Legislator · Cantone Ticino — Raccolta delle leggi cantonali
Decisioni giudiziarie Legislation Analizza in Legislator
143.130 RCCP CH-TI

Art. 9 RCCP Regolamento del Centro cantonale polivalente di Camorino (RCCP)

RCCP
Apri la fonte ufficiale ↗ Full Act (55 provisions) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 9 RCCP

1 Il possesso, la detenzione, la realizzazione e in ogni caso l'introduzione nella struttura di armi e di oggetti pericolosi, atti ad essere utilizzati impropriamente quali armi (comprese le armi bianche da lancio ecc.), sono tassativamente vietati. Fanno eccezione gli utensili utilizzati in cucina o in altre attività previa autorizzazione del personale del Centro.

2 In caso di violazione della presente norma tali oggetti verranno immediatamente confiscati.

3 Il personale è tenuto a notificare alle autorità la detenzione di armi per le verifiche del caso.

4 È escluso qualsiasi risarcimento per gli oggetti e le armi confiscate.

← Art. 8 RCCP Regolamento del Centro cantonale polivalente di Camorino (RCCP) Art. 10 RCCP →

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →