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F.9751.2025 • BVGE CH F.9751.2025 Rejeté (Dismissed) Structuré par IA

F.9751.2025 — Asylum claim rejected; transfer to Germany upheld.

Numéro de cause F.9751.2025 (CH_BVGE_001_F-9751-2025_2025-12-19)
Autorité / Tribunal
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant
Juridiction Tribunal administratif fédéral (TAF) (CH)

Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

Structuré par IA

The court upheld a decision to not consider an asylum claim and to remove the applicant to Germany, as Germany had agreed to take responsibility for the case under the Dublin Regulation. The court found that Germany's asylum system does not have systemic deficiencies and that the applicant's stated health issues were not severe enough to prevent transfer, nor did they present a risk of treatment contrary to the European Convention on Human Rights. The court also noted that the applicant had not provided sufficient evidence to suggest Germany would violate his rights or fail to process his claim.

Regeste / Sommaire juridique

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art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi; art. 44 LAsi; art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2] — art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi: Cited as the legal basis for the SEM's decision not to enter into the merits of the asylum application. art. 44 LAsi: Cited as the legal basis for ordering the applicant's transfer to Germany. art. 63 cpv. 1 e 5 PA: Cited for the imposition of court costs on the applicant.

Questions juridiques clés & dispositions appliquées

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art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi

Cited as the legal basis for the SEM's decision not to enter into the merits of the asylum application.

art. 44 LAsi

Cited as the legal basis for ordering the applicant's transfer to Germany.

art. 63 cpv. 1 e 5 PA

Cited for the imposition of court costs on the applicant.

art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]

Cited in conjunction with Art. 63 PA to determine the amount of court costs.

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Texte intégral de la décision — F.9751.2025

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte VI F-9751/2025

Sentenza del 19 dicembre 2025

Composizione Giudici Basil Cupa, giudice unico, con l’approvazione del giudice Gregor Chatton, cancelliere Matthew Pydar.

Parti A._______, nato il (…), Tunisia, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 10 dicembre 2025. F-9751/2025

Fatti:

A. Il ricorrente ha inoltrato una richiesta d’asilo in Svizzera il 30 novembre 2025. Da un confronto con la banca dati europea di rilevamento delle im- pronte digitali “Euordac” sono state rilevate due domande d’asilo pregresse in Germania del 17 giugno 2025 rispettivamente del 14 marzo 2024.

B. Il 2 dicembre 2025, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha inoltrato una richiesta di ripresa in carico alle autorità tedesche in base all’art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parla- mento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno de- gli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III).

C. Il 3 dicembre 2025 si è svolto un colloquio Dublino presso il quale al ricor- rente è stata fornita la possibilità di esprimersi su di un’eventuale compe- tenza della Germania per la trattazione materiale della sua richiesta d’asilo. In tale sede gli è anche stata data possibilità di esprimersi sul proprio stato di salute.

D. Il 4 dicembre 2025 le autorità tedesche hanno accettato la richiesta di ri- presa in carico sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. b RD III.

E. Con decisione del 10 dicembre 2025, notificata il giorno successivo, la SEM non è entrata nel merito della domanda citata e ha ordinato l’allonta- namento del richiedente verso la Germania, incaricando il Cantone Lu- cerna dell’esecuzione di tale misura e costatando l’assenza dell’effetto so- spensivo ad un eventuale ricorso. L’autorità opponente ha altresì disposto la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice.

F. L’11 dicembre 2025 il patrocinatore legale ha comunicato la cessazione del mandato.

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G. Con ricorso del 16 dicembre 2025, il ricorrente si è rivolto al Tribunale am- ministrativo federale (di seguito: TAF o Tribunale) chiedendo l’annulla- mento della decisione succitata e l’esame nel merito della domanda d’asilo. Sul piano procedurale, egli domanda l’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo.

H. Il 17 dicembre 2025, il Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell’esecuzione del trasferimento del ricorrente verso la Germania.

Diritto:

1. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. La pre- sente sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice o una se- conda giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una deci- sione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esami- nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

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3. 3.1 L’autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Germania ha accet- tato la ripresa in carico del ricorrente in virtù dell’art. 18 par. 1 lett. b RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per concludere la proce- dura d’asilo e di allontanamento. Conformemente all’invalsa giurispru- denza del Tribunale (cfr. ex multis sentenza del TAF F-5386/2025 del 24 luglio 2025 consid. 3.5), l’autorità inferiore ha giustamente concluso che in Germania non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell’ambito del colloquio Du- blino nonché lo stato di salute dell’interessato (caratterizzato da vari pro- blemi fisici, di cui uno alle vie urinarie; cfr. SEM-atti 27/2, 24/2, 21/4), non sussistono validi motivi per l’applicazione della clausola di sovranità di cui all’art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l’as- senza di un rischio di trattamenti contrari all’art. 3 CEDU. La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del ricorrente verso la Germania in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella deci- sione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata).

3.2 Le censure proposte nel gravame di ricorso non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione. Invero, contrariamente a quanto pretende l’insorgente, la SEM si è ampiamente espressa sulla situazione personale del ricorrente ed il suo stato di salute, accertando dovutamente tutte le cir- costanze necessarie per un esame approfondito della fattispecie al fine di accertare la competenza delle autorità tedesche.

3.3 Per quanto riguarda il timore espresso dal ricorrente di subire maltrat- tamenti dalle autorità tedesche, va osservato che non è necessario appro- fondire la questione, dato che, secondo la giurisprudenza, il sistema di asilo tedesco non presenta carenze sistemiche (cfr. in proposito la sentenza della CGUE del 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C- 297/21, C-315/21 e C-328/21, §§ 129-142 e cifra 2 del dispositivo; ar- gomentazioni riprese nella sentenza del TAF F-7987/2025 del 31 ottobre 2025 consid. 2.2).

3.4 Per quanto riguarda un’eventuale applicazione dell’art. 17 par. 1 RD III, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscetti- bile di dimostrare che la Germania non sia intenzionata a prenderlo in ca- rico ed a trattare la sua domanda di protezione in violazione della direttiva

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procedura. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale vio- lazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, per cui va rammentato che si tratta di uno Stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante (ex mul- tis: sentenza del Tribunale F-2934/2025 del 14 luglio 2025 consid. 2.3). Infine va evidenziato che nessuna delle patologie menzionate dal ricor- rente in sede del colloquio Dublino (cfr. SEM-atti 16/2), né tantomeno quelle confermate dai vari referti medici prodotti innanzi l’autorità inferiore (cfr. SEM-atti 20/5, 21/4, 27/2), risultano di una gravità o un’intensità tale da essere ostative per un trasferimento in Germania giusta l’art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell’Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.).

4. Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere.

5. Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria dell’esecu- zione del trasferimento pronunciata il 17 dicembre 2025.

6. Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favore- vole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

7. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 1-3 del regola- mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina successiva)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente.

Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Basil Cupa Matthew Pydar

Data di spedizione:

Pagina 6