Art. 9 RTA Regolamento del Tribunale d’appello (RTA)
Art. 9 RTA
1 La Commissione amministrativa svolge i compiti assegnati dalla legge e dal presente regolamento. In particolare
a) si occupa della gestione amministrativa e del disbrigo degli affari correnti del Tribunale d’appello;
b) vigila sul buon funzionamento delle Sezioni e delle Camere; a tal fine può adottare misure atte a favorire l'equilibrio del carico di lavoro, sentiti il presidente e i giudici delle Camere coinvolte ;
c) esercita tutte le competenze spettanti all'autorità di nomina secondo la legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD), segnatamente
1. stabilisce d'intesa con i presidenti delle Camere e dei servizi interessati il fabbisogno di personale;
2. conferisce la nomina e l'incarico del personale, su proposta delle Camere interessate e dei servizi interessati;
3. svolge, salvo delega, l'inchiesta disciplinare e infligge le sanzioni disciplinari;
2 La Commissione amministrativa informa il Plenum, almeno una volta all'anno, dell'attività svolta.
3 La Commissione amministrativa può delegare determinati compiti al presidente, a uno o più suoi membri, al segretario generale o a gruppi di lavoro.