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177.130 RTA CH-TI

Art. 20 RTA Regolamento del Tribunale d’appello (RTA)

RTA
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Art. 20 RTA

1 Il Tribunale favorisce la mobilità interna dei collaboratori.

2 Il segretario generale informa i cancellieri quando è vacante un’analoga posizione all’interno di una Camera, in modo da permettere loro di manifestare il proprio interesse. Essi non godono tuttavia di un diritto di opzione vincolante.

3 Le modalità di un eventuale trasferimento vengono concordate dai presidenti e dai giudici interessati. In assenza di intesa decide la Commissione amministrativa nell’interesse del buon funzionamento del Tribunale d’appello.

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