Oggetto
Indice delle disposizioni (11)
Testo normativo (11 Articoli)
1. Questo accordo contiene le disposizioni che regolano gli effetti del passaggio del comune di Moutier al Cantone del Giura sulla comunità parrocchiale cattolica romana di Moutier.
2. Prevede in particolare che le due chiese nazionali concludano un accordo sotto la propria responsabilità.
1. La Parrocchia cattolica romana di Moutier (di seguito: Parrocchia), che con il cambiamento di cantone del Comune di Moutier viene denominata in francese come «commune ecclésiastique» (precedentemente: «paroisse»), comprende tutte le persone di confessione cattolica romana che risiedono nei comuni di Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte o Roches.
1. A partire dal momento del passaggio del comune di Moutier al Cantone del Giura (di seguito: momento del cambiamento del cantone), la parrocchia è soggetta al diritto giurassiano.
1. Con l'entrata in vigore del presente accordo, la comunità ecclesiastica è autorizzata ad adottare il suo regolamento organizzativo, il suo piano finanziario e il suo bilancio secondo il diritto giurassiano, fermo restando che l'entrata in vigore non può avvenire prima del momento del cambiamento di cantone. Il diritto di voto, la competenza e la procedura sono anch'essi regolati dal diritto giurassiano.
1. Con l'entrata in vigore del presente accordo, la parrocchia è autorizzata a procedere all'elezione delle sue autorità secondo il diritto giurassiano. Queste ultime possono entrare in carica non prima del momento del cambiamento di cantone.
2. Il diritto di voto e di eleggibilità, la competenza e la procedura sono anch'essi regolati dal diritto previsto al paragrafo 1.
Gli articoli di legge dei Cantoni Berna e Giura sui contributi ecclesiastici
I Cantoni Berna e Giura riscuotono, secondo la loro rispettiva legislazione, l'imposta ecclesiastica delle persone fisiche nella parte del territorio della parrocchia che rientra sotto la loro giurisdizione. Trasferiscono le imposte ecclesiastiche raccolte alla parrocchia.
I Cantoni Berna e Giura riscuotono, secondo la loro rispettiva legislazione, l'imposta ecclesiastica delle persone giuridiche nella parte del territorio della parrocchia che rientra sotto la loro giurisdizione. Trasferiscono le imposte ecclesiastiche raccolte alla parrocchia o alla «Collectivité ecclésiastique cantonale catholique romaine de la République et Canton du Jura» (ente ecclesiastico cantonale cattolico romano del Cantone Giura).
La quota delle imposte ecclesiastiche bernesi e giurassiane delle persone giuridiche è stabilita considerando la confessione di tutti i membri della parrocchia della rispettiva comunità.
1. L'aliquota fiscale per le persone fisiche soggette a tassazione nel comune di Moutier è stabilita dall'organo competente della parrocchia e comunicata alle autorità fiscali dei due cantoni.
2. L'aliquota fiscale per le persone giuridiche soggette a tassazione nel comune di Moutier è stabilita dalla «Collectivité ecclésiastique cantonale catholique romaine de la République et Canton du Jura».
3. L'impianto fiscale per le persone fisiche e giuridiche soggette a tassazione in uno dei comuni bernesi è stabilito dall'autorità competente secondo il diritto bernese.
4. Nel determinare l'impianto fiscale e l'aliquota, è necessario assicurarsi che il carico fiscale complessivo sia equivalente in entrambi i cantoni.
1. Per le dimissioni dalla Chiesa presentate prima del momento del cambio di cantone, si applica il diritto bernese pertinente, e le autorità bernesi sono competenti per la valutazione delle controversie che potrebbero derivarne.
2. Per le dimissioni dalla Chiesa presentate a partire dal momento del cambio di cantone, si applica il diritto giurassiano pertinente, e le autorità giurassiane sono competenti per la valutazione delle controversie che potrebbero derivarne.
1. Il ricorso giurisdizionale è regolato dalla legge applicabile.
1. La Chiesa nazionale cattolica romana del Cantone di Berna e la «Collectivité ecclésiastique cantonale catholique romaine de la République et Canton du Jura» regolano in un accordo le modalità relative al passaggio dei rapporti di lavoro dei pastori e delle pastore.
2. L'accordo può prevedere che la Chiesa nazionale cattolica romana del Cantone di Berna versi alla «Collectivité ecclésiastique cantonale catholique romaine de la République et Canton du Jura» un contributo per la retribuzione dei pastori e delle pastore. L'accordo stabilisce eventualmente il metodo di calcolo del contributo e le modalità di pagamento.
3. Le due Chiese nazionali possono nell'accordo disciplinare i dettagli dell'esecuzione di tale accordo.
4. L'accordo necessita dell'approvazione del Consiglio di Stato del Cantone di Berna e del Governo del Cantone di Giura.
1. Questo accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 2025.