177.130
RTA
CH-TI
Art. 20 RTA Regolamento del Tribunale d’appello (RTA)
RTA
Art. 20 RTA
1 Il Tribunale favorisce la mobilità interna dei collaboratori.
2 Il segretario generale informa i cancellieri quando è vacante un’analoga posizione all’interno di una Camera, in modo da permettere loro di manifestare il proprio interesse. Essi non godono tuttavia di un diritto di opzione vincolante.
3 Le modalità di un eventuale trasferimento vengono concordate dai presidenti e dai giudici interessati. In assenza di intesa decide la Commissione amministrativa nell’interesse del buon funzionamento del Tribunale d’appello.