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Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone di Berna (BAG) (PUV)

20 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (20)

Testo normativo (20 Articoli)

Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone di Berna (BAG)

1. La Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone di Berna viene pubblicata in entrambe le lingue ufficiali su Internet il penultimo mercoledì di ogni mese.

2. La consultazione su Internet è gratuita.

3. I decreti pubblicati in un anno sono numerati in ordine progressivo secondo il loro ordine di pubblicazione.

4. Per ogni pubblicazione viene redatto un indice.

Raccolta Ufficiale delle Leggi del Canton Berna (BAG)

1. Al fine di garantire l'autenticità della Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone di Berna, il personale competente, secondo il regolamento dell'Ufficio di Stato, appone il sigillo elettronico regolato dell'amministrazione cantonale sui documenti.

Raccolta Ufficiale delle Leggi del Canton Berna (BAG)

1. Le modifiche della Costituzione cantonale sono pubblicate nella Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone di Berna il più rapidamente possibile dopo l'approvazione da parte del popolo. Se l'entrata in vigore deve ancora essere stabilita, la pubblicazione avviene il più rapidamente possibile dopo la decisione di messa in vigore.

2. Le leggi sono pubblicate nella Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone di Berna,

a. se si svolge un referendum, il più rapidamente possibile dopo l'approvazione da parte del popolo;

b. se il termine per il referendum è decorso senza utilizzo, il più rapidamente possibile dopo la decisione corrispondente di constatazione;

c. se l'entrata in vigore deve ancora essere stabilita, il più rapidamente possibile dopo la decisione di messa in vigore.

3. I decreti, la cui entrata in vigore deve ancora essere stabilita, sono pubblicati nella Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone di Berna il più rapidamente possibile dopo la decisione di messa in vigore.

4. Le disposizioni pubblicate sotto forma di rinvio (Art. 5 PuG[[2]](#paragraphtext_content_fn_4868344_2_2_c)), devono essere disponibili in entrambe le lingue ufficiali il giorno della pubblicazione.

Raccolta Ufficiale delle Leggi del Canton Berna (BAG)

1. La pubblicazione avviene con riferimento all'entrata in vigore del decreto.

Gazzetta Ufficiale del Cantone di Berna - ...

1. Il Bollettino Ufficiale del Canton Berna (Bollettino Ufficiale) viene pubblicato settimanalmente.

2. È distribuito esclusivamente in formato elettronico.

3. La consultazione su Internet è gratuita.

4. Il Bollettino Ufficiale è pubblicato sulla piattaforma di pubblicazione gestita dalla Confederazione, in conformità all'articolo 5 comma 3 dell'Ordinanza federale del 15 febbraio 2006 sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC).

Gazzetta Ufficiale del Cantone di Berna - ...

L'Amtsblatt contiene pubblicazioni in lingua tedesca e francese.

La pubblicazione avviene nella lingua ufficiale in cui la comunicazione (Art. 4b) perviene sulla piattaforma di pubblicazione.

Se si desidera una pubblicazione in entrambe le lingue ufficiali, è necessario presentare una comunicazione per ciascuna lingua ufficiale.

Gazzetta Ufficiale del Cantone di Berna - ...

1. Una comunicazione è considerata come un testo ufficiale redatto in una delle lingue ufficiali, che deve essere pubblicato come un'unità.

Gazzetta Ufficiale del Cantone di Berna - ...

1. Uffici di comunicazione sono enti pubblici nonché privati autorizzati o obbligati a pubblicare comunicazioni nel Bollettino Ufficiale. Tra questi sono inclusi

a) gli enti del Cantone, delle sue istituzioni e corporazioni,

b) gli enti dei Comuni, delle loro istituzioni e delle corporazioni soggette alla Legge Comunale del 16 marzo 1998 (LC)[[4]](#enumeration_itemtext_content_fn_3001278_2_4_c),

c) gli enti della Confederazione, di altri Cantoni o di Comuni extracantonali,

d) privati, nella misura in cui il Cantone o i Comuni abbiano loro assegnato l'adempimento di compiti pubblici oppure essi siano obbligati alla pubblicazione in virtù della legislazione federale, cantonale o comunale.

Gazzetta Ufficiale del Cantone di Berna - ...

Le stazioni di segnalazione sono responsabili della correttezza sostanziale e formale delle segnalazioni.

**Bollettino ufficiale del Cantone di Berna - ...**

1. Gli uffici di segnalazione si registrano autonomamente sulla piattaforma di pubblicazione.

2. Il gestore della piattaforma concede agli uffici di segnalazione l'accesso alla piattaforma di pubblicazione. In caso di dubbio, consulta preventivamente l'ufficio competente della Cancelleria di Stato.

3. Gli uffici di segnalazione registrati presentano le loro segnalazioni in formato elettronico sulla piattaforma di pubblicazione.

Gazzetta ufficiale del Cantone di Berna - ...

1. Uffici di segnalazione che pubblicano sulla Gazzetta Ufficiale solo sporadicamente possono rinunciare alla registrazione e quindi all'accesso alla piattaforma di pubblicazione.

2. Presentano le loro segnalazioni presso l'ufficio competente della Cancelleria di Stato.

Gazzetta Ufficiale del Cantone di Berna - ...

1. I dati del Bollettino ufficiale vengono corredati di una firma elettronica o di un sigillo elettronico ai sensi dell'articolo 8 comma 2 VSHAB.

2. La Cancelleria di Stato conserva i dati delle comunicazioni pubblicate, che le vengono regolarmente forniti dal gestore della piattaforma, in un luogo sicuro.

Gazzetta Ufficiale del Cantone di Berna - ...

1. La tassa di pubblicazione ammonta a 20 franchi per ciascuna segnalazione.

2. Questa viene applicata

a) presso gli uffici di registrazione ai sensi dell'articolo 7a capoverso 1 lettere b fino a d,

b) presso gli organi delle istituzioni e corporazioni cantonali ai sensi dell'articolo 7a capoverso 1 lettera a,

c) presso gli organi del cantone ai sensi dell'articolo 7a capoverso 1 lettera a, se possono trasferire la tassa di pubblicazione a un terzo.

Bollettino Ufficiale del Canton Berna - ...

1. L'accesso alle comunicazioni tramite la funzione di ricerca su Internet è possibile per un periodo di tempo indeterminato, a meno che gli uffici di registrazione non ne limitino l'accesso.

2. Se una comunicazione viene pubblicata sia nel Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio (FUSC) che nel Foglio Ufficiale, la durata dell'accesso alle comunicazioni è disciplinata dall'articolo 11 FUSC.

**Bollettino ufficiale del Cantone di Berna - ...**

1. Nelle comunicazioni contenenti dati personali, gli uffici di registrazione limitano la durata dell'accesso possibile tramite la funzione di ricerca su Internet, ma non per meno di un mese. L'accesso tramite la funzione di ricerca è consentito finché il fine della pubblicazione non sia raggiunto.

Raccolta sistematica delle leggi del Canton Berna (RSLB)

1. La Raccolta Sistematica delle Leggi del Canton Berna viene aggiornata mensilmente.

Raccolta sistematica delle leggi bernesi (RSLB)

1. La Raccolta Sistematica delle Leggi del Cantone di Berna è pubblicata su Internet.

2. La consultazione su Internet è gratuita.

Disposizioni Transitorie e Finali

1. I contratti esistenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento restano validi fino al 31 dicembre 1994.

2. Possono essere prorogati ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 2.

Disposizioni Transitorie e Finali

1. Il regolamento del 6 dicembre 1978 riguardante i bollettini ufficiali e gli avvisi ufficiali è abrogato.

Disposizioni Transitorie e Finali

1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

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