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Ordinanza — n. 25654/2026 — snpen Structuré par IA

Ordinanza — n. 25654/2026 — snpen — Ordinanza — n. 25654/2026 — snpen — Corte di Cassazione

Numéro de cause Ordinanza — n. 25654/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Date de la décision
Juridiction Italie — Jurisprudence (IT)

Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

Structuré par IA

posto da: TAMYM HAMID nato il 01/10/1991avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che TAMYM Hamid (CUI 03GYB3N) - imputato del reato di cui all'art. 349, secondo comma, cod. pen. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24/11/2025, con c...

Regeste / Sommaire juridique

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posto da: TAMYM HAMID nato il 01/10/1991avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che TAMYM Hamid (CUI 03GYB3N) - imputato del reato di cui all'art. 349, secondo comma, cod. pen. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24/11/2025, con c...

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Texte intégral de la décision — Ordinanza — n. 25654/2026 — snpen

posto da: TAMYM HAMID nato il 01/10/1991avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che TAMYM Hamid (CUI 03GYB3N) - imputato del reato di cui all'art. 349, secondo comma, cod. pen. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24/11/2025, con cui la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Verona; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in termini del tutto generici, privi di qualsiasi confutazione del percorso argomentativo diffusamente tracciato dalla Corte territoriale; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende P.Q.MVittor azienza Andrea Gentili,-, A‘A/ucts DEPOSITATA IN CANCELLERIA Sezione VI! Penale 09 LUG 026 L'ASSISTENTE,,( ‘ 1 DIZIARIO Dott.ssa Ka eniente