Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) (JHVG)
Table of Provisions (14)
Statutory Text (14 Provisions)
1 La presente legge disciplina l’assistenza giudiziaria e il patrocinio d’ufficio nei procedimenti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
2 Sono riservate le leggi speciali.
L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
1 L’assistenza giudiziaria si estende
- all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
- all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
- all’ammissione al gratuito patrocinio.
2 L’assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l’autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.
3 Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l’istante.
Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario e le spese delle prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato; sono escluse, in particolare, quelle inutili e quelle non connesse con la procedura principale.
1 La persona beneficiaria dell’assistenza giudiziaria è tenuta ad avvisare senza indugio l’autorità competente di ogni cambiamento della sua situazione economica.
2 Con la presentazione della domanda di assistenza giudiziaria l’istante svincola i terzi dal segreto d’ufficio e fiscale nella misura in cui ciò sia necessario all’accertamento della situazione economica.
1 La persona beneficiaria dell’assistenza giudiziaria è tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest’ultimo assunti o versati quando il cambiamento della sua situazione economica lo permette.
2 La decisione compete al Consiglio di Stato con facoltà di delega; contro tale decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di quindici giorni.
3 L’azione di rifusione si prescrive nel termine di dieci anni dalla crescita in giudicato della decisione di retribuzione e della decisione statuente in materia di tasse e spese giudiziarie.
Il patrocinio d’ufficio è ordinato quando una parte non designa un patrocinatore pur non essendo manifestamente in grado di condurre la propria causa.
1 L’onorario e le spese di patrocinio sono garantiti dallo Stato secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato.
2 La garanzia si estende all’intervento del patrocinatore negli interrogatori di polizia nella procedura investigativa dell’imputato in stato di arresto provvisorio.
Le norme in materia di assistenza giudiziaria sono applicabili per analogia.
1 L’autorità competente a concedere l’assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore d’ufficio è quella del merito.
2 È allestito, annualmente, un elenco che indichi
a) nominalmente il magistrato o il funzionario amministrativo competente che ha designato il difensore d’ufficio o accordato il gratuito patrocinio;
b) nominalmente l’avvocato che è stato designato con l’indicazione dello studio legale nel quale opera;
c) l’esborso complessivo, per l’anno di riferimento, derivante dalle difese d’ufficio e dalle assistenze giudiziarie. [1]
3 L’elenco di cui al capoverso precedente è pubblico ed è allestito dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative. [2]
[1] Cpv. introdotto dalla L 20.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 150.
[2] Cpv. introdotto dalla L 20.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 150.
Il Consiglio di Stato può emanare un regolamento sulla procedura di riscossione degli importi anticipati per l’assistenza giudiziaria e il patrocinio d’ufficio.
1 Le decisioni in materia di assistenza giudiziaria e di patrocinio d’ufficio sono impugnabili davanti all’autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’autorità concedente.
2 Il ricorso è proponibile con il rimedio giuridico applicabile per impugnare il merito.
Per quanto non disciplinato nella legge e nel regolamento di applicazione, valgono per analogia le norme del Codice di procedura civile (CPC) in materia di assistenza giudiziaria e p atrocinatore d’ufficio.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° gennaio 2011.
Pubblicata nel BU 2011 , 263.