Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25651/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax fraud conviction, upholding specific intent and non-punishment threshold findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25651/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's challenge to the conviction for tax fraud. The appellant argued that the court failed to consider the specific intent and the mitigating circumstances of the pandemic when applying the non-punishment threshold. The court ruled that the lower court's reasoning was solid, noting the significant amount exceeded the threshold and that the pandemic did not negate the specific intent required for the crime.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; Art. 5, d. Igs. n. 74/2000: The non-punishment threshold applies only when the omission is very close to the limit; significant excess precludes it, and pandemic circumstances do not negate specific intent.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax fraud conviction non-punishment threshold specific intent pandemic mitigation Cassation inadmissibility circostanza attenuante difesa obbligatoria inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando, innanzitutto, il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74
Premesso che con sentenza del 13/10/2025 la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa il 9/11/2023 dal Tribunale di Parma, con la quale Giovanni Re era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
art. 131-bis cod. pen
74 del 2000, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 38802 del 25/9/2024, Nuzzolese
Sez. 3, n. 16599 del 20/2/2020, Latorre
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: RE GIOVANNI nato a COLLECCHIO il 14/07/1938 avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 13/10/2025 la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa il 9/11/2023 dal Tribunale di Parma, con la quale Giovanni Re era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando, innanzitutto, il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., perché motivato esclusivamente sulla misura del superamento della soglia di punibilità, dunque senza considerare in concreto l'offesa arrecata, peraltro in un periodo del tutto emergenziale (per epidemia da Covid-19) da parte di un soggetto in età avanzata e incensurato. Ancora, la motivazione è contestata quanto all'elemento soggettivo del reato, quale dolo specifico, che sarebbe stato riconosciuto senza effettivo argomento e senza considerare il contesto personale in cui il ricorrente avrebbe agito.

3. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata si è pronunciata sulle questioni qui riproposte con una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

4. Rilevato, in particolare, con riferimento al dolo del reato, che la Corte di appello lo ha riconosciuto in forza delle stesse modalità della condotta, non risultando peraltro allegato alcun elemento che inducesse a ritenere la buona fede dell'imputato o l'invocato "disorientamento psicologico"; a riguardo, la sentenza ha evidenziato non potersi attribuire rilievo scriminante alla crisi pandemica, alla luce dell'entità del superamento della soglia di punibilità, così da riscontrare piena consapevolezza dell'agire illecito e del dolo specifico (in adesione a Sez. 3, n. 38802 del 25/9/2024, Nuzzolese, Rv. 286950).

Con riguardo, poi, ad ulteriori considerazioni, ancora ribadite nel ricorso (tra cui la "condizione di intenso turbamento emotivo, aggravata dalla perdita di numerosi amici e conoscenti"), la pronuncia impugnata ne ha sottolineato l'irrilevanza, oltre che il difetto di ogni sostegno documentale. 4.1. Evidenziato, di seguito, quanto alla causa di esclusione della punibilità, che la sentenza di appello ha richiamato la misura del superamento della soglia di punibilità, pari all'11%; è stato così ribadito il costante e condiviso principio per il quale, proprio in tema di art. 5, d.

Igs. n. 74 del 2000, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 16599 del 20/2/2020,Latorre, Rv. 278946: fattispecie di affermata esclusione della causa di non punibilità con riferimento ad una evasione di imposta eccedente la soglia di legge per un ammontare di euro 5.825,21, superiore all'11°/0 dell'importo della soglia stessa).

La Corte di appello, infine, ha esaminato la possibile applicazione dell'art. 13, comma 3-ter, d. Igs. n. 74 del 2000, evidenziando che lo scostamento significativo dalla soglia di punibilità precludeva ancora l'applicazione dell'istituto, anche in considerazione del fatto che il debito tributario in questione non era stato saldato neanche in parte.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MA- 1/1 \'‘) DEPOSITA IN L L 6 t A O 9 LUG 2026 L'ASSISTENTE DIZIARIO Dott.ssa Kat lemente 2