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173.210 CH-TI

Regolamento concernente l’assegnazione e l’uso di appartamenti di servizio nell’Amministrazione cantonale

9 Articles / Provisions · Cantone Ticino — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (9)

Statutory Text (9 Provisions)

1 Il presente regolamento disciplina l’assegnazione e l’uso degli appartamenti di servizio, in proprietà dello Stato o in locazione da terzi per le esigenze dei dipendenti dello Stato.

2 Per appartamenti di servizio si intendono gli alloggi assegnati a dipendenti con mansioni di controllo di stabili di proprietà dello Stato.

1 La concessione dell’appartamento di servizio è regolata da un contratto di diritto amministrativo ed è vincolata al rapporto d’impiego.

2 È proibito locare o concedere l’uso di un appartamento di servizio ad altre persone.

3 L’obbligo di residenza nell’appartamento di servizio è menzionato nel bando di concorso ed è considerato dovere di servizio.

1 Il contratto di diritto amministrativo decade con la cessazione del rapporto d’impiego con lo Stato.

2 Per giustificati motivi lo Stato può in ogni tempo recedere dal contratto.

1 Per gli appartamenti di servizio è dovuto un canone di locazione corrispondente alle condizioni di mercato locali.

2 Per giustificati motivi il canone di locazione può essere ridotto.

3 I canoni di locazione sono stabiliti dalla Sezione della logistica.

4 Sono a carico del beneficiario dell’appartamento di servizio

- le spese accessorie (riscaldamento, energia elettrica padronale, acqua potabile e tassa canalizzazioni, abbonamenti di manutenzione ecc.);

- l’energia elettrica e il gas (consumo proprio);

- il canone radio-TV, l’abbonamento e le spese per uso proprio del telefono;

- la tassa rifiuti.

5 Il canone di locazione e le spese sono dedotti dallo stipendio.

1 La Sezione della logistica è competente per l’applicazione del presente regolamento, segnatamente per la definizione delle condizioni d’uso e la gestione degli appartamenti di servizio.

2 Per giustificati motivi la Sezione della logistica può eccezionalmente delegare le sue competenze ad altre unità amministrative.

L’assicurazione, del contenuto dell’appartamento non di proprietà dello Stato, contro i danni dall’incendio, acqua e furto nonché l’assicurazione RC competono al beneficiario dell’appartamento.

[1] Contro le decisioni dell’istanza competente di cui all’art. 5 è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

[1] Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 117.

Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [2]

Pubblicat o nel BU 2003 , 278.

[2] Entrata in vigore: 17 ottobre 2003 - BU 2003, 278.

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