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108.1 DLZAANLTLARArchGLArch CH-BE

1. Disposizioni Generali (DLZA)

37 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (37)

Art. 1 Legge sull'archiviazione (ArchG) - Oggetto Art. T1-1 Legge sull'archiviazione (LArch) Art. 2 Legge sull'Archivio (ArchG) - Obiettivi di Efficacia Art. 3 Legge sull'archiviazione (LAr) - Definizioni Art. 4 Legge sull'archiviazione (ArchG) Art. 5 Legge sull'archiviazione (ArchG) Art. 6 Legge sull'archiviazione (Legge Arch.) Art. 7 Legge sull'Archivio (L.Arch) Art. 8 Legge sugli Archivi (ArchG) - Obblighi Generali Art. 9 Legge sulla Conservazione degli Archivi (LCA) Art. 9a Legge sugli Archivi (ArchG) - Consegna Anticipata Art. 10 Legge sugli Archivi (ArchG) - Università Art. 11 Legge sull'archiviazione (Legge sull'archiviazione) - Comuni Art. 12 Legge sugli Archivi (LAr) Art. 12a Legge sull'archiviazione (ArchG) Art. 13 Legge sull'archiviazione (LArch) Art. 14 Legge sull'archiviazione (LArch) Art. 15 Legge sugli Archivi (LArch) Art. 15a Legge sull'Archiviazione (ArchG) Art. 16 Legge sull'archiviazione (L.A.) - Principio Art. 17 Legge sull'archiviazione (ArchG) - Termine di protezione ordinaria Art. 18 Legge sull'archiviazione (ArchG) - Periodi di protezione speciali Art. 18a Legge sull'Archiviazione (LArch) Art. 19 Legge sull'archiviazione (Legge Arch.) Art. 20 Legge sugli Archivi (ArchG) - Accesso per scopi scientifici o altri scopi non personali Art. 21 Legge sull'archiviazione (ArchG) - Limitazione dell'accesso Art. 22 Legge sugli Archivi (ArchG) - Gratuità Art. 23 Legge sull'Archivio (ArchG) - Inalienabilità e Imprescrittibilità Art. 24 Legge sugli Archivi (L.A.) Art. 25 Legge sugli Archivi (ArchG) Art. 25a Legge sull'archiviazione (LArch) Art. 25b Legge sull'Archivio (ArchG) Art. 25c Legge sull'archiviazione (ArchG) - Esecuzione Art. 26 Legge sull'Archivio (Legge Ar) Art. 27 Legge sull'archiviazione (ArchG) Art. 28 Legge sull'Archivio (ArchG) Art. 29 Legge sull'Archivio (LegArch)

Testo normativo (37 Articoli)

1. Disposizioni Generali

Questa legge disciplina la sicurezza, l'ordine e la conservazione dei documenti.

Disposizione transitoria della modifica del 03.06.2024

Il Consiglio di Stato determina il momento dell'applicabilità dell'articolo 15a paragrafo 1.

1. Disposizioni Generali

1. L'archiviazione dei documenti ha lo scopo di

a) garantire permanentemente la tracciabilità delle azioni statali,

b) consentire la ricerca del patrimonio culturale del Cantone di Berna in forma scritta, sonora e visiva a beneficio delle future generazioni e garantire la protezione di questo patrimonio.

1. Disposizioni Generali

1. I documenti sono informazioni registrate, indipendentemente dal supporto dati, nonché tutti gli strumenti e i dati complementari necessari per la comprensione delle informazioni e il loro utilizzo.

2. Sono degni di archiviazione i documenti che possiedono un grande e duraturo valore informativo per gli obiettivi di archiviazione secondo l'articolo 2.

2a. L'archiviazione è la conservazione sicura, ordinata e permanente di documenti valutati come degni di archiviazione.

3. Si considerano beni archivistici i documenti che un archivio ha acquisito per l'archiviazione secondo le disposizioni di questa legge.

4. Si considerano autorità ai sensi di questa legge

a) gli organi del Cantone, delle sue istituzioni e delle sue corporazioni,

b) **\* gli organi dei comuni, delle loro istituzioni e delle corporazioni che sono soggette alla legge comunale del 16 marzo 1998 (GG)[[1]](#enumeration_itemtext_content_fn_3146051_2_1_c),

c) i privati, nella misura in cui svolgono compiti di diritto pubblico a loro affidati.

1. Disposizioni Generali

1. Questa legge si applica ai documenti delle autorità.

2. Si applica anche ai documenti delle autorità che sono state sciolte.

1. Disposizioni Generali

1. I documenti delle autorità sono garantiti, ordinati e conservati in modo tale che i processi essenziali e i risultati dell'azione statale possano essere tracciati.

2. Sono valutati sulla base della loro importanza e del contenuto informativo in vista della loro archiviazione o distruzione.

3. Il termine di conservazione è determinato in base ai requisiti tecnici. Resta riservata la legislazione speciale.

1. Disposizioni Generali

1. I documenti sono organizzati e resi accessibili con i necessari sistemi di classificazione e strumenti di ricerca.

2. I sistemi di classificazione e le norme relative alla valutazione, al periodo di conservazione e alla distruzione dei documenti devono essere documentati in forma adeguata, centrale e permanente.

1. Disposizioni Generali

1. Documenti digitali e documenti cartacei sono equiparati.

2. Gli strumenti per la gestione dei documenti, in particolare i sistemi di gestione degli affari, le applicazioni specialistiche e i controlli aziendali, tengono conto dei requisiti di archiviazione.

**Autorità**

1. Le autorità garantiscono

a. **\*** la sicurezza, l'ordine e la conservazione dei loro documenti secondo le disposizioni di questa legge,

b. **\*** l'archiviazione, nella misura in cui non sono soggette all'obbligo di offerta ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 1.

2. Esse possono avvalersi dei servizi di imprese idonee a tale scopo.

**Autorità**

1. Le seguenti autorità offrono i loro documenti, che non sono più necessari costantemente, all'Archivio di Stato per l'archiviazione

a) il Gran Consiglio e i suoi organi,

b) il Consiglio di Stato e le commissioni da esso istituite,

c) *** le direzioni e la Cancelleria di Stato, comprese le divisioni e gli uffici dell'amministrazione centrale,

c1) *** l'amministrazione cantonale decentrata,

d) il Tribunale superiore, il Tribunale amministrativo, il Ministero pubblico e le autorità giudiziarie cantonali indipendenti dall'amministrazione,

e) *** l'Università di Berna, la Scuola universitaria professionale di Berna e l'Alta scuola pedagogica di Berna,

e1) *** i fornitori di prestazioni designati dal Consiglio di Stato mediante regolamento ai sensi della legge sull'assistenza ospedaliera del 13 giugno 2013 (SpVG)[[2]](#enumeration_itemtext_content_fn_3146061_2_2_c), che forniscono significativi servizi di assistenza psichiatrica,

f) le autorità che vengono sciolte.

2. Il Consiglio di Stato

a) *** regola l'organizzazione, la gestione e la conservazione dei documenti e degli strumenti di ricerca dell'amministrazione centrale e decentrata mediante regolamento,

b) *** può trasferire in tutto o in parte la sua competenza ai sensi della lettera a alle direzioni e alla Cancelleria di Stato.

3. Le persone soggette al segreto d'ufficio o professionale nonché le loro persone ausiliarie sono esonerate dall'obbligo di segretezza nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere all'obbligo di offerta.

4. L'obbligo di offerta delle autorità ai sensi del paragrafo 1 lettera e1 si estende ai seguenti documenti

a) fino al 31 dicembre 2016 tutti i documenti,

b) a partire dal 1 gennaio 2017 documentazioni di trattamento medico.

**Autorità**

1. L'Archivio di Stato può acquisire copie di documenti valutati come meritevoli di archiviazione durante il periodo di conservazione in corso.

2. La responsabilità per l'organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, così come per la tutela dei diritti delle persone interessate ai sensi degli articoli 21 e seguenti della legge sulla protezione dei dati del 19 febbraio 1986 (KDSG), rimane presso l'autorità cedente fino alla scadenza del periodo di conservazione.

3. L'Archivio di Stato garantisce la sicurezza delle copie acquisite.

**Autorità**

1. L'Università di Berna, la Scuola universitaria professionale di Berna e l'Alta scuola pedagogica di Berna disciplinano l'organizzazione, l'amministrazione e la conservazione dei loro documenti in un regolamento.

2. ...

**Autorità**

1. Il Consiglio di Stato emana mediante ordinanza disposizioni minime riguardanti l'organizzazione, l'amministrazione e la conservazione dei documenti, nonché la gestione degli archivi dei comuni, dei loro enti e degli organi soggetti alla legge comunale.

2. Può trasferire tale competenza in tutto o in parte alla Direzione degli affari interni e giustizia.

**Autorità**

L'articolo 1: Regolamento dell'Organizzazione Giudiziaria

Il Tribunale Superiore disciplina, in accordo con l'Archivio di Stato, l'organizzazione, la gestione e la conservazione dei documenti dei tribunali civili e penali di primo e secondo grado mediante un regolamento.

Il Tribunale Amministrativo disciplina, in accordo con l'Archivio di Stato, l'organizzazione, la gestione e la conservazione dei documenti del Tribunale Amministrativo e delle autorità giudiziarie indipendenti dall'amministrazione mediante un regolamento.

La Procura Generale disciplina, in accordo con l'Archivio di Stato, l'organizzazione, la gestione e la conservazione dei documenti della Procura mediante un regolamento.

Autorità

1. Le autorità obbligate all'offerta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera e1 disciplinano l'organizzazione, la gestione e la conservazione dei loro documenti in un regolamento.

**Autorità**

1. Documenti soggetti all'obbligo di offerta non possono essere distrutti senza il consenso dell'archivio competente.

2. Gli archivi non distruggono documenti senza il consenso dell'ente cedente.

**Autorità**

1. Ai sensi dell'articolo 19 KDSG, i dati personali non più necessari possono essere consegnati all'archivio competente, purché un'archiviazione risulti giustificata secondo questa legge.

2. ...

3. L'ufficio che ha consegnato i dati può accedere ai dati personali archiviati solo

a. per salvaguardare gli interessi della persona interessata, se questa acconsente o se si può presumere il suo consenso date le circostanze,

b. per il trattamento dei dati per uno scopo non personale ai sensi dell'articolo 20 o secondo la legislazione speciale,

c. a fini probatori o

d. per il tracciamento dell'adempimento originale del compito, se necessario in casi particolari.

4. Se una persona interessata contesta l'accuratezza dei dati personali ai sensi del comma 1, può allegare una contro-dichiarazione ai documenti. I documenti d'archivio non possono essere modificati.

**Autorità**

1. L'Archivio di Stato adempie in particolare ai seguenti compiti

a **\* prende in consegna, ordina e conserva tutti i documenti di valore archivistico delle autorità obbligate a offrire tali documenti e li restaura se necessario,

b contribuisce alla trasmissione della conoscenza storica e alla ricerca storica per le esigenze del Cantone, della scienza e della cultura,

c gestisce un atelier di restauro, una biblioteca e una sala di lettura,

d valuta i documenti delle autorità obbligate a offrire tali documenti per il loro valore archivistico,

e consiglia le autorità obbligate a offrire documenti e emette per questi organi direttive relative alla consegna dei documenti e degli strumenti di ricerca,

f **\* ha facoltà di prendere visione dell'organizzazione e gestione dei documenti presso le autorità obbligate a offrire tali documenti, nonché di effettuare rilievi sullo stato dei documenti,

g **\* può consigliare altre autorità e privati in questioni di archiviazione e gestione archivi,

h può accettare e conservare documenti di valore archivistico di altra provenienza, se si tratta di documenti di rilevanza per la storia del Cantone di Berna.

2. Il Consiglio di Stato disciplina il dettaglio dei compiti e dell'organizzazione dell'Archivio di Stato tramite regolamento.

**Autorità**

1. Il cantone fornisce un archivio digitale a lungo termine (dLZA) in cui le autorità responsabili archiviano dati provenienti da applicazioni utilizzate congiuntamente dal cantone, dai comuni residenti e dai comuni misti. Esso

a) finanzia la creazione del dLZA,

b) fattura ai comuni i costi per l'operatività e lo sviluppo in base alla quota del loro utilizzo.

2. Il dLZA è disponibile per i comuni residenti e i comuni misti per l'archiviazione dei loro dati non rientranti nel paragrafo 1, per un utilizzo volontario, a condizione che i dati soddisfino i requisiti per la consegna. Questi comuni sostengono tutti i costi per il loro collegamento al dLZA e il suo utilizzo.

3. Il cantone può mettere a disposizione delle altre comuni e delle corporazioni di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 GG, un dLZA per un utilizzo volontario. Esse sostengono tutti i costi per la creazione, il collegamento e l'utilizzo.

4. Il Consiglio di Stato emana le disposizioni esecutive. Disciplina in particolare i requisiti per la consegna dei dati.

Accessibilità del materiale d'archivio

1. Gli atti d'archivio delle autorità sono accessibili al pubblico in conformità con le disposizioni della legge del 2 novembre 1993 sull'informazione e il sostegno ai media (IMG) e della legge sulla protezione dei dati.

2. L'accesso del pubblico agli atti d'archivio di altra provenienza è regolato dai relativi contratti di cessione oppure, in assenza di un contratto di cessione, si applica per analogia quanto previsto al comma 1.

3. I documenti che erano già accessibili al pubblico prima della consegna all'archivio competente rimangono comunque accessibili al pubblico.

Accessibilità del materiale d'archivio

1. Documenti che, secondo l'Articolo 16 paragrafo 1, non sono disponibili per la consultazione pubblica, diventano accessibili al termine del periodo ordinario di protezione di 30 anni. Restano riservati l'Articolo 18 e gli obblighi particolari di segretezza del diritto federale e del diritto cantonale.

2. Il termine di 30 anni inizia a decorrere dalla data dell'ultima elaborazione di un dossier o del documento pertinente.

Accessibilità del materiale d'archivio

1. Documenti che contengono dati personali e la cui accessibilità è limitata o esclusa ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione dopo tre anni dalla morte della persona, purché il periodo ordinario di protezione sia scaduto.

2. Se la data di morte di una persona non è conosciuta, i documenti sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione a partire dal 110° anno di età della persona interessata, purché il periodo ordinario di protezione sia scaduto.

3. I documenti d'archivio che hanno più di 110 anni sono liberamente accessibili.

4. L'accessibilità ai documenti ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 rimane limitata o esclusa nella misura in cui un obbligo speciale di segretezza del diritto federale o del diritto cantonale lo richieda.

5. Il termine di cui al paragrafo 3 inizia a decorrere dalla data dell'ultima elaborazione di un dossier o del documento in questione.

Accessibilità degli archivi

1. Se per l'accesso ai beni d'archivio è necessario essere esonerati da un particolare obbligo di segretezza, decide in tal senso l'autorità competente per l'esonero da tale obbligo.

2. Dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 3, si presume che non sussistano più particolari obblighi di segretezza.

Accessibilità degli Archivi

1. L'ente conferente può continuare ad utilizzare i documenti d'archivio che ha consegnato a un archivio. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 14 paragrafo 3.

Accessibilità del materiale d'archivio

1. Un archivio può divulgare dati personali durante il periodo di protezione in corso per uno scopo non personale, in particolare per ricerca, formazione pratica, statistica o pianificazione, se sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 15 KDSG. Rimangono riservati gli obblighi di riservatezza specifici del diritto federale e del diritto cantonale.

Accessibilità del materiale d'archivio

1. La consultazione di determinate categorie di beni archivistici può essere limitata per motivi di conservazione o a causa di un impegno sproporzionato.

Accessibilità degli archivi

1. La consultazione dei beni archivistici è generalmente gratuita.

2. Per servizi speciali può essere addebitata una tassa.

3. Restano riservate eventuali disposizioni contrarie del diritto federale.

Accessibilità del materiale d'archivio

1. Gli archivi delle autorità sono inalienabili.

2. Non possono essere acquisiti per usucapione né per buona fede.

3. Il diritto alla restituzione non è soggetto a prescrizione.

Accessibilità del materiale d'archivio

1. L'utilizzo dei beni archivistici delle autorità per scopi commerciali richiede un'autorizzazione dell'archivio competente.

2. L'autorizzazione può essere subordinata a una regolamentazione contrattuale dell'entità dell'uso e della eventuale partecipazione agli utili.

3. Non è richiesta se i beni archivistici sono soggetti a una licenza aperta secondo l'articolo 26 DVG.

Accessibilità dei Beni Archivistici

1. L'archivio competente ha diritto a ricevere gratuitamente una copia d'obbligo di opere o pubblicazioni che si basano in gran parte sull'utilizzo del suo materiale d'archivio.

Contributi statali

1. Il Cantone può concedere contributi statali a istituti di ricerca di rilevanza nazionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI), per la promozione degli obiettivi di efficacia di cui l'articolo 2.

2. I contributi di cui al paragrafo 1 sono concessi solo a istituti di ricerca di straordinaria importanza per il Cantone.

3. Si applicano le disposizioni della legislazione in materia di contributi statali, a meno che la presente legge non contenga disposizioni speciali.

Contributi statali

1. Il Cantone concede contributi di regola solo se

a) è dimostrato un corrispondente fabbisogno finanziario,

b) la beneficiaria o il beneficiario fornisce un contributo proprio ragionevole e

c) la Confederazione, altre corporazioni di diritto pubblico o ulteriori terzi partecipano al finanziamento in misura comparabile.

2. L'erogazione di un contributo avviene in via sussidiaria ed è di regola limitata al massimo al 50 per cento dei costi imputabili.

3. Non sussiste alcun diritto legale alla concessione di contributi ai sensi di questa legge.

Contributi statali

1. Il Cantone concede i contributi di regola attraverso un contratto di prestazione di diritto pubblico.

2. Il Consiglio di Stato emana le disposizioni esecutive necessarie, in particolare riguardo ai requisiti, alla base di calcolo e all'importo dei contributi.

3. Per la concessione dei contributi si applicano le competenze di spesa ordinarie.

Disposizioni Penali

1. Chi danneggia, occulta, vende, distrugge o in altro modo sottrae alla corretta archiviazione un documento valutato come degno di archiviazione con dolo, è punito con una multa.

2. Chi rivela, con dolo, dati personali contenuti in documentazione d'archivio che, secondo l'articolo 18, non è accessibile al pubblico e alla quale ha avuto accesso per scopi non personali, è punito con una multa.

**Esecuzione**

1. Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni di attuazione, in particolare riguardo a

a) l'archiviazione dei documenti,

b) **\* la gestione dei documenti digitali,

c) i compiti e l'organizzazione dell'archivio di Stato,

d) **\* ...

e) l'archiviazione dei documenti da parte di privati, qualora siano loro affidati compiti di diritto pubblico,

f) le restrizioni di accesso ai beni archivistici ai sensi dell'articolo 21,

g) le tariffe per servizi speciali.

Disposizioni finali

1. I seguenti atti normativi sono modificati

1. Legge del 2 novembre 1993 sull'informazione della popolazione (Legge sull'informazione, LI)

2. Legge sulla protezione dei dati del 19 febbraio 1986 (LPD)

3. Legge comunale del 16 marzo 1998 (LC)

Disposizioni finali

1. Il consiglio di governo determina la data dell'entrata in vigore.

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