143.130
RCCP
CH-TI
Art. 5 RCCP Regolamento del Centro cantonale polivalente di Camorino (RCCP)
RCCP
Art. 5 RCCP
1 Una persona, ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1, può essere accolta nel Centro solo a seguito dell’attribuzione da parte dell’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati (URAR). Al momento dell'attribuzione l'URAR, rispettivamente su suo mandato l’ente preposto all’integrazione, trasmette al Centro i dati dell'ospite, come ad esempio quelli anagrafici, sociali, sanitari e inerenti le relazioni tra i singoli individui.
2 Il beneficiario è accolto dal personale e fornisce ogni informazione utile alla costituzione del fascicolo individuale. Egli autorizza in particolare il personale a fotocopiare i suoi documenti.