Legislator · Cantone Ticino — Raccolta delle leggi cantonali
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Legge sulla pianificazione cantonale

10 Articles / Provisions · Cantone Ticino — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (10)

Statutory Text (10 Provisions)

Il Cantone, sentito il parere dei Comuni e delle loro associazioni regionali, nonché delle associazioni economiche, professionali e culturali, attua una politica di pianificazione indicativa dello sviluppo economico-sociale e della spesa pubblica, e una politica di pianificazione del territorio, fra di loro coordinate.

Il Cantone persegue gli obiettivi seguenti

a) lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi sociali e culturali;

b) il consolidamento dell’economia cantonale;

c) una politica di equa ridistribuzione del reddito sociale;

d) l’attenuazione degli squilibri regionali e settoriali;

e) l’equilibrio delle finanze pubbliche.

Il Consiglio di Stato

a) elabora, tenendo conto delle proposte settoriali dei Dipartimenti e dei programmi di sviluppo regionali, un rapporto sugli indirizzi di sviluppo socioeconomico, di politica finanziaria e di organizzazione del territorio;

b) allestisce il progetto del piano direttore cantonale di organizzazione del territorio e ne adotta le parti di sua competenza ai sensi della speciale legislazione [1] ;

c) coordina i programmi di sviluppo regionali e le proposte settoriali dei Dipartimenti, mediante il rapporto sugli indirizzi e il piano direttore cantonale;

d) elabora le linee direttive e il piano finanziario quadriennali nel rispetto del rapporto sugli indirizzi e del piano direttore cantonale e ne dirige l’esecuzione;

e) indica per ogni proposta che presenta al Gran Consiglio le relazioni con le linee direttive ed il piano finanziario e motiva le eventuali divergenze.

[1] Lett. modificata dalla L 23.5.1990; in vigore dal 13.11.1990 - BU 1990, 365.

Il Gran Consiglio

a) discute il rapporto sugli indirizzi di sviluppo socioeconomico, di politica finanziaria e di organizzazione del territorio del Consiglio di Stato;

b) ... [2]

c) discute le linee direttive e il piano finanziario quadriennali e ne verifica ogni anno l’esecuzione, in sede di preventivo.

[2] Lett. abrogata dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 153; precedente modifica: BU 1990, 365.

[3] 1 Il rapporto sugli indirizzi di sviluppo socio-economico, di politica finanziaria e di organizzazione del territorio esprime le scelte fondamentali e a lungo termine del Cantone.

2 Esso serve al Consiglio di Stato per coordinare le politiche settoriali dei dipartimenti e i programmi di sviluppo regionali e per elaborare il piano direttore cantonale.

3 Il rapporto sugli indirizzi è elaborato dal Consiglio di Stato e trasmesso per discussione al Gran Consiglio prima delle linee direttive e del piano finanziario quadriennali.

4 Il Consiglio di Stato può modificare il rapporto sugli indirizzi di propria iniziativa. È applicabile la stessa procedura prevista per l’adozione.

[3] Art. modificato dalla L 7.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 573.

Il piano direttore cantonale di organizzazione del territorio è un piano normativo, allestito secondo le prescrizioni della legislazione speciale e fondato sul rapporto sugli indirizzi.

[4] 1 Le linee direttive e il piano finanziario quadriennali esprimono le intenzioni e gli impegni politici del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio nei periodi di legislatura e le priorità di attuazione del rapporto sugli indirizzi e del piano direttore cantonale.

2 Le linee direttive e il piano finanziario quadriennali sono elaborati dal Consiglio di Stato e vengono trasmessi per discussione al Gran Consiglio con il primo preventivo dopo il rinnovo dei poteri cantonali.

3 Il Consiglio di Stato può apportare modifiche alle linee direttive e al piano finanziario di propria iniziativa, presentandole al Gran Consiglio con il preventivo. È applicabile la stessa procedura prevista per la loro adozione.

[4] Art. modificato dalla L 7.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 573.

È abrogato il decreto legislativo concernente la presentazione quadriennale del rapporto sulle linee direttive della politica del Consiglio di Stato e del piano finanziario, del 20 dicembre 1973.

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore [5] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Pubblicata nel BU 1982 , 129.

[5] Entrata in vigore: 15 giugno 1982 - BU 1982, 129.

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