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Ordinanza — n. 25136/2026 — snpen Généré par l'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of intent and excessive sentence for assault.

Numéro de cause Ordinanza — n. 25136/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued the lower court failed to prove intent and imposed an excessive penalty, but the court found these arguments legally impermissible and unsupported by established case law. Consequently, the appellate court's reasoning regarding the voluntary nature of the assault and the correct sentencing discretion was upheld.

Regeste Legislator

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Art. 635 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals challenging the finding of intent or the sentencing range are inadmissible if they merely re-evaluate facts without logical flaws or contradict consolidated jurisprudence on judicial discretion.

Mots-clés

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criminal appeal inadmissibility intent requirement assault sentencing discretion limits re-evaluation of facts Italian criminal procedure contrôle de la fixation de la peine individualisation de la peine quotité de la peine

Dispositions légales citées

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Art. 635 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Texte complet

a Corte d'appello di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Aron Sant’Ana Tolotti;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dilegge in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 635cod. pen., in particolare, per la mancata prova del dolo, oltre che reiterativo,risulta altresì formulato in termini non consentiti dalla legge, in quantomeramente rivalutativo, a fronte di un percorso giustificativo privo di vizi logico-giuridici (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, dove la cortedi appello vede emergere in modo inequivocabile la modalità della condottavolontaria dell’odierno ricorrente, il quale “si scagliava” contro il portonedell’edificio);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessivitàdella pena, è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede dilegittimità ed è manifestamente infondato perché in contrasto con l'indirizzoconsolidato della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la graduazionedella pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamenteassolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti(si veda, in particolare, pag. 5, ove si evidenzia, in particolare, ai fini dellacorretta dosimetria della pena, la reiterata commissione di atti violenti e minatorinei confronti delle persone offese);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI