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177.130 RTA CH-TI

Art. 23 RTA Regolamento del Tribunale d’appello (RTA)

RTA
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Art. 23 RTA

1 Il Tribunale d’appello è dotato di servizi centrali diretti dal segretario generale che li organizza d'intesa con la Commissione amministrativa.

2 I servizi centrali si occupano in particolare dei seguenti settori

a) finanze, contabilità e fatturazione;

b) controllo interno e gestione dei rischi;

c) informatica, logistica e digitalizzazione;

d) documentazione e biblioteca;

e) risorse umane;

f) assistenza internazionale in materia civile.

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