Art. 1 RTA Regolamento del Tribunale d’appello (RTA)
Art. 1 RTA
Il presidente svolge i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi o dal presente regolamento. In particolare
a) convoca e presiede il Plenum dei giudici e la Commissione amministrativa, allestendo l'ordine del giorno;
b) convoca e dirige l'Assemblea dei magistrati a tempo pieno;
c) rappresenta il Tribunale d’appello verso l'esterno, con facoltà di delega ad altri membri della Commissione amministrativa o al segretario generale;
d) avvisa il Consiglio di Stato in caso di ricusa dell'intero Tribunale d’appello;
e) esercita le competenze delegategli dalla Commissione amministrativa;
f) allestisce il rendiconto del Tribunale d’appello;
g) si esprime laddove viene chiesto il parere consultivo al Tribunale d’appello, sentite le Camere;
h) è responsabile del trattamento delle richieste di assistenza giudiziaria internazionale in materia civile nei casi di competenza del Tribunale d’appello; egli può autorizzare un funzionario del Tribunale d’appello a firmare in sua vece i relativi atti.