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177.130 RTA CH-TI

Art. 5 RTA Regolamento del Tribunale d’appello (RTA)

RTA
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Art. 5 RTA

1 Il Plenum è convocato dal presidente almeno una volta all'anno o a richiesta della Commissione amministrativa oppure di almeno sette giudici ordinari.

2 La convocazione dev'essere inviata per iscritto almeno 10 giorni lavorativi prima della seduta. Essa contiene l'ordine del giorno e l'eventuale documentazione determinante.

3 Ogni giudice ordinario può chiedere di inserire ulteriori oggetti all'ordine del giorno. La richiesta deve pervenire al presidente entro 5 giorni lavorativi prima della seduta.

4 La convocazione, comprensiva dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, può essere trasmessa per posta elettronica.

5 Possono fare oggetto di decisione unicamente i punti posti all'ordine del giorno, salvo presenza e accordo di tutti i giudici ordinari.

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