177.130
RTA
CH-TI
Art. 16 RTA Regolamento del Tribunale d’appello (RTA)
RTA
Art. 16 RTA
1 Le sentenze sono firmate
a) dal presidente del collegio giudicante, rispettivamente dal giudice unico o, in loro sostituzione, da un membro della Camera, e
b) dal cancelliere o dal segretario.
2 Il presidente o il giudice delegato può autorizzare un cancelliere o un segretario a firmare in sua vece una decisione di istruzione.