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177.130 RTA CH-TI

Art. 16 RTA Regolamento del Tribunale d’appello (RTA)

RTA
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Art. 16 RTA

1 Le sentenze sono firmate

a) dal presidente del collegio giudicante, rispettivamente dal giudice unico o, in loro sostituzione, da un membro della Camera, e

b) dal cancelliere o dal segretario.

2 Il presidente o il giudice delegato può autorizzare un cancelliere o un segretario a firmare in sua vece una decisione di istruzione.

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