Legislator Corpus juridique & Jurisprudence
Ordinanza — n. 25720/2026 — snpen Structuré par IA

Ordinanza — n. 25720/2026 — snpen — Ordinanza — n. 25720/2026 — snpen — Corte di Cassazione

Numéro de cause Ordinanza — n. 25720/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Date de la décision
Juridiction Italie — Jurisprudence (IT)

Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

Structuré par IA

posto da: OMEROVIC SILVIO nato a PORTOMAGGIORE il 20/07/1994 avverso la sentenza del 14/01/2026 del GIUDICE DI PACE di FERRARA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO PA - che Silvio Omerovic ricorre avverso la sentenza con la quale il tritrunate7di Brgain), confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsa...

Regeste / Sommaire juridique

Structuré par IA
posto da: OMEROVIC SILVIO nato a PORTOMAGGIORE il 20/07/1994 avverso la sentenza del 14/01/2026 del GIUDICE DI PACE di FERRARA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO PA - che Silvio Omerovic ricorre avverso la sentenza con la quale il tritrunate7di Brgain), confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsa...

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte intégral de la décision — Ordinanza — n. 25720/2026 — snpen

posto da: OMEROVIC SILVIO nato a PORTOMAGGIORE il 20/07/1994 avverso la sentenza del 14/01/2026 del GIUDICE DI PACE di FERRARA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO PA - che Silvio Omerovic ricorre avverso la sentenza con la quale il tritrunate7di Brgain), confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di minaccia; - che l'unico motivo di censura - che lamenta violazione di legge quanto alla sussistenza di una condotta qualificabile come minacciosa - è manifestamente infondato in quanto, nel reato di minaccia, elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta (peraltro anche implicita: Sez. 6, n. 44720 del 08/10/2013, S., Rv. 257265) ad intimorire e irrilevante, invece, l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678), circostanze delle quali il Giudice ha dato atto, evidenziando il contesto nel quale la condotta è maturata (pag. 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M