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ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-02-19;64 IT

Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realta' nazionale del regime di aiuto per l'estensivizzazione della produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 797/85.

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Statutory Text (2 Provisions)

DECRETO 1991-02-19, n. 64 — Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realta' nazionale del regime di aiuto per l'estensivizzazione della produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 797/85.

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 797/85 del 12 marzo 1985 concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1094/88 del 25 aprile 1988 che modifica i regolamenti CEE n. 797/85 e CEE n. 1760/87 per quanto riguarda l'estensivizzazione della produzione;

Visto il regolamento CEE della Commissione n. 4115/88 del 21 dicembre 1988, che stabilisce le condizioni di applicazione del regime di aiuto all'estensivizzazione della produzione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 591/89 del 6 marzo 1989 che modifica il regolamento n. 1094/88 per quanto riguarda l'estensivizzazione della produzione;

Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1273/88 del 29 aprile 1988, che stabilisce i criteri applicabili per la delimitazione delle regioni o zone che possono essere esentate dai regimi di messa a riposo di seminativi, di estensivizzazione e di riconversione della produzione;

Visti i decreti ministeriali 12 e 26 settembre 1985 e 26 marzo 1986 recanti disposizioni di attuazione del regolamento CEE n. 797/85;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunita' europee, nelle materie di loro competenza;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, con cui sono state stabilite sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 7 febbraio 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 476 del 19 febbraio 1991;

A D O T T A

il seguente regolamento

Art. 1.

1. A parziale modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste n. 34 dell'8 febbraio 1990 (Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1990, n. 48) per la campagna 1990-91 l'introduzione del metodo delle tecniche di produzione, nel settore vegetale e nel settore zootecnico, ai sensi dell'art. 4, primo comma, e' sospesa.

2. E' altresi' sospesa la disposizione del quarto comma dello stesso articolo.

DECRETO 1991-02-19, n. 64 — Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realta' nazionale del regime di aiuto per l'estensivizzazione della produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 797/85.

Art. 2.

1. Per la campagna 1990-91, le domande di aiuto, in duplice copia, dovranno essere entrambe indirizzate ai competenti uffici delle regioni e della provincia autonoma di Bolzano, utilizzando unicamente gli appositi moduli (modd. E ed E1), predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in distribuzione presso le regioni, la provincia autonoma di Bolzano e gli enti delegati.

2. Il termine di presentazione e' fissato perentoriamente al 31 marzo 1991. Per le successive campagne il termine e' fissato al 31 dicembre di ciascun anno, purche' il relativo provvedimento venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima delle date predette. Altrimenti, il suddetto termine di trenta giorni decorrera' dalla data della pubblicazione del provvedimento stesso.

3. Le regioni e la provincia autonoma di Bolzano provvederanno ad inviare una delle due copie della domanda di aiuto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto del Ministro - Ufficio Agroindustria entro sessanta giorni dalla data ultima di presentazione delle domande.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 febbraio 1991

Il Ministro: SACCOMANDI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1991

Registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 147

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