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177.130 RTA CH-TI

Art. 1 RTA Regolamento del Tribunale d’appello (RTA)

RTA
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Art. 1 RTA

Il presidente svolge i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi o dal presente regolamento. In particolare

a) convoca e presiede il Plenum dei giudici e la Commissione amministrativa, allestendo l'ordine del giorno;

b) convoca e dirige l'Assemblea dei magistrati a tempo pieno;

c) rappresenta il Tribunale d’appello verso l'esterno, con facoltà di delega ad altri membri della Commissione amministrativa o al segretario generale;

d) avvisa il Consiglio di Stato in caso di ricusa dell'intero Tribunale d’appello;

e) esercita le competenze delegategli dalla Commissione amministrativa;

f) allestisce il rendiconto del Tribunale d’appello;

g) si esprime laddove viene chiesto il parere consultivo al Tribunale d’appello, sentite le Camere;

h) è responsabile del trattamento delle richieste di assistenza giudiziaria internazionale in materia civile nei casi di competenza del Tribunale d’appello; egli può autorizzare un funzionario del Tribunale d’appello a firmare in sua vece i relativi atti.

Regolamento del Tribunale d’appello (RTA) Art. 2 RTA →

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