143.130
RCCP
CH-TI
Art. 9 RCCP Regolamento del Centro cantonale polivalente di Camorino (RCCP)
RCCP
Art. 9 RCCP
1 Il possesso, la detenzione, la realizzazione e in ogni caso l'introduzione nella struttura di armi e di oggetti pericolosi, atti ad essere utilizzati impropriamente quali armi (comprese le armi bianche da lancio ecc.), sono tassativamente vietati. Fanno eccezione gli utensili utilizzati in cucina o in altre attività previa autorizzazione del personale del Centro.
2 In caso di violazione della presente norma tali oggetti verranno immediatamente confiscati.
3 Il personale è tenuto a notificare alle autorità la detenzione di armi per le verifiche del caso.
4 È escluso qualsiasi risarcimento per gli oggetti e le armi confiscate.