Regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta «Capo Spartivento». (24G00170)
Statutory Text (5 Provisions)
Allegato 1
(Articolo 3, comma 1)
Zonazione dell'area marina protetta Capo Spartivento
Paragrafo 1 - Tabelle delle coordinate* delle zone dell'area marina protetta Capo Spartivento
1. Zona B: compresa nel tratto di mare prospiciente la costa di Capo Spartivento delimitato dalla congiungente i seguenti punti
===================================================================
| Punto  | Latitudine  | Longitudine  |
+===============+=======================+=========================+
|E (in costa)  | 38° 52' 40,728" N  | 8° 50' 28,261" E  |
+---------------+-----------------------+-------------------------+
|H | 38° 51' 45,007" N  | 8° 50'  1,901" E  |
+---------------+-----------------------+-------------------------+
|G | 38° 51' 34,570" N  | 8° 50' 57,361" E  |
+---------------+-----------------------+-------------------------+
|C | 38° 52' 14,205" N  | 8° 51' 42,412" E  |
+---------------+-----------------------+-------------------------+
|B | 38° 52' 30,425" N  | 8° 51' 42,381" E  |
+---------------+-----------------------+-------------------------+
|F (in costa)  | 38° 52' 40,029" N  | 8° 51' 36,320" E  |
+---------------+-----------------------+-------------------------+
La zona B e' sottoposta a regime di riserva generale ed e' costituita da un solo tratto di mare, ed alla stessa zona B afferisce la sottozona Bs di riserva generale speciale, costituita da un solo tratto di mare.
2. Sottozona Bs: all'interno della zona B, compresa nel tratto di mare prospiciente la costa di Capo Spartivento delimitato dalla congiungente dei seguenti punti
=================================================================
| Punto  | Latitudine  | Longitudine  |
+=============+=======================+=========================+
|A | 38° 52' 30,363" N  | 8° 50' 40,130" E  |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
|B | 38° 52' 30,425" N  | 8° 51' 42,381" E  |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
|C | 38° 52' 14,205" N  | 8° 51' 42,412" E  |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
|D | 38° 52' 14,121" N  | 8° 50' 40,173" E  |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
3. Zona C: restante parte dell'area marina protetta all'interno del perimetro, costituita dal tratto di mare delimitato dalla congiungente dei seguenti punti
===================================================================
| Punto  | Latitudine  | Longitudine  |
+===============+=======================+=========================+
|I (in costa) | 38° 52' 49,605" N  | 8° 50' 19,982" E  |
+---------------+-----------------------+-------------------------+
|O | 38° 51' 38,205" N  | 8° 49' 45,243" E  |
+---------------+-----------------------+-------------------------+
|N | 38° 51'  0,963" N  | 8° 53' 1,614" E  |
+---------------+-----------------------+-------------------------+
|M | 38° 52' 15,638" N  | 8° 57' 0,415" E  |
+---------------+-----------------------+-------------------------+
|L (in costa)  | 38° 54' 55,853" N  | 8° 54' 38,443" E  |
+---------------+-----------------------+-------------------------+
* Le coordinate geografiche, di cui alle suesposte tabelle, sono state individuate sulla base del Sistema Geodetico Mondiale WGS 84 (World Geodetic System 1984).
Paragrafo 2 - Cartografia dell'area marina protetta Capo Spartivento *
Parte di provvedimento in formato grafico
* La delimitazione e la zonazione dell'area marina protetta Capo Spartivento e' riportata, a titolo indicativo, nella rielaborazione grafica della carta n. 45 dell'Istituto Idrografico della Marina.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visti gli articoli 9 e 41 della Costituzione;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge-quadro sulle aree protette» e, in particolare, l'articolo 36, comma 1, lettera o), che prevede, tra le aree marine protette di reperimento, quella denominata «Capo Spartivento», nonche' l'articolo 19, comma 5, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente «e' approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario»;
Vista la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, MARPOL 73/78, per la definizione di requisiti di eco-compatibilita' per le unita' da diporto;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio;
Vista la direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione»;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 «Interventi correttivi di finanza pubblica» e in particolare l'articolo 1, comma 10, che trasferisce al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 77, comma 2, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi in campo ambientale» e, in particolare, l'articolo 2, concernente «Interventi per la conservazione della natura»;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante «Disposizioni in campo ambientale»;
Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo 8, relativo al funzionamento delle aree marine protette;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante «Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino»;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e, in particolare, l'articolo 6, comma 1;
Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE»;
Visto il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, recante «Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e' ridenominato «Ministero della transizione ecologica» e ne sono ridefinite le competenze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin e' nominato Ministro della transizione ecologica;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero della transizione ecologica» e' ridenominato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin e' nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 440 del 22 dicembre 2023, di istituzione dell'area marina protetta «Capo Spartivento»;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017, recante «Disciplina della piccola pesca e della piccola pesca artigianale»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 maggio 2019, recante «Disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2019»;
Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Vista la convenzione stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la protezione della natura e del mare - e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), resa esecutiva con decreto prot. n. 16706 del 2 agosto 2016, della Direzione Generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la realizzazione degli studi propedeutici all'istituzione, tra le altre, dell'area marina protetta «Capo Spartivento», nei comuni di Domus de Maria e Teulada, provincia del Sud Sardegna;
Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna con nota prot. n. 10822 del 14 settembre 2020, richiesta con nota prot. n. 17799 del 22 luglio 2019, sullo schema di decreto istitutivo e sullo schema di decreto di approvazione del regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta «Capo Spartivento»;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata, espresso nella seduta del 5 novembre 2020, Repertorio n. 137/CU;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 marzo 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. n. 22342 del 9 ottobre 2023, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il presente regolamento suddivide in zone di tutela l'area marina protetta «Capo Spartivento» e disciplina le attivita' consentite all'interno di ciascuna zona in funzione del grado di protezione necessario, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della medesima legge n. 394 del 1991.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per
a) accesso: l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unita' nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio;
b) acquacoltura: l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
c) ancoraggio: l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' nautiche, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
d) balneazione: l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
e) campi ormeggio: detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;
f) centri di immersione: le imprese o associazioni che operano nel settore turistico - ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;
g) decreto istitutivo: il decreto istitutivo dell'area marina protetta «Capo Spartivento» adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 394 del 1991;
h) imbarcazione: qualsiasi imbarcazione da diporto, come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
i) immersione subacquea: l'insieme delle attivita' effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori A.R.A.), anche con l'utilizzo di unita' da diporto in appoggio, svolte senza la conduzione di guide o istruttori afferenti a centri di immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
l) immersioni in apnea: le attivita' ricreative o professionali svolte senza l'ausilio di autorespiratori A.R.A., anche con l'utilizzo di unita' da diporto adibite allo scopo, con o senza la conduzione di guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale, ma comunque svolte da apneisti in possesso di brevetto di primo grado/livello, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, anche su bassi fondali;
m) liquami di scolo (acque nere e/o grigie): le acque di scarico, nere e/o grigie, provenienti dai vari servizi di bordo dell'unita' nautica, quali, a titolo esemplificativo, bagni e cucine;
n) natante: qualsiasi unita' da diporto come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 171 del 2005;
o) nave da diporto: ogni unita' come definita dall'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo n. 171 del 2005;
p) navigazione: il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
q) ormeggio: l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' nautiche a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;
r) pesca ricreativa: la pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;
s) pesca sportiva: la pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;
t) pesca subacquea: l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
u) pescaturismo: l'attivita' di piccola pesca costiera svolta con l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio a scopo turistico-ricreativo ai sensi dell'articolo 2, commi 2, lettera a) e 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
v) piccola pesca costiera: l'attivita' di pesca praticata da unita' di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della piccola pesca costiera locale, entro le 12 miglia dalla costa, con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate - combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, arpione HAR, palangaro fisso LLS, e conformemente a quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015;
z) ripopolamento attivo: l'attivita' di traslocazione artificiale di individui appartenenti a una entita' faunistica che e' gia' presente nell'area di rilascio;
aa) transito: il passaggio delle unita' nautiche all'interno dell'area marina protetta;
bb) trasporto passeggeri: l'attivita' professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unita' nautiche adibite e abilitate secondo la normativa vigente al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
cc) unita' nautica: ogni nave come definita dall'articolo 136 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, motoscafo, galleggiante, unita' da diporto come definita alla lettera dd), unita' da pesca come definita alla lettera ee) e, in generale, ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione su acqua;
dd) unita' da diporto: ogni costruzione come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 171 del 2005;
ee) unita' da pesca o peschereccio: unita' definita dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, e destinata all'attivita' di pesca professionale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 4 del 2012;
ff) visite guidate: le attivita' professionali di accompagnamento svolte da guide turistiche a terra e a mare, guide ambientali/escursionistiche e guide turistiche sportive, iscritte a imprese e associazioni, con o senza l'utilizzo di unita' nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
gg) visite guidate subacquee: le attivita' professionali svolte da guide o istruttori subacquei afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, con l'utilizzo di unita' nautiche adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, mediante l'uso di autorespiratori A.R.A.;
hh) osservazione dei mammiferi marini (whale-watching): l'attivita' di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;
ii) zonazione: la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.
Art. 3
Zonazione dell'area marina protetta
1. L'area marina protetta «Capo Spartivento» e' suddivisa nella zona B di riserva generale, nella sottozona Bs di riserva generale speciale e nella zona C di riserva parziale, individuate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Le zone di cui al comma 1, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, sono sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.
Art. 4
Attivita' consentite
1. Nella zona B di riserva generale sono consentiti
a) le attivita' di soccorso e sorveglianza;
b) le attivita' di servizio svolte per conto del soggetto gestore;
c) le attivita' di ricerca scientifica debitamente autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta;
d) la balneazione;
e) la navigazione, esclusivamente in assetto dislocante, a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa;
f) l'accesso alle unita' a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico;
g) l'accesso ai natanti, a eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari;
h) l'accesso alle imbarcazioni conformi ad almeno uno dei requisiti di eco-compatibilita' di cui al comma 4; l'accesso alle imbarcazioni non conformi ad alcuno di tali requisiti di eco-compatibilita' e' consentito solo per i primi dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
i) l'accesso, alle unita' nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore;
l) l'ormeggio, ai natanti e alle imbarcazioni, previa autorizzazione, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;
m) l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali;
n) le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, organizzate dai centri d'immersione subacquei autorizzati dal soggetto gestore;
o) le immersioni subacquee e in apnea svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore;
p) l'osservazione dei mammiferi marini, secondo il codice di condotta di cui al comma 6;
q) l'esercizio dell'attivita' di noleggio e locazione di natanti e imbarcazioni ai sensi del decreto legislativo n. 171 del 2005 autorizzato dal soggetto gestore, conformi ad almeno uno dei requisiti di eco-compatibilita' di cui al comma 4;
r) l'esercizio della piccola pesca costiera e l'attivita' di pescaturismo, riservate alle imprese di pesca che esercitano l'attivita' sia individualmente, sia in forma cooperativa, autorizzate dal soggetto gestore e svolte compatibilmente con l'esigenza di tutela e di conservazione delle risorse ittiche oggetto di sfruttamento;
s) la pesca sportiva/ricreativa con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nel comune di Domus de Maria.
2. Nella sottozona Bs di riserva generale speciale sono consentite le attivita' previste per la zona B dal comma 1, lettere da a) a q).
3. Nella zona C di riserva parziale sono consentiti
a) le attivita' consentite nella zona B di riserva generale, ai sensi del comma 1;
b) l'accesso alle navi da diporto conformi ad almeno uno dei requisiti di eco-compatibilita' di cui al comma 4;
c) l'ormeggio, previa autorizzazione, alle navi da diporto conformi ai requisiti di eco-compatibilita' di cui al comma 4, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;
d) la pesca sportiva/ricreativa, con lenza e canna, autorizzata e contingentata dal soggetto gestore sulla base delle esigenze di tutela dell'area marina protetta, ai soggetti equiparati ai residenti nel comune di Domus de Maria sulla base della disciplina adottata dall'area marina protetta.
4. Ai fini del presente regolamento, sono individuati i seguenti requisiti di eco-compatibilita' per le unita' da diporto
a) per i natanti e le imbarcazioni
1) casse per la raccolta dei liquami di scolo per quelle unita' provviste di servizi igienici e cucina a bordo;
2) sistema di raccolta delle acque di sentina;
3) motore conforme ai valori indicati all'Allegato II, lettere B e C, del decreto legislativo n. 171 del 2005, relativamente alle emissioni gassose e acustiche.
b) per le navi
1) motore conforme ai valori indicati all'Allegato II, lettere B e C, del decreto legislativo n. 171 del 2005, relativamente alle emissioni gassose e acustiche;
2) caratteristiche della nave conformi alle disposizioni di cui agli Annessi IV e VI della Convenzione MARPOL 73/78.
5. Per le attivita' di osservazione dei mammiferi marini sono individuate una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, e una fascia di avvicinamento entro la distanza di 300 metri dai cetacei avvistati.
6. Nelle fasce di cui al comma 5 vige, per le attivita' di avvistamento e per l'osservazione dei cetacei, il seguente codice di condotta
a) e' consentito avvicinarsi agli animali fino a una distanza di 100 metri;
b) nella fascia di osservazione puo' essere presente una sola unita' nautica o un solo velivolo, quest'ultimo esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare e non e' consentita la balneazione;
c) il sorvolo con elicotteri e' consentito unicamente per attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio;
d) e' consentito rimanere nella fascia di osservazione per un tempo massimo di venti minuti;
e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione e' consentita alla velocita' massima di 5 nodi;
f) e' consentito stazionare con l'unita' nautica, assicurandosi che la stessa non sia all'interno di un gruppo di cetacei separando, anche involontariamente, individui o gruppi di individui dal gruppo principale;
g) e' fatto obbligo di non fornire cibo agli animali e di non gettare in acqua altro materiale;
h) e' consentito l'avvicinamento agli animali ma evitando che lo stesso avvenga frontalmente ad essi;
i) e' fatto obbligo di non interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;
l) le unita' nautiche devono navigare senza improvvisi cambiamenti di rotta e di velocita';
m) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unita' nautica, e' fatto obbligo di mantenere una velocita' costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;
n) nella fascia di avvicinamento possono essere presenti contemporaneamente al massimo tre unita' nautiche, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;
o) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, e' fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 gennaio 2024
Il Ministro: Pichetto Fratin
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2024
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1015