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101.1 KVCCBConstC CH-BE

Il Cantone Berna (KV)

146 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (146)

Art. 1 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) Art. T1-1 Costituzione del Cantone di Berna (KV) Art. 2 Costituzione del Cantone di Berna (CC) Art. T2-1 Costituzione del Cantone di Berna (KV) Art. 3 Costituzione del Cantone di Berna (CV) - Territorio del Cantone Art. 4 Costituzione del Cantone di Berna (KV) Art. 5 Costituzione del Cantone di Berna (CV) - Giura Bernese Art. 6 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Lingue Art. 7 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Diritto di cittadinanza Art. 8 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) - Obblighi Art. 9 Costituzione del Canton Berna (CCB) - Dignità umana Art. 10 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Uguaglianza giuridica Art. 11 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Protezione dall'arbitrio, Protezione della buona fede Art. 12 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) - Diritti individuali Art. 13 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Matrimonio e convivenza comune Art. 14 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Libertà di credo e di coscienza Art. 15 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Libertà di lingua Art. 16 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Libertà di domicilio Art. 17 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) - Libertà di opinione e d'informazione Art. 18 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Protezione dei dati Art. 19 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) - Libertà di riunione e di associazione Art. 20 Costituzione del Cantone di Berna (KV) Art. 20 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Diritto di petizione Art. 21 Costituzione del Cantone di Berna (CV) Art. 22 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Libertà artistica Art. 23 Costituzione del Cantone di Berna (CV) - Libertà economica Art. 24 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Garanzia della proprietà Art. 25 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Garanzie in caso di privazione della libertà Art. 26 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) - Tutela giuridica Art. 27 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Validità dei diritti fondamentali Art. 28 Costituzione del Cantone di Berna (CV) Art. 29 Costituzione del Cantone di Berna (KV) Art. 30 Costituzione del Cantone di Berna (CV) Art. 31 Costituzione del Cantone di Berna (CV) - Protezione dell'ambiente Art. 31a Costituzione del Cantone di Berna (CCB) - Protezione del Clima Art. 32 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Protezione del paesaggio e dei monumenti storici Art. 33 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) Art. 34 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Trasporti e Viabilità Art. 35 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) - Approvvigionamento di Acqua ed Energia Art. 36 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Pulizia delle acque reflue e smaltimento dei rifiuti Art. 37 Costituzione del Cantone di Berna (KV) Art. 38 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Assistenza sociale Art. 39 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) - Lavoro Art. 40 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Abitazione Art. 41 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) Art. 42 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Principi del sistema educativo Art. 43 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) - Scuole Art. 44 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Università e scuole universitarie professionali Art. 45 Costituzione del Canton Berna (KV) - Altri Compiti Art. 46 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) Art. 47 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Riposo Domenicale Art. 48 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) Art. 49 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Tempo Libero, Sport e Ricreazione Art. 50 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) Art. 51 Costituzione del Cantone di Berna (CV) Art. 52 Costituzione del Cantone di Berna (CV) - Diritti Regali Art. 53 Costituzione del Cantone di Berna (CV) - Banca Cantonale Art. 54 Costituzione del Cantone di Berna (CV) Art. 55 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) Art. 56 Costituzione del Canton Berna (CCB) - Elezioni Art. 57 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Rinnovo straordinario complessivo Art. 58 Costituzione del Cantone di Berna (CV) - Campo d'applicazione Art. 59 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Procedura Art. 60 Costituzione del Cantone di Berna (CV) - Controproposta Art. 61 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Referendum obbligatorio Art. 62 Costituzione del Cantone di Berna (CV) Art. 63 Costituzione del Cantone di Berna (CC) Art. 64 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) - Consultazioni Art. 65 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Partiti politici Art. 66 Costituzione del Cantone di Berna (CC) Art. 67 Costituzione del Cantone di Berna (KV) Art. 68 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) - Incompatibilità, Astensione Art. 69 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) - Delegazioni Art. 70 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Informazione Art. 71 Costituzione del Cantone di Berna (KV) Art. 72 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) - Membri, Durata del Mandato Art. 73 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Elezione Art. 74 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) - Legislazione Art. 74a Costituzione del Cantone di Berna (CC) Art. 75 Costituzione del Cantone di Berna (KV) Art. 76 Costituzione del Cantone di Berna (CV) - Competenze finanziarie Art. 77 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Elezioni Art. 78 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) - Sorveglianza Art. 79 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Altri Poteri Art. 80 Costituzione del Canton Berna (CV) Art. 81 Costituzione del Cantone di Berna (KV) Art. 82 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) Art. 83 Costituzione del Cantone di Berna (CV) Art. 83a Costituzione del Cantone di Berna (CV) Art. 84 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) - Composizione Art. 85 Costituzione del Cantone di Berna (KV) Art. 86 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Pianificazione e Coordinazione Art. 87 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Direzione dell'amministrazione Art. 88 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) - Legislazione Art. 89 Costituzione del Cantone di Berna (CV) - Competenze finanziarie Art. 90 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) - Altre competenze Art. 91 Costituzione del Cantone di Berna (CC) Art. 92 Costituzione del Canton Berna (CV) - Amministrazione Centrale Art. 93 Costituzione del Canton Berna (CB) - Amministrazione distrettuale Art. 94 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Adempimento dei Compiti Regionali Art. 95 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) - Altri titolari di compiti pubblici Art. 96 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Ufficio del Difensore Civico Art. 97 Costituzione del Cantone di Berna (CC) Art. 97a Costituzione del Cantone di Berna (CDB) - Direzione dell'amministrazione della giustizia Art. 98 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Tribunali civili Art. 99 Costituzione del Cantone di Berna (CV) - Tribunali penali Art. 100 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Tribunale Amministrativo Art. 100a Costituzione del Cantone di Berna (CV) Art. 101 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) - Principi Generali Art. 101a Costituzione del Cantone di Berna (CCB) - Freno all'indebitamento per il conto economico Art. 101b Costituzione del Cantone di Berna (KV) Art. 101c Costituzione del Cantone di Berna (CCB) - Freno all'aumento delle imposte Art. 102 Costituzione del Canton Berna (CV) Art. 103 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) - Tasse Art. 104 Costituzione del Cantone di Berna (CC) Art. 105 Costituzione del Canton Berna (KV) - Spese Art. 106 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Supervisione Finanziaria Art. 107 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) - Disposizioni Generali Art. 108 Costituzione del Cantone di Berna (CV) - Esistenza, Territorio e Patrimonio Art. 109 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) - Autonomia comunale Art. 110 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Collaborazione dei comuni Art. 110a Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Collaborazione Regionale Art. 111 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) - Organizzazione Art. 112 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Compiti Art. 113 Costituzione del Cantone di Berna (CV) - Tasse, perequazione finanziaria Art. 114 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) - Diritto di voto Art. 115 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Elezioni Art. 116 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Votazioni popolari Art. 117 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Iniziative Art. 118 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Sotto-unità Art. 119 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) Art. 120 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) - Comuni misti Art. 121 Costituzione del Cantone di Berna (CV) - Disposizioni generali Art. 122 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) - Autonomia, Diritto di proposta Art. 123 Costituzione del Cantone di Berna (CV) - Organizzazione, Finanze Art. 124 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Appartenenza Art. 125 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) - Comuni ecclesiastici Art. 126 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) Art. 127 Costituzione del Cantone di Berna (CV) - Disposizioni Generali Art. 128 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) - Revisione parziale Art. 129 Costituzione del Cantone di Berna (CV) - Revisione totale Art. 130 Costituzione del Cantone di Berna (CC) Art. 131 Costituzione del Canton Berna (KV) - Abrogazione del diritto previgente Art. 132 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) - Applicazione limitata del diritto pregresso Art. 133 Costituzione del Cantone di Berna (CCB) Art. 134 Costituzione del Cantone di Berna (CV) - Diritti popolari Art. 135 Costituzione del Cantone di Berna (KV) - Distretto di Laufen

Testo normativo (146 Articoli)

Principi Generali

1. Il Cantone di Berna è uno Stato di diritto libero, democratico e sociale.

2. Il potere statale si basa sul popolo. Esso viene esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità.

Disposizione transitoria della modifica del 03.03.2002

1. L'articolo 101a comma 2 non si applica al bilancio dello Stato del 2002.

2. Questa modifica si applica per la prima volta al preventivo del 2003.

Principi Generali

1. Il Cantone di Berna è un cantone della Confederazione Svizzera.

2. Collabora con la Confederazione e gli altri cantoni e si considera un mediatore tra la Svizzera di lingua tedesca e quella di lingua francese.

Disposizione transitoria della modifica del 24.02.2008

1. Questa modifica si applica per la prima volta al bilancio preventivo 2009, al piano delle attività e finanziario 2010-2012, nonché al rapporto di gestione 2009.

Principi Generali

1. Il Cantone comprende il territorio che gli è garantito dalla Confederazione.

2. È suddiviso in regioni amministrative, distretti amministrativi, circondari ed enti locali.

3. Per la risoluzione di compiti speciali possono essere costituite organizzazioni regionali.

Principi Generali

1. È necessario tener conto delle esigenze delle minoranze linguistiche, culturali e regionali.

2. A tal fine, a queste minoranze possono essere attribuite particolari competenze.

Principi Generali

1. Al Giura bernese, che forma la regione amministrativa del Giura bernese, viene riconosciuta una posizione speciale. Questa gli permette di preservare la propria identità, mantenere la propria specificità linguistica e culturale e partecipare attivamente alla politica cantonale.

2. Il Cantone adotta misure per rafforzare il legame tra il Giura bernese e il resto del Cantone.

Principi Generali

1. Il tedesco e il francese sono le lingue nazionali e ufficiali del Cantone di Berna.

2. Le lingue ufficiali sono

a. il francese nella regione amministrativa del Giura bernese,

b. il tedesco e il francese nella regione amministrativa del Seeland e nel circondario amministrativo di Bienne (Biel/Bienne),

c. il tedesco nelle altre regioni amministrative e nel circondario amministrativo del Seeland.

3. Le lingue ufficiali dei comuni nei circondari amministrativi della regione amministrativa del Seeland sono

a. il tedesco e il francese per i comuni di Biel/Bienne e Leubringen,

b. il tedesco per gli altri comuni.

4. Il Cantone e i comuni possono tenere conto di circostanze particolari che derivano dal bilinguismo del Cantone.

5. Tutti possono rivolgersi alle autorità competenti per l'intero Cantone nella lingua ufficiale a loro scelta.

Principi Generali

1. L'acquisizione e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinate dalla legislazione nell'ambito del diritto federale, fatto salvo i seguenti principi fondamentali.

2. La cittadinanza cantonale si basa sulla cittadinanza comunale.

3. Non viene naturalizzato in particolare chi

a) è stato condannato con sentenza definitiva per un crimine o per un reato a una pena detentiva di almeno due anni;

b) riceve prestazioni di assistenza sociale o non ha rimborsato integralmente le prestazioni ricevute;

c) non dispone dimostrabilmente di una buona conoscenza di una lingua ufficiale;

d) non dispone dimostrabilmente di conoscenze sufficienti sulla struttura dello stato svizzero e cantonale e della sua storia;

e) non dispone di un permesso di domicilio.

4. Non esiste un diritto alla naturalizzazione.

Principi Generali

1. Ogni persona ha il dovere di adempiere agli obblighi imposti dalla Costituzione e dalla legislazione basata su di essa.

2. Oltre alla responsabilità verso se stessi, ogni persona ha la responsabilità nei confronti degli altri e la corresponsabilità di garantire che il diritto all'autodeterminazione sia preservato anche per le generazioni future.

**Diritti fondamentali, diritti sociali, obiettivi sociali - Diritti fondamentali**

La dignità dell'uomo è da rispettare e proteggere.

**Diritti Fondamentali, Diritti Sociali, Obiettivi Sociali - Diritti Fondamentali**

1. L'eguaglianza di fronte alla legge è garantita. Le discriminazioni, in particolare quelle basate su razza, colore della pelle, sesso, lingua, origine, stile di vita o convinzioni politiche o religiose, non sono in nessun caso ammissibili.

2. L'uomo e la donna sono uguali nei diritti. Hanno il diritto di accedere in modo uguale alle istituzioni educative pubbliche e agli uffici, alla stessa formazione e alla stessa retribuzione per lavori di pari valore.

3. I cantoni e i comuni promuovono l'effettiva parità tra uomo e donna.

**Diritti fondamentali, Diritti sociali, Obiettivi sociali - Diritti fondamentali** 1. **Diritti fondamentali** [Translation of the text follows.]

1. Ogni persona ha diritto alla protezione contro l'arbitrarietà statale.

2. È garantita la tutela della buona fede.

**Diritti fondamentali, diritti sociali, obiettivi sociali - Diritti fondamentali**

1. La libertà personale è garantita, in particolare il diritto all'integrità fisica e mentale e alla libertà di movimento.

2. La tortura, le pene o i trattamenti inumani e degradanti non sono in nessun caso ammissibili.

3. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata, del proprio domicilio e della propria corrispondenza epistolare e delle comunicazioni.

**Diritti Fondamentali, Diritti Sociali, Obiettivi Sociali - Diritti Fondamentali**

Il diritto al matrimonio e alla vita familiare è tutelato.

La libera scelta di una diversa forma di convivenza collettiva è garantita.

**Diritti fondamentali, diritti sociali, obiettivi sociali - Diritti fondamentali**

1. La libertà di credo e di coscienza e il loro esercizio sono garantiti.

2. In nessun caso è consentito costringere qualcuno a compiere un atto religioso o a esprimere una confessione di fede.

**Diritti Fondamentali, Diritti Sociali, Obiettivi Sociali - Diritti Fondamentali**

1. La libertà linguistica è garantita.

Diritti Fondamentali, Diritti Sociali, Obiettivi Sociali - Diritti Fondamentali

1. La libera scelta del domicilio e della residenza è garantita.

Diritti Fondamentali, Diritti Sociali, Obiettivi Sociali - Diritti Fondamentali

1. Ogni persona ha il diritto di formarsi liberamente un’opinione, di esprimerla senza impedimenti e di diffonderla mediante la parola, la scrittura, l’immagine o in altro modo.

2. Al di fuori di specifici rapporti giuridici, la censura preventiva non è ammessa in alcun caso.

3. Ogni persona ha il diritto di accedere agli atti ufficiali, purché non vi siano prevalenti interessi pubblici o privati contrari.

Diritti Fondamentali, Diritti Sociali, Obiettivi Sociali - Diritti Fondamentali

1. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati trattati che la riguardano e di richiedere che i dati inesatti vengano corretti e che quelli inappropriati o non necessari vengano distrutti.

2. Le autorità possono trattare dati personali solo se esiste una base legale e se i dati sono adeguati e necessari per l'adempimento delle loro funzioni.

3. Esse verificano che i dati trattati siano corretti e li proteggono da un uso improprio.

**Diritti fondamentali, diritti sociali, obiettivi sociali - Diritti fondamentali**

1. Ogni persona ha il diritto di riunirsi con altri e di costituire associazioni oppure di astenersi dal partecipare a riunioni e associazioni.

2. Le manifestazioni su suolo pubblico possono essere soggette a obbligo di autorizzazione tramite legge o regolamento comunale. Devono essere consentite se è assicurato un svolgimento ordinato e l'interferenza con gli altri utenti appare ragionevolmente accettabile.

**Diritti fondamentali, Diritti sociali, Obiettivi sociali - Diritti fondamentali** 1. **Diritti fondamentali** [Translation of the text follows.]

1. Ogni persona ha il diritto di presentare petizioni alle autorità e raccogliere firme a tal fine, senza subire svantaggi.

2. Restrizioni al diritto di presentare petizioni individuali non sono in alcun caso ammissibili.

3. Le petizioni devono essere esaminate e risposte dall'autorità competente entro un anno.

**Diritti fondamentali, Diritti sociali, Obiettivi sociali - Diritti fondamentali** 1. **Diritti fondamentali** [Translation of the text follows.]

1. Il diritto di insegnare e la libertà della ricerca e dell'insegnamento sono garantiti.

2. Le persone attive nel campo della scienza, della ricerca e dell'insegnamento assumono la loro responsabilità nei confronti dell'integrità della vita di esseri umani, animali, piante e delle loro basi di sostentamento.

**Diritti fondamentali, diritti sociali, obiettivi sociali - Diritti fondamentali**

La libertà di espressione artistica è garantita.

**Diritti fondamentali, Diritti sociali, Obiettivi sociali - Diritti fondamentali** 1. **Diritti fondamentali** [Translation of the text follows.]

1. La libera scelta della professione e del posto di lavoro, la libera attività economica, nonché il diritto all'associazione professionale e sindacale sono garantiti.

2. L'istituto della libertà contrattuale è inviolabile.

**Diritti fondamentali, Diritti sociali, Obiettivi sociali - Diritti fondamentali** 1. **Diritti fondamentali** [Translation of the text follows.]

1. La proprietà è garantita ed è un istituto intangibile.

2. In caso di espropriazioni e di restrizioni della proprietà, che equivalgono a un'espropriazione, deve essere fornito un pieno indennizzo.

3. Il Cantone e i comuni creano condizioni favorevoli per la diffusione capillare della proprietà fondiaria privata, in particolare per l'uso e la gestione diretta.

**Diritti fondamentali, diritti sociali, obiettivi sociali - Diritti fondamentali**

1. La libertà può essere tolta a una persona solo nei casi e nei modi determinati dalla legge.

2. Ogni persona alla quale è stata tolta la libertà deve essere immediatamente informata, in una lingua a lei comprensibile, dei motivi e dei diritti che le spettano. Ha il diritto di far avvisare i suoi familiari il prima possibile.

3. Ogni persona sospettata di un reato, arrestata dalla polizia, deve essere ascoltata il più rapidamente possibile da un'autorità giudiziaria, che deve decidere la continuazione della detenzione. Se la persona rimane in detenzione, ha diritto a essere giudicata entro un lasso di tempo ragionevole o di essere rilasciata.

4. Ogni persona alla quale è stata tolta la libertà ha diritto

a. ad avvalersi di un consulente legale e a comunicare liberamente con lui;

b. a far esaminare la legittimità della detenzione in un procedimento giudiziario semplice e rapido.

5. Se la detenzione risulta illegittima o ingiustificata, la comunità deve alla persona interessata il pieno risarcimento del danno e, eventualmente, un indennizzo.

6. Nessuna limitazione alle garanzie dei paragrafi 1 fino a 3 è consentita.

**Diritti fondamentali, Diritti sociali, Obiettivi sociali - Diritti fondamentali** 1. **Diritti fondamentali** [Translation of the text follows.]

1. Ogni persona ha un diritto inviolabile a giudici indipendenti, imparziali e previsti dalla legge.

2. Le parti hanno in tutti i procedimenti il diritto di essere ascoltate, di accedere agli atti, di ottenere una decisione motivata entro un termine ragionevole e di ricevere un'informazione sui mezzi di ricorso.

3. Le persone indigenti hanno diritto all'assistenza legale gratuita.

4. Ogni persona è considerata innocente fino a quando non sia stata condannata con sentenza definitiva in un procedimento giudiziario. In caso di dubbio, si deve decidere a favore dell’imputato.

5. Non è in nessun caso ammissibile una condanna per un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, non era punibile.

**Diritti fondamentali, Diritti sociali, Obiettivi sociali - Diritti fondamentali** 1. **Diritti fondamentali** [Translation of the text follows.]

1. I diritti fondamentali devono trovare attuazione in tutto l'ordinamento giuridico.

2. Chi svolge compiti pubblici è vincolato ai diritti fondamentali e contribuisce alla loro realizzazione.

3. I diritti fondamentali si applicano anche agli stranieri, a meno che il diritto federale non disponga diversamente.

4. I minorenni e gli incapaci di discernimento possono esercitare autonomamente i diritti loro riconosciuti in quanto soggetti di diritto.

**Diritti Fondamentali, Diritti Sociali, Obiettivi Sociali - Diritti Fondamentali**

1. Qualsiasi limitazione di un diritto fondamentale richiede una base legale. Il contenuto, lo scopo e l'estensione devono essere definiti in modo sufficientemente determinato. Sono fatte salve le situazioni di pericolo grave, immediato e evidente, in particolare quando sono in gioco la vita e la salute delle persone, l'esercizio dei diritti democratici o danni irreparabili all'ambiente.

2. I diritti fondamentali possono essere limitati solo se la protezione di un interesse pubblico prevalente o di un diritto fondamentale in conflitto di un privato lo giustifica.

3. Le limitazioni devono essere proporzionate.

4. Il nucleo dei diritti fondamentali è intoccabile. Fanno parte del nucleo essenzialmente le garanzie che questa Costituzione definisce intoccabili o rispetto alle quali non ammette limitazioni in nessun caso.

**Diritti fondamentali, diritti sociali, obiettivi sociali - Diritti sociali**

1. Ogni persona ha diritto, in caso di emergenza, a un alloggio, ai mezzi necessari per una vita dignitosa e a cure mediche di base.

2. Ogni bambino ha diritto alla protezione, alle cure e all'assistenza, nonché a un'istruzione scolastica gratuita adeguata alle sue capacità.

3. Le vittime di gravi reati hanno diritto a ricevere aiuto per superare le loro difficoltà.

Diritti fondamentali, diritti sociali, obiettivi sociali - Obiettivi sociali

1. Il Cantone e i comuni si pongono l'obiettivo di garantire che

a) tutti possano mantenersi attraverso un lavoro a condizioni adeguate, siano protetti contro le conseguenze della disoccupazione non imputabile a loro e godano di ferie retribuite;

b) tutti possano abitare a condizioni sostenibili;

c) le donne siano materialmente garanti prima e dopo un parto;

d) siano create condizioni adeguate per la cura dei bambini e siano supportate le famiglie nell'adempimento dei loro compiti;

e) siano considerate le esigenze e i bisogni dei bambini e dei giovani;

f) tutti possano formarsi e aggiornarsi secondo le proprie capacità e inclinazioni;

g) tutte le persone che a causa di età, infermità, malattia o disabilità necessitano di aiuto ricevano adeguata assistenza e supporto.

2. Tali obiettivi sono realizzati in complemento all'iniziativa e alla responsabilità privata e nel quadro dei mezzi disponibili.

Compiti pubblici - Protezione dell'ambiente, del clima, del paesaggio e del patrimonio nazionale

1. L'ambiente naturale deve essere mantenuto sano per le generazioni presenti e future. Esso deve essere gravato il meno possibile da attività statali e private.

2. Le risorse naturali fondamentali possono essere utilizzate solo nella misura in cui la loro capacità di rigenerazione e la loro disponibilità restino comunque garantite.

3. Il Cantone e i comuni provvedono alla protezione dell'uomo e dell'ambiente naturale dalle influenze dannose e moleste. Inoltre, il Cantone si occupa della protezione dalle potenziali rischi delle procedure o dei prodotti di ingegneria genetica.

4. Il Cantone e i comuni proteggono la fauna e la flora nonché i loro habitat.

5. I costi per le misure di protezione ambientale devono di norma essere sostenuti secondo il principio del "chi inquina paga".

Compiti pubblici - Protezione dell'ambiente, del clima, del paesaggio e del patrimonio nazionale

Il Cantone e i comuni si impegnano attivamente per limitare i cambiamenti climatici e i loro effetti negativi. Nell'ambito delle loro competenze, contribuiscono in modo necessario al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 e rafforzano la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

Le misure per la protezione del clima devono complessivamente mirare a un rafforzamento dell'economia nazionale e essere concepite in modo sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale. Includono in particolare strumenti per la promozione dell'innovazione e delle tecnologie.

Il Cantone e i comuni orientano complessivamente i flussi finanziari pubblici verso uno sviluppo climaticamente neutrale e resiliente ai cambiamenti climatici.

Compiti pubblici - Protezione dell'ambiente, del clima, del paesaggio e del patrimonio nazionale

Cantone e comuni adottano, in collaborazione con organizzazioni private, misure per la conservazione di paesaggi e quadri urbani meritevoli di protezione, così come di monumenti naturali e beni culturali.

Compiti Pubblici - Pianificazione Territoriale e Urbanistica

1. Il Cantone e i comuni assicurano un utilizzo parsimonioso del suolo, un insediamento ordinato del territorio e la conservazione delle aree ricreative.

L'ordinamento territoriale e la pianificazione edilizia devono essere orientati allo sviluppo desiderato del Cantone. Esse tengono conto delle diverse esigenze della popolazione e dell'economia, nonché della protezione dell'ambiente.

Il Cantone garantisce la conservazione di un'adeguata quantità di terreno coltivabile utilizzabile a fini agricoli.

Compiti pubblici - Trasporto, Acqua, Energia e Rifiuti

1. Il cantone e i comuni garantiscono un ordinamento del traffico sicuro, economico, ecocompatibile e a risparmio energetico.

2. Promuovono il trasporto pubblico e il passaggio a mezzi di trasporto ecologici.

3. Tengono conto, nella costruzione delle strade, delle esigenze del traffico non motorizzato.

4. Considerano gli effetti sul volume di traffico nell'adempimento dei loro compiti.

Compiti Pubblici - Trasporti, Acqua, Energia e Rifiuti

1. Il Cantone e i comuni garantiscono l'approvvigionamento idrico.

2. Prendono misure per un approvvigionamento energetico ecologico, economico e sufficiente. Promuovono l'uso di energie rinnovabili.

3. Si impegnano per un uso parsimonioso e razionale dell'acqua e dell'energia.

Compiti Pubblici - Trasporti, Acqua, Energia e Rifiuti

1. Il Cantone e i comuni promuovono la riduzione dell'inquinamento delle acque e garantiscono una depurazione ecocompatibile delle acque reflue.

2. Essi adottano misure per ridurre i rifiuti e per il loro riciclaggio. I rifiuti non riciclabili devono essere smaltiti in maniera ecologica.

Compiti Pubblici - Ordine e Sicurezza Pubblica

1. Il Cantone e i comuni si occupano dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Compiti Pubblici - Sicurezza Sociale

1. Il Cantone e i comuni provvedono insieme alle organizzazioni pubbliche e private per le persone bisognose di aiuto.

2. Promuovono la previdenza e l’autoaiuto, combattono le cause della povertà e prevengono le situazioni di emergenza sociale.

3. Possono integrare le prestazioni della Confederazione per la sicurezza sociale.

Compiti Pubblici - Sicurezza Sociale

1. Il Cantone e i comuni adottano misure per evitare la disoccupazione e attenuarne le conseguenze. Essi sostengono la riqualificazione professionale e il reinserimento lavorativo.

2. Il Cantone promuove la sicurezza sul lavoro e la medicina del lavoro.

3. Il Cantone e i comuni non prendono parte in caso di misure di lotta legali tra le parti sociali.

4. Favoriscono la compatibilità tra attività lavorativa e compiti di assistenza.

Compiti Pubblici - Sicurezza Sociale

1. Il cantone e i comuni adottano misure per la conservazione di abitazioni a prezzi accessibili e per il miglioramento delle condizioni abitative insufficienti. Promuovono la costruzione di alloggi a prezzi accessibili.

Compiti Pubblici - Sanità

1. Il Cantone e i Comuni proteggono e promuovono la salute. Essi garantiscono un'assistenza medica e infermieristica adeguata e sostenibile dal punto di vista economico e forniscono le strutture necessarie a tal fine.

2. Il Cantone assicura, tramite la pianificazione e un sistema di finanziamento adeguato, l'uso efficace ed economico dei fondi pubblici. Garantisce il coordinamento con enti privati.

3. Il Cantone e i Comuni promuovono l'assistenza e la cura a domicilio. Supportano misure efficaci nel campo della prevenzione delle dipendenze.

4. Il Cantone promuove le terapie naturali.

5. Esso sorveglia gli enti pubblici e privati, le professioni sanitarie e il settore dei farmaci.

Compiti Pubblici - Istruzione e Ricerca

1. Il sistema educativo ha come obiettivo promuovere lo sviluppo armonico delle capacità fisiche, intellettuali, creative, emotive e sociali, oltre a rafforzare la consapevolezza della responsabilità nei confronti dell'ambiente.

2. Il cantone e i comuni sostengono i genitori nell'educazione e formazione dei figli.

Compiti Pubblici - Istruzione e Ricerca

1. Cantone e comuni gestiscono asili e scuole pubbliche. L'insegnamento è neutrale sotto il profilo confessionale e politico.

2. Possono contribuire alle scuole private che svolgono compiti pubblici.

3. Il Cantone regola la vigilanza sulle scuole private e sull'istruzione privata.

Compiti Pubblici - Istruzione e Ricerca

1. Il cantone mantiene un'università e scuole universitarie professionali. Esse svolgono i loro compiti al servizio della collettività.

2. Promuovono la conoscenza scientifica attraverso l'insegnamento e la ricerca e forniscono servizi.

Compiti Pubblici - Istruzione e Ricerca

1. Il Cantone e i comuni sostengono la formazione degli adulti sia professionale che non professionale.

2. Il Cantone facilita la formazione attraverso contributi finanziari o altre misure per promuovere l'uguaglianza delle opportunità.

3. Il Cantone si impegna per la collaborazione e il coordinamento nel sistema educativo.

Compiti Pubblici - Media

1. Il Cantone sostiene l'indipendenza e la diversità delle informazioni. La legge disciplina il segreto redazionale per gli operatori dei media.

Compiti Pubblici - Riposo Domenicale, Cultura e Tempo Libero

Le domeniche e i giorni festivi riconosciuti dalla legge sono giorni di riposo pubblici.

Compiti Pubblici - Riposo Domenicale, Cultura e Tempo Libero

1. Il Cantone e i Comuni facilitano l'accesso alla cultura. Promuovono la creazione culturale e lo scambio culturale.

2. Tengono conto delle esigenze di tutte le parti della popolazione e della diversità culturale del cantone.

Compiti Pubblici - Riposo Domenicale, Cultura e Tempo Libero

1. Il Cantone e i comuni sostengono la progettazione sensata del tempo libero e le misure per la promozione dello sport e del riposo.

**Compiti Pubblici - Economia**

1. Cantone e comuni creano condizioni quadro favorevoli per un'economia strutturalmente e regionalmente equilibrata e performante.

2. Mirano alla conservazione di piccole e medie imprese vitali e di un commercio al dettaglio ampiamente diversificato.

**Compiti pubblici - Economia**

1. Il Cantone adotta misure per un'agricoltura e una silvicoltura efficienti ed ecologiche.

2. Sostiene le aziende agricole familiari, favorisce l'autogestione e promuove metodi di gestione ecocompatibili.

3. Garantisce la conservazione delle foreste nelle loro funzioni di protezione, utilizzo e benessere.

**Compiti pubblici - Economia**

1. I diritti regali del Cantone sono

a) il diritto regale del sale,

b) il diritto regale dell'acqua,

c) il diritto regale minerario, compreso l'uso del calore geotermico,

d) il diritto regale di caccia e pesca.

2. Sono fatti salvi i diritti privati esistenti.

3. I diritti regali conferiscono al Cantone il diritto esclusivo di utilizzo. Egli può trasferire questo diritto ai comuni o a privati.

**Compiti Pubblici - Economia**

1. Il Cantone gestisce una banca per promuovere lo sviluppo economico e sociale. Essa supporta il Cantone e i comuni nell'adempimento delle loro funzioni.

Compiti Pubblici - Cooperazione Internazionale e Assistenza

1. Il Cantone partecipa alla cooperazione delle regioni europee.

2. Fornisce un contributo allo sviluppo economico, sociale ed ecologico nei paesi svantaggiati e sostiene l'assistenza umanitaria per le persone e i popoli bisognosi. In tal modo, promuove il rispetto dei diritti umani.

Diritti Popolari - Diritto di Voto

1. Il diritto di voto in questioni cantonali spetta a tutti i cittadini svizzeri e le cittadine svizzere che risiedono nel cantone e che abbiano compiuto il 18º anno di età.

2. La legge regola il diritto di voto dei cittadini svizzeri all'estero e delle cittadine svizzere all'estero, nonché l'esclusione dal diritto di voto per incapacità o infermità mentale.

Diritti del Popolo - Elezioni

1. Il Popolo elegge

a) il Gran Consiglio,

b) il Consiglio di Stato,

c) i membri bernesi del Consiglio nazionale,

d) i membri bernesi del Consiglio degli Stati.

2. I membri bernesi del Consiglio degli Stati sono eletti contemporaneamente al Consiglio nazionale e per la stessa durata della carica. Si applica il sistema elettorale maggioritario.

Diritti del Popolo - Elezioni

1. 30'000 aventi diritto al voto possono in qualsiasi momento richiedere il rinnovo integrale del Gran Consiglio o del Consiglio di Governo. L'autorità neoeletta completa il mandato dell'autorità dimissionaria.

2. La richiesta deve essere presentata entro tre mesi dalla presentazione del referendum popolare. Se il popolo approva, devono essere immediatamente indette nuove elezioni.

Diritti Popolari - Iniziative

1. Con un'iniziativa si può chiedere

a una revisione totale o parziale della Costituzione,

b l'emanazione, l'abrogazione o la modifica di una legge,

c la disdetta o l'avvio di negoziati per la conclusione o la modifica di un trattato intercantonale o internazionale, nella misura in cui esso sia soggetto a referendum, nonché

d l'elaborazione di una decisione del Gran Consiglio soggetta a referendum.

2. Un'iniziativa ha successo se, entro sei mesi, 15.000 aventi diritto al voto firmano la richiesta. Per la richiesta di revisione totale della Costituzione sono necessarie 30.000 firme.

3. Un'iniziativa può assumere la forma di una semplice proposta oppure, a meno che non richieda la revisione totale della Costituzione o l'elaborazione di una decisione del Gran Consiglio, la forma di un progetto elaborato.

**Diritti Popolari – Iniziative**

1. Il Consiglio di Stato valuta la riuscita, mentre il Gran Consiglio valuta la validità delle iniziative.

2. Le iniziative sono da dichiarare nulle totalmente o parzialmente se

a) contravvengono al diritto superiore;

b) sono impraticabili;

c) non rispettano l'unità di forma o di materia.

3. Nel caso di semplici suggerimenti, il Gran Consiglio determina in via definitiva sotto quale forma giuridica la proposta debba essere elaborata.

4. Le iniziative devono essere trattate senza indugio.

Diritti Popolari - Iniziative

Il Gran Consiglio può contrapporre a un'iniziativa formulata o a una proposta che ha redatto in seguito a un'iniziativa sotto forma di semplice suggerimento, una controproposta.

La votazione sull'iniziativa e sulla controproposta si svolge contemporaneamente. Gli aventi diritto al voto possono validamente approvare entrambe le proposte e determinare a quale delle due darebbero la preferenza nel caso in cui entrambe le proposte fossero accettate.

Diritti Popolari - Referendum Popolari

1. Sottoposti obbligatoriamente a referendum popolare

a Revisioni costituzionali,

a1 leggi urgenti,

b Iniziative a cui il Gran Consiglio non acconsente o alle quali oppone una controproposta,

c Trattati intercantonali e internazionali che non sono compatibili con la costituzione,

d Modifiche al territorio del cantone, escluse le correzioni dei confini.

2. I progetti soggetti al referendum popolare facoltativo vengono sottoposti a referendum popolare obbligatorio, se 100 membri del Gran Consiglio lo richiedono.

Diritti Popolari - Referendum Popolari

1. Sono soggetti a referendum, quando il referendum ha avuto luogo,

a) le leggi,

b) i trattati intercantonali e internazionali che abbiano per oggetto una materia soggetta a referendum facoltativo nel Cantone,

c) le decisioni di spesa del Gran Consiglio, qualora riguardino spese una tantum superiori a due milioni di franchi o spese ricorrenti superiori a 400.000 franchi,

d) le decisioni di concessione del Gran Consiglio,

e) le decisioni di principio del Gran Consiglio,

f) **\*** ulteriori decisioni del Gran Consiglio, quando la legge lo prescrive o quando lo richiedono il Gran Consiglio o 70 dei suoi membri. Non sono soggette a referendum le elezioni, le decisioni giudiziarie, il rapporto di gestione e il preventivo.

2. Il referendum è valido quando, entro tre mesi dalla pubblicazione della proposta, 10.000 aventi diritto di voto richiedono il referendum sull'oggetto.

Diritti Popolari - Referendum Popolari

1. Una proposta di voto è approvata quando riceve la maggioranza dei voti validamente espressi nel cantone.

2. Il Gran Consiglio può presentare una domanda eventuale in una proposta sottoposta al referendum popolare. Se avviene il referendum popolare e non viene presentata alcuna proposta popolare ai sensi del comma 3, oltre alla proposta principale, deve essere sottoposta al voto degli aventi diritto anche la domanda eventuale. Se non si tiene alcun referendum popolare o viene presentata una proposta popolare, la domanda eventuale decade.

3. 10.000 aventi diritto al voto possono, entro tre mesi dalla pubblicazione di una legge o di una decisione di principio, presentare una proposta popolare. Questa è considerata come un referendum.

4. Per le domande eventuali e le proposte popolari si applica la stessa procedura di voto prevista per una controproposta a un'iniziativa.

Diritti popolari - Partecipazione

1. Il diritto di esprimere opinioni nel contesto di consultazioni su progetti di costituzione e di legge, nonché su altri progetti di portata generale, è aperto a tutti.

2. Le opinioni espresse sono accessibili al pubblico.

Diritti popolari - Partecipazione

1. I partiti politici partecipano alla formazione dell'opinione e della volontà.

2. Il cantone e i comuni possono assisterli in questo compito.

**Autorità cantonali - Principi**

1. L'organizzazione delle autorità si basa sul principio della separazione dei poteri. Nessuna autorità può esercitare il potere statale in modo incontrollato e illimitato.

2. Chiunque svolga funzioni pubbliche è vincolato alla Costituzione e alla legislazione.

3. Gli atti cantonali che contraddicono norme di rango superiore non possono essere applicati dalle autorità giudiziarie.

Autorità Cantonali - Principi

Articolo 1: Idoneità per Elezioni e Amministrazione

Tutti i cittadini aventi diritto di voto nel cantone sono eleggibili per il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato, il Consiglio degli Stati e le autorità giudiziarie cantonali, a meno che la costituzione o la legge non richiedano requisiti aggiuntivi.

La legge disciplina l'eleggibilità degli altri membri delle autorità e del personale dell'amministrazione cantonale.

La legislazione regola il rapporto di servizio.

Autorità Cantonali - Principi

1. Non possono appartenere contemporaneamente al Gran Consiglio

a i membri del Consiglio di Stato,

b **\* i membri delle autorità giudiziarie cantonali e della procura,

c **\* il personale dell'amministrazione cantonale centrale e decentrata,

c1 **\* il personale delle autorità giudiziarie e della procura,

d altre persone, se previsto dalla legge.

1a La legge può, in casi giustificati, prevedere eccezioni al paragrafo 1 lettera c.

2. Chi è membro di un'autorità giudiziaria cantonale o della procura non può appartenere contemporaneamente al Consiglio di Stato o all'amministrazione cantonale centrale o decentrata.

3. I membri del Consiglio di Stato non possono appartenere all'Assemblea federale.

4. I membri delle autorità e il personale dell'amministrazione cantonale, delle autorità giudiziarie e della procura devono astenersi da affari che li riguardano direttamente.

Autorità Cantonali - Principi

1. I poteri del popolo possono essere delegati al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, purché la delega sia limitata a un determinato ambito e la legge stabilisca i limiti della delega. La delega diretta ad altre autorità è esclusa.

2. Alle stesse condizioni, i poteri del Gran Consiglio possono essere delegati al Consiglio di Stato.

3. Il Consiglio di Stato può delegare i suoi poteri ad altri organi se autorizzato dalla legge. Può delegare i poteri delle direzioni senza necessità di autorizzazione legale.

4. Tutte le norme giuridiche fondamentali e importanti del diritto cantonale devono essere promulgate in forma di legge. Ciò include le disposizioni per le quali la Costituzione prevede espressamente la legge, nonché le disposizioni riguardanti

a) i princìpi fondamentali dello status giuridico degli individui,

b) l'oggetto delle imposte, i princìpi della loro determinazione e il cerchio dei soggetti passivi, ad eccezione delle tasse di modesta entità,

c) lo scopo, la tipologia e i limiti delle prestazioni cantonali significative,

d) i princìpi fondamentali dell'organizzazione e dei compiti delle autorità,

e) l'assunzione di un nuovo compito permanente.

Autorità Cantonali - Principi

1. Le autorità devono fornire un'adeguata informazione sulla loro attività.

**Autorità cantonali - Principi**

1. Il cantone e gli altri enti pubblici sono responsabili per i danni che i loro organi causano illecitamente nell'esercizio delle loro attività sovrane.

2. La legge definisce la responsabilità in ulteriori casi. Regola la responsabilità delle autorità e del personale dell'amministrazione cantonale.

3. La legge determina le condizioni in base alle quali il cantone è tenuto a rispondere anche per i danni causati dai suoi organi attraverso azioni legittime.

Autorità Cantonali - Gran Consiglio

1. Il Gran Consiglio è composto da 160 membri, che vengono eletti per un mandato di quattro anni.

Autorità Cantonali - Gran Consiglio

Articolo 1: Elezione e Distribuzione dei Seggi

Il Gran Consiglio è eletto con il sistema di rappresentanza proporzionale.

La legge designa i collegi elettorali.

I mandati sono assegnati ai collegi elettorali in base al numero degli abitanti. Al collegio elettorale del Giura Bernese sono garantiti dodici mandati. È necessario garantire una adeguata rappresentanza della minoranza francofona del collegio elettorale di Bienne-Seeland.

La distribuzione dei seggi alle liste avviene in base ai voti di partito ottenuti nei collegi elettorali.

Autorità Cantonali - Gran Consiglio

1. Il Gran Consiglio emana leggi e decreti. Nella legge devono essere indicate le disposizioni che devono essere specificate più dettagliatamente tramite decreto.

2. Esso approva

a) i trattati internazionali e

b) i trattati intercantonali, nella misura in cui questi non ricadano nella competenza esclusiva del Consiglio di Stato.

Autorità Cantonali - Gran Consiglio

1. Una legge, la cui entrata in vigore non ammette ritardi, può essere immediatamente messa in vigore se il Gran Consiglio lo decide con una maggioranza di due terzi dei suoi membri.

2. Per una legge ai sensi del paragrafo 1, sono esclusi i postulati eventuali ai sensi dell'articolo 63 paragrafo 2.

3. Il referendum popolare ai sensi dell'articolo 61 paragrafo 1 lettera a1 si svolge al massimo sei mesi dopo l'entrata in vigore della legge urgente. In caso di rifiuto, la legge urgente cessa immediatamente di avere effetto dopo il referendum popolare.

Autorità Cantonali - Gran Consiglio

Il Gran Consiglio esamina il rapporto sulle linee guida della politica governativa, il piano delle attività e finanziario, nonché altri piani fondamentali in singoli ambiti di competenza.

Autorità Cantonali - Gran Consiglio

1. Il Gran Consiglio delibera su

a) il preventivo,

b) il rapporto di gestione, **\***

c) il tasso fiscale,

d) il quadro di un nuovo indebitamento,

e) le spese, nella misura in cui non rientrano nelle competenze del Consiglio di Stato o della direzione dell'amministrazione della giustizia. **\***

Autorità Cantonali - Gran Consiglio

1. Il Gran Consiglio elegge

a. la presidente o il presidente del Gran Consiglio,

b. la presidente o il presidente del Governo,

c. la cancelliera o il cancelliere di Stato,

d. la presidente o il presidente del tribunale superiore e del tribunale amministrativo,

e. * gli altri membri dei tribunali, salvo diversa disposizione di legge,

f. * la procuratrice generale o il procuratore generale e le procuratrici generali aggiunte e i procuratori generali aggiunti.

2. La legge può attribuirgli ulteriori elezioni.

Autorità Cantonali - Gran Consiglio

1. Il Gran Consiglio sorveglia

a) il governo,

b) la gestione amministrativa della direzione della giustizia, delle corti superiori e della procura generale.

2. Esso esercita l'alta sorveglianza sull'amministrazione e sugli altri enti incaricati di compiti pubblici.

Autorità Cantonali - Gran Consiglio

1. Il Gran Consiglio

a) discute e delibera su tutte le questioni soggette a referendum popolare;

b) esercita i diritti di partecipazione riconosciuti ai cantoni dalla Costituzione federale;

c) può esprimere pareri alle autorità federali durante le consultazioni;

d) decide sui conflitti di competenza tra le massime autorità cantonali;

e) delibera su amnistie e grazia;

f **\***) ...

g) svolge ulteriori compiti che gli sono affidati dalla Costituzione o dalla legislazione.

2. La legge attribuisce la competenza per la concessione, la modifica, il rinnovo e il trasferimento di importanti concessioni al Gran Consiglio.

Autorità Cantonali - Gran Consiglio

1. Il Gran Consiglio può impartire incarichi al Consiglio di Stato. Qualora al Consiglio di Stato spetti una decisione definitiva, un incarico assume il carattere di una direttiva.

2. Il Gran Consiglio può adottare decisioni di principio nell'ambito delle sue competenze.

Autorità Cantonali - Gran Consiglio

### 1. Il Gran Consiglio può istituire commissioni per preparare le sue deliberazioni

Il Gran Consiglio può istituire commissioni per preparare le sue deliberazioni.

Può delegare a queste commissioni alcune delle sue competenze decisionali. Al Gran Consiglio deve essere garantita la possibilità di riprendere in mano una singola questione.

Le commissioni dispongono, per l'adempimento dei loro compiti, dei particolari diritti di informazione, diritti di accesso e poteri d'indagine designati dalla legge.

I membri del Gran Consiglio possono formare gruppi parlamentari.

Autorità Cantonali - Gran Consiglio

1. I membri del Gran Consiglio discutono e votano senza istruzioni. Devono, fatte salve le eccezioni legate al segreto professionale, dichiarare i loro legami d'interesse.

2. Sono liberi nelle loro dichiarazioni parlamentari e possono essere chiamati a rispondere di esse solo nei casi previsti dalla legge.

3. Hanno diritto di proporre interventi parlamentari e iniziative parlamentari come previsto dalla legge.

4. Hanno nei confronti dell'amministrazione i diritti speciali di informazione e accesso ai documenti designati dalla legge. La Presidente o il Presidente del Consiglio può in qualsiasi momento prendere visione degli atti del Consiglio di Governo.

**Autorità Cantonali - Gran Consiglio**

1. Il Consiglio di Stato ha il diritto di presentare proposte al Gran Consiglio.

2. Partecipa alle riunioni del Gran Consiglio con voto consultivo.

3. Può farsi rappresentare dai suoi membri.

Autorità Cantonali - Gran Consiglio

1. La direzione dell'amministrazione giudiziaria ha il diritto di presentare proposte al Gran Consiglio nei casi previsti dalla legge.

2. Essa partecipa a tali affari alle sedute del Gran Consiglio con voto consultivo.

3. La legge disciplina la partecipazione del Consiglio di Stato nella preparazione degli affari.

Autorità cantonali - Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato è composto da sette membri.

Al Giura bernese è garantito un seggio. Eleggibili sono gli aventi diritto di voto francofoni che risiedono in uno dei tre distretti amministrativi di Courtelary, Moutier o La Neuveville.

Autorità cantonali - Consiglio di Stato

1. I membri del Consiglio di Stato sono eletti contestualmente al rinnovo ordinario del Gran Consiglio e per la stessa durata del mandato mediante il sistema elettorale maggioritario.

2. Per l'elezione, l'intero territorio del cantone costituisce un unico collegio elettorale.

3. Fatte salve le disposizioni per il seggio garantito al Giura Bernese, sono eletti nel Consiglio di Stato

a. al primo turno di votazione, in ordine decrescente di numero di voti, coloro che ottengono la maggioranza assoluta dei voti validi;

b. al secondo turno di votazione, coloro che ottengono il numero più alto di voti.

4. I voti ottenuti dai candidati del Giura Bernese sono determinati separatamente per l'intero cantone e per il Giura Bernese. La distribuzione del seggio riservato al Giura Bernese è determinata dalla massima media geometrica dei due risultati. Per l'elezione nel primo turno di votazione è altresì necessaria la maggioranza assoluta dei voti dell'intero cantone.

Autorità cantonali - Consiglio di Stato

1. Il Consiglio di Stato determina, fatta salva la competenza del Gran Consiglio, gli obiettivi dell'azione statale. Pianifica e coordina le attività del Cantone.

Autorità Cantonali - Consiglio di Governo

1. Il Consiglio di Governo conduce l'amministrazione. Ripartisce le direzioni tra i suoi membri. Ogni membro del governo presiede una o più direzioni.

2. Determina, nell'ambito della costituzione e della legge, l'organizzazione più adeguata e assicura un'attività amministrativa legittima, vicina ai cittadini e efficace.

3. Nomina tutte le autorità a esso subordinate e il personale cantonale, salvo che la costituzione o la legge non assegnino tale competenza a un altro organo.

4. Rende conto al Gran Consiglio annualmente, o ogni volta che questo lo richieda, sull'attività dell'amministrazione.

Autorità cantonali - Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato dirige di norma la fase preliminare della legislazione.

Emette regolamenti nel quadro della Costituzione e della legislazione.

In casi di urgenza temporale, può disciplinare in un regolamento le disposizioni necessarie per l'applicazione del diritto sovraordinato. Le disposizioni introduttive urgenti devono essere sostituite senza indugio dal diritto ordinario.

Può, con riserva del diritto di approvazione del Gran Consiglio, concludere trattati inter-cantonali e internazionali. Rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Stato i trattati inter-cantonali con possibilità di disdetta a breve termine, che siano o nel campo delle sue competenze regolamentari o di importanza secondaria.

Autorità cantonali - Consiglio di Stato

1. Il Consiglio di governo redige il piano delle attività e delle finanze e approva il preventivo e la relazione d'attività da sottoporre al Gran Consiglio.

2. Delibera su

a) nuove spese una tantum fino a un milione di franchi,

b) nuove spese ricorrenti fino a 200'000 franchi,

c) spese vincolate.

3. Delibera sulla vendita di terreni e sull'acquisto di terreni a scopo di investimento.

4. Predispone i mezzi finanziari necessari.

Autorità cantonali - Consiglio di Stato

1. Al Consiglio di Stato competono inoltre

a) la rappresentanza del Cantone internamente ed esternamente;

b) la responsabilità per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

c) la preparazione degli affari del Gran Consiglio, nella misura in cui quest'ultimo non intenda trattarli da solo;

d) l'esecuzione della legislazione, delle deliberazioni del Gran Consiglio e delle sentenze definitive;

e) l'approvazione delle consultazioni con le autorità federali. In questo ambito, è vincolato alle posizioni del Gran Consiglio;

f) la decisione sui ricorsi, nei limiti previsti dalla legge;

g) la decisione sulle correzioni dei confini cantonali e comunali;

h) il compimento di ulteriori compiti a lui attribuiti dalla Costituzione o dalla legislazione.

Autorità cantonali - Consiglio di Stato

**Il Consiglio di Stato può adottare misure senza una base legale per affrontare i disordini dell'ordine pubblico e della sicurezza, già verificatisi o immediatamente minacciosi, nonché le emergenze sociali. I regolamenti devono essere immediatamente approvati dal Gran Consiglio e cessano di essere in vigore al massimo un anno dopo la loro entrata in vigore.**

Autorità Cantonali - Amministrazione Cantonale

1. L'amministrazione centrale del cantone è suddivisa in direzioni.

2. La Cancelleria dello Stato è l'ufficio di supporto e collegamento del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato.

3. Una quota adeguata del personale è di lingua francese.

**Autorità Cantonali - Amministrazione Cantonale**

1. Le regioni amministrative e i circondari amministrativi sono le unità amministrative ordinarie decentrate del Cantone. Esse sono designate dalla legge.

2. Gli aventi diritto di voto eleggono per ogni circondario amministrativo una prefetta o un prefetto.

3. La legge stabilisce i compiti delle prefette e dei prefetti.

4. La legge determina quali altre autorità regionali o circondariali vengono elette dagli aventi diritto di voto.

5. La legge designa i distretti amministrativi.

Autorità Cantonali - Amministrazione Cantonale

1. La legge può prevedere che determinati compiti cantonali siano svolti a livello regionale.

Autorità Cantonali - Amministrazione Cantonale

1. Il Cantone può

a istituire enti e altre istituzioni di diritto pubblico e privato;

b partecipare a istituzioni di diritto pubblico e privato;

c delegare compiti pubblici a privati e istituzioni al di fuori dell'amministrazione.

2. La legge deve regolare in particolare

a le linee generali dell'organizzazione e dei compiti degli enti e delle istituzioni istituiti dal Cantone,

b la natura e l'ambito della delega delle competenze legislative,

c la natura e l'entità delle partecipazioni cantonali significative,

d la natura e l'entità del trasferimento di un compito pubblico, purché questo riguardi una prestazione significativa o autorizzi la restrizione di diritti fondamentali o la riscossione di tributi.

3. Questi enti incaricati dei compiti pubblici sono soggetti alla vigilanza del Consiglio di Stato. La legge assicura un'adeguata partecipazione del Gran Consiglio.

**Autorità cantonali - Amministrazione cantonale**

1. Una legge può istituire un ufficio del difensore civico cantonale.

Autorità cantonali - Tribunali e Procura

1. I tribunali e la procura sono indipendenti nell'esercizio della giurisdizione e nella persecuzione dei reati e sono soggetti solo alla legge.

1a. Essi si autogestiscono, salvo diversa disposizione di legge.

2. Le udienze dei tribunali sono pubbliche. Le sentenze devono essere motivate per iscritto. La legge definisce le eccezioni.

3. La legge disciplina l'organizzazione e la competenza dei tribunali e della procura.

Autorità cantonali - Tribunali e Procura

1. La Direzione dell'Amministrazione della Giustizia è l'organo comune del Tribunale Superiore, del Tribunale Amministrativo e della Procura Generale per l'autogestione della giustizia.

2. La legge disciplina la composizione e le competenze della Direzione dell'Amministrazione della Giustizia.

3. La Direzione dell'Amministrazione della Giustizia delibera su

a) nuove spese una tantum fino a un milione di franchi,

b) nuove spese ricorrenti fino a 200'000 franchi,

c) spese obbligate.

Autorità cantonali - Tribunali e Procura

1. La giurisdizione civile è esercitata da

a **\* le autorità di conciliazione,

b **\* i tribunali regionali,

c **\* la corte superiore.

2. La legge può prevedere l'istituzione di autorità giudiziarie speciali.

Autorità cantonali - Tribunali e Procura

1. La giurisdizione penale è esercitata da

a) i tribunali regionali,

b-d) ...

e) la corte superiore.

1a. Con legge possono essere istituite autorità giudiziarie speciali.

2. Con legge possono essere attribuite competenze per sanzioni amministrative anche alle autorità amministrative del cantone e dei comuni. Rimane riservato il riesame giudiziario.

Autorità cantonali - Tribunali e Procura

1. Il tribunale amministrativo giudica in ultima istanza le controversie di diritto amministrativo, nella misura in cui la legge non le assegna alla competenza definitiva di un'altra autorità.

2. La legge può istituire autorità giudiziarie speciali per il giudizio delle controversie di diritto amministrativo.

Autorità cantonali - Tribunali e Procura

La Procura della Repubblica assolve i compiti assegnatile dalla legge nell'ambito dell'azione penale.

Ordinamento Finanziario

### 1. Bilancio finanziario

Il bilancio finanziario deve essere condotto in modo parsimonioso, economico e conforme alla situazione congiunturale e al principio di causalità. Deve essere equilibrato nel medio termine.

Il Cantone effettua una pianificazione finanziaria completa e, per quanto possibile, la coordina con la pianificazione finanziaria della Confederazione.

Prima di assumere un nuovo compito, è necessario dimostrare come esso possa essere finanziato.

Tutti i compiti devono essere periodicamente riesaminati per quanto riguarda la loro necessità e l'opportunità, nonché gli impatti finanziari e la loro sostenibilità.

Ordinamento Finanziario

1. Il bilancio può mostrare un disavanzo solo se quest'ultimo è coperto da un'eccedenza di bilancio.

2. Un disavanzo nel rapporto annuale deve essere eliminato entro due anni, se non è coperto da un'eccedenza di bilancio.

3. Il Gran Consiglio può, con l'approvazione dei tre quinti dei suoi membri, derogare dal comma 1 durante l'adozione del bilancio. Durante l'approvazione del rapporto annuale, il comma 2 non è applicabile nella misura del disavanzo approvato nel bilancio. Un disavanzo deve essere eliminato entro cinque anni.

4. Il Gran Consiglio può, con l'approvazione dei tre quinti dei suoi membri, derogare dal comma 2 durante l'approvazione del rapporto annuale, in un'entità da stabilire. Un disavanzo deve essere eliminato entro cinque anni.

5. I guadagni contabili e le rettifiche di valore sulle attività del patrimonio finanziario non vengono presi in considerazione per l'applicazione dei commi 1 e 2.

Ordinamento Finanziario

1. Il grado di autofinanziamento degli investimenti netti deve essere almeno del 100 percento a medio termine.

2. Un grado di autofinanziamento degli investimenti netti inferiore al 100 percento nel budget deve essere compensato nel piano delle attività e finanziario, a meno che non sia coperto da eccedenze di finanziamento nei cinque anni precedenti all'anno di budget.

3. Un deficit di finanziamento nel rapporto di gestione deve essere compensato entro cinque anni, a meno che non sia coperto da eccedenze di finanziamento nei cinque anni precedenti all'anno contabile.

4. Il Gran Consiglio può, con il consenso di tre quinti dei suoi membri, estendere il termine per la compensazione del deficit di finanziamento fino a nove anni o rinunciare completamente alla compensazione.

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano quando il rapporto di indebitamento netto, definito come debito netto I relativo al prodotto interno lordo cantonale, supera il valore del sei percento. Determinante è il rapporto alla fine dell'anno solare precedente.

Ordinamento Finanziario

1. Ogni aumento dell'aliquota fiscale da parte del Gran Consiglio, che complessivamente porta a maggiori entrate fiscali per il Cantone, richiede l'approvazione della maggioranza dei suoi membri.

Ordinamento Finanziario

1. Il Cantone si procura i suoi mezzi in particolare

a. tramite la riscossione di imposte e altri tributi,

b. dai proventi del suo patrimonio,

c. da prestazioni della Confederazione e di terzi,

d. tramite l'assunzione di prestiti e obbligazioni.

Ordinamento Finanziario

1. Il Cantone preleva

a) un'imposta sul reddito e sul patrimonio dalle persone fisiche,

b) un'imposta sugli utili e sul capitale dalle persone giuridiche,

c) un'imposta sui guadagni patrimoniali.

2. Inoltre, preleva un'imposta di successione e donazione, un'imposta sui veicoli a motore nonché altre imposte sulle spese e sul traffico in conformità alla legislazione.

Ordinamento Finanziario

Nella definizione delle imposte devono essere rispettati i principi della generalità, dell'uguaglianza giuridica e della capacità contributiva.

Le imposte delle persone fisiche devono essere stabilite in modo da tutelare le persone economicamente deboli, mantenere la volontà di contribuire dei singoli e promuovere l'autosufficienza.

Le imposte delle persone giuridiche devono essere stabilite in modo da garantire la competitività e tenere conto delle prestazioni sociali e degli sforzi per garantire la piena occupazione.

L'evasione fiscale e la frode fiscale devono essere sanzionate efficacemente.

Ordinamento Finanziario

1. Ogni spesa richiede una base giuridica, un credito preventivo e una decisione di spesa da parte dell'organo competente.

Ordinamento Finanziario

1. La vigilanza finanziaria del cantone deve essere garantita da organi di controllo indipendenti.

2. La legislazione disciplina la vigilanza finanziaria sulle organizzazioni e le persone che ricevono prestazioni cantonali.

Comuni - Disposizioni Generali

1. I comuni sono enti di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

2. Il Cantone di Berna riconosce i seguenti tipi di comuni

a) i comuni civili,

b) i comuni patriziali,

c) i comuni misti,

d) i comuni ecclesiastici.

3. Le sotto-unità e le associazioni di comuni di diritto pubblico sono generalmente equiparate ai comuni. La legge può sottoporre al diritto comunale ulteriori enti.

4. Quando questa costituzione attribuisce compiti ai comuni, questi spettano ai comuni civili e ai comuni misti. Possono essere svolti anche da altri comuni se il diritto cantonale lo consente.

Comuni - Disposizioni Generali

1. L’esistenza, il territorio e il patrimonio dei comuni sono garantiti.

2. Il Consiglio di Stato approva la costituzione, la soppressione o la modifica del territorio, nonché la fusione di comuni, se i comuni interessati hanno dato il loro consenso. Se rifiuta l'approvazione, decide il Gran Consiglio.

3. Il Gran Consiglio può ordinare la fusione di comuni contro la loro volontà, se lo richiedono interessi comunali, regionali o cantonali preponderanti. I comuni interessati devono essere previamente ascoltati.

4. La legge disciplina i dettagli, in particolare i presupposti e la procedura per l'ordinanza di fusione di comuni contro la loro volontà.

5. Il Cantone promuove la fusione dei comuni.

Comuni - Disposizioni Generali

1. L'autonomia dei comuni è garantita. La sua portata è determinata dal diritto cantonale e federale.

2. Il diritto cantonale garantisce ai comuni un margine di azione il più ampio possibile.

Comuni - Disposizioni Generali

1. Il Cantone promuove la collaborazione tra i comuni.

2. I comuni possono unirsi in associazioni di comuni o in altre organizzazioni per l'adempimento di compiti comuni. La legge può obbligarli a farlo.

3. La legge stabilisce ciò che deve necessariamente essere regolato nei regolamenti delle associazioni.

4. I diritti di partecipazione degli elettori e delle autorità dei singoli comuni devono essere rispettati.

Comuni - Disposizioni generali

1. Il Cantone prevede particolari corporazioni di diritto comunale per la collaborazione regionale vincolante tra i comuni.

2. La legislazione stabilisce i compiti e il territorio delle corporazioni e disciplina l'organizzazione e il procedimento.

3. La costituzione e lo scioglimento di una corporazione richiedono l'approvazione della maggioranza dei votanti e della maggioranza dei comuni interessati.

4. Gli aventi diritto di voto esprimono la loro volontà in votazioni regionali. Sono aventi diritto al voto le persone residenti nel territorio della corporazione, aventi diritto di voto negli affari cantonali.

Comuni - Disposizioni Generali

1. Il Cantone disciplina i principi fondamentali dell'organizzazione comunale, l'ordinamento finanziario, nonché la vigilanza cantonale.

2. Nella misura in cui la legge non disponga diversamente, i Comuni sono soggetti alle stesse disposizioni di responsabilità del Cantone.

Comuni - Disposizioni Speciali - Comuni Residenti

1. I comuni svolgono i compiti che sono loro assegnati dalla Confederazione e dal Cantone.

2. Possono assumere ulteriori compiti, purché la Confederazione, il Cantone o altre organizzazioni non ne siano esclusivamente responsabili.

Comuni - Disposizioni Speciali - Comuni Residenziali

Le comunità municipali impongono imposte sul reddito e sul patrimonio, imposte sull'utile e sul capitale, nonché imposte sui guadagni patrimoniali basate sulle basi imponibili delle imposte cantonali. Esse determinano l'aliquota fiscale.

Esse possono imporre ulteriori imposte, nei limiti previsti dalla legge.

Attraverso un meccanismo di perequazione finanziaria è necessario equilibrare la capacità fiscale delle comunità municipali e mirare a relazioni equilibrate nel carico fiscale. Nei casi previsti dalla legge, le prestazioni dalla perequazione finanziaria possono essere ridotte o rifiutate.

Comuni - Disposizioni Speciali - Comuni di Residenza

1. Il diritto di voto spetta a ogni persona avente diritto di voto in materia cantonale e che risiede nel comune da tre mesi.

Comuni - Disposizioni Particolari - Comuni Residenziali

1. Gli elettori eleggono il consiglio comunale e il parlamento comunale, qualora il regolamento organizzativo lo preveda.

2. Nella nomina delle autorità si deve tener conto della rappresentanza delle minoranze.

Comuni - Disposizioni Speciali - Comuni Residenziali

Le norme organizzative sono soggette obbligatoriamente al referendum popolare. La legge determina quali materie devono essere disciplinate in modo cogente nel regolamento organizzativo. La legge può designare ulteriori materie fondamentali e importanti, che devono essere obbligatoriamente sottoposte agli aventi diritto al voto. I comuni con un parlamento comunale possono sottoporre queste materie al referendum facoltativo. Il numero di firme richiesto per il referendum non deve superare il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

Comuni - Disposizioni Speciali - Comuni Residenziali

Dieci percento degli aventi diritto al voto possono con un'iniziativa richiedere l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di regolamenti o decisioni che rientrano nella competenza degli aventi diritto al voto o del parlamento comunale.

Il regolamento organizzativo può sottoporre ulteriori materie al diritto d'iniziativa e ridurre il numero di firme richieste.

Un'iniziativa deve essere sottoposta agli aventi diritto al voto se disciplina una materia soggetta al referendum obbligatorio o se l'autorità comunale competente non è d'accordo.

Comuni - Disposizioni Speciali - Comuni Residenziali

1. Le municipalità possono, con il consenso del Consiglio di Stato, costituire sottosezioni e assegnare loro determinati compiti permanenti.

2. Le sottosezioni possono assumere ulteriori compiti, nella misura in cui le municipalità non li svolgono direttamente.

**Comuni - Disposizioni Particolari - Altri Comuni**

1. Le comunità civiche si impegnano, proporzionatamente ai loro mezzi, per il bene della collettività.

2. Esse esercitano le loro funzioni tradizionali.

Comuni – Disposizioni Particolari – Altri Comuni

1. Un comune misto nasce dall'unione del comune residenziale con una o più corporazioni locali esistenti nel luogo.

2. È soggetto alle stesse disposizioni del comune residenziale e svolge i loro compiti.

3. Si occupa della gestione secondo la destinazione prescritta del patrimonio civico.

Chiese regionali e altre comunità religiose - Chiese regionali

1. Le Chiese evangelica riformata, romano-cattolica e cristiano-cattolica sono le Chiese nazionali riconosciute dal Cantone.

2. Esse sono enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica.

Chiese regionali e altre comunità religiose - Chiese regionali

1. Le chiese nazionali disciplinano i loro affari interni autonomamente nel quadro del diritto cantonale.

2. Esse regolano il diritto di voto dei loro membri nei loro propri affari così come negli affari delle loro comunità ecclesiastiche.

3. Hanno diritto di pre-consultazione e di proposta negli affari cantonali e intercantonali che le riguardano.

Chiese regionali e altre comunità religiose - Chiese regionali

1. Le chiese regionali costituiscono le loro autorità secondo principi democratici.

2. Esse si articolano in parrocchie.

3. Esse finanziano le loro spese attraverso i contributi delle loro parrocchie e attraverso le prestazioni designate dalla legge del cantone.

**Chiese Regionali e Altre Comunità Religiose - Chiese Regionali** The text following the title would be translated from the original text while preserving its structure and formatting, with appropriate legal terminology in Italian. If you have the actual content of the article that needs translating, please provide the text so that I can assist accordingly.

L'appartenenza a una chiesa regionale è determinata dal suo ordinamento ecclesiastico.

Il recesso è possibile in qualsiasi momento mediante dichiarazione scritta.

**Chiese Regionali e Altre Comunità Religiose - Chiese Regionali** The text following the title would be translated from the original text while preserving its structure and formatting, with appropriate legal terminology in Italian. If you have the actual content of the article that needs translating, please provide the text so that I can assist accordingly.

1. Ogni comunità ecclesiastica comprende i membri della rispettiva chiesa nazionale che risiedono nel suo territorio.

2. Le comunità ecclesiastiche scelgono i loro religiosi.

3. Esse sono autorizzate a imporre una tassa ecclesiastica.

Chiese Regionali e Altre Comunità Religiose - Comunità Israelitiche e Altre Comunità Religiose

Le comunità israelitiche sono riconosciute di diritto pubblico. La legge regola gli effetti.

Altre comunità religiose possono essere riconosciute di diritto pubblico. La legge regola i requisiti, la procedura e gli effetti.

**Revisioni costituzionali**

1. La Costituzione può essere revisionata in ogni momento, totalmente o parzialmente.

2. La proposta deve essere discussa due volte.

3. Salvo diversa disposizione della Costituzione, le revisioni costituzionali sono effettuate mediante il procedimento legislativo.

Revisione Costituzionale

1. Con una revisione parziale possono essere modificate una o più disposizioni costituzionali correlate in termini di contenuto.

Revisione della Costituzione

1. L'introduzione della revisione totale è determinata dal popolo. Inoltre, il popolo decide se la revisione debba essere preparata da un consiglio costituzionale o dal Gran Consiglio.

2. Qualora la revisione totale debba essere preparata da un consiglio costituzionale, questo deve essere eletto prontamente secondo le disposizioni relative all'elezione del Gran Consiglio. Le norme sull'incompatibilità e la durata del mandato non si applicano. Il consiglio costituzionale adotta un proprio regolamento interno.

3. In luogo di una proposta eventuale ai sensi dell'articolo 63, la proposta di costituzione può anche contenere varianti, su cui deve essere votato separatamente in anticipo o contemporaneamente.

4. Se il popolo respinge la proposta, il consiglio incaricato della revisione elabora un secondo progetto. Se anche questo viene respinto dal popolo, la decisione di revisione decade.

Disposizioni transitorie e finali

1. Questa Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 1995.

2. Le nuove competenze di spesa del Consiglio di Governo secondo l'articolo 89 comma 2 si applicano con l'accettazione di questa Costituzione. Gli affari che il Consiglio di Governo ha già trasferito al Gran Consiglio saranno trattati secondo la legge precedente.

3. Le elezioni generali di rinnovo per il Consiglio di Governo si terranno nel 1994 secondo le disposizioni di questa Costituzione.

4. Per le funzionarie e i funzionari governativi che esercitano contemporaneamente il ruolo di presidenti di tribunale, l'articolo 68 comma 2 si applica solo con l'emanazione delle nuove disposizioni legislative sull'organizzazione giudiziaria, o al più tardi al termine del mandato ordinario il 31 dicembre 1998.

5. L'articolo 117 sul diritto di iniziativa nei comuni si applica solo dopo l'adeguamento dei relativi regolamenti comunali, o al più tardi il 1° gennaio 1997.

Disposizioni transitorie e finali

1. La Costituzione dello Stato del Cantone di Berna del 4 giugno 1893, il complemento alla Costituzione dello Stato del Cantone di Berna riguardante la parte giurassiana del territorio del 1° marzo 1970, nonché la base costituzionale per il Cantone di Berna nei suoi nuovi confini del 5 dicembre 1976, sono abrogati.

2. Le disposizioni del diritto precedente che contraddicono la presente Costituzione sono abrogate.

Disposizioni transitorie e finali

1. **Ordinanze emesse da un'autorità non più competente o in un procedimento non più ammissibile rimangono provvisoriamente in vigore. Le modifiche sono disciplinate da questa Costituzione.**

2. **L'elezione e la durata del mandato della Presidente o del Presidente del Governo sono disciplinate fino all'emanazione delle disposizioni legislative dall'articolo 35 della Costituzione precedente.**

3. **Gli articoli 49 fino a 62 della Costituzione precedente riguardanti le autorità giudiziarie si applicano fino alla riforma legislativa, ma non oltre il 31 dicembre 1998.**

4. **L'articolo 113 della Costituzione precedente riguardante il giuramento e il voto rimane in vigore fino all'emanazione di una disposizione legislativa.**

Disposizioni Transitorie e Finali

1. Se secondo questa Costituzione deve essere emanata una nuova legge, ciò deve avvenire senza indugio.

2. Il Gran Consiglio adotta un programma legislativo.

Disposizioni transitorie e finali

1. La normativa precedente è determinante per le iniziative depositate prima del 1º gennaio 1995, nonché per i referendum che si oppongono a proposte approvate prima di tale data.

2. Le iniziative di revisione parziale della costituzione precedente, depositate fino all'adozione della nuova costituzione, vengono trasformate dal Gran Consiglio in proposte di revisione parziale della nuova costituzione.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per la separazione del distretto di Laufen dal Cantone di Berna si applicano gli articoli 105 fino a 108 della costituzione precedente.

2. Questa disposizione entra in vigore non appena a tale separazione sia accordato il consenso nel referendum federale.

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