Art. 7 RCCP Regolamento del Centro cantonale polivalente di Camorino (RCCP)
Art. 7 RCCP
1 Il beneficiario deve essere informato sui suoi diritti, sulle leggi, le norme e le regole che si applicano a seconda del suo statuto giuridico e all’interno del Centro.
2 All’arrivo del beneficiario, il personale procede ad un primo colloquio in cui le regole base vengono spiegate tramite l’utilizzo di un dispositivo di traduzione simultanea.
3 Il personale convoca il beneficiario al quale verrà spiegato, con il supporto dell’ente preposto all’integrazione ed eventualmente con l’assistenza di un interprete, in una lingua che comprende, segnatamente
a) i diritti e doveri all’interno della struttura;
b) il sistema di gestione del Centro e della struttura, incluso il presente regolamento;
c) il dispositivo relativo la gestione dei rifugiati su territorio cantonale.
In questa sede, il beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere la documentazione inerente al suo soggiorno.
4 Una copia del presente regolamento e delle principali leggi applicabili in materia d’asilo è disponibile presso la ricezione del Centro.