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Ordinanza — n. 25690/2026 — snpen Structuré par IA

Ordinanza — n. 25690/2026 — snpen — Ordinanza — n. 25690/2026 — snpen — Corte di Cassazione

Numéro de cause Ordinanza — n. 25690/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Date de la décision
Juridiction Italie — Jurisprudence (IT)

Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

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posto da: CAGGIANO DONATO nato a EBOLI il 30/08/1972 avverso la sentenza del 10/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;• RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che Donato Caggiano ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli che, giudicando in sede di rinvio, ha rideterminato la pena (in mesi sei di arresto...

Regeste / Sommaire juridique

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posto da: CAGGIANO DONATO nato a EBOLI il 30/08/1972 avverso la sentenza del 10/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;• RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che Donato Caggiano ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli che, giudicando in sede di rinvio, ha rideterminato la pena (in mesi sei di arresto...

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Texte intégral de la décision — Ordinanza — n. 25690/2026 — snpen

posto da: CAGGIANO DONATO nato a EBOLI il 30/08/1972 avverso la sentenza del 10/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;• RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che Donato Caggiano ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli che, giudicando in sede di rinvio, ha rideterminato la pena (in mesi sei di arresto) irrogata per reato di cui all'art. 699 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva - è indeducibile in quanto la sentenza impugnata (pag. 3 della sentenza impugnata) ha dato conto delle ragioni per le quali la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto hanno reso la pena sostitutiva inidonea in concreto a raggiungere la sua precipua finalità rieducativa, imponendo l'applicazione dello strumento sanzionatorio "residuale" (la detenzione presso i luoghi di pena); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM Dichiara inammiss P.Q.M