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ministero.affari.esteri:decreto:1997-07-04;493 IT

Regolamento recante norme sul trattamento economico del personale inviato in brevi missioni all'estero ai sensi degli articoli 17, 21, 24 e 27 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

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Statutory Text (1 Provisions)

DECRETO 1997-07-04, n. 493 — Regolamento recante norme sul trattamento economico del personale inviato in brevi missioni all'estero ai sensi degli articoli 17, 21, 24 e 27 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, contenente il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 49/1987;

Visto il decreto interministeriale n. 863 del 19 febbraio 1988, concernente il trattamento economico spettante al personale di cui all'articolo 17, lettere a), b) e c) della predetta legge inviato in missione ed in particolare l'articolo 15 sulle indennita' di servizio all'estero per le missioni di durata inferiore a quattro mesi;

Considerato il lungo tempo trascorso dall'emanazione del predetto decreto interministeriale, le rilevanti variazioni intervenute nei coefficienti di sede (che possono essere variati ai sensi del comma 2, paragrafo 2, del citato articolo 15), oltreche' l'intervenuta creazione di nuovi Stati sovrani;

Rilevata anche la necessita' di adeguare i coefficienti di sede a quelli applicabili al personale della rappresentanza diplomatica o consolare dei luoghi di missione, in conformita' con quanto previsto per il personale del Ministero degli affari esteri;

Considerata anche l'opportunita' di uniformare le indennita' per le brevi missioni di cooperazione a quelle corrisposte da altre amministrazioni dello Stato ed in particolare dal Ministero degli affari esteri per missioni di analoga durata, differenziando altresi' il trattamento economico del personale di cui all'articolo 17, lettera c), da quello del personale di cui all'articolo 17, lettere a) e b), della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17;

Visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;

Ritenuta la necessita' di attenersi alle indicazioni fornite dal citato parere;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, eseguita con atto del 7 aprile 1997, n. 003298;

Adotta

il seguente regolamento

Art. 1.

1. Il testo dell'articolo 15 del decreto interministeriale 19 febbraio 1988, n. 863, e' sostituito dal seguente

"1. Al personale di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, inviato all'estero ai sensi dell'articolo 27 della stessa legge per missioni di durata inferiore a quattro mesi, e' corrisposto il trattamento di missione, comprensivo delle spese di viaggio, calcolato in base alle disposizioni del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive integrazioni e modifiche, e comunque secondo le diarie vigenti.

2. Al personale di cui all'articolo 17, lettera b), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, inviato all'estero ai sensi dell'articolo 27 della stessa legge per missioni di durata inferiore a quattro mesi, e' corrisposto il trattamento di missione all'estero calcolato come indicato al comma precedente.

A tal fine si applica la seguente tabella di equiparazione fra categorie di personale

esperti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale n. 863/1988 al primo livello di retribuzione/dirigenti del personale civile delle amministrazioni dello Stato;

esperti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale n. 863/1988 al secondo livello di retribuzione - nona qualifica funzionale, del personale civile delle amministrazioni dello Stato;

esperti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale n. 863/1988 al terzo livello di retribuzione - ottava qualifica funzionale, del personale civile delle amministrazioni dello Stato.

3. Al personale di cui all'articolo 17, lettera c), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, inviato all'estero ai sensi dell'articolo 27 della stessa legge per missioni di durata inferiore a quattro mesi, e' corrisposta un'indennita' di servizio costituita dalla somma delle seguenti componenti

una indennita' di base giornaliera distinta secondo le seguenti categorie

A.1 - personale munito di laurea o di altro

titolo di studio equipollente o qualificazione

professionale equiparabile con almeno venti anni

di comprovata esperienza professionale .............. L. 3.570

A.2 - personale munito di laurea o di altro

titolo di studio equipollente o qualificazione

professionale equiparabile con almeno dieci anni

di comprovata esperienza professionale .............. " 2.674

A.3 - personale munito di laurea o di altro

titolo di studio equipollente o qualificazione

professionale equiparabile con almeno tre anni

di comprovata esperienza professionale .............. " 1.920

B - personale munito di diploma di istruzione di

secondo grado o di altro titolo di studio equipol-

lente o qualificazione professionale equiparabili

e con almeno tre anni di comprovata effettiva

esperienza professionale ............................ " 1.880

C - personale tecnico qualificato sprovvisto dei

titoli richiesti per le categorie superiori con

almeno tre anni di comprovata effettiva esperienza

professionale ....................................... " 1.587

una maggiorazione di sede pari, per ogni giorno di missione, all'indennita' di base giornaliera di cui sopra, moltiplicata per un coefficiente di sede identico a quello fissato alla data del 1 gennaio 1996 per il personale della rappresentanza diplomatica o consolare del luogo in cui l'esperto presta servizio.

4. Sono comunque a carico dell'amministrazione le spese di viaggio, ivi comprese quelle sostenute per gli spostamenti all'interno del Paese, effettuati - dal personale di cui precedente punto 3 - in esecuzione dell'incarico di missione.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 luglio 1997

Il Ministro degli affari esteri Dini

p. il Ministro del tesoro

Pennacchi

Visto, il Guardasigilli: Flick

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1997

Registro n. 2 Affari esteri, foglio n. 30

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