Legge sul finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle unità amministrative autonome (LUAA) (LUAA)
Table of Provisions (15)
Statutory Text (15 Provisions)
1 La presente legge disciplina il funzionamento delle Unità amministrative autonome (in seguito UAA) tramite il budget globale e il mandato di prestazione.
2 Il numero di UAA è esteso in modo progressivo. Il Consiglio di Stato analizza annualmente la fattibilità dell’applicazione del modello di regola di almeno una nuova unità per ogni Dipartimento. [1]
[1] Cpv. introdotto dalla L 23.2.2022; in vigore dal 29.4.2022 - BU 2022, 98.
È considerata UAA l’organismo integrato nella struttura di un Dipartimento e che gode di autonomia amministrativa residua.
Le UAA sono finanziate tramite il budget globale e sottostanno alle norme della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF), riservate le seguenti deroghe
a) principio della specialità qualitativa, quantitativa e temporale della spesa (art. 9 cpv. 4 lett. g LGF);
b) obbligo di presentare le richieste di crediti suppletori (art. 25 LGF);
c) principio della decadenza dei crediti non utilizzati (art. 27 cpv. 2 LGF);
d) divieto di sorpasso del credito di preventivo nei casi non espressi dall’art. 29 LGF, purché il superamento sia coperto da risparmi realizzati negli anni precedenti o ammortizzato nei due anni successivi all’esercizio.
1 Le UAA, per la gestione del personale, sottostanno alle disposizioni legali previste dall’ordinamento dei dipendenti dello Stato.
2 Le assunzioni a tempo determinato possono avvenire nella forma dell’incarico (art. 15 della legge sull’ordinamento dei dipendenti dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995) o di personale ausiliario. Il regolamento definisce la procedura.
3 Le assunzioni a tempo indeterminato sono autorizzate dal Consiglio di Stato.
4 L’attribuzione di premi collettivi o individuali all’interno delle UAA è correlata ai risultati raggiunti. [2]
[2] Cpv. introdotto dalla L 23.2.2022; in vigore dal 29.4.2022 - BU 2022, 98.
1 La differenza tra spese e ricavi ritenuti definisce il fabbisogno in termini di budget globale.
2 Il regolamento definisce spese e ricavi considerati ai fini del calcolo del budget globale e del relativo riporto.
3 Il budget globale delle UAA è approvato dal Gran Consiglio unitamente al Preventivo annuale dello Stato.
1 In deroga all’art. 27 cpv. 2 della LGF, i crediti relativi al budget globale, contabilizzati in un esercizio contabile e non utilizzati durante l’anno per il quale sono stati concessi, possono essere capitalizzati e riportati agli esercizi contabili successivi.
2 Il riporto annuale massimo dei crediti non spesi è definito dal regolamento.
3 Il sorpasso di credito del budget globale nei casi non indicati nell’art. 29 della LGF è coperto innanzitutto dal fondo di capitalizzazione.
1 Il credito di spesa non utilizzato in un esercizio è accreditato al fondo di capitalizzazione dell’UAA.
2 Il fondo di capitalizzazione non può superare il 20% dell’ultimo budget globale stabilito in sede di Preventivo e di definizione del mandato di prestazione annuale. [3]
3 Il fondo di capitalizzazione, qualora presenti un saldo negativo, deve essere ammortizzato nei due anni successivi all’esercizio.
4 L’utilizzazione del fondo di capitalizzazione è definita nel regolamento.
[3] Cpv. modificato dalla L 23.2.2022; in vigore dal 29.4.2022 - BU 2022, 98.
1 Il conto prestazioni è presentato congiuntamente al preventivo e al consuntivo dell’UAA stilati conformemente all’art. 31 della LGF.
2 Il conto prestazioni indica le entrate e le uscite per prestazione e gruppo di prestazione come pure il fabbisogno da coprire con il budget globale.
3 Il regolamento definisce le modalità di presentazione del conto prestazioni.
1 Il mandato di prestazione quadriennale indica i vincoli amministrativi e le disposizioni a cui deve sottostare l’UAA nella produzione delle prestazioni e viene approvato dal Consiglio di Stato.
2 Il mandato di prestazione annuale, elaborato sulla base del conto prestazioni, indica le prestazioni fornite dall’UAA, gli obiettivi quantitativi e qualitativi, il relativo monitoraggio e viene approvato dal Dipartimento competente. [4]
3 … [5]
[4] Cpv. modificato dalla L 23.2.2022; in vigore dal 29.4.2022 - BU 2022, 98.
[5] Cpv. abrogato dalla L 23.2.2022; in vigore dal 29.4.2022 - BU 2022, 98.
Le UAA sono responsabili
a) di negoziare annualmente con l’istanza superiore di riferimento decisa dal Dipartimento le prestazioni determinanti allo scopo di definire il budget globale;
b) di gestire finanziariamente l’UAA nell’ambito del budget globale nei limiti fissati dagli art. 3, 5 e 6 della presente legge;
c) di formulare proposte sull’utilizzazione della parte di budget globale non utilizzata nel corso dell’esercizio contabile;
d) di rispettare gli obiettivi qualitativi e quantitativi fissati nel mandato di prestazione.
1 Le UAA sono gestite conformemente al mandato di prestazione.
2 Le UAA
a) dispongono di un sistema di contabilità analitica e di un sistema di controlling e allestiscono un conto prestazioni con grado di dettaglio adeguato alla loro realtà operativa;
b) sono anch’esse sottoposte a revisione periodica da parte del Controllo cantonale delle finanze.
1 Il Consiglio di Stato decide
– la trasformazione dei servizi dell’amministrazione cantonale in Unità amministrative autonome;
– la revoca dello statuto di Unità amministrativa autonoma.
2 Il regolamento definisce i criteri
– di valutazione per la trasformazione da Unità amministrativa a Unità amministrativa autonoma;
– di revoca dello statuto di Unità amministrativa autonoma.
1 Per le nuove UAA è previsto un periodo di valutazione della durata di 3 anni.
2 Il Consiglio di Stato assicura il monitoraggio del processo di cambiamento dell’amministrazione cantonale con questo modello di gestione grazie a un reporting annuale all’indirizzo della Commissione delle gestione delle finanze che potrà esprimersi in merito.
1 Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie all’esecuzione di questa legge.
2 Le UAA del progetto pilota mantengono lo statuto di UAA.
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. [6]
Pubblicata nel BU 2015 , 563.
[6] Entrata in vigore: 1° gennaio 2016 - BU 2015, 563.