Art. 5 RTA Regolamento del Tribunale d’appello (RTA)
Art. 5 RTA
1 Il Plenum è convocato dal presidente almeno una volta all'anno o a richiesta della Commissione amministrativa oppure di almeno sette giudici ordinari.
2 La convocazione dev'essere inviata per iscritto almeno 10 giorni lavorativi prima della seduta. Essa contiene l'ordine del giorno e l'eventuale documentazione determinante.
3 Ogni giudice ordinario può chiedere di inserire ulteriori oggetti all'ordine del giorno. La richiesta deve pervenire al presidente entro 5 giorni lavorativi prima della seduta.
4 La convocazione, comprensiva dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, può essere trasmessa per posta elettronica.
5 Possono fare oggetto di decisione unicamente i punti posti all'ordine del giorno, salvo presenza e accordo di tutti i giudici ordinari.