Art. 6 RTA Regolamento del Tribunale d’appello (RTA)
Art. 6 RTA
1 Il Plenum delibera a porte chiuse e a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti viene ripetuta la votazione. Se il risultato è ancora di parità, decide il voto del presidente.
2 Nel caso di nomine e in presenza di più candidati, se vi è parità di voti, viene ripetuta la votazione. Se il risultato è ancora di parità, decide la sorte. Se vi sono più di due candidati, colui che ha ottenuto il minor numero di voti viene eliminato dopo ogni turno di scrutinio.
3 La delibera può avvenire per via di circolazione, anche tramite voto elettronico. La procedura per circolazione è tuttavia esclusa se almeno sette giudici ordinari chiedono la discussione.
4 Se così richiesto da almeno sette giudici ordinari, la deliberazione avviene a scrutinio segreto.