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121.1 KBÜGLDCLCIT CH-BE

Oggetto (KBÜG)

33 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (33)

Art. 1 Legge sul diritto di cittadinanza cantonale e comunale (Legge cantonale sulla cittadinanza, LCit) Art. 2 Legge sulla cittadinanza cantonale e comunale (Legge cantonale sulla cittadinanza, LCit) Art. 3 Legge sui diritti di cittadinanza del Cantone e del Comune (Legge Cantonale sulla cittadinanza, LCCC) Art. 4 Legge sui diritti civici cantonali e comunali (Legge cantonale sui diritti civici, LcDC) Art. 5 Legge sul diritto di cittadinanza cantonale e comunale (Legge cantonale sui diritti di cittadinanza, LCdC) - Bambino esposto Art. 6 Legge sulla cittadinanza cantonale e comunale (Legge cantonale sulla cittadinanza, LCC) Art. 7 Legge sulla cittadinanza cantonale e comunale (Legge cantonale sulla cittadinanza, LCit) Art. 8 Legge sulla cittadinanza cantonale e comunale (Legge cantonale sulla cittadinanza, LCC) - Procedura a livello cantonale Art. 9 Legge sulla cittadinanza cantonale e comunale (Legge cantonale sulla cittadinanza, KBüG) Art. 10 Legge sulla cittadinanza cantonale e comunale (Legge cantonale sulla cittadinanza, LCit) Art. 11 Legge sulla cittadinanza cantonale e comunale (Legge sulla cittadinanza cantonale, LCC) Art. 12 Legge sulla cittadinanza cantonale e comunale (Legge cantonale sulla cittadinanza, KBüG) Art. 13 Legge sulla cittadinanza cantonale e comunale (Legge cantonale sulla cittadinanza, LCantC) Art. 14 Legge sulla cittadinanza cantonale e comunale (Legge cantonale sulla cittadinanza, LCC) Art. 15 Legge sulla cittadinanza cantonale e comunale (Legge cantonale sulla cittadinanza, LCit) Art. 16 Legge sulla cittadinanza cantonale e comunale (Legge cantonale sulla cittadinanza, KBüG) - Procedura a livello cantonale Art. 17 Legge sulla cittadinanza cantonale e comunale (Legge cantonale sulla cittadinanza, LCC) Art. 18 Legge sulla cittadinanza cantonale e comunale (Legge cantonale sulla cittadinanza, LCC) Art. 19 Legge sulla cittadinanza cantonale e comunale (Legge cantonale sulla cittadinanza, KBüG) - Nessun diritto legale Art. 20 Legge sulla cittadinanza cantonale e comunale (Legge sui diritti di cittadinanza cantonale, KBüG) - Presentazione della domanda Art. 21 Legge sulla cittadinanza cantonale e comunale (Legge cantonale sulla cittadinanza, LCC) - Obbligo di collaborazione Art. 22 Legge sulla cittadinanza cantonale e comunale (Legge cantonale sulla cittadinanza, LCit) Art. 23 Legge sulla cittadinanza cantonale e comunale (Legge cantonale sulla cittadinanza, LCC) Art. 24 Legge sulla cittadinanza cantonale e comunale (Legge sulla cittadinanza cantonale, LCC) - Disposizioni procedurali Art. 25 Legge sulla cittadinanza cantonale e comunale (Legge cantonale sulla cittadinanza, LCit) Art. 26 Legge sulla cittadinanza del cantone e del comune (Legge cantonale sulla cittadinanza, LCit) Art. 27 Legge sul diritto di cittadinanza cantonale e comunale (Legge cantonale sulla cittadinanza, LCitt) - Tutela giuridica Art. 28 Legge sulla cittadinanza cantonale e comunale (Legge cantonale sulla cittadinanza, LCit) Art. 29 Legge sulla cittadinanza cantonale e comunale (Legge sulla cittadinanza cantonale, KBüG) Art. 30 Legge sui diritti civici cantonali e comunali (Legge cantonale sui diritti civici, KBüG) Art. 31 Legge sulla cittadinanza del cantone e del comune (Legge cantonale sulla cittadinanza, LCitC) Art. 32 Legge sulla cittadinanza cantonale e comunale (Legge cantonale sulla cittadinanza, LCC) Art. 33 Legge sul diritto di cittadinanza cantonale e comunale (Legge cantonale sulla cittadinanza, LCit)

Testo normativo (33 Articoli)

1. Disposizioni Generali

Questo articolo di legge disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale da parte di cittadini svizzeri e cittadini stranieri, nella misura in cui la Confederazione non abbia adottato una regolamentazione definitiva.

1. Disposizioni Generali

1. Il diritto di cittadinanza cantonale si basa sul diritto di cittadinanza di un comune di residenza, di un comune misto o di un comune d'origine.

2. Il luogo d'origine ai sensi dell'articolo 22 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC)[[4]] è determinato dal diritto di cittadinanza di un comune secondo il paragrafo 1.

1. Disposizioni Generali

Il diritto di cittadinanza è registrato nel registro dello stato civile con il nuovo nome del comune dopo la fusione di singoli comuni residenziali o comuni misti.

I cittadini possono, entro un anno dall'entrata in vigore della fusione, richiedere all'autorità cantonale competente che il nome del comune soppresso venga aggiunto tra parentesi.

Acquisizione e Perdita per Legge

1. Con l'acquisizione del diritto di cittadinanza di un comune di cittadini, le cittadine e i cittadini svizzeri acquisiscono il diritto di cittadinanza del comune di residenza corrispondente o il diritto di cittadinanza del comune d'origine corrispondente, purché questo sia esistito prima dell'entrata in vigore di questa legge.

2. Con la perdita del diritto di cittadinanza del comune di residenza, cessa il diritto di cittadinanza del comune di cittadini corrispondente.

Acquisizione e Perdita per Legge

Il minore di cui non si conoscono le origini, rinvenuto nel cantone, acquisisce la cittadinanza del comune di residenza o del comune misto in cui è stato trovato.

**Acquisizione tramite decisione ufficiale (naturalizzazione ordinaria) - Svizzere e Svizzeri**

1. Gli svizzeri e le svizzere possono, su richiesta, essere ammessi nella cittadinanza di un comune di residenza o di un comune misto, nella cittadinanza borghese di un comune borghese, nonché nella cittadinanza cantonale, se dimostrano un forte legame con il comune.

2. I comuni possono stabilire ulteriori requisiti tramite regolamento.

**Acquisizione tramite decisione ufficiale (naturalizzazione ordinaria) - Svizzere e Svizzeri**

La domanda di naturalizzazione deve essere presentata al Comune di residenza o al Comune misto. La domanda di naturalizzazione deve essere presentata al Comune borghese.

Il Comune verifica se siano soddisfatte le condizioni comunali e cantonali.

In caso affermativo, il Comune garantisce il diritto di cittadinanza comunale o il diritto municipale e trasmette la domanda per l'ulteriore trattamento all'autorità cantonale competente.

**Acquisizione tramite decisione ufficiale (naturalizzazione ordinaria) - Svizzere e Svizzeri**

L'autorità cantonale competente si limita a un esame formale della domanda.

Se i requisiti sono soddisfatti, essa approva la decisione comunale e concede la cittadinanza cantonale, a condizione che la cittadinanza svizzera non sia già posseduta.

**Acquisto per decisione amministrativa (naturalizzazione ordinaria) - Svizzeri e Svizzere**

1. L'acquisizione del diritto di cittadinanza comunale o del diritto di cittadinanza diventa efficace solo con l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

2. Il comune e l'autorità cantonale competente trattano la domanda entro un termine ragionevole.

**Acquisizione tramite decreto amministrativo (naturalizzazione ordinaria) - Stranieri e Straniere**

1. Gli stranieri possono essere ammessi, su richiesta, alla cittadinanza di un comune di residenza o di un comune misto e alla cittadinanza cantonale, se soddisfano i requisiti per il rilascio del permesso di naturalizzazione federale, nonché quelli previsti dall'articolo 7 della Costituzione cantonale e dalla legislazione cantonale sulla cittadinanza.

2. I comuni possono stabilire requisiti ulteriori tramite regolamento.

Acquisizione tramite decreto amministrativo (naturalizzazione ordinaria) - Cittadine e cittadini stranieri

1. Gli stranieri devono avere avuto, al momento della presentazione della domanda, una residenza ininterrotta di almeno due anni ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, BüG nel comune in cui richiedono la naturalizzazione (comune di naturalizzazione).

2. Devono possedere un permesso di soggiorno permanente.

Acquisizione tramite decreto amministrativo (naturalizzazione ordinaria) - Cittadine e cittadini stranieri

1. L'integrazione è considerata riuscita quando gli stranieri

a) soddisfano i requisiti pertinenti del diritto federale,

b) sono familiari con le condizioni di vita svizzere e locali,

c) non hanno ricevuto prestazioni di assistenza sociale nei dieci anni precedenti la presentazione della domanda e durante la procedura di naturalizzazione, a meno che le prestazioni ricevute siano state completamente restituite,

d) possiedono buone competenze orali e scritte nella lingua ufficiale del distretto amministrativo del comune di naturalizzazione, fermo restando che i comuni possono, per regolamento, ammettere conoscenze corrispondenti dell'altra lingua ufficiale.

2. Alla situazione degli stranieri che non possono soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) a d), a causa di una disabilità o di una malattia persistente o per altre rilevanti circostanze personali, si deve tenere conto in modo adeguato nei casi chiaramente motivati.

Acquisizione mediante decisione amministrativa (naturalizzazione ordinaria) - Cittadini stranieri

1. I comuni verificano i requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b e d, mediante una prova. Possono affidare questo compito a terzi.

Acquisizione tramite decreto amministrativo (naturalizzazione ordinaria) - Cittadine e cittadini stranieri

1. Le cittadine e i cittadini stranieri iscritti nel sistema informativo del casellario giudiziale VOSTRA non possono essere naturalizzati secondo le disposizioni della Confederazione.

2. Le pene e le misure basate sulla legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Legge sul diritto penale minorile, LDPM), che non sono iscritte nel sistema informativo del casellario giudiziale VOSTRA, devono essere adeguatamente considerate.

3. Le condanne all'estero sono considerate in modo corrispondente.

Acquisizione tramite decreto amministrativo (naturalizzazione ordinaria) - Stranieri e Straniere

1. La domanda di naturalizzazione deve essere presentata al comune di residenza o al comune misto. Questo verifica se sono soddisfatti i requisiti comunali, cantonali e federali.

2. L'autorità cantonale competente comunica al comune, su richiesta di quest'ultimo, se i requisiti ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 1 sono soddisfatti.

3. Se i requisiti comunali, cantonali e federali sono soddisfatti, il comune garantisce la cittadinanza comunale e inoltra la domanda all'autorità cantonale competente per ulteriori trattamenti.

Acquisizione tramite decreto amministrativo (naturalizzazione ordinaria) - Cittadine e cittadini stranieri

La competente autorità cantonale verifica se sono soddisfatti i requisiti cantonali e federali per la naturalizzazione.

Se ciò è il caso, garantisce il diritto di cittadinanza cantonale e ottiene l'autorizzazione alla naturalizzazione da parte della Confederazione, prima che l'autorità cantonale di naturalizzazione decida secondo l'articolo 22, comma 3.

Acquisizione tramite decisione amministrativa (naturalizzazione ordinaria) - Cittadine e cittadini stranieri

1. Se viene negata la concessione della cittadinanza cantonale o l'autorizzazione alla naturalizzazione federale, decadrà la promessa della cittadinanza comunale.

2. L'acquisizione della cittadinanza comunale e quindi della cittadinanza svizzera diventa effettiva solo con la concessione della cittadinanza cantonale.

3. Il comune e l'autorità cantonale competente trattano la richiesta entro un lasso di tempo ragionevole.

Acquisizione per Decisione delle Autorità (Naturalizzazione Ordinaria) - Diritto di Cittadinanza Onoraria e Diritti del Cittadino Onorario

1. I comuni, i comuni misti e i comuni borghesi possono conferire la cittadinanza onoraria ovvero il diritto di cittadinanza onoraria a persone che hanno fornito un contributo particolarmente meritevole alla comunità.

2. La cittadinanza onoraria ovvero il diritto di cittadinanza onoraria non producono effetti giuridici.

Acquisto tramite decisione amministrativa (naturalizzazione ordinaria) - Disposizioni comuni

Non esiste alcun diritto legale alla cittadinanza e naturalizzazione.

Acquisto per Decisione Amministrativa (Naturalizzazione Ordinaria) - Disposizioni Comuni

1. Le persone che sono coniugate o vivono in un'unione registrata possono presentare la domanda singolarmente o congiuntamente.

2. I minori sono di norma inclusi nella domanda dei genitori o di un genitore se

a. al momento della presentazione della domanda sono minorenni,

b. vivono insieme ai genitori o al genitore e

c. esiste il consenso delle persone titolari della responsabilità genitoriale.

3. I minorenni e coloro soggetti a tutela, la cui capacità d'agire è limitata, devono presentare la domanda di naturalizzazione autonoma o naturalizzazione autonoma tramite la loro rappresentante legale o il loro rappresentante legale.

4. A partire dall'età di 16 anni, i figli minorenni devono inoltre dichiarare per iscritto la loro volontà di acquisire la cittadinanza.

Acquisto tramite decisione amministrativa (naturalizzazione ordinaria) - Disposizioni comuni

1. La persona richiedente presenta i documenti necessari per l'esame della domanda e fornisce informazioni complete e veritiere sulle circostanze che riguardano i requisiti legali.

2. Qualora le circostanze cambino dopo la presentazione della domanda, essa lo segnala spontaneamente e senza indugio, fornendo i documenti necessari.

Acquisto per Decisione Amministrativa (Naturalizzazione Ordinaria) - Disposizioni Comuni

1. Il consiglio comunale del comune degli abitanti o del comune misto garantisce la cittadinanza comunale.

2. Le comunità borghesi determinano l'organo competente per la concessione della cittadinanza in un regolamento.

3. Il consiglio di Stato concede la cittadinanza cantonale. Può delegare i suoi poteri alla direzione competente.

Perdita per decisione amministrativa (Licenziamento)

1. L'autorità cantonale competente decide in merito alle domande di rilascio dalla cittadinanza cantonale e comunale.

2. La domanda viene approvata se la persona richiedente possiede la cittadinanza di un altro comune o se questa le è garantita in caso di rilascio.

3. Chi desidera essere rilasciato unicamente dalla cittadinanza di una comunità patriziale indirizza la domanda alla comunità stessa. Quest'ultima decide autonomamente sulla richiesta e informa l'autorità cantonale competente.

Perdita per decisione amministrativa (Licenziamento)

Le disposizioni degli articoli 20 e 21 si applicano mutatis mutandis.

Elaborazione dei Dati, Ricorso e Spese

1. Le autorità competenti per l'esecuzione di questa legge possono, in singoli casi, trattare i dati personali della persona richiedente e delle persone di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e BüG, compresi i dati personali particolarmente sensibili, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento dei loro compiti legali.

2. Esse comunicano, in singoli casi, i dati personali di cui al comma 1 tra di loro, a condizione che i destinatari ne abbiano bisogno per l'adempimento dei loro compiti legali. Alle stesse condizioni, possono comunicare spontaneamente i dati personali di cui al comma 1 alle autorità federali e di altri cantoni responsabili dell'esecuzione del BüG.

3. Altri enti del cantone e dei comuni sono obbligati a fornire gratuitamente, su richiesta motivata delle autorità competenti per l'esecuzione di questa legge, i dati personali di cui al comma 1, a condizione che tali informazioni siano necessarie per l'adempimento dei loro compiti legali.

Elaborazione dei Dati, Ricorso e Spese

**Il diritto di cittadinanza comunale** viene comprovato sulla base delle iscrizioni nel registro di stato civile. **Il diritto di cittadinanza cantonale** e **il diritto di cittadinanza svizzera** derivano dalla prova del diritto di cittadinanza comunale.

**Il diritto di cittadinanza del patriziato** viene annotato a fini amministrativi nel registro dello stato civile con la partecipazione della comunione patriziale. Le comunioni patriziali possono mantenere propri elenchi personali per la prova del diritto di cittadinanza del patriziato.

Le comunioni patriziali possono richiedere informazioni presso l'ufficio dello stato civile competente per l'adempimento dei loro compiti legali.

Elaborazione dei Dati, Ricorso e Spese

1. Con il ricorso contro disposizioni riguardanti la naturalizzazione è possibile contestare solo violazioni di legge.

2. Per il resto, valgono le disposizioni della legge del 23 maggio 1989 sulla procedura amministrativa (VRPG).

Elaborazione dei dati, tutela giuridica e commissioni

1. Il cantone, i comuni e le comunità miste possono imporre, per le loro attività ufficiali ai sensi di questa legge, tasse che coprono al massimo i costi.

2. I comuni patriziali possono liberamente stabilire nelle loro normative l'importo di acquisto.

3. Ai minorenni che presentano autonomamente la loro richiesta vengono applicate tasse ridotte. Se sono inclusi nella richiesta di un genitore, la procedura è gratuita per loro.

4. Le tasse possono essere richieste in anticipo.

Disposizioni di Esecuzione

1. Il Consiglio di Stato emette le disposizioni esecutive necessarie.

2. In particolare, regola

a) i termini di trattamento ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e dell'articolo 17, comma 3,

b) i requisiti minimi per una integrazione riuscita ai sensi dell'articolo 12 e la prova di tali requisiti,

c) come e in quale misura l’accesso all'assistenza sociale e il rimborso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c, debbano essere considerati, in particolare nel caso di accesso all'assistenza sociale da parte delle famiglie,

d) il contenuto e la procedura dei test ai sensi dell'articolo 13, e chi è esentato dal test,

e) le competenze secondo questa legge e per gli ulteriori compiti secondo la Legge sulla Cittadinanza Svizzera (BüG),

f) quale diritto di cittadinanza comunale viene acquisito dalla persona naturalizzata ai sensi dell'articolo 22, comma 2, BüG.

Disposizioni Transitorie e Finali

1. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore di questa legge saranno valutate secondo le disposizioni del diritto precedente.

2. Il comune conclude le domande pendenti ai sensi del comma 1 entro due anni dall'entrata in vigore di questa legge.

3. Il cantone conclude le domande trasmesse dai comuni entro un anno.

Disposizioni Transitorie e Finali

1. I cittadini, la cui comune residenza o comune misto è stato ampliato o creato ex novo dopo il 1º gennaio 2014 attraverso una fusione, possono richiedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, che la loro cittadinanza venga registrata nel registro dello stato civile conformemente all'articolo 3 comma 2.

Disposizioni Transitorie e Finali

La legge del 9 settembre 1996 concernente la cittadinanza cantonale e comunale (KBüG) (BSG 121.1) è abrogata.

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