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Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone di Berna (RULB) - Disposizioni Generali (PUG)

27 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (27)

Testo normativo (27 Articoli)

Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone di Berna (RULB) - Disposizioni Generali

1. La Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone di Berna è l'organo ufficiale di pubblicazione per gli atti nel Cantone di Berna.

2. Essa viene pubblicata periodicamente in entrambe le lingue ufficiali.

Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone di Berna (RULB) - Disposizioni Generali

1. Nella Raccolta Ufficiale delle Leggi del Canton Berna sono pubblicati

a) la Costituzione cantonale,

b) le leggi,

c) i decreti,

d **\***) i regolamenti del Consiglio di Stato,

e **\***) gli altri atti normativi delle autorità cantonali, di enti pubblici autonomi o di corporazioni ai quali sono stati affidati compiti del Cantone e

f **\***) i contratti collettivi di lavoro conclusi dal Consiglio di Stato.

Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone di Berna (RULB) - Disposizioni Generali

1. I trattati intercantonali ai quali il Cantone ha aderito sono anch'essi pubblicati nella Raccolta Ufficiale delle Leggi del Canton Berna.

2. Gli atti normativi degli organi intercantonali sono pubblicati nella Raccolta Ufficiale delle Leggi del Canton Berna, a meno che gli organi interessati provvedano essi stessi alla pubblicazione ufficiale in forma elettronica e secondo le regole da essi stabilite.

3. Gli atti pubblicati dagli organi intercantonali ai sensi del paragrafo 2 sono pubblicati sotto forma di riferimento nella Raccolta Ufficiale delle Leggi del Canton Berna (Art. 5).

Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone di Berna (RULB) - Disposizioni Generali

1. Il diritto internazionale è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi del Cantone di Berna, se

a) è direttamente applicabile nel Cantone e

b) non è stato pubblicato dalla Confederazione.

Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone di Berna (RULB) - Disposizioni Generali

1. La pubblicazione di un decreto può essere limitata all'indicazione del titolo e del riferimento o della fonte di riferimento, se per il suo carattere particolare non è adatto a una pubblicazione completa nella Raccolta Ufficiale delle Leggi del Canton Berna.

2. Ciò è particolarmente il caso quando

a il decreto riguarda solo un piccolo numero di persone;

b è di natura tecnica e si rivolge solo a esperti del settore;

c per motivi tecnici deve essere pubblicato in un formato diverso da quello della Raccolta Ufficiale delle Leggi del Canton Berna;

d una legge lo dispone.

3. Il testo viene pubblicato in un altro organo di pubblicazione. Le disposizioni per la pubblicazione nella Raccolta Ufficiale delle Leggi del Canton Berna si applicano mutatis mutandis.

Collezione Ufficiale delle Leggi del Canton Berna (BAG) - Pubblicazione Ordinaria

1. Gli atti legislativi ai sensi dell'Articolo 2 devono essere pubblicati nel Raccolta Ufficiale delle Leggi del Canton Berna almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore, qualora necessario successivamente all'approvazione da parte della Confederazione.

2. Il comma 1 si applica, per quanto possibile, anche agli atti legislativi menzionati negli Articoli 3 e 4.

Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone di Berna (RUL) - Pubblicazione Straordinaria

Un decreto può essere pubblicato provvisoriamente in un'altra forma se la pubblicazione ordinaria nella Raccolta Ufficiale delle Leggi del Canton Berna non è possibile prima dell'entrata in vigore a causa di urgenza o altre circostanze straordinarie.

L'autorità competente dispone espressamente la pubblicazione straordinaria e sottolinea in particolare il momento dell'entrata in vigore.

Il decreto deve essere pubblicato nella Raccolta Ufficiale delle Leggi del Canton Berna il prima possibile.

**Raccolta Ufficiale delle Leggi del Canton Berna (RUL) - Pubblicazione Straordinaria**

1. Pubblicazione straordinaria avviene

a) tramite Internet,

b) attraverso stampa, radio e televisione,

c) *** ...,

d) mediante invio di circolari alle persone interessate dal decreto, se esse sono determinabili personalmente, oppure

e) mediante notifica insieme a un provvedimento emesso in applicazione del decreto.

Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone di Berna (RULB) - Effetti della Pubblicazione

1. Gli atti normativi sono considerati conosciuti e vincolanti per l'individuo solo se sono stati pubblicati secondo le disposizioni di questa legge.

2. Se un atto normativo viene pubblicato con mezzi diversi dall'inclusione nella Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone di Berna, le persone interessate possono dimostrare che non ne erano a conoscenza e che, nonostante la dovuta diligenza, non potevano conoscerlo.

**Raccolta Ufficiale delle Leggi del Canton Berna (RULB) - Effetti della Pubblicazione**

1. La versione tedesca e quella francese dei decreti cantonali pubblicati nella Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone di Berna sono ugualmente determinanti.

2. Se la pubblicazione avviene sotto forma di riferimento, il testo a cui si fa riferimento è determinante.

3. La versione determinante dei testi di diritto intercantonale e internazionale è stabilita secondo il diritto stesso.

Bollettino Ufficiale Cantonale

1. L'organo di pubblicazione ufficiale cantonale è il «Foglio Ufficiale del Cantone di Berna» (Foglio Ufficiale cantonale).

2. Il Foglio Ufficiale cantonale è pubblicato dalla Cancelleria dello Stato. Essa può incaricare terzi di tale pubblicazione.

3. Il Foglio Ufficiale cantonale è pubblicato in forma elettronica.

4. ...

5. La Cancelleria dello Stato esercita la sorveglianza sul Foglio Ufficiale cantonale.

6. Il Consiglio di Stato disciplina ulteriori dettagli tramite regolamento.

Bollettino Ufficiale Cantonale

1. La legislazione speciale stabilisce cosa deve essere pubblicato.

2. Se questa legge e la legislazione speciale non dispongono diversamente, la pubblicazione ufficiale avviene nel Bollettino Ufficiale Cantonale.

Gazzetta Ufficiale Cantonale

Con il giorno della pubblicazione ufficiale, il contenuto di questa è considerato noto.

Raccolta sistematica delle leggi bernesi (RSLB)

1. La Raccolta Sistematica delle Leggi del Cantone di Berna è una raccolta ordinata per materie dei decreti pubblicati e tuttora in vigore, presenti nella Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone di Berna.

2. I decreti pubblicati nella Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone di Berna sotto forma di rinvio sono inclusi nella stessa modalità nella Raccolta Sistematica delle Leggi del Cantone di Berna.

3. La Raccolta Sistematica delle Leggi del Cantone di Berna viene aggiornata più volte all'anno a date di riferimento specifiche. Il Consiglio di Stato può decidere di escludere dall'aggiornamento i decreti di breve durata.

4. La Raccolta Sistematica delle Leggi del Cantone di Berna è pubblicata in entrambe le lingue ufficiali.

Forma di pubblicazione e consultazione

1. La Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone di Berna e la Raccolta Sistematica delle Leggi del Cantone di Berna sono pubblicate in formato elettronico.

2. Fa fede la Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone di Berna.

Forma di pubblicazione e consultazione

1. Il Consiglio di Governo adotta le misure necessarie per la sicurezza delle pubblicazioni elettroniche e per garantire la loro autenticità.

Forma di pubblicazione e consultazione

1. Ogni persona può presso la Cancelleria dello Stato

a consultare la Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone di Berna nonché la Raccolta Sistemica delle Leggi del Cantone di Berna;

b visionare e ottenere il testo degli atti pubblicati straordinariamente che non sono ancora pubblicati nella Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone di Berna;

c * consultare il bollettino ufficiale cantonale.

2. La consultazione è gratuita.

3. Una copia cartacea degli atti visionati nella Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone di Berna o nella Raccolta Sistemica delle Leggi del Cantone di Berna (comma 1 lett. a) può essere ottenuta previo pagamento di una tariffa.

4. Ogni persona può consultare e ottenerne i testi completi degli atti pubblicati nella forma di riferimenti presso la fonte di riferimento indicata.

### Depurazione e Correzione - Depurazione Materiale

1. Leggi e decreti emanati prima del 1º gennaio 1941 e non inclusi nei volumi I-V della raccolta ufficiale delle leggi, decreti e ordinanze del Cantone di Berna sono abrogati.

Rettifica e Correzione - Correzione Redazionale

Vengono rilevati errori che alterano il senso in una legge o decreto dopo la votazione finale nel Gran Consiglio, la commissione redazionale può ordinare le correzioni necessarie.

Se la correzione viene decisa prima della pubblicazione del relativo decreto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone di Berna, le modifiche devono essere segnalate nelle raccolte legali bernesi.

Se la correzione viene decisa dopo la pubblicazione del decreto, essa viene inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone di Berna ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione.

Rettifica e Correzione - Correzione Redazionale

1. Errori che pregiudicano il senso negli atti emanati ai sensi dell'articolo 2 lettere d ed e sono corretti con decisione dell'autorità emanante.

2. Se la rettifica avviene dopo la pubblicazione dell'atto, il testo corretto deve essere pubblicato anche nel Bollettino Ufficiale delle Leggi del Cantone di Berna.

**1. Accesso agli Atti ai sensi del Diritto Federale**

Ogni persona può consultare gratuitamente la Raccolta Ufficiale e la Raccolta Sistematica del Diritto Federale, nonché il Foglio Federale, presso la Cancelleria federale.

Disposizioni di esecuzione, transitorie e finali - Esecuzione

1. Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questa legge.

Disposizioni di esecuzione, transitorie e finali - Esecuzione

1. La Cancelleria di Stato è responsabile di

a* la pubblicazione della Raccolta Ufficiale delle Leggi del Canton Berna e della Raccolta Sistematica delle Leggi del Canton Berna,

b* la supervisione sul Bollettino Ufficiale Cantonale,

c* la pubblicazione straordinaria e

d* la decisione se un atto normativo viene pubblicato sotto forma di riferimento.

Disposizioni di esecuzione, transitorie e finali - Disposizioni transitorie e finali

1. I decreti che sono stati pubblicati negli organi ufficiali e nella raccolta annuale delle leggi, dei decreti e dei regolamenti prima dell'entrata in vigore di questa legge, sono considerati pubblicati ai sensi dell'articolo 10.

Disposizioni di esecuzione, transitorie e finali - Disposizioni transitorie e finali

1. Seguenti decreti sono modificati

1. Legge del 5 maggio 1980 sui diritti politici (LDP)[[1]](#enumeration_itemtext_content_fn_1878282_2_1_c)

2. Legge dell'8 novembre 1988 sul Gran Consiglio[[2]](#enumeration_itemtext_content_fn_1878283_2_2_c) (Legge sul Gran Consiglio)

3. Legge del 25 aprile 1991 sull'adesione del Canton Berna al Concordato del 19 maggio 1988 sul controllo dei medicamenti[[3]](#enumeration_itemtext_content_fn_1878284_2_3_c) (Legge sul Concordato dei Medicamenti)

4. Legge dell'11 febbraio 1982 sull'industria alberghiera e il commercio di bevande alcoliche[[4]](#enumeration_itemtext_content_fn_1878285_2_4_c) (Legge sull'Industria Alberghiera)

Disposizioni di esecuzione, transitorie e finali - Disposizioni transitorie e finali

1. La delibera del Consiglio di Governo del 13 giugno 1941 relativa alla pubblicazione di una nuova raccolta di leggi è abrogata.

Disposizioni di esecuzione, transitorie e finali - Disposizioni transitorie e finali

Questo legge entra in vigore il 1° gennaio 1994.

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