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Ordinanza — n. 25713/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25713/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25713/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: MANDAR SANAA nato il 30/05/1982 avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BRUNETTI PIERRI;Rilevato che l'imputata Mandar Sanaa ricorre avverso la sentenza deliberata dalla Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato di più beni sottratti all'interno di un centro commerciale; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per quanto concerne il profilo attinente alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., quello relativo all'entità della pena irrogata e quello inerente alla qualificazione giuridica del fatto è generico, in quanto non si confronta in alcun modo con il provvedimento impugnato, che è congruamente e adeguatamente motivato;

Regesto Legislator

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art. 129 c.p; Ordinanza — n. 25713/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 129 c.p.p., quello relativo all'entità della pena irrogata e quello inerente alla qualificazione giuridica del fatto è generico, in quanto non si confronta in alcun modo con il provvedimento impugnato, che è congruamente e adeguatamente motivato;

Parole chiave

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altri capi d'accusa delitto contro i beni furto aggravato in banda imputazione di furto furto di lieve entità accusa penale

Disposizioni normative citate

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art. 129 c.p
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Testo completo

posto da: MANDAR SANAA nato il 30/05/1982 avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BRUNETTI PIERRI;Rilevato che l'imputata Mandar Sanaa ricorre avverso la sentenza deliberata dalla Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato di più beni sottratti all'interno di un centro commerciale; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per quanto concerne il profilo attinente alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., quello relativo all'entità della pena irrogata e quello inerente alla qualificazione giuridica del fatto è generico, in quanto non si confronta in alcun modo con il provvedimento impugnato, che è congruamente e adeguatamente motivato;

Rilevato che il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di danaro di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M