Regolamento della legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri
Table of Provisions (6)
Statutory Text (6 Provisions)
1 Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Ufficio dello stato civile (in seguito: Ufficio) è l’autorità competente ad applicare la legislazione federale e cantonale in materia di documenti d’identità dei cittadini svizzeri. [1]
2 Le Guardie di confine dell’aeroporto di Lugano - Agno sono competenti per il rilascio dei passaporti provvisori per passeggeri in partenza.
3 I centri regionali di registrazione (in seguito: centri regionali) di Biasca , Locarno , Lugano e Mendrisio unitamente all’Ufficio sono competenti per il rilascio dei documenti d’identità ordinari.
[1] Cpv. modificato dal R 16.9.2014; in vigore dal 1.10.2014 - BU 2014, 455; precedente modifica: BU 2011, 74.
L’Ufficio può emanare all’attenzione dei centri regionali delle istruzioni vincolanti.
Ripartizione delle tasse con i centri regionali
1 Per l’emissione di ogni documento d’identità i centri regionali trattengono i seguenti importi
- passaporto ordinario per adulti fr. 59.90
- passaporto ordinario per bambini fr. 21.20
- carta d’identità per adulti fr. 41.60
- carta d’identità per bambini fr. 13.80
2 In caso di richiesta contemporanea di passaporto ordinario e carta d’identità i centri regionali trattengono l’importo relativo al passaporto.
In caso di richiesta di un documento d’identità a favore di minorenni o persone sotto tutela, i detentori dell’autorità parentale ed i tutori sono tenuti a sottoscrivere un’autocertificazione che attesti tale rapporto.
È abrogato il Regolamento della legge di applicazione alla Legge sui documenti di identità dei cittadini svizzeri del 4 febbraio 2003.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 2010.
Pubbli cato nel BU 2010 , 56.