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177.130 RTA CH-TI

Art. 9 RTA Regolamento del Tribunale d’appello (RTA)

RTA
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Art. 9 RTA

1 La Commissione amministrativa svolge i compiti assegnati dalla legge e dal presente regolamento. In particolare

a) si occupa della gestione amministrativa e del disbrigo degli affari correnti del Tribunale d’appello;

b) vigila sul buon funzionamento delle Sezioni e delle Camere; a tal fine può adottare misure atte a favorire l'equilibrio del carico di lavoro, sentiti il presidente e i giudici delle Camere coinvolte ;

c) esercita tutte le competenze spettanti all'autorità di nomina secondo la legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD), segnatamente

1. stabilisce d'intesa con i presidenti delle Camere e dei servizi interessati il fabbisogno di personale;

2. conferisce la nomina e l'incarico del personale, su proposta delle Camere interessate e dei servizi interessati;

3. svolge, salvo delega, l'inchiesta disciplinare e infligge le sanzioni disciplinari;

2 La Commissione amministrativa informa il Plenum, almeno una volta all'anno, dell'attività svolta.

3 La Commissione amministrativa può delegare determinati compiti al presidente, a uno o più suoi membri, al segretario generale o a gruppi di lavoro.

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