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Ordinanza — n. 24964/2026 — snpen Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it seeks re-evaluation of evidence rather than correcting legal errors.

Numéro de cause Ordinanza — n. 24964/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Palio Mark inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. Mark argued that the lower court misinterpreted evidence regarding the subjective element of the crime of receiving stolen goods and violated the law on its objective elements. The court rejected these claims because they merely requested a re-evaluation of the trial record rather than identifying specific procedural distortions or legal errors.

Regeste Legislator

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Art. 648 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment of facts for that of the trial courts, limiting its review to specific legal errors and procedural violations.

Mots-clés

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crime of receiving stolen goods subjective element of crime objective element of crime inadmissibility of appeal re-evaluation of evidence Cassation review limits procedural preclusion capacité de postuler subjective

Dispositions légales citées

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Palio Mark, considerato che i motivi di ricorso, che contestano (a) l'illogicità della motivazione ed il travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato dì ricettazione contestato al prevenuto, (b) la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Palio Mark, considerato che i motivi di ricorso, che contestano (a) l'illogicità della motivazione ed il travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato dì ricettazione contestato al prevenuto, (b) la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen.

Jurisprudence citée

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Texte complet

03YZ2K1) nato il 21/10/1987 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Palio Mark, considerato che i motivi di ricorso, che contestano (a) l'illogicità della motivazione ed il travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato dì ricettazione contestato al prevenuto, (b) la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen. quanto all'elemento oggettivo dello stesso, non superano la soglia di ammissibilità poiché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, correttamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata; che vige per la Corte di cassazione la preclusione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che i giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici, hanno già esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M