Legge sull'asilo (EG AIG e AsylG) - Sistemi di elaborazione dei dati Art. 41 Legge Introduttiva alla Legge sugli Stranieri e l'Integrazione nonché alla Legge sull'Asilo (EG AIG e AsylG) Art. 42 Legge d'introduzione alla legge sugli stranieri e sull'integrazione nonché alla legge sull'asilo (EG AIG e AsylG) Art. 43 Legge d'Introduzione alla Legge sugli Stranieri e l'Integrazione nonché alla Legge sull'Asilo (EG AIG e AsylG) Art. 44 Legge di introduzione alla legge sugli stranieri e sull'integrazione nonché alla legge sull'asilo (LIG AIG e AsylG) Art. 45 Legge introduttiva alla Legge sugli Stranieri e sull'Integrazione nonché alla Legge sull'Asilo (EG AIG e AsylG) Art. 46 Legge di introduzione alla legge sugli stranieri e sull'integrazione, nonché alla legge sull'asilo (EG AIG e AsylG) Art. 47 Legge di Introduzione alla Legge sugli Stranieri e sull'Integrazione nonché alla Legge sull'Asilo (EG AIG e AsylG) - Contratti di prestazione Art. 48 Legge di introduzione alla legge sugli stranieri e sull'integrazione nonché alla legge sull'asilo (EG AIG e AsylG) Art. 49 Legge d'Introduzione alla Legge sugli Stranieri e sull'Integrazione nonché alla Legge sull'Asilo (EG AIG e AsylG) Art. 50 Legge introduttiva alla Legge sugli Stranieri e sull'Integrazione nonché alla Legge sull'Asilo (EG AIG e AsylG) Art. 51 Legge d'introduzione alla legge sugli stranieri e sull'integrazione nonché alla legge sull'asilo (EG AIG e AsylG)

Testo normativo (57 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questa legge disciplina l'esecuzione dell'AIG e dell'AsylG a livello cantonale.

2. Per la concessione dell'assistenza sociale nel settore dell'asilo e dei rifugiati si applicano le disposizioni della legge del 3 dicembre 2019 sull'assistenza sociale nel settore dell'asilo e dei rifugiati (SAFG)[6].

1. Disposizioni Generali

1. Questo legge mira

a) all'efficace esecuzione dell'AIG,

b) alla garanzia dell'assistenza costituzionale di emergenza per le persone bisognose ai sensi dell'articolo 6 comma 1,

c) all'esecuzione coerente e rapida dell'espulsione delle persone ai sensi dell'articolo 6 comma 1,

d) alla promozione dell'uscita volontaria delle persone senza permesso di soggiorno e diritto di permanenza o prospettive corrispondenti,

e) all'emanazione di disposizioni riguardanti le autorizzazioni all'attività lavorativa e i casi di rigore secondo le possibilità del Cantone.

Compiti e competenze nell'esecuzione della LIA

1. L'autorità competente della Direzione della Sicurezza esegue la LStrI, a meno che questa o un'altra legge non preveda competenze diverse.

2. L'autorità competente della Direzione dell'Economia, dell'Energia e dell'Ambiente adotta le decisioni preliminari in materia di mercato del lavoro. Il Consiglio di Stato può assegnarle ulteriori compiti attinenti a questo contesto.

3. Il Consiglio di Stato designa, mediante regolamento, le autorità competenti per l'esecuzione della LStrI all'interno della Direzione della Sicurezza e della Direzione dell'Economia, dell'Energia e dell'Ambiente.

Compiti e Competenza nell'Esecuzione dell'AIG

1. I comuni supportano le autorità cantonali nell'esecuzione dell'AIG.

2. Il Consiglio di Stato designa i singoli compiti mediante decreto.

Compiti e Competenza nell'Esecuzione dell'AIG

L'autorità competente della Direzione della Sicurezza esercita la supervisione tecnica sui comuni.

Essa assicura un'applicazione del diritto il più possibile uniforme e può emanare direttive.

Segnalazioni di nuclei familiari collettivi

1. Le disposizioni relative alle comunicazioni dei nuclei collettivi secondo le normative sulla domiciliazione e il soggiorno degli svizzeri si applicano anche alle persone straniere.

Assistenza d'emergenza per le persone nel settore dell'asilo - Principi

1. Le seguenti persone sono escluse dall'assistenza sociale e hanno diritto, su richiesta, all'assistenza d'emergenza se sono bisognose

a) Persone con una decisione di espulsione definitiva, per le quali è stato fissato un termine di uscita e il cui termine è scaduto secondo l'articolo 38 paragrafo 2 SAFG,

b) Persone che attraversano una procedura ai sensi dell'articolo 82 paragrafo 2 AsylG.

2. È bisognoso chi

a) non è in grado di provvedere sufficientemente o tempestivamente al proprio sostentamento con mezzi propri e

b) non è in grado di ricevere aiuto da terzi sufficientemente o tempestivamente.

Assistenza d'emergenza per le persone nel settore dell'asilo - Principi

1. Le persone ai sensi dell'Articolo 6 comma 1 devono

a) seguire le istruzioni,

b) collaborare in tutte le attività ufficiali delle autorità, in particolare nella fornitura di documenti d'identità,

c) fornire all'autorità competente le informazioni necessarie sulle loro condizioni personali ed economiche ed informare immediatamente e spontaneamente di eventuali cambiamenti,

d) rispettare il regolamento interno nel luogo di alloggio,

e) astenersi da qualsiasi comportamento che disturbi o metta in pericolo la convivenza ordinata nel luogo di alloggio,

f) svolgere i lavori comunitari e di pulizia a loro assegnati.

2. Assistenza d'urgenza per le persone nel settore dell'asilo - Esecuzione - Competenza e Procedura

1. Il Consiglio di Governo designa mediante regolamento l'ufficio competente della Direzione della Sicurezza per la concessione dell'assistenza d'emergenza.

2. Stabilisce mediante regolamento i requisiti per l'accesso all'assistenza d'emergenza e la procedura per la sua concessione.

2. Assistenza d'urgenza per le persone nel settore dell'asilo - Esecuzione - Competenza e Procedura

1. L'autorità competente della Direzione della Sicurezza richiede all'autorità competente federale, in applicazione dell'Articolo 14 comma 2 e dell'Articolo 45 comma 2bis della Legge sull'Asilo (AsylG), che le persone che ricevono una decisione definitiva di espulsione dopo un processo d'asilo pluriennale possano completare un rapporto di apprendistato esistente. Devono essere rispettate le condizioni del diritto federale.

Assistenza d'emergenza per persone nel settore dell'asilo - Esecuzione - Delegazione di compiti

1. L'autorità competente della Direzione della sicurezza può trasferire, in tutto o in parte, la concessione del soccorso d'emergenza mediante contratti di prestazione a enti pubblici o privati idonei.

Assistenza d'emergenza per persone nel settore dell'asilo - Esecuzione - Attribuzione dei compiti

1. Il trasferimento dei compiti secondo l'articolo 10, paragrafo 1, presuppone che

a. la direzione e il personale dispongano delle competenze professionali necessarie e

b. sia garantita la gestione operativa.

2. Il Consiglio di Stato può stabilire ulteriori requisiti e condizioni per la conclusione di un contratto di prestazione mediante regolamento.

Assistenza d'emergenza per persone nel settore dell'asilo - Esecuzione - Attribuzione dei compiti

1. L'autorità competente della direzione della sicurezza assegna alle entità le persone secondo l'articolo 6 comma 1.

2. Le entità possono emanare disposizioni nell'ambito delle competenze loro assegnate.

3. I reclami sono decisi dalla direzione della sicurezza.

4. Per il resto si applicano le disposizioni della legge del 23 maggio 1989 sulla procedura amministrativa (VRPG).

Assistenza d'emergenza per persone nel settore dell'asilo - Esecuzione - Attribuzione dei compiti

1. Le organizzazioni sono sottoposte alla supervisione dell'ente competente della Direzione della Sicurezza.

2. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli mediante regolamento.

Assistenza d'emergenza per persone nel settore dell'asilo - Esecuzione - Delegazione di compiti

1. L'autorità competente della direzione della sicurezza verifica periodicamente se gli enti gestori soddisfano i requisiti legali e se erogano i loro servizi in modo efficiente e con buona qualità.

Assistenza d'emergenza per persone nel settore dell'asilo - Esecuzione - Attribuzione dei compiti

1. Nella misura in cui sia necessario per l'esercizio della sorveglianza e senza che debbano essere esonerati da eventuali obblighi particolari di segretezza, le entità responsabili sono obbligate a fornire alla competente sezione della Direzione della Sicurezza

a. informazioni,

b. accesso ai documenti,

c. dati sull'operato, la performance e la qualità,

d. segnalazione di modifiche nei requisiti legali per la conclusione di contratti di prestazione,

e. accesso alle strutture private e ai loro locali,

f. ogni supporto necessario per l'esercizio della sorveglianza.

Assistenziale di emergenza per persone nell'ambito dell'asilo - Portata

1. Le prestazioni di aiuto d’urgenza si limitano fondamentalmente al minimo costituzionale.

2. Di norma, sono erogate sotto forma di prestazioni in natura e comprendono

a. l'alloggio in una struttura collettiva,

b. la fornitura di alimenti e la distribuzione di articoli per l'igiene nel limite minimo previsto dalla legislazione sull'assistenza sociale nel settore dell'asilo e dei rifugiati,

c. le prestazioni dell'assicurazione malattia obbligatoria secondo la legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattia (LAMal),

d. indumenti e altri beni materiali in caso di necessità urgente e comprovata.

3. Le prestazioni non sono erogate retroattivamente.

Assistenziale di emergenza per persone nell'ambito dell'asilo - Portata

1. Nel caso di minori non accompagnati e di altre persone particolarmente vulnerabili, le prestazioni di pronto soccorso vengono stabilite individualmente in base alle necessità specifiche, in particolare nell'ambito dell'alloggio e dell'assistenza.

2. Nel caso di minori non accompagnati, si deve tenere conto delle esigenze specifiche e dei requisiti relativi al benessere del bambino.

**Assistenza di emergenza per persone nel settore dell'asilo - Portata**

1. Nell'erogazione del soccorso d'emergenza ai sensi dell'Articolo 16 e delle prestazioni ai sensi dell'Articolo 17, devono essere scelte soluzioni a basso costo.

Assistenza d'emergenza per le persone nel settore dell'asilo - Alloggio in generale

1. L'autorità competente della Direzione della sicurezza si assicura, in collaborazione con la Direzione della salute, degli affari sociali e dell'integrazione nonché con i portatori di interesse, di garantire un numero sufficiente di alloggi temporanei e permanenti adatti per le persone in aiuto d'emergenza e crea riserve adeguate.

2. Si orienta sulle previsioni delle autorità federali relative allo sviluppo delle domande di asilo.

3. I comuni, nonché le o i reggenti distrettuali, vengono coinvolti tempestivamente nella ricerca degli alloggi e partecipano attivamente.

4. Il Consiglio di governo può assegnare alle o ai reggenti distrettuali i compiti secondo il paragrafo 1 e il coordinamento secondo l'articolo 23 paragrafo 1.

Assistenza d'emergenza per le persone nel settore dell'asilo - Alloggio in generale

1. Le misure in situazioni di tensione si conformano all'articolo 30 SAFG.

2. Il Consiglio di Stato tiene conto della necessità di spazio nell'ambito dell'aiuto d'urgenza.

Assistenza d'emergenza per le persone nel settore dell'asilo - Alloggio in generale

1. In situazioni di emergenza si applicano le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione della popolazione e sul servizio civile del 19 marzo 2014 (KBZG)[9].

Assistenza d'emergenza per le persone nel settore dell'asilo - Alloggio in generale

1. I rifugi di emergenza devono, per posizione, dimensioni e caratteristiche,

a) permettere un'adeguata sistemazione delle persone secondo l'articolo 6 comma 1 e

b) costituire unità il più possibile economicamente sensate.

2. Il Consiglio di governo regola i dettagli tramite ordinanza e può stabilire ulteriori criteri per la sistemazione delle persone secondo l'articolo 6 comma 1.

Assistenza d'emergenza per le persone nel settore dell'asilo - Alloggio in generale

1. L'ente competente della Direzione per la sicurezza fornisce ai comuni le informazioni necessarie e coordina la collaborazione.

Assistenza d'emergenza per le persone nel settore dell'asilo - Accoglienza volontaria presso privati

1. Possono essere ospitate privatamente persone singole o famiglie maggiorenni ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1,

a) per le quali l'esecuzione dell'allontanamento non è prevedibile,

b) che hanno presentato la richiesta d'asilo prima del 1 marzo 2019 o che hanno ricevuto una decisione negativa definitiva in merito alla richiesta d'asilo con allontanamento nell'ambito della procedura d'asilo estesa ai sensi dell'articolo 26d della Legge sull'Asilo più di due anni fa, e

c) che rispettano i loro obblighi ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 1.

2. Il termine di due anni di cui al paragrafo 1 lettera b può essere ridotto qualora siano coinvolte famiglie con bambini minorenni.

3. I privati possono ospitare persone ai sensi del paragrafo 1, con il consenso dell'ufficio competente della direzione della sicurezza, volontariamente e senza compenso nello stesso nucleo familiare o allo stesso indirizzo, se

a) dispongono di spazio abitativo sufficiente,

b) godono di buona reputazione sia in ambito penale che finanziario,

c) è garantita in ogni momento la possibilità di contatto con la persona ai sensi del paragrafo 1 da parte dell'ufficio competente della direzione della sicurezza,

d) l'esecuzione dell'allontanamento non è resa più difficoltosa.

4. In ogni nucleo familiare o indirizzo può essere ospitata solo una persona singola o un nucleo familiare.

Assistenza d'emergenza per le persone nel settore dell'asilo - Accoglienza volontaria presso privati

Non esiste alcun diritto a un alloggio presso privati.

Assistenza d'emergenza per le persone nel settore dell'asilo - Accoglienza volontaria presso privati

1. Il cantone non è responsabile né per i danni causati dalle persone alloggiate privatamente, né per quelli che queste subiscono a causa dell'alloggio privato.

2. Le persone alloggiate privatamente e i privati stipulano un accordo con l'ufficio competente della direzione della sicurezza, che

a) regola i loro diritti e doveri,

b) prevede un'esclusione di responsabilità come indicato al comma 1,

c) ha una durata massima di sei mesi e può essere prorogata ogni sei mesi,

d) può essere sciolta da loro senza preavviso.

Assistenza d'emergenza per le persone nel settore dell'asilo - Accoglienza volontaria presso privati

1. Persone alloggiate privatamente

a) ricevono un'erogazione in contanti al posto delle prestazioni materiali ai sensi dell'Articolo 16 comma 2 lettera b,

b) sono assicurate ai sensi dell'Articolo 16 comma 2 lettera c,

c) osservano i doveri loro imposti dalla legge e dal regolamento.

2. L'autorità competente della Direzione della Sicurezza stabilisce la forma e la periodicità dell'erogazione in contanti individualmente. Di norma, l'erogazione avviene mensilmente.

Assistenza d'emergenza per le persone nel settore dell'asilo - Accoglienza volontaria presso privati

1. Se le persone ospitate privatamente o i privati non soddisfano, in tutto o in parte, i requisiti per un'accoglienza privata o i loro obblighi, o non li soddisfano più, l'autorità competente della Direzione della Sicurezza può risolvere l'accordo senza preavviso.

**Assistenza d'emergenza per le persone nell'ambito dell'asilo - Costi**

1. Il cantone corrisponde ai comuni ospitanti un'indennità adeguata per l'utilizzo delle strutture comunali nell'accoglienza delle persone ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

**1. Assistenza d'emergenza per le persone nel settore dell'asilo - Costi** 1. **Definizione di Assistenza d'Emergenza** L'assistenza d'emergenza nel contesto dell'asilo si riferisce agli aiuti forniti ai richiedenti asilo le cui domande sono state respinte e che sono tenuti a lasciare il paese. Questo tipo di assistenza è limitato a soddisfare i bisogni essenziali come cibo, alloggio e cure mediche urgenti. 2. **Responsabilità Finanziaria** Le autorità locali sono responsabili della copertura dei costi relativi all'assistenza d'emergenza. Tuttavia, i fondi possono essere rimborsati dal governo federale attraverso vari programmi di supporto e sussidi. Le modalità di rimborso e gli importi specifici sono definiti da regolamenti governativi. 3. **Procedura di Richiesta** L'accesso all'assistenza d'emergenza richiede la presentazione di una richiesta formale alle autorità competenti. La richiesta deve includere prove adeguate della necessità e dettagli sull'attuale situazione finanziaria del richiedente. 4. **Monitoraggio e Relazione** Le autorità incaricate della distribuzione dell'assistenza d'emergenza devono mantenere registri dettagliati delle spese e dell'assistenza fornita. Questi registri devono essere presentati per la revisione periodica da parte degli enti di controllo per garantire l'uso corretto dei fondi. 5. **Limitazioni e Termini** L'assistenza d'emergenza è progettata per essere temporanea e deve cessare una volta che il richiedente asilo ha lasciato legalmente il paese o ha ottenuto un altro tipo di permesso di soggiorno. Le misure devono essere in atto per garantire la conclusione tempestiva dell'assistenza. Ogni sezione di questo documento è soggetta a interpretazioni da parte delle autorità competenti e può essere modificata in conformità con le leggi vigenti.

1. Chi assiste o fornisce cure mediche alle persone secondo l'Articolo 6 comma 1 senza l'incarico del Cantone non ha diritto al rimborso dei costi.

2. Le prestazioni per le emergenze mediche possono essere fatturate all'ufficio competente della direzione della sicurezza.

**Assistenza d'emergenza per le persone nell'ambito dell'asilo - Costi**

1. I costi di emergenza derivanti dall'esecuzione di questa legge ai sensi degli articoli 16 e 17 saranno imputati al fondo di compensazione sociale, nella misura in cui non siano coperti dai contributi della Confederazione.

2. Il Consiglio di Stato autorizza definitivamente le spese per le prestazioni di emergenza ai sensi dell'articolo 16 e per la sicurezza nelle sistemazioni ai sensi dell'articolo 16 comma 2 lettera a. La commissione competente del Gran Consiglio deve essere informata periodicamente in modo adeguato.

3. Per le spese e le prestazioni ai sensi dell'articolo 17 si applicano mutatis mutandis le disposizioni degli articoli 42 e 43 SAFG.

**Assistenza d'emergenza per le persone nell'ambito dell'asilo - Costi**

1. Il rimborso delle prestazioni di assistenza d'emergenza ricevute è disciplinato dalle disposizioni della Legge dell'11 giugno 2001 sull'assistenza sociale pubblica (Legge sull'assistenza sociale, LAS).

Promozione del rimpatrio volontario e assistenza per il ritorno

1. L'autorità competente della Direzione della Sicurezza promuove la partenza volontaria delle persone la cui espulsione è stata confermata in via definitiva e il cui termine di partenza è scaduto.

2. Essa può predisporre offerte di prestazioni speciali per le persone disposte a partire, al fine di prepararle e facilitare il loro ritorno nel paese d'origine.

3. Essa può trasferire del tutto o in parte i compiti secondo i paragrafi 1 e 2 a enti idonei tramite contratti di prestazione. Le disposizioni di cui agli articoli 10 fino a 15 si applicano mutatis mutandis.

Disposizione dell'espulsione e delle misure coercitive

1. L'ordinanza di espulsione, la perquisizione e le misure coercitive elencate negli articoli da 73 a 81 dell'AIG sono di competenza dell'autorità competente della Direzione della Sicurezza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.

2. Nella misura in cui il Consiglio di Governo trasferisce la competenza decisionale in materia di diritto degli stranieri ai comuni ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, anche la competenza per l'ordinanza di espulsione e per le misure coercitive può essere trasferita.

Ordinanza di Espulsione e Misure Coercitive

1. Le misure coercitive devono essere disposte per iscritto e giustificate.

2. Le persone straniere, che vengono incarcerate a causa di una misura coercitiva, devono essere informate in una lingua a loro comprensibile sui motivi della detenzione e sui diritti a loro riconosciuti.

3. I genitori con bambini e adolescenti di età inferiore ai 15 anni non vengono incarcerati.

Ordinanza di Espulsione e Misure Coercitive

1. Autorità giudiziaria competente ai sensi degli articoli 70 e 73 fino a 81 AIG è il tribunale cantonale delle misure coercitive.

2. Le decisioni del tribunale cantonale delle misure coercitive possono essere impugnate mediante ricorso al tribunale amministrativo.

3. Il procedimento davanti al tribunale amministrativo si svolge, fatte salve le seguenti disposizioni, secondo la VRPG

a) Il termine per il ricorso è di dieci giorni.

b) Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Attuazione delle misure coercitive detentive del diritto degli stranieri

1. L'autorità competente della Direzione della sicurezza esegue le misure coercitive privative della libertà previste dal diritto degli stranieri in locali idonei.

2. Le disposizioni della legislazione sull'esecuzione delle pene trovano applicazione, nella misura in cui sono compatibili con lo scopo della privazione della libertà e non siano previste regolamentazioni particolari successivamente.

Attuazione delle misure coercitive detentive del diritto degli stranieri

1. Gli internati hanno diritto ad almeno un'ora di permanenza all'aperto al giorno.

2. A meno che non sussistano motivi di sicurezza e ordine contrari, gli internati hanno altresì diritto a

a) alloggio in comune e contatti sociali,

b) contatti telefonici e scritti non sorvegliati con l'esterno e ricezione di visite non sorvegliate.

3. Se la detenzione dura più di due mesi, agli internati viene offerto un lavoro adeguato.

4. Nella regolamentazione dell'esecuzione si devono tenere in considerazione i bisogni delle persone ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, e delle famiglie con bambini.

Attuazione delle misure coercitive detentive del diritto degli stranieri

1. Le disposizioni della legislazione sull'esecuzione penale riguardanti sicurezza e ordine sono applicabili, nella misura in cui sono compatibili con lo scopo della privazione della libertà.

2. Gli articoli 28, 30 e 40 della legge del 23 gennaio 2018 sull'esecuzione penale (Legge sull'esecuzione penale, LEP) non sono applicabili.

**Esecuzione delle misure coercitive privative della libertà nel diritto degli stranieri**

1. Contro i provvedimenti della direzione dell'istituto di esecuzione, gli internati possono presentare ricorso presso la Direzione della Sicurezza.

2. Le decisioni della Direzione della Sicurezza possono essere impugnate con ricorso presso il Tribunale Amministrativo.

3. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Attuazione delle misure coercitive detentive del diritto degli stranieri

1. Il Consiglio di Stato regola i dettagli tramite regolamento.

Protezione dei Dati

1. Le autorità competenti del Cantone e dei Comuni per l'esecuzione dei compiti ai sensi di questa legge, nonché le organizzazioni incaricate di compiti ai sensi di questa legge, possono trattare o far trattare dati personali, compresi i dati particolarmente sensibili, di cittadine e cittadini stranieri, nonché di terzi coinvolti in procedimenti ai sensi di questa legge, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento dei loro compiti legali.

Protezione dei Dati

1. Le autorità del Cantone e dei comuni responsabili dell'attuazione di questa legge, nonché le istituzioni incaricate di compiti ai sensi di questa legge, possono divulgare, per l'esecuzione di questa legge, dati personali trattati, inclusi dati personali particolarmente sensibili, a singoli casi tra di loro e ad altre autorità, se i dati sono necessari per il destinatario per adempiere al loro compito legale.

2. Per il resto, la divulgazione di dati personali da parte delle autorità competenti per l'attuazione di questa legge è disciplinata dalle disposizioni in materia di diritto degli stranieri e dell'asilo del diritto federale e della legislazione cantonale sulla protezione dei dati.

Protezione dei Dati

1. Le disposizioni dell'SHG concernenti il segreto professionale, le comunicazioni alle autorità e ai privati, così come gli obblighi di informazione, si applicano per analogia nell'esecuzione dell'assistenza d'urgenza ai sensi di questa legge.

Protezione dei Dati

1. I dati personali relativi alla concessione dell'aiuto urgente e dell'aiuto per il rimpatrio sono trattati nel sistema di elaborazione dati conformemente all'articolo 48 SAFG.

2. Per il funzionamento, i diritti di accesso elettronico, le responsabilità e la protezione dei dati sono applicabili le disposizioni del SAFG, nonché quelle relative alla sicurezza delle informazioni e alla protezione dei dati.

3. Per i sistemi di elaborazione dei dati per l'esecuzione dell'AIG e dell'AsylG si applicano inoltre le prescrizioni del diritto federale.

**Procedura e Tutela Giuridica**

1. A meno che questo legge non disponga diversamente, il procedimento e la tutela giurisdizionale sono disciplinati dalle disposizioni del VRPG.

2. I ricorsi contro la riallocazione di persone da sistemazioni speciali ai sensi dell'articolo 17, comma 1, in alloggi ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a, non hanno effetto sospensivo.

Disposizioni di Esecuzione

1. Il Consiglio di Stato emana le disposizioni esecutive necessarie per l'attuazione di questa legge.

Disposizioni transitorie - Esecuzione della LDI

1. Il Consiglio di governo può prevedere tramite ordinanza che i comuni, ai quali la competenza decisionale per l'esecuzione del AIG è stata trasferita, in tutto o in parte, tramite ordinanza prima dell'entrata in vigore di questa legge, possano continuare a esercitare tale competenza, purché dispongano delle risorse e delle conoscenze necessarie.

2. Non esiste alcun diritto legale al trasferimento di compiti secondo il paragrafo 1. Un eventuale trasferimento non sarà compensato dal Cantone.

3. Contro le decisioni dei comuni si può presentare ricorso alla direzione della sicurezza. Per il resto, il procedimento di ricorso segue le disposizioni del VRPG.

Disposizioni transitorie - Esecuzione della LDI

1. Con il trasferimento di competenze ai sensi dell'articolo 43 capoverso 1, i comuni che, al 31 dicembre 2007, disponevano di un corpo di polizia comunale, possono, per l'esecuzione dell'AIG e in coordinamento con la polizia cantonale, condurre interrogatori ai sensi dell'articolo 142 capoverso 2 del Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) rispettando le disposizioni procedurali penali e, a tal fine, emettere convocazioni di polizia ai sensi dell'articolo 206 CPP.

2. I dipendenti dei comuni che eseguono misure ai sensi del capoverso 1 devono possedere una formazione di polizia o una formazione equivalente. Devono essere segnalati all'ufficio competente della direzione della sicurezza.

Disposizioni Transitorie - Concessione dell'Assistenza d'Emergenza

1. L'autorità competente della Direzione della Sicurezza verifica, entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge, la situazione delle persone secondo l'articolo 6 comma 1, che ricevono aiuti di emergenza significativamente superiori rispetto all'entità delle prestazioni previste dall'articolo 16 commi 1 e 2, in particolare perché sono alloggiate in strutture individuali o in strutture specializzate.

2. Fino al completamento della verifica, le persone secondo l'articolo 6 comma 1 possono rimanere nell'alloggio speciale.

3. I ricorsi contro i trasferimenti non hanno effetto sospensivo.

Disposizioni Transitorie - Concessione dell'Assistenza d'Emergenza

I contratti di prestazione conclusi secondo il diritto precedente conservano la loro validità fino alla cessazione convenuta contrattualmente, anche dopo l'entrata in vigore di questa legge.

Disposizioni Transitorie - Concessione dell'Assistenza d'Emergenza

1. Lo spostamento degli oneri tra il Cantone e i Comuni di un milione di franchi all'anno, come conseguenza della disposizione all'articolo 26, comma 1, sarà conteggiato nel riequilibrio degli oneri secondo l'articolo 29b della legge del 27 novembre 2000 sul riequilibrio finanziario e degli oneri (FILAG) dal momento dell'entrata in vigore di questa legge.

Disposizioni finali

1. I seguenti atti normativi vengono modificati

a) Legge dell'11 giugno 2009 sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG)[[14]](#enumeration_itemtext_content_fn_2872764_2_14_c),

b) Legge sulla scuola elementare del 19 marzo 1992 (VSG)[[15]](#enumeration_itemtext_content_fn_2872765_2_15_c),

c) Legge del 27 novembre 2000 sul pareggio finanziario e degli oneri (FILAG)[[16]](#enumeration_itemtext_content_fn_2872766_2_16_c).

Disposizioni finali

La legge d'introduzione del 20 gennaio 2009 alla legge sugli stranieri e alla legge sull'asilo (EG AuG e AsylG; BSG 122.20) viene abrogata.

Disposizioni finali

1. Il Consiglio di governo determina la data dell'entrata in vigore.

2. Coordina l'entrata in vigore con l'entrata in vigore del SAFG.

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