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143.130 RCCP CH-TI

Art. 7 RCCP Regolamento del Centro cantonale polivalente di Camorino (RCCP)

RCCP
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Art. 7 RCCP

1 Il beneficiario deve essere informato sui suoi diritti, sulle leggi, le norme e le regole che si applicano a seconda del suo statuto giuridico e all’interno del Centro.

2 All’arrivo del beneficiario, il personale procede ad un primo colloquio in cui le regole base vengono spiegate tramite l’utilizzo di un dispositivo di traduzione simultanea.

3 Il personale convoca il beneficiario al quale verrà spiegato, con il supporto dell’ente preposto all’integrazione ed eventualmente con l’assistenza di un interprete, in una lingua che comprende, segnatamente

a) i diritti e doveri all’interno della struttura;

b) il sistema di gestione del Centro e della struttura, incluso il presente regolamento;

c) il dispositivo relativo la gestione dei rifugiati su territorio cantonale.

In questa sede, il beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere la documentazione inerente al suo soggiorno.

4 Una copia del presente regolamento e delle principali leggi applicabili in materia d’asilo è disponibile presso la ricezione del Centro.

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