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109.1 DVGLAN CH-BE

1. Disposizioni Generali (DVG)

36 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (36)

Art. 1 Legge sulla gestione digitale (DVG) - Oggetto Art. 2 Legge sulla Gestione Digitale (LGD) - Obiettivi Art. 3 Legge sulla gestione digitale (DVG) Art. 4 Legge sulla gestione digitale (LGD) Art. 5 Legge sulla gestione digitale (DVG) - Primato Digitale Art. 6 Legge sulla gestione digitale (LGD) Art. 7 Legge sulla gestione digitale (DVG) - Diritto di accesso e copie Art. 8 Legge sulla gestione digitale (Lgd) Art. 9 Legge sulla gestione digitale (DVG) - Promozione della digitalizzazione Art. 10 Legge sulla gestione digitale (DVG) - Inclusione Digitale Art. 11 Legge sulla gestione digitale (DVG) - Lingue Art. 12 Legge sulla gestione digitale (DVG) - Dati Art. 13 Legge sulla gestione digitale (DVG) - Gestione Art. 14 Legge sulla gestione digitale (DVG) Art. 15 Legge sulla gestione digitale (DVG) - Procedura di Identificazione Art. 16 Legge sulla gestione digitale (DVG) - Principio Art. 17 Legge sulla gestione digitale (DVG) - Obbligo e diritto d'uso Art. 18 Legge sulla gestione digitale (DVG) Art. 19 Legge sulla gestione digitale (LGD) - Costi Art. 20 Legge sulla gestione digitale (DVG) - Principi Art. 21 Legge sulla gestione digitale (DVG) - Organizzazione Art. 22 Legge sulla gestione digitale (DVG) - Collaborazione dei comuni Art. 23 Legge sulla gestione digitale (Lgd) - Partecipazioni Art. 24 Legge sulla gestione digitale (DVG) Art. 25 Legge sulla gestione digitale (DVG) - Contratti di diritto pubblico Art. 26 Legge sulla gestione digitale (DVG) - Software Open Source e Open Data Art. 27 Legge sulla gestione digitale (DVG) Art. 28 Legge sulla gestione digitale (DVG) Art. 29 Legge sulla gestione digitale (LGD) Art. 30 Legge sulla gestione digitale (DVG) Art. 31 Legge sulla gestione digitale (DVG) - Principio Art. 32 Legge sulla gestione digitale (LGD) - Strumenti ICT delle autorità cantonali Art. 33 Legge sulla gestione digitale (LGD) Art. 34 Legge sulla gestione digitale (DVG) - Sottodeleghe Art. 35 Legge sulla gestione digitale (DVG) Art. 36 Legge sulla gestione digitale (LGD) - Entrata in vigore

Testo normativo (36 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questa legge disciplina i principi della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni nel Cantone e delle loro interazioni con i privati.

2. Essa regola in particolare

* a i doveri delle autorità e dei privati,

* b un'infrastruttura comune delle autorità per la digitalizzazione,

* c la collaborazione delle autorità cantonali e comunali tra loro, così come con le autorità di altri cantoni e della Confederazione.

1. Disposizioni Generali

1. Questo regolamento ha i seguenti obiettivi

a) I processi delle autorità nel cantone vengono progressivamente e quanto più possibile completamente digitalizzati.

b) La digitalizzazione avviene in modo economico ed efficiente. Facilita la collaborazione intergovernativa e interstatale.

c) I dati sono elaborati dalle autorità competenti in modo uniforme, coordinato e congiunto.

d) I servizi digitali sono semplici, sicuri, interoperabili e accessibili a tutti.

e) I servizi digitali creano un valore aggiunto per la popolazione, l'economia e l'amministrazione e ne riducono l'impegno.

f) La digitalizzazione promuove l'attrattiva del cantone come area di residenza e luogo economico.

1. Disposizioni Generali

1. Questa legge si applica alle autorità, nonché al loro traffico digitale con i privati secondo l'articolo 8, comma 1.

2. Non si applica alle attività commerciali delle autorità secondo l'articolo 4, comma 1.

1. Disposizioni Generali

1. Ai sensi della presente legge, sono considerate autorità le autorità cantonali, le autorità comunali e gli enti incaricati di compiti pubblici del Cantone e dei Comuni, indipendentemente dalla loro forma giuridica.

2. Ai sensi della presente legge, sono considerate autorità cantonali il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e le unità organizzative dell'amministrazione cantonale, le autorità giudiziarie e la procura.

3. Inoltre, in questa legge si intendono

a) mezzi TIC: beni e servizi della tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC), inclusi hardware e software.

b) digitalizzazione: la modalità di esecuzione dei compiti con i mezzi TIC.

c) servizi digitali: mezzi TIC che sono acquistati, utilizzati, messi a disposizione o prescritti per l'uso dalle autorità, nonché i servizi forniti attraverso di essi.

d) servizi di base: mezzi TIC per procedure digitali e per l'adempimento digitale di compiti da parte di un numero indefinito di autorità.

1. Principi

Le autorità agiscono, informano e comunicano digitalmente, salvo quando non possano adempiere efficacemente ai loro compiti in questa forma.

Legalmente vincolante è la forma digitale dei documenti.

La normativa speciale, in particolare la legislazione procedurale, rimane riservata.

1. Principi

1. Non esiste alcun diritto legale ad ottenere informazioni dalle autorità, destinate a una pluralità indeterminata di persone, in una forma diversa da quella digitale.

2. Per l'azione statale nei confronti di persone specifiche si applica l'articolo 8, paragrafo 1.

3. È fatta salva la legislazione speciale.

1. Principi

1. Ogni persona può consultare le informazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, presso le autorità competenti.

2. Può richiedere una copia cartacea se dimostra credibilmente che la consultazione delle informazioni in formato digitale non le è possibile o ragionevole.

3. Per la copia cartacea viene richiesta al massimo la stessa tariffa prevista per le informazioni digitali.

4. Resta riservata la legislazione speciale.

1. Principi

1. Sono obbligati al traffico digitale con le autorità

a) le persone giuridiche,

b) le persone fisiche che interagiscono con le autorità nell'ambito della loro attività professionale,

c) le persone fisiche che richiedono o ricevono contributi statali.

2. Le autorità sono obbligate al traffico digitale tra di loro e con le persone secondo il paragrafo 1.

3. L'obbligo al traffico digitale è valido nella misura in cui la legislazione o le autorità designano i mezzi da utilizzare. Questi mezzi devono garantire un livello di sicurezza adeguato al loro scopo d'uso e, di norma, devono poter essere utilizzati gratuitamente.

4. Il Consiglio di Governo può, in casi giustificati, ampliare o restringere l'obbligo al traffico digitale tramite regolamento.

5. L'obbligo al traffico digitale non si applica all'esercizio del diritto di petizione ai sensi dell'articolo 20 della Costituzione cantonale del 6 giugno 1993 (KV).

6. Rimane salva la legislazione speciale.

1. Principi

1. Le autorità promuovono la digitalizzazione delle loro procedure, informando in particolare

a) le persone che interagiscono con loro e il pubblico sui servizi digitali e sui metodi di interazione digitale con l'amministrazione,

b) formando il loro personale sulle procedure e sugli strumenti della digitalizzazione, sensibilizzandolo riguardo alle opportunità e ai rischi della digitalizzazione,

c) creando incentivi per favorire il ricorso volontario ai servizi digitali delle autorità.

2. Esse possono, in particolare

a) trattare prioritariamente le richieste presentate in formato digitale oppure

b) fissare tariffe più alte per i servizi forniti non digitalmente rispetto a quelli digitali, rispettando tuttavia il principio della copertura dei costi.

1. Principi

Le prestazioni digitali devono poter essere utilizzate da tutti senza discriminazioni.

Devono poter essere utilizzate, in particolare, nel modo più semplice possibile, indipendentemente da una disabilità e con tutti i mezzi ICT idonei e generalmente accettati.

Limitazioni proporzionate sono ammissibili, in particolare per motivi di economicità, fattibilità tecnica o sicurezza.

**Principi**

1. Le prestazioni digitali sono fornite almeno nelle lingue ufficiali in conformità con l'articolo 6 della Costituzione.

2. Il Consiglio di Stato regola le eccezioni tramite decreto.

1. Principi

1. I dati, in particolare i dati personali, sono raccolti e gestiti, per quanto possibile, una sola volta a livello inter-agenziale.

2. Le autorità assicurano di poter controllare chi possa visualizzare o modificare i dati che non devono essere accessibili a tutte le persone.

3. Le autorità non conservano i dati di cui al paragrafo 1 all'estero se il diritto straniero o misure contrattuali, tecniche o organizzative non consentono tale controllo.

1. Principi

Il Consiglio di Governo dirige la digitalizzazione e l'utilizzo delle TIC.

Emanerà al riguardo una strategia con una pianificazione dell'implementazione e la aggiornerà regolarmente.

Si assicura che esista un'organizzazione adeguata per la digitalizzazione, coinvolgendo tutte le autorità interessate.

Principi

1. Il Consiglio di Stato stabilisce gli standard e i processi per la digitalizzazione.

2. Si basa, ove possibile, su standard nazionali e internazionali.

Principi

1. Il Consiglio di Stato disciplina le procedure di identificazione nell'utilizzo dei servizi digitali mediante regolamento.

2. Stabilisce che le procedure di identificazione, il cui impiego è prescritto dal diritto federale per l'esecuzione del diritto federale, debbano essere utilizzate anche per l'esecuzione del diritto cantonale e comunale, nella misura in cui siano adatte a tale scopo.

**Servizi di Base**

1. Il cantone fornisce i servizi di base e li mette a disposizione delle autorità.

2. I servizi di base vengono sviluppati gradualmente.

**Servizi di Base**

1. Alle autorità cantonali è fatto obbligo di utilizzare i servizi di base (obbligo di utilizzo), mentre le altre autorità hanno il diritto di utilizzarli (diritto di utilizzo).

2. Il Consiglio di Stato può ampliare o restringere l'obbligo di utilizzo o il diritto di utilizzo.

3. Un ampliamento dell'obbligo di utilizzo deve avvenire mediante regolamento. Il regolamento

a. prevede un adeguato periodo di transizione,

b. può prevedere che il Cantone partecipi per un certo periodo ai costi aggiuntivi sostenuti dalle autorità interessate a causa dell'obbligo di utilizzo.

4. Se un ampliamento dell'obbligo di utilizzo ha significative conseguenze per i comuni residenziali e misti, esso richiede

a. una base in un'altra legge o nel diritto superiore, oppure

b. l'approvazione

1. del Gran Consiglio sotto forma di una decisione,

2. di un'associazione a cui appartiene più della metà dei comuni bernesi e che, ai sensi dei suoi statuti, rappresenta gli interessi generali dei comuni, oppure

3. della maggioranza dei comuni interessati, se non tutti i comuni sono coinvolti.

5. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli mediante regolamento.

6. Il Gran Consiglio può limitare l'obbligo di utilizzo per sé e per i suoi organi.

**Servizi di Base**

1. I servizi di base possono comprendere in particolare

a la fornitura ICT di base e le applicazioni aziendali delle autorità cantonali (Art. 32) o parti di esse,

b le raccolte di dati,

c un portale per informazioni e servizi delle autorità e per l'interazione con le autorità,

d servizi di identificazione, autenticazione e firma digitale,

e servizi per lo scambio di comunicazioni e documenti con le autorità,

f servizi per l'elaborazione dei pagamenti alle autorità,

g altri servizi per la gestione digitale dei processi delle autorità.

2. Il Consiglio di Governo definisce l'entità dei servizi di base tenendo conto delle esigenze delle autorità.

**Servizi di Base**

1. Le autorità sostengono i seguenti costi per l'utilizzo dei servizi di base

a) i costi variabili generati dal loro utilizzo,

b) la quota dei costi fissi corrispondente alla loro quota dei costi variabili.

2. Il Consiglio di governo può prevedere, mediante regolamento, che i costi debbano essere sostenuti solo a partire da un determinato importo.

3. È fatta salva la legislazione speciale.

Collaborazione

1. Le autorità collaborano nella digitalizzazione.

2. Il Cantone collabora con la Confederazione e gli altri Cantoni. Garantisce il tempestivo coinvolgimento degli organi di vigilanza interessati.

3. La collaborazione può comprendere in particolare

a. la definizione di standard e processi comuni,

b. l'acquisto congiunto e l'uso comune di mezzi ICT.

4. Per la divulgazione di dati personali ad altre autorità in occasione dell'uso comune di mezzi ICT sono determinanti le disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati.

Collaborazione

1. Il Consiglio di Stato guida la collaborazione, tenendo conto

a) dell'autonomia delle autorità che non sono sottoposte alla sua direzione nonché dell'indipendenza e dell'autogoverno della giustizia,

b) garantendo che tali autorità siano adeguatamente coinvolte nelle decisioni che le riguardano.

2. Il Consiglio di Stato

a) istituisce per regolamento organi per la collaborazione nella digitalizzazione, composti da rappresentanti delle autorità,

b) può conferire a tali organi, per regolamento, competenze decisionali e direttive, fermo restando che la responsabilità complessiva rimane al Consiglio stesso.

3. Nella misura in cui il Gran Consiglio o le autorità giudiziarie sono interessate dalle decisioni degli organi, devono essere adeguatamente rappresentati negli stessi.

Collaborazione

1. Le comunità residenti e le comunità miste partecipano, secondo le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, alla preparazione dei seguenti affari ai sensi di questa legge, nella misura in cui tali affari abbiano un impatto significativo sulle comunità

a) Regolamenti e decisioni del Consiglio direttivo, delle direzioni e della Cancelleria di Stato,

b) Decisioni delle autorità o organi ai sensi dell'articolo 21, subordinati alle direzioni o alla Cancelleria di Stato.

2. Per la partecipazione sono adeguatamente coinvolti

a) l'Associazione dei Comuni Bernesi (VBG),

b) le associazioni di interesse dei comuni,

c) una rappresentanza dei comuni con più di 10.000 abitanti.

3. Nei procedimenti di consultazione e nelle consultazioni, sono invitati a presentare osservazioni

a) il VBG,

b) le associazioni di interesse dei comuni,

c) i comuni con più di 10.000 abitanti.

Collaborazione

1. Le autorità possono partecipare a imprese che hanno come obiettivo

a. la cooperazione tra autorità nel settore delle ICT e della digitalizzazione oppure

b. la fornitura di servizi digitali per le autorità.

2. Queste imprese devono essere controllate da enti che svolgono funzioni pubbliche.

3. Restano salve le disposizioni legislative speciali e in particolare il diritto comunale.

Collaborazione

1. Il Consiglio di Stato è autorizzato a stipulare accordi sulla collaborazione del Cantone con la Confederazione e altri cantoni per la digitalizzazione.

2. La legislazione speciale e le competenze di spesa rimangono riservate.

Collaborazione

1. Le autorità possono regolare l'utilizzo dei servizi digitali mediante un contratto di diritto pubblico.

2. In caso di controversie relative a tale contratto, esse emettono una disposizione.

Collaborazione

1. Le autorità pubblicano software o altri beni immateriali sotto una licenza che permette l'uso, la distribuzione e la modifica gratuita da parte di chiunque, se

a) vi è un interesse pubblico o privato significativo e

b) lo sforzo associato alla pubblicazione è proporzionato.

2. La licenza può

a) escludere la responsabilità dell'autorità pubblicante,

b) imporre alle persone che utilizzano l'opera l'obbligo di pubblicare opere derivate alle stesse condizioni.

3. Le autorità possono mettere a disposizione del pubblico dati per l'uso gratuito, se

a) i dati sono idonei per un riutilizzo e

b) lo sforzo associato alla messa a disposizione è proporzionato.

4. È fatta salva la legislazione speciale, in particolare quella sulla protezione dei dati, la sicurezza delle informazioni, l'informazione del pubblico e la protezione dei segreti.

Protezione dei Dati

1. Le disposizioni di questa sezione si applicano al trattamento dei dati personali effettuato con mezzi ICT.

2. Per il resto, si applicano le disposizioni della legge sulla protezione dei dati del 19 febbraio 1986 (LDPD)[[2]].

Protezione dei Dati

1. Il trattamento dei dati personali può essere contrattualmente o per legge affidato a terzi (incaricati del trattamento) se

a) i dati vengono trattati nello stesso modo in cui l'autorità responsabile della protezione dei dati potrebbe trattarli,

b) nessun obbligo legale o contrattuale di riservatezza proibisce il trasferimento.

2. L'autorità responsabile deve in particolare assicurarsi che gli incaricati del trattamento garantiscano la sicurezza dei dati.

3. L'incaricata o l'incaricato del trattamento può trasferire il trattamento a terzi solo con l'approvazione preventiva dell'autorità responsabile.

Protezione dei Dati

1. La responsabilità per la protezione dei dati è della autorità che, da sola o insieme ad altre autorità, decide lo scopo e i mezzi del trattamento dei dati.

2. Se più autorità decidono congiuntamente sullo scopo e i mezzi del trattamento dei dati, ciascuna di esse deve garantire che un'ordinanza, una direttiva o un accordo regoli quale autorità è responsabile di quale parte del trattamento dei dati. In assenza di tale regolamento, tutte le autorità sono responsabili per l'intero trattamento dei dati.

3. Le autorità responsabili pubblicano la regolamentazione secondo il comma 2 o la comunicano alle persone interessate dal trattamento dei dati su richiesta presso una delle autorità responsabili.

Protezione dei Dati

1. Nelle elaborazioni di dati con servizi digitali utilizzati da diverse autorità, le autorità competenti per la protezione dei dati coordinano le loro attività di vigilanza il più possibile sia temporalmente che contenutisticamente, tra di loro e con le autorità di controllo della protezione dei dati degli altri cantoni coinvolti o della Confederazione. Esse tengono conto il più possibile delle pareri o delle azioni di vigilanza delle altre autorità di controllo.

2. La vigilanza sulle elaborazioni di dati dei comuni spetta esclusivamente all'autorità cantonale per la protezione dei dati, nella misura in cui la vigilanza riguardi i servizi digitali cantonali.

Uso di mezzi ICT

1. Le autorità utilizzano i mezzi ICT necessari per adempiere ai loro compiti ai sensi di questa legge e della legislazione successiva.

2. Le autorità

a) trattano i dati personali necessari per l'utilizzo dei mezzi ICT,

b) trattano anche i dati personali particolarmente degni di protezione che sono strettamente necessari a tale scopo o per i quali gli interessati hanno dato espressamente il loro consenso al trattamento,

c) possono trattare dati biometrici per l'autenticazione delle persone.

3. Per il trattamento dei dati personali risultanti dall'uso dei mezzi ICT, si applicano le disposizioni degli articoli da 12a a 12e della legge sul personale del 16 settembre 2004 (PG)[[3]](#paragraphtext_content_fn_4251580_2_3_c).

Uso di mezzi ICT

1. Le autorità cantonali utilizzano i seguenti strumenti ICT

a Servizi ICT di base: strumenti ICT necessari fondamentalmente a tutte le autorità cantonali, in particolare nei settori del posto di lavoro, gestione delle applicazioni, rete, stampa, presenza sul web e gestione aziendale.

b Applicazioni aziendali: strumenti ICT necessari fondamentalmente a tutte le autorità cantonali per compiti specifici, in particolare nei settori del personale, finanze, logistica e raccolte dati centrali.

c Applicazioni specialistiche: Tutti gli altri strumenti ICT utilizzati dalle autorità cantonali per adempiere ai loro compiti legali.

2. Responsabili sono

a per i servizi ICT di base: l'ufficio competente della direzione delle finanze,

b per le applicazioni aziendali e specialistiche: le autorità cantonali, nel cui ambito di competenza rientrano le applicazioni.

3. Le autorità cantonali sono obbligate a utilizzare i servizi ICT di base e le applicazioni aziendali.

4. Il Consiglio di Stato disciplina con regolamento

a l'estensione dei servizi ICT di base secondo il paragrafo 1 lettera a,

b le applicazioni aziendali secondo il paragrafo 1 lettera b,

c se necessario, le competenze secondo il paragrafo 2,

d le eccezioni in riferimento all'uso dei servizi ICT di base e delle applicazioni aziendali.

Norme di Esecuzione e Subdelega

1. Il Consiglio di Stato emana le disposizioni esecutive.

Norme di Esecuzione e Subdelega

1. Il Consiglio di Stato può trasferire i seguenti poteri previsti da questa legge agli organi ai sensi dell'articolo 21, alle direzioni, alla Cancelleria dello Stato o agli uffici

a) restrizione del diritto all'uso dei servizi di base (art. 17),

b) determinazione più dettagliata dell'ambito dei servizi di base (art. 18), della fornitura ICT di base e delle applicazioni aziendali (art. 32) all'interno di un quadro stabilito dal Consiglio di Stato,

c) definizione degli standard e dei processi di digitalizzazione (art. 14),

d) decisioni sulla collaborazione con altri enti pubblici,

e) ulteriori poteri, nella misura in cui siano interessate solo le autorità cantonali.

Disposizioni finali

1. La Legge sul Personale del 16 settembre 2004 (PG)[4] viene modificata.

Disposizioni finali

1. Il consiglio di governo determina la data dell'entrata in vigore.

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