Art. 19 RTA Regolamento del Tribunale d’appello (RTA)
Art. 19 RTA
1 Gli ispettori della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) coadiuvano i giudici in tutte le attività della camera e gestiscono l'ispettorato di esecuzione e fallimenti, collaborando sulle questioni di interesse comune con il Dipartimento delle Istituzioni. In particolare
a) eseguono le ispezioni annuali delle sedi dell’Ufficio di esecuzione (UE) e dell’Ufficio dei fallimenti (UF) e redigono i rapporti;
b) forniscono consulenza agli UE/UF;
c) provvedono alla formazione professionale e all’aggiornamento continuo dei funzionari UE/UF;
d) preparano o emanano pareri, promemoria, progetti di circolari;
e) curano i contatti con le autorità;
f) partecipano a gruppi di lavoro e a progetti relativi agli UE/UF;
g) se richiesto, svolgono le stesse mansioni dei cancellieri.
2 Gli ispettori della Camera di protezione coadiuvano i giudici in tutte le attività della Camera . Essi svolgono inoltre i compiti assegnati loro dalle leggi speciali e dai relativi regolamenti.