Art. 8 RCCP Regolamento del Centro cantonale polivalente di Camorino (RCCP)
Art. 8 RCCP
1 All’arrivo del beneficiario al Centro, può essere effettuato un controllo dei suoi oggetti (borse, valigie ecc.). Detti oggetti potranno essere sottoposti a un periodo di quarantena per questioni sanitarie, veterinarie, o altri motivi d’interesse collettivo.
2 Tutti gli oggetti personali rimangono a disposizione del beneficiario, a meno che motivi di sicurezza non lo impediscano.
3 Gli oggetti che non possono rimanere a disposizione del beneficiario sono ritirati e custoditi per la durata della sua permanenza presso il Centro.
4 Il personale allestisce un inventario completo degli effetti ritirati; l’inventario è firmato dal personale e dal beneficiario, che ne riceve copia.
5 Merci deperibili non ammesse possono essere distrutte; l’inventario deve riportarne l’elenco.
6 I medicamenti lista A e B (secondo indicazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica) vengono ritirati, a meno che un’apposita prescrizione medica non giustifichi che restino al beneficiario. Se le circostanze lo giustificano, il personale contatta subito un medico alfine di verificare la possibilità per il beneficiario di restare in possesso di un medicamento per il quale non dispone dell’apposita prescrizione medica.
7 Apparecchiature elettriche non a norma, in cattivo stato o considerate pericolose sono vietate e possono quindi essere ritirate.
8 Il beneficiario è responsabile di tutto quanto resta in suo possesso.