Generale (KBJG)
Indice delle disposizioni (18)
Testo normativo (18 Articoli)
1. Questa legge disciplina
a) le modalità di svolgimento delle votazioni comunali sulla appartenenza cantonale dei comuni del Giura bernese e
b) le conseguenze di tali votazioni.
1. Per le votazioni comunali, sono applicabili i regolamenti comunali pertinenti e la legislazione comunale cantonale, nella misura in cui questa legge non contenga disposizioni contrarie.
1. Quelle comunità del Giura bernese che hanno chiesto al Consiglio di Stato, entro il 24 novembre 2015, di effettuare una votazione sulla loro appartenenza cantonale, sono autorizzate a farlo ai sensi di questa legge.
2. Qualora una comunità non intenda avvalersi del suo diritto di effettuare una votazione comunale, essa lo comunica al Consiglio di Stato entro i seguenti termini
a. almeno dodici settimane prima della data del voto, se la votazione deve essere effettuata entro un anno dall'entrata in vigore di questa legge (art. 5 comma 2 o 3),
b. al più tardi entro quattro settimane dalla prima votazione (art. 5 comma 3).
Le votazioni comunali si svolgono presso l'urna.
1. Se si vota in più comuni, le votazioni si svolgono nella stessa data o in non più di due date di votazione.
2. Se le votazioni comunali si svolgono nella stessa data di votazione, devono essere effettuate entro un anno dall'entrata in vigore di questa legge.
3. Se le votazioni comunali si svolgono in due date di votazione, la prima data deve essere fissata entro dodici mesi dall'entrata in vigore di questa legge e la seconda entro tre mesi dalla prima data di votazione.
4. I comuni interessati stabiliscono le date di votazione di comune accordo. Se non riescono a trovare un accordo, le date di votazione sono determinate dal Consiglio di Stato.
5. Le votazioni si svolgono di domenica.
1. Ai cittadini aventi diritto al voto dei comuni interessati viene sottoposta la seguente domanda per il referendum: «Volete che il comune di [Nome del corrispondente comune] aderisca al Cantone Giura?».
1. Le spiegazioni di voto contengono una parte redatta dall'autorità comunale competente, oltre a due altri testi di dimensioni simili, uno dei quali è redatto dal Cantone di Berna e l'altro è riservato al Cantone del Giura.
2. Il Consiglio di Stato adotta la parte del testo delle spiegazioni di voto per il Cantone di Berna.
Il Consiglio di Stato è autorizzato, tramite deliberazione, a disporre misure speciali, in particolare in relazione allo spoglio e alla conservazione del materiale elettorale, al fine di garantire un regolare svolgimento delle votazioni.
1. L'appartenenza cantonale di quei comuni che hanno rifiutato il passaggio al Cantone Giura o che non hanno esercitato il loro diritto di tenere un referendum comunale si considera definitivamente regolata.
1. La modifica del territorio cantonale, risultante dal passaggio di comuni del Giura bernese al Cantone Giura, è oggetto di un concordato da concludere con il Cantone Giura.
2. Il concordato dispone la modifica territoriale, regola le linee guida del passaggio dei comuni interessati al Cantone Giura e prevede votazioni simultanee in entrambi i cantoni.
3. Autorizza il Consiglio di Stato a negoziare e concludere un accordo intercantonale con il Cantone Giura, nel quale sono stabiliti i dettagli del passaggio dei comuni interessati al Cantone Giura.
4. È soggetto a referendum obbligatorio a livello cantonale (art. 53 cpv. 3 Costituzione federale e art. 61 cpv. 1 lett. d della Costituzione cantonale).
1. Il referendum sul Concordato nel Cantone di Berna può avere luogo solo quando tutti i comuni che hanno presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 3 abbiano effettuato una votazione o vi abbiano rinunciato.
1. Se il concordato è accettato in entrambi i cantoni,
a il consiglio di governo lo presenta all'Assemblea federale per l'approvazione e
b avvia i negoziati in relazione all'accordo intercantonale (art. 10 cpv. 3).
2. Se il concordato è respinto in uno dei due cantoni, la procedura termina e l'appartenenza cantonale dei comuni interessati dal concordato è considerata definitivamente regolata.
Oggetto dell'accordo intercantonale da negoziare con il Cantone Giura (art. 10 cpv. 3) sono in particolare la regolamentazione patrimoniale, il trasferimento delle procedure giudiziarie pendenti e il passaggio amministrativo.
I comuni interessati dal cambiamento di cantone devono essere consultati prima della conclusione dell'accordo intercantonale.
Il Consiglio di Stato, in accordo con il Canton Giura, stabilisce la data per il passaggio dei comuni interessati al Canton Giura.
Una volta avvenuto il cambio di cantone, il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio una relazione sullo svolgimento e la conclusione del cambio di cantone.
Il Consiglio di Stato è autorizzato a effettuare, dopo il cambio di cantone, le modifiche formali e redazionali delle disposizioni nella legislazione cantonale riguardanti i comuni passati al nuovo cantone.
1. La legge del 12 marzo 1995 sul cambio di cantone del comune di Vellerat al Cantone Giura (Legge Vellerat) (BSG 105.232) viene abrogata.
1. Il Consiglio di Stato determina la data dell'entrata in vigore.
2. Esso abroga questa legge
a) dopo i referendum comunali, se tutti i comuni interessati rifiutano un passaggio al Cantone Giura;
b) dopo il referendum cantonale, se il Cantone Berna o il Cantone Giura rifiutano il concordato;
c) dopo il rifiuto dell'approvazione del concordato da parte dell'Assemblea federale;
d) non appena l'accordo intercantonale tra i due governi cantonali è concluso e il passaggio dei comuni interessati al nuovo cantone è stato attuato.