Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale
Table of Provisions (18)
Statutory Text (18 Provisions)
1 La presente legge disciplina l’assegnazione e l’uso dei posteggi dello Stato in proprietà o in locazione per le esigenze degli impiegati dello Stato e dei docenti (in seguito denominati dipendenti) e dei magistrati.
2 Essa si applica anche alle richieste presentate da studenti che frequentano stabili amministrativi e da terzi.
1 Le richieste d’autorizzazione per l’uso di un posteggio devono essere presentate in forma scritta al Dipartimento, che è competente per l’assegnazione, la gestione e la definizione delle condizioni d’uso, come pure per la determinazione delle tasse.
2 Questa competenza può essere delegata ad altri servizi o istituti ed in modo particolare agli istituti scolastici.
L’assegnazione e l’uso dei posteggi sono stabiliti con contratto di diritto amministrativo o tramite autorizzazione.
1 Il singolo atto d’autorizzazione o il contratto possono prevedere condizioni d’uso particolari.
2 È proibito concedere o trasferire a terzi l’uso del posteggio assegnato; eccezioni possono essere ammesse previa autorizzazione dell’autorità competente.
3 L’accesso alle aree di posteggio è consentito durante gli usuali orari di lavoro; in casi particolari, l’autorità competente può estendere l’accesso all’area per 24 ore o per l’intero arco della settimana.
4 In caso di perdita o di furto del sistema d’accesso all’area di parcheggio (chiave, telecomando o tessera), le spese di sostituzione vengono addebitate interamente al detentore.
I posti auto riservati esclusivamente alla ricarica dei veicoli elettrici potranno essere occupati per un tempo orario massimo che verrà indicato nell’autorizzazione o nel contratto, alfine di garantire la rotazione fra gli utenti. In mancanza di indicazioni, il tempo orario massimo è limitato a 5 ore.
1 L’autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni momento, per motivi d’interesse pubblico, senza indennità.
2 Essa è inoltre revocabile senza indennità in caso di violazione delle disposizioni legali o delle condizioni a cui è sottoposta.
3 L’autorizzazione decade in caso di cessazione del rapporto d’impiego con lo Stato del Cantone Ticino.
1 Il contratto può essere disdetto con un termine di preavviso di 15 giorni, per la fine di un mese.
2 Il contratto è sciolto alla cessazione del rapporto d’impiego con lo Stato del Cantone Ticino.
3 Per motivi d’interesse pubblico o in caso di violazione delle disposizioni legali o contrattuali, il contratto può essere disdetto con effetto immediato e senza indennità.
L’autorizzazione o il contratto possono essere trasferiti a terzi solo con il previo consenso dell’autorità competente.
1 Non vi è alcun diritto all’assegnazione di un posteggio.
2 I posteggi sono riservati prioritariamente
a) ai veicoli di servizio;
b) al veicolo del custode nell’immobile in cui presta l’attività lavorativa.
3 Può essere riservato un numero limitato di posteggi per interventi urgenti di servizio e per gli utenti esterni.
4 I posteggi restanti sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità
a) ai dipendenti e agli utenti con durevole menomazione fisica;
b) ai dipendenti che necessitano regolarmente del veicolo privato per ragioni di servizio o che svolgono la loro attività in più sedi: la frequenza dell’impiego della vettura è ritenuto elemento prioritario;
c) ai magistrati;
d) ai dipendenti che non dispongono di mezzi di trasporto pubblici regolari per raggiungere il posto di lavoro o per rientrare al proprio domicilio;
e) agli altri dipendenti: in questo caso è ritenuto prioritario il tempo impiegato per il tragitto dal domicilio alla sede di servizio;
f) agli studenti: in questo caso è ritenuto prioritario il tempo impiegato per il tragitto dal domicilio alla sede scolastica;
g) a terzi.
5 Il posteggio nelle sedi scolastiche può essere assegnato ai docenti a rotazione secondo il grado di occupazione.
1 Per i posteggi assegnati secondo l’art. 9 cpv. 4 è dovuta una tassa d’uso, indipendentemente dal sistema di propulsione degli autoveicoli.
2 Per i dipendenti, i magistrati e gli studenti, la tassa mensile è fissata entro un minimo ed un massimo secondo le seguenti categorie
a) posteggi in autorimessa: da fr. 80.-- a fr. 300.--;
b) posteggi coperti: da fr. 70.-- a fr. 200.--;
c) posteggi non coperti: da fr. 60.-- a fr. 150.--;
d) posteggi su sfondo sterrato o elementi grigliati: da fr. 20.-- a fr. 50.--.
3 Se un posteggio nelle sedi scolastiche è assegnato a rotazione, la tassa viene calcolata proporzionalmente.
È esente da tassa l’uso di posteggi per biciclette, ciclomotori, scooter e moto.
1 Le tasse sono determinate secondo prudenziali criteri commerciali tenendo in considerazione, in particolare, il vantaggio economico per il richiedente.
2 Per i terzi, la tassa è stabilita sulla base delle condizioni di mercato locale.
1 L’autorizzazione o il contratto possono prevedere che le tasse periodiche siano adeguate ad un indice, entro i limiti di legge.
2 L’indicizzazione compete al Dipartimento.
1 Per i dipendenti e i magistrati le tasse mensili sono dedotte dallo stipendio.
2 In caso di delega agli istituti scolastici, le tasse mensili a carico dei docenti e degli studenti sono incassate dalla Direzione della scuola, che riverserà il relativo importo all’autorità competente.
3 Per particolari esigenze amministrative o contabili, altre modalità d’incasso possono essere decise dall’autorità competente o, per delega, da altri servizi o istituti.
4 Per i terzi, le modalità di pagamento sono stabilite nell’atto di autorizzazione o nel contratto.
1 Lo Stato declina ogni responsabilità per danni causati ai veicoli che si trovano nell’area di parcheggio e alle cose in essi contenute.
2 L’impossibilità causata da terzi di occupare il posteggio assegnato non dà diritto a pretese nei confronti dello Stato.
1 I casi di occupazione abusiva di un posteggio vengono segnalati all’autorità competente per l’avvio di una procedura disciplinare.
2 Sono riservate eventuali azioni di risarcimento danni.
1 Contro le decisioni dell’autorità competente è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo le norme previste dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [1]
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato rico rso al Tribunale cantonale amministrativo. [2]
[1] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
[2] Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 24.
Con l’entrata in vigore della presente Legge tutti i contratti stipulati secondo il regime previgente decadono e, su richiesta degli attuali beneficiari, verranno sostituiti da nuovi contratti od autorizzazioni retti dalla presente Legge; non v’è diritto acquisito al mantenimento della precedente tassa d’uso.
III (BU 2006 , 28)