**1. Organizzazione del Consiglio per gli Affari Francofoni del Distretto Amministrativo di Biel/Bienne (RFB) - Sede** (GORFB)
Indice delle disposizioni (29)
Testo normativo (29 Articoli)
**Il Consiglio per gli affari francofoni del distretto amministrativo Bienne (RFB) ha sede a Bienne (art. 41 cpv. 1 LSS).**
1. Il RFB elegge ogni due anni al suo interno una presidente o un presidente, una vicepresidente o un vicepresidente e tre o quattro membri aggiuntivi, che insieme costituiscono l'ufficio.
2. Il comune di Leubringen è rappresentato nell'ufficio con almeno un membro.
2a I 17 comuni di lingua tedesca del distretto amministrativo di Biel/Bienne sono rappresentati insieme con almeno una persona nell'ufficio.
3. L'elezione dell'ufficio si svolge prima della fine di giugno. I membri attuali possono essere rieletti.
La Presidente o il Presidente uscente è responsabile, con il supporto del Segretariato Generale, della preparazione e dell'esecuzione delle elezioni. Lei o lui stabilisce la data e il luogo delle elezioni e invia la convocazione per le elezioni ai membri del RFB almeno dieci giorni prima.
Se la Presidente o il Presidente uscente non è più membro del RFB, la preparazione e l'esecuzione delle elezioni sono affidate al membro più anziano.
I membri del RFB possono proporre candidate e candidati per le elezioni.
1. La presidente o il presidente uscente, ovvero il membro più anziano, presiede finché tutti i membri dell'ufficio non siano eletti.
2. Il RFB designa due scrutatrici o scrutatori tra di sé.
3. Per le elezioni si segue il seguente ordine: presidente, vicepresidente, altri membri dell'ufficio.
4. Le elezioni si svolgono in un'unica tornata elettorale segreta.
5. È eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, l'elezione avviene per sorteggio da parte del presidente o della presidente.
6. Il RFB può effettuare un'elezione con voto palese per alzata di mano se il numero delle candidate e dei candidati non supera il numero delle cariche da assegnare.
7. Per un'elezione con voto palese per alzata di mano è necessaria la maggioranza assoluta dei membri del RFB.
1. La Presidente o il Presidente
a) convoca i membri del RFB per le sessioni plenarie;
b) presiede le sessioni plenarie;
c) rappresenta il RFB all'esterno, a meno che tale compito non spetti alla Commissione Educazione, Salute e Affari Sociali;
d) firma congiuntamente alla Segretaria Generale o al Segretario Generale a nome del RFB;
e) dirige il Segretariato Generale del RFB;
f) informa il pubblico sulle attività del RFB, a meno che tale compito non sia affidato a un altro organo del RFB.
2. La Vicepresidente o il Vicepresidente sostituisce la Presidente o il Presidente, il membro più anziano del RFB sostituisce la Vicepresidente o il Vicepresidente.
1. L'Ufficio
a **\*** prepara tutti gli affari che devono essere presentati al RFB e può avanzare proposte;
b **\*** redige l'ordine del giorno e decide la data delle sessioni plenarie;
c **\*** propone al RFB la composizione della commissione cultura, della commissione istruzione, salute e affari sociali e delle commissioni ad hoc;
d **\*** prepara i provvedimenti di spesa per conto del RFB;
e **\*** ...
2. L'Ufficio è autorizzato a prendere decisioni a nome del RFB,
a quando vi è urgenza ed è impossibile o sproporzionato convocare una sessione plenaria straordinaria;
b **\*** quando rinuncia a prendere posizione su un affare, poiché non riguarda particolarmente la popolazione francofona del distretto amministrativo di Bienne;
c **\*** quando il plenum o una commissione gli conferisce la facoltà di deliberare o decidere;
d **\*** quando si tratta di affari concernenti l'applicazione della legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle Lingue, LL).[ [2]](#enumeration_itemtext_content_fn_2327309_2_2_c).
3. Le decisioni dell'Ufficio ai sensi del paragrafo 2 vengono comunicate al RFB.
4. I membri dell'Ufficio, che non detengono né la presidenza né la vicepresidenza, stabiliscono i risultati delle votazioni nella loro qualità di scrutatori.
1. Ogni membro del RFB ha il diritto,
a. di presentare mozioni su affari trattati dal RFB;
b. di richiedere al RFB di trattare un affare a sua scelta;
c. di partecipare alle votazioni e alle elezioni, presentare emendamenti e proporre candidati;
d. di richiedere che venga votato su questioni controverse.
2. I membri del RFB sono soggetti al segreto d’ufficio. L'articolo 58, paragrafo 1, della legge sul personale (PG) del 16 settembre 2004 e l'articolo 43 della legge del 4 giugno 2013 sul Gran Consiglio (legge sul Gran Consiglio, GRG) si applicano mutatis mutandis.
1. **Il CFR si riunisce in sessione plenaria almeno una volta a trimestre su invito della Presidente o del Presidente.**
2. È inoltre possibile convocare una riunione
a) su richiesta di una direzione cantonale, della cancelleria di Stato o di un comune del circondario amministrativo di Bienne/Biel,
b) su richiesta di almeno due membri.
3. L'invito viene consegnato almeno una settimana prima della data della riunione, accompagnato dall'ordine del giorno e dalla documentazione necessaria.
4. Il termine per convocare una sessione plenaria può essere ridotto in casi urgenti, in particolare per le sessioni plenarie straordinarie.
5. Ogni membro è tenuto a partecipare alle riunioni del CFR. In caso di impedimento, è necessario informare la Presidente o il Presidente, o la Segreteria generale.
1. L'RFB può deliberare validamente solo su oggetti all'ordine del giorno o su quelli che, per motivi di tempistica, vengono inseriti all'inizio della seduta nell'ordine del giorno.
2. Esso può decidere che un determinato affare debba essere inserito all'ordine del giorno di una prossima seduta plenaria.
1. Le sedute plenarie del RFB non sono pubbliche.
2. La Segretaria Generale o il Segretario Generale partecipa alle sedute plenarie con voto consultivo.
3. La Presidente o il Presidente o, su delibera del RFB, l'ufficio o un membro del RFB informa il pubblico, a tempo debito, sui risultati delle consultazioni che sono di interesse generale.
4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano mutatis mutandis alle riunioni dell'ufficio.
5. ...
1. Il RFB e l'ufficio possono invitare rappresentanti dell'amministrazione cantonale o delle amministrazioni comunali alle loro riunioni, in particolare quando si trattano questioni che riguardano il coordinamento scolastico con la Svizzera occidentale e il Canton Giura.
2. Possono anche invitare altre persone la cui opinione specialistica sia necessaria per la trattazione di una questione.
3. Le persone invitate alle riunioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2 hanno voto consultivo.
1. Affinché l'assemblea RFB sia deliberativa, è necessaria la presenza della maggioranza di tutti i membri del consiglio.
2. Tutte le votazioni avvengono per alzata di mano, tranne nel caso in cui l'assemblea decida, in un caso specifico, di effettuare una votazione segreta.
3. Le decisioni vengono prese con la maggioranza dei voti espressi (Art. 7 cpv. 1 SStG).
4. La presidente o il presidente partecipa alle votazioni e, in caso di parità di voti, esercita il voto decisivo (Art. 38 cpv. 2 SStG).
1. Il RFB costituisce al suo interno la Commissione Cultura, che si compone di tre a cinque membri.
2. I membri e la presidente o il presidente della Commissione Cultura vengono nominati dal RFB.
3. La composizione della Commissione Cultura è valida per la durata di una legislatura. Le vacanze vengono riempite per la restante durata della legislatura.
4. I compiti e le competenze della Commissione Cultura sono stabiliti in un regolamento separato, emanato dal RFB.
5. Il RFB basa le sue attività culturali sul modello culturale elaborato dalla Commissione Cultura.
6. La Commissione Cultura può invitare la presidente o il presidente o altri membri del RFB a partecipare alle sue riunioni con voce consultiva.
1. Il RFB istituisce, in accordo con i comuni di Bienne e Evilard, una commissione permanente che coordina l'azione del RFB con le istituzioni regionali e con i comuni bilingue.
2. Questa commissione, che è un organo misto tra il RFB e questi due comuni, sceglie il proprio nome e i propri compiti e si organizza autonomamente.
1. Il RFB può costituire al proprio interno commissioni ad hoc per l'esame o la preparazione di determinati affari.
2. I membri e la presidente o il presidente delle commissioni ad hoc sono nominati dal RFB.
3. Le commissioni ad hoc si considerano sciolte una volta adempiuto il mandato loro affidato o, al più tardi, al termine di una legislatura.
1. Il RFB costituisce al suo interno la Commissione Educazione, Salute e Affari Sociali, che lo rappresenta nelle sue relazioni intercantonali e si occupa delle questioni relative ai settori dell'educazione, della salute e degli affari sociali.
2. La Commissione Educazione, Salute e Affari Sociali è composta da tre a cinque membri e rappresenta il RFB nelle relazioni intercantonali secondo l'Articolo 45 della Legge SStG e gli Articoli 16-18 del Regolamento del 2 novembre 2005 sullo statuto speciale del Giura bernese e sulla minoranza francofona del distretto amministrativo di Bienne (Regolamento sullo Statuto Speciale, SStV).
3. La Commissione Educazione, Salute e Affari Sociali può autorizzare, in casi specifici, la sua presidente o il suo presidente a rappresentare il RFB nelle relazioni intercantonali.
4. Le disposizioni dell'Articolo 13 paragrafi 2-4 si applicano mutatis mutandis a questa commissione.
5. La Commissione Educazione, Salute e Affari Sociali può invitare la presidente o il presidente, così come altri membri del RFB, a partecipare alle sue riunioni con voce consultiva.
Il RFB garantisce che le forze politiche nell'ufficio, nella commissione cultura, nella commissione istruzione, salute e affari sociali, così come nelle commissioni ad-hoc, siano adeguatamente rappresentate.
1. Le disposizioni dell'articolo 10 sulla non pubblicità delle sedute plenarie e sull'informazione del pubblico si applicano, mutatis mutandis, alle riunioni della Commissione Cultura, della Commissione Educazione, Salute e Sociale, della Commissione Istituzioni e bilinguismo comunale nonché delle Commissioni ad hoc.
1. Le disposizioni dell'articolo 11 relative all'invito di rappresentanti dell'amministrazione cantonale o delle amministrazioni comunali o di altre persone alle sessioni plenarie si applicano mutatis mutandis alle riunioni della Commissione cultura, della Commissione istruzione, salute e sociale, della Commissione istituzioni e bilinguismo comunale, nonché delle commissioni ad-hoc.
1. Le disposizioni dell'Articolo 12, paragrafi da 2 a 4, si applicano mutatis mutandis alle riunioni della Commissione Cultura, della Commissione Educazione, Salute e Sociale nonché alle commissioni ad hoc.
1. Il plenum, l'ufficio, la commissione cultura, la commissione educazione, salute e affari sociali, nonché le commissioni ad hoc, possono, nell'ambito dei mezzi finanziari disponibili nel bilancio della cancelleria di Stato per il RFB, incaricare esperti e professionisti di esaminare determinate questioni.
2. La partecipazione di esperti e professionisti alle riunioni degli organi incaricati è regolata dall'articolo 11.
1. I membri del RFB ricevono un gettone di presenza dell'importo di
a) 200 franchi per una seduta di mezza giornata,
b) 300 franchi per una seduta di un'intera giornata.
2. I gettoni di presenza vengono assegnati per la partecipazione alle sessioni plenarie, così come alle riunioni dell'ufficio, della commissione cultura, della commissione istruzione, salute e sociale, nonché delle commissioni ad hoc.
2a. I gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni della commissione istituzioni e bilinguismo comunale vengono assegnati solo ai membri che rappresentano il RFB nella commissione.
3. La presidente o il presidente del RFB, così come le presidenti e i presidenti della commissione cultura, della commissione istruzione, salute e sociale e delle commissioni ad hoc, ricevono un doppio gettone di presenza. Ciò vale anche per le vicepresidenti o i vicepresidenti che presiedono effettivamente una riunione.
3a. La presidente o il presidente della commissione istituzioni e bilinguismo comunale riceve un doppio gettone di presenza, a condizione che rappresenti il RFB nella commissione. Ciò vale anche per la vicepresidente o il vicepresidente che presiede effettivamente una riunione.
I membri del RFB ricevono gli stessi rimborsi per le spese di viaggio dei membri del Gran Consiglio.
1. Il CFL può esprimere pareri su attività che rivestono un'importanza particolare per il bilinguismo e soprattutto per la popolazione francofona della città di Bienne e che gli vengono sottoposte dal Consiglio comunale o dal Consiglio municipale (coinvolgimento politico).
Articolo 5 SStV: Assegnazione di Compiti Aggiuntivi
In conformità all'Articolo 5 SStV, i Comuni del circondario amministrativo di Biel/Bienne possono assegnare ulteriori compiti al RFB dietro pagamento.
1. La Segretaria Generale o il Segretario Generale ha i seguenti compiti
a Supportare e consigliare l'RFB, la Presidente o il Presidente, l'ufficio, la Commissione Cultura, la Commissione Educazione, Salute e Sociale, la Commissione Istituzioni e bilinguismo comunale nonché le Commissioni Ad-hoc nel trattare le loro attività;
b Organizzazione delle riunioni e redazione dei verbali per il plenum, l'ufficio, la Commissione Cultura, la Commissione Educazione, Salute e Sociale, la Commissione Istituzioni e bilinguismo comunale nonché le commissioni Ad-hoc;
c Verifica di tutte le attività sottoposte all'RFB, conduzione di tutte le ricerche necessarie e preparazione delle decisioni in accordo con l'ufficio ed il plenum;
d Redazione dei progetti di pareri resi nell'ambito della partecipazione politica;
e Esaminare, insieme al Segretariato Generale del Consiglio Giurassiano Bernese (BJR) e in collaborazione con la Conferenza di Coordinamento Francofona della Direzione dell'Istruzione (FRAKO), le attività relative al coordinamento scolastico con la Svizzera occidentale e il Cantone Giura;
f Mantenere le relazioni e garantire la collaborazione dell'RFB con il BJR, l'amministrazione cantonale, le amministrazioni comunali di Bienne e Leubringen, il Forum per il bilinguismo e altre organizzazioni e associazioni pubbliche o private;
g Redazione della relazione annuale di attività dell'RFB;
h Organizzare i contatti con i media, assicurarsi che vengano informati secondo le istruzioni dell'organo competente, e redazione dei comunicati stampa;
i Gestione del budget operativo, tenuta della contabilità dell'RFB e presentazione all'RFB di un progetto di budget annuale destinato alla Cancelleria di Stato;
k Garantire il funzionamento e la gestione dell'archivio dell'RFB;
l Svolgere ulteriori compiti assegnati da parte della Presidente, del Presidente, dell’ufficio o del plenum;
m Presentare all'RFB una lista annuale di obiettivi politici, nonché garantirne il seguito e, se possibile, la loro realizzazione;
n Coordinare un gruppo di lavoro permanente per il supporto integrato della formazione professionale bilingue e francofona a Bienne;
o Assicurare contatti regolari con le Gran Consigliere e i Gran Consiglieri del circondario elettorale di Bienne (se possibile e se necessario, prima di ogni sessione del Gran Consiglio);
p Supportare, consigliare e rafforzare, per quanto possibile, le istituzioni e le organizzazioni socio-culturali del circondario amministrativo di Bienne/Bienne in relazione al bilinguismo e alle questioni francofone;
q Assicurare l'organizzazione delle elezioni dell'RFB ad ogni cambio di legislatura e delle elezioni integrative;
r Presentare e rappresentare le richieste di contributo nell'ambito della legge sulle lingue federale (aiuti ai cantoni plurilingui);
s Amministrazione e responsabilità del fondo RFB secondo il regolamento e sotto la supervisione dell'RFB;
t Rappresentare l'RFB nei gruppi di lavoro, negli eventi e nelle organizzazioni di progetto.
1. La Segretaria Generale o il Segretario Generale è amministrativamente affiliata/o all'Ufficio per il Bilinguismo, la Legislazione e le Risorse (UBL) della Cancelleria di Stato del Cantone di Berna. Nell'esercizio delle sue funzioni, essa od egli è indipendente, risponde unicamente al RFB e alla sua Presidente o al suo Presidente e lavora secondo le loro direttive.
2. Il colloquio periodico con i collaboratori si svolge sotto la direzione della Direttrice o del Direttore dell'Ufficio per il Bilinguismo, la Legislazione e le Risorse (UBL) della Cancelleria di Stato.
Le relazioni tra il RFB e il BJR, nonché la loro cooperazione, sono stabilite in un regolamento approvato congiuntamente dai due Consigli.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1° settembre 2006.