177.130
RTA
CH-TI
Art. 23 RTA Regolamento del Tribunale d’appello (RTA)
RTA
Art. 23 RTA
1 Il Tribunale d’appello è dotato di servizi centrali diretti dal segretario generale che li organizza d'intesa con la Commissione amministrativa.
2 I servizi centrali si occupano in particolare dei seguenti settori
a) finanze, contabilità e fatturazione;
b) controllo interno e gestione dei rischi;
c) informatica, logistica e digitalizzazione;
d) documentazione e biblioteca;
e) risorse umane;
f) assistenza internazionale in materia civile.